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Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2025, n. 17

Codice regionale del commercio e turismo nella Regione Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE dal 16/12/2025

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/12/2025
Materia:
220.02 - Commercio
230.01 - Organizzazione turistica

Art. 130
 (Contributi per i distretti del commercio)
1. L'Amministrazione regionale sostiene la redazione e l'attuazione dei Piani di distretto mediante il Fondo per lo sviluppo dei distretti del commercio (Fondo commercio) già istituito ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 3/2021 e destinato al finanziamento dei Comuni per l'attuazione degli interventi integrati. Sono ammissibili a finanziamento, nei limiti di quanto stabilito dal regolamento di cui al comma 2, le spese sostenute per l'incarico del manager di distretto quando nominato tra i soggetti inseriti nell'elenco di cui all'articolo 55.
2. I progetti di cui all'articolo 54 sono finanziati attraverso il Fondo di cui al comma 1. Con regolamento regionale sono definiti i criteri e le modalità per la concessione, l'erogazione e la rendicontazione dei contributi di cui al comma 1 per la concessione del contributo al Comune capofila.
3. In riferimento alla concessione dei contributi per i distretti del commercio di cui al presente articolo, l'Amministrazione regionale riconosce, in un'ottica di maggior sostegno ai negozi fisici presenti sul territorio regionale, nel regolamento di cui al comma 2, delle forme di premialità ai distretti del commercio che stipulano accordi con le piattaforme di welfare aziendale orientate al coinvolgimento delle piccole e medie strutture di vendita presenti nel distretto. L'obiettivo dell'accordo tra distretti e piattaforme deve essere orientato all'adesione alla piattaforma da parte del maggior numero di imprese produttive del territorio di riferimento, affinché la spesa del credito welfare dei dipendenti delle imprese aderenti sia spendibile esclusivamente presso le attività commerciali locali aderenti alla piattaforma.
Note:
1Il presente articolo si applica dall'1/1/2026.