Art. 118
(Sospensione e cessazione dell'attività di agenzia di viaggio e turismo)
1. La sospensione dell'attività di agenzia di viaggio e turismo per un periodo superiore a trenta giorni e fino al massimo di dodici mesi è soggetta a previa comunicazione al SUAP territorialmente competente.
2. Decorso il termine di cui al comma 1 l'operatore può sospendere l'attività, per periodi comunque non superiori a dodici mesi, previa comunicazione al SUAP e fino a un massimo di ventiquattro mesi.
3. Superato il termine dei trentasei mesi di sospensione cessano gli effetti della SCIA.
4. La cessazione dell'attività di agenzia di viaggio e turismo è comunicata dall'esercente o dal cessionario al SUAP entro i trenta giorni successivi a quelli in cui si è verificata.
5. Nel caso in cui la comunicazione di cessazione dell'attività non pervenga al SUAP competente il Comune constata la cessazione dell'attività acquisendo la visura camerale attestante la comunicazione di cessazione dell'attività.
6. L'agenzia non può procedere alla cessazione dell'attività fino a che sono in corso di esecuzione i contratti relativi ai viaggi dalla stessa organizzati.