Art. 132
(Contributi per le attività e i locali storici)
1. Al fine di supportare le attività e i locali storici riconosciuti nell'elenco regionale di cui all'articolo 65, comma 6, l'Amministrazione regionale sostiene interventi di restauro e conservazione degli immobili, delle insegne, delle attrezzature, dei macchinari, degli arredi, delle finiture e dei decori originali funzionali al miglioramento della qualità dei servizi, nonché alla valorizzazione di vie storiche e di itinerari turistici e commerciali.
2. I contributi di cui al presente articolo sono cumulabili con altri contributi pubblici concessi per le medesime finalità. Gli indirizzi e i criteri generali funzionali al raggiungimento delle finalità dei contributi sono definiti con deliberazione della Giunta regionale. Con bando adottato dal Direttore del Servizio competente sono determinati i criteri applicativi per lo svolgimento dell'attività istruttoria e le modalità di concessione e di rendicontazione dei contributi.
3. I locali storici censiti, beneficiari dei contributi di cui al comma 2, sono vincolati, per un periodo di dieci anni dalla data del provvedimento di concessione, al mantenimento della destinazione d'uso, dei caratteri salienti degli arredi, della conformazione degli spazi interni, delle vetrine e di ogni altro elemento di decoro, arredo e funzione, descritti nella relazione tecnica come meritevoli di tutela.
Note:
1Il presente articolo si applica dall'1/1/2026.