Art. 16
(Medie strutture di vendita)
1. All'interno dei centri storici, l'apertura, l'ampliamento di superficie, il trasferimento di sede delle medie strutture di vendita sono soggetti a SCIA da presentare al SUAP territorialmente competente.
2. Nelle aree esterne ai centri storici, l'apertura, l'ampliamento di superficie, il trasferimento di sede delle medie strutture di vendita con superficie di vendita non superiore a 400 metri quadrati, sono soggetti a SCIA da presentare al SUAP territorialmente competente.
3. Nelle aree esterne ai centri storici, l'apertura, l'ampliamento di superficie, il trasferimento di sede delle medie strutture di vendita con superficie di vendita superiore a 400 metri quadrati, sono soggette ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio, in conformità alle previsioni del masterplan del commercio di cui all'articolo 63.