LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2025, n. 17

Codice regionale del commercio e turismo nella Regione Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE dal 16/12/2025

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/12/2025
Materia:
220.02 - Commercio
230.01 - Organizzazione turistica

Art. 142
 (Modifiche all'articolo 3 bis della legge regionale 1/1984)
1. All'articolo 3 bis della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 le parole <<di cui alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2<<Disciplina organica del turismo>>)>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui alla legge regionale 9 dicembre 2025, n. 17 (Codice regionale del commercio e turismo nella Regione Friuli Venezia Giulia)>>;

b)
la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
<<a) articolo 18 in materia di utilizzo della denominazione di outlet in assenza delle condizioni ivi previste;>>;

c)
la lettera b) del comma 2 è abrogata;

d)
la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
<<c) articolo 18 in materia di rispetto delle norme che disciplinano i prezzi, le vendite straordinarie e promozionali da parte dei titolari di outlet;>>;

e)
alla lettera d) del comma 2 le parole <<articolo 32>> sono sostituite dalle seguenti: <<articolo 27>>;

f)
alla lettera e) del comma 2 le parole <<articoli 33, 34, 35, 36 e 37>> sono sostituite dalle seguenti: <<articolo 28>>;

g)
alla lettera f) del comma 2 le parole <<articolo 38>> sono sostituite dalle seguenti: <<articolo 13>>;

h)
alla lettera g) del comma 2 le parole <<articolo 78>> sono sostituite dalle seguenti: <<articolo 53>>;

i)
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
<<2 bis. La diffida amministrativa è applicabile nei casi di violazione delle prescrizioni di cui alla legge regionale 17/2025, previste dalle seguenti disposizioni:
a) l'articolo 119, comma 2, in materia di pubblicità del viaggio;
b) l'articolo 125, comma 5, in materia di stampa e diffusione di pubblicazioni sui prezzi e sulle caratteristiche delle strutture ricettive, nonché in materia di pubblicità dei prezzi e dei servizi offerti;
c) l'articolo 126, comma 2, in materia di stampa e diffusione di pubblicazioni sui prezzi e sulle caratteristiche degli stabilimenti balneari, nonché in materia di pubblicità dei prezzi e dei servizi offerti.>>.