Art. 13
(Sospensione e cessazione dell'attività commerciale)
1. La sospensione dell'attività degli esercizi di vendita al dettaglio di vicinato, di media e grande struttura per un periodo superiore a trenta giorni e fino al massimo di dodici mesi, è soggetta a previa comunicazione al SUAP territorialmente competente.
2. Decorso il termine di cui al comma 1 l'operatore può sospendere l'attività, per periodi comunque non superiori a dodici mesi, previa comunicazione al SUAP e fino a un massimo di ventiquattro mesi.
3. Superato il termine dei trentasei mesi di sospensione cessano gli effetti della SCIA e l'autorizzazione eventualmente rilasciata decade.
4. La cessazione dell'attività degli esercizi di vendita al dettaglio di vicinato, di media e grande struttura, anche in caso di cessazione con conseguente cessione dell'esercizio, dev'essere comunicata dall'esercente o dal cessionario al SUAP entro i trenta giorni successivi a quelli in cui si è verificata.
5. Nel caso in cui la comunicazione di cessazione dell'attività non pervenga al SUAP competente, il Comune constata la cessazione dell'attività acquisendo la visura camerale attestante la comunicazione di cessazione dell'attività.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle chiusure stagionali.