1.
L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire a PromoTurismoFVG risorse finanziarie per la concessione dei seguenti contributi:
a) alle società di gestione degli alberghi diffusi per la promozione e messa in rete degli alberghi stessi, nonché per le spese di funzionamento;
b) a soggetti pubblici e privati per l'organizzazione di eventi congressuali che prevedono la presenza di almeno duecento congressisti e il pernottamento degli stessi in strutture ricettive della regione per almeno due notti consecutive;
c) a Enti locali in forma singola o associata, a consorzi turistici di cui all'articolo 84, a associazioni sportive senza fini di lucro aventi sede in Friuli Venezia Giulia e affiliate alla Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) e a scuole di sci autorizzate ai sensi dell'
articolo 134 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale), per il potenziamento di strutture e impianti e per la valorizzazione dei luoghi e delle piste in cui viene praticata la disciplina dello sci di fondo, nonché per il sostegno alla gestione e manutenzione delle piste stesse;
d) a enti pubblici, istituti scolastici, associazioni senza finalità di lucro, circoli aziendali, patronati, enti morali o religiosi, operanti in Italia o all'estero, nonché consorzi turistici riconosciuti di cui all'articolo 84 e operatori turistici associati per l'organizzazione di soggiorni nelle strutture ricettive turistiche del territorio montano della Regione;
e) a soggetti pubblici e privati per la realizzazione di grandi eventi e iniziative di rilievo nazionale e internazionale a carattere turistico, sportivo, musicale e culturale;
f) ai soggetti di cui all'articolo 69, comma 1, per il funzionamento degli IAT istituiti previo accordo con PromoTurismoFVG.