Art. 124
(Sanzioni amministrative relative alla somministrazione di alimenti e bevande)
1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 45, comma 1, è punita con una sanzione amministrativa da 600 euro a 3.500 euro.
2. Chiunque eserciti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza la SCIA di cui all'articolo 45, comma 2, e senza la comunicazione di cui all'articolo 47, comma 1, ovvero quando sia stato disposto il divieto di esercizio o la sospensione dell'attività, è soggetto alla sanzione amministrativa da 1.000 euro a 10.000 euro, nonché alla chiusura dell'esercizio.
3. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 48 sono punite con una sanzione amministrativa da 300 euro a 1.500 euro.
4. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 50 è punita con una sanzione amministrativa da 300 euro a 3.000 euro.
5. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 52 e 53 è punita con una sanzione amministrativa da 300 euro a 3.000 euro.
6.
È disposta la chiusura dell'esercizio di somministrazione nei casi in cui:
a) l'operatore non risulti provvisto dei requisiti di cui all'articolo 5;
b) vengono meno le condizioni relative alla sorvegliabilità dell'esercizio o quelle concernenti la loro conformità alle norme edilizie, incluse quelle relative all'impatto acustico, urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza; al fine di consentire all'operatore il ripristino dei requisiti mancanti, l'attività può essere sospesa per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, salvo comunicazione di proroga in caso di comprovata necessità;
c) non vengono osservati i provvedimenti di sospensione.
7. Nei casi di recidiva, le sanzioni pecuniarie sono aumentate di un terzo e il Comune dispone la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a trenta giorni.
8. Nei casi di recidiva reiterata le sanzioni pecuniarie sono raddoppiate ed è disposta la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi.