LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2025, n. 17

Codice regionale del commercio e turismo nella Regione Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE dal 16/12/2025

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo vigente nel periodo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  16/12/2025
Materia:
220.02 - Commercio
230.01 - Organizzazione turistica

Art. 110
 (Tavolo permanente per la valorizzazione, il monitoraggio e la programmazione dei rifugi e dei bivacchi)
1. La Regione favorisce la costituzione di un tavolo permanente, finalizzato al coordinamento informativo, alla valorizzazione, al monitoraggio e alla programmazione degli interventi di manutenzione e riqualificazione dei rifugi alpini, dei rifugi escursionistici e dei bivacchi presenti nel territorio regionale, cui partecipano gli Enti locali e le Comunità di montagna territorialmente interessati, il Club Alpino Italiano (CAI), la Società Alpina Friulana (SAF), i soggetti gestori, nonché altri soggetti, anche esperti, in relazione alle specifiche competenze.
2. La partecipazione al tavolo non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.