LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2025, n. 17

Codice regionale del commercio e turismo nella Regione Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE dal 16/12/2025

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/12/2025
Materia:
220.02 - Commercio
230.01 - Organizzazione turistica

Art. 145
 (Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 18/2015)
1. All'articolo 10 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 3 le parole <<o in immobili destinati a locazione turistica ai sensi dell'articolo 47 bis della legge regionale 21/2016>> sono soppresse;

b)
al comma 5 le parole <<ai commi 3 e 4>> sono sostituite dalle seguenti: <<al comma 3>> e le parole <<o degli immobili destinati a locazione turistica ai sensi di cui all'articolo 47 bis della legge regionale 21/2016>> sono soppresse;

c)
il comma 6 è sostituito dal seguente:
<<6. Il gettito dell'imposta è destinato, nella misura massima del 50 per cento, al finanziamento di investimenti o servizi finalizzati a migliorare l'offerta turistica; la rimanente quota non utilizzata è destinata al finanziamento di attività di promozione dell'offerta turistica dei territori, in coerenza con il Piano turistico regionale, previa intesa con PromoTurismoFVG e, nei casi in cui il gettito annuo sia superiore a 100.000 euro, anche con le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive interessate.>>;

d)
il comma 6 bis è abrogato;

e)
il comma 7 è abrogato;

f)
al comma 8 le parole <<In conformità con quanto stabilito nel regolamento di cui al comma 7 i Comuni>> sono sostituite dalle seguenti: <<I Comuni>>;

g)
al comma 8 bis le parole <<o del soggetto gestore degli alloggi di cui all'articolo 47 bis della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive),>> sono soppresse.