LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2025, n. 17

Codice regionale del commercio e turismo nella Regione Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE dal 16/12/2025

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/12/2025
Materia:
220.02 - Commercio
230.01 - Organizzazione turistica

Art. 107
 (Strutture ricettive per l'ospitalità innovativa ed ecocompatibile in aree naturali e rurali)
1. Sono strutture ricettive per l'ospitalità innovativa ed ecocompatibile, caratterizzate da criteri di sostenibilità ambientale e paesaggistica, gli esercizi aperti al pubblico e destinati alla fruizione ambientale e naturalistica di contesti agricoli, forestali e di tutela ambientale individuati nelle seguenti tipologie:
a) strutture realizzate attraverso il recupero di edifici o manufatti esistenti appartenenti al patrimonio edilizio rurale storico-tradizionale;
b) strutture in manufatti caratterizzati da reversibilità, intesa quale possibilità di completo ripristino dello stato dei luoghi esistente anteriormente alla realizzazione.
2. Nelle more dell'approvazione della variante al Piano del governo del territorio (PGT), tali strutture sono individuate dalla strumentazione urbanistica comunale, anche secondo le modalità disciplinate dall'articolo 12 ter della legge regionale 3/2001 nel rispetto delle discipline in materia di tutela del paesaggio e dell'ambiente.
3. Fatte salve le previsioni degli strumenti urbanistici comunali, in tutte le parti del territorio individuate dalla strumentazione urbanistica comunale di cui al comma 2, può essere applicato l'indice massimo di fabbricabilità fondiaria di 0,2 metri cubi/metri quadrati, anche in deroga agli atti di pianificazione territoriale generale regionale.
4. Per le strutture di cui al presente articolo non trovano applicazione i requisiti previsti dalla legge regionale 44/1985. È garantita in quanto compatibile l'applicazione della disciplina di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche).
Correzioni effettuate d'ufficio:
Al comma 2 del presente articolo le parole << legge regionale 3/2011 >> sono rettificate in << legge regionale 3/2001 >>.