LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2025, n. 17

Codice regionale del commercio e turismo nella Regione Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE dal 16/12/2025

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/12/2025
Materia:
220.02 - Commercio
230.01 - Organizzazione turistica

Art. 11
 (Esercizio di un'attività commerciale)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, comma 3, e dall'articolo 17, l'esercizio di un'attività commerciale è soggetto alla presentazione della SCIA che attesti il rispetto delle norme edilizie, urbanistiche, comprese quelle di tutela dall'impatto acustico, igienico-sanitarie, delle disposizioni relative alla prevenzione incendi e di quelle in materia di pubblica sicurezza dei locali, nonché delle norme di settore che disciplinano l'attività esercitata.
2. La SCIA è presentata allo Sportello unico territorialmente competente di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), e di cui alla legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), di seguito SUAP, utilizzando l'apposita modulistica, e indica in particolare:
a) i dati identificativi del richiedente;
b) l'attestazione del possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività;
c) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio;
d) la dichiarazione di conformità alle normative igienico-sanitarie e a quelle in materia di sicurezza e tutela ambientale.
3. La vendita al dettaglio di vicinato, di media e grande struttura, se effettuata mediante distribuzione automatica, per corrispondenza, per commercio elettronico, praticata dall'esercente all'interno dell'esercizio di vendita o a domicilio, non è soggetta alla presentazione di una nuova SCIA né ad altra forma di comunicazione.
4. La presentazione della SCIA o il rilascio dell'autorizzazione commerciale presuppongono idoneo titolo edilizio e sono effettuate nel rispetto di tutte le prescrizioni di cui alle normative di settore e in conformità con le disposizioni del masterplan del commercio, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, commi 4 e 6.