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Legge regionale 9 dicembre 2025, n. 17

Codice regionale del commercio e turismo nella Regione Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE dal 16/12/2025

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/12/2025
Materia:
220.02 - Commercio
230.01 - Organizzazione turistica

Art. 125
 (Sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di attività ricettive)
1. L'esercizio di una struttura ricettiva turistica in mancanza della SCIA di cui all'articolo 86 è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa da 2.500 euro a 5.000 euro e con il divieto di prosecuzione dell'attività.
2. L'esercizio di una struttura ricettiva turistica in mancanza della comunicazione di cui all'articolo 109 è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa da 100 euro a 300 euro.
3. L'inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione delle strutture ricettive turistiche comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da 250 euro a 2.500 euro.
4. L'offerta del servizio di alloggio in locali diversi da quelli predisposti, ovvero il superamento della capacità ricettiva consentita con l'aggiunta di letti permanenti, fatta salva l'ipotesi di deroga di cui all'articolo 95, comma 11, comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da 500 euro a 1.500 euro.
5. La stampa e la diffusione di pubblicazioni contenenti false indicazioni sui prezzi e sulle caratteristiche delle strutture ricettive, nonché la violazione delle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi e dei servizi offerti ai sensi dell'articolo 92, comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da 1.000 euro a 4.000 euro.
6. In caso di recidiva le sanzioni amministrative pecuniarie sono raddoppiate nella loro misura minima e massima e, oltre al pagamento della sanzione, il Comune territorialmente competente dispone la sospensione dell'attività per un periodo da tre a centottanta giorni. In caso di recidiva per le ipotesi di cui ai commi 3 e 4 il Comune dispone la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a sette giorni e non superiore a novanta giorni.
7. Il Comune territorialmente competente dispone la sospensione dell'attività per un periodo da tre a centottanta giorni in caso di mancanza o venir meno dei requisiti per l'esercizio dell'attività.
8. Il Comune territorialmente competente dispone il divieto di prosecuzione dell'attività qualora accerti che:
a) l'attività è esercitata in mancanza di SCIA;
b) alla scadenza dei termini di sospensione dell'attività le cause che hanno dato origine alla sospensione non sono state rimosse.