Art. 126
(Sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di stabilimenti balneari)
1. L'esercizio di uno stabilimento balneare in mancanza della SCIA di cui all'articolo 112 è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa da 2.500 euro a 5.000 euro e con il divieto di prosecuzione dell'attività.
2. La stampa e la diffusione di pubblicazioni contenenti false indicazioni sui prezzi e sulle caratteristiche dello stabilimento balneare, nonché la violazione delle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi e dei servizi offerti, comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da 250 euro a 1.500 euro.
3. In caso di recidiva le sanzioni amministrative pecuniarie sono raddoppiate nella loro misura minima e massima e il Comune territorialmente competente dispone la sospensione dell'attività per un periodo da tre a centottanta giorni.
4. Il Comune dispone la sospensione dell'attività di stabilimento balneare per un periodo da tre a centottanta giorni in caso di mancanza o venir meno dei requisiti per l'esercizio dell'attività.
5.
Il Comune dispone il divieto di prosecuzione dell'attività qualora accerti:
a) che l'attività è esercitata in mancanza di SCIA;
b) che alla scadenza dei termini di sospensione dell'attività non si è provveduto a rimuovere le cause che hanno dato origine alla sospensione.
6. L'esercizio dell'attività di stabilimento balneare durante il periodo di sospensione o divieto di esercizio dell'attività è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1.000 euro.