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Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2025, n. 17

Codice regionale del commercio e turismo nella Regione Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE dal 16/12/2025

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/12/2025
Materia:
220.02 - Commercio
230.01 - Organizzazione turistica

Art. 116
 (Esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo)
1. L'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo è soggetto a SCIA da presentare al SUAP competente per territorio, redatta su apposito modello.
2. Nella SCIA sono indicati in particolare:
a) la denominazione o la ragione sociale dell'agenzia di viaggio e turismo;
b) la sede legale e la sede operativa;
c) le generalità del direttore tecnico;
d) l'attribuzione dei poteri di rappresentanza in caso di gestione da parte di un legale rappresentante o di un institore;
e) il possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività;
f) la data prevista per l'inizio dell'attività;
g) l'avvenuta stipulazione dell'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 19 dell'Allegato 1 al decreto legislativo 79/2011 e l'avvenuto pagamento del premio.
3. Le variazioni di sede e direttore tecnico, nonché l'apertura di filiali o succursali dell'agenzia principale, sono comunicate al SUAP territorialmente competente.
4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo il titolare, il gestore e, qualora il titolare dell'attività sia una persona giuridica, il rappresentante legale devono possedere i requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del regio decreto 773/1931.