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Legge regionale 9 dicembre 2025, n. 17

Codice regionale del commercio e turismo nella Regione Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE dal 16/12/2025

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/12/2025
Materia:
220.02 - Commercio
230.01 - Organizzazione turistica

Art. 127
 (Sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di agenzie di viaggio e turismo)
1. L'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo, in mancanza di SCIA, è punito con una sanzione amministrativa da 10.000 euro a 30.000 euro e il divieto di prosecuzione dell'attività per i sei mesi successivi all'accertamento della violazione.
2. L'utilizzo di una denominazione diversa da quella dichiarata nella SCIA comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro.
3. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 119, comma 2, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1.500 euro.
4. In caso di recidiva le sanzioni amministrative pecuniarie sono raddoppiate nella loro misura minima e massima e il Comune territorialmente competente dispone la sospensione dell'attività per un periodo da tre a centottanta giorni.
5. Il Comune territorialmente competente dispone la sospensione dell'attività per un periodo da tre a centottanta giorni, nei seguenti casi:
a) qualora in caso di cessazione o sostituzione del direttore tecnico il titolare non abbia provveduto alla segnalazione entro sessanta giorni dall'avvenuta cessazione o sostituzione;
b) in ogni caso di accertata carenza dei requisiti e presupposti di cui all'articolo 116.
6. Il Comune dispone il divieto di prosecuzione dell'attività di agenzia di viaggio e turismo qualora accerti:
a) che l'attività di agenzia di viaggio e turismo è esercitata in mancanza di SCIA;
b) il venir meno dei requisiti per l'esercizio dell'attività;
c) che alla scadenza dei termini di sospensione dell'attività non si è provveduto a rimuovere le cause che hanno dato origine alla sospensione.
7. L'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo durante il periodo di sospensione o divieto di esercizio dell'attività è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1.000 euro.