LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2025, n. 17

Codice regionale del commercio e turismo nella Regione Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE dal 16/12/2025

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/12/2025
Materia:
220.02 - Commercio
230.01 - Organizzazione turistica

Art. 122
 (Sanzioni amministrative relative al commercio su aree pubbliche)
1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la SCIA di cui all'articolo 31, in assenza della concessione di posteggio o al di fuori della stessa ovvero in violazione di quanto sancito all'articolo 35, commi 3 e 4, è punito con una sanzione amministrativa da 2.500 euro a 15.000 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce.
2. Ai fini del comma 1:
a) si considera senza SCIA anche l'attività esercitata durante il periodo di sospensione di cui al comma 5;
b) si considera esercizio dell'attività al di fuori della concessione di posteggio anche quella svolta in violazione dei limiti dell'area del posteggio concesso o in un posteggio diverso da quello assegnato;
c) non rientrano fra le attrezzature oggetto di confisca i veicoli utilizzati per il trasporto dei prodotti posti in vendita, anche se sostano nel posteggio.
3. Il verbale di contestazione dell'infrazione, nel caso di mancato pagamento della sanzione amministrativa nel termine stabilito dal verbale medesimo, costituisce comunque titolo esecutivo per la confisca delle attrezzature e della merce.
4. Con il regolamento di cui all'articolo 36, comma 1, i Comuni possono ridurre l'ammontare delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo fino al 50 per cento nel minimo e nel massimo, ferma restando la sanzione della confisca nei casi previsti dalla presente legge.
5. È disposto il divieto di esercizio dell'attività:
a) nel caso in cui l'operatore non risulti provvisto dei requisiti per l'esercizio dell'attività;
b) nel caso in cui l'operatore incorra in ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria, dopo la sospensione dell'attività disposta ai sensi del comma 6;
c) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio, di cui all'articolo 33;
d) nel caso in cui l'attività itinerante di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b), venga sospesa per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità.
6. In caso di recidiva il Comune dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.
7. In caso di esito negativo della verifica di cui all'articolo 31, comma 4, l'attività è sospesa per centoventi giorni, salvo che la regolarizzazione intervenga prima della scadenza del termine. Nel caso di mancata regolarizzazione entro il periodo di sospensione, l'autorizzazione e la concessione del posteggio sono revocate.
Correzioni effettuate d'ufficio:
I commi 5, 6, 7 e 8 del presente articolo sono stati correttamente rinumerati rispettivamente come 4, 5, 6 e 7. Al comma 2, lettera a), le parole << comma 6>> sono state sostituite dalle seguenti: << comma 5>> e al comma 5 come rinumerato, lettera b), le parole << comma 7 >> sono state sostituite dalle seguenti: << comma 6 >>.