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Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2025, n. 17

Codice regionale del commercio e turismo nella Regione Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE dal 16/12/2025

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/12/2025
Materia:
220.02 - Commercio
230.01 - Organizzazione turistica

Art. 106
 (Definizione e tipologia delle strutture ricettive a carattere sociale)
1. Sono strutture ricettive a carattere sociale gli alberghi o ostelli per la gioventù, le case per ferie o case di ospitalità, gli alloggi del pellegrino, le foresterie e i centri per soggiorni sociali.
2. Gli alberghi o ostelli per la gioventù sono strutture attrezzate per ospitare, senza finalità di lucro, giovani turisti in transito, loro accompagnatori e soci delle associazioni di promozione del turismo giovanile.
3. Le case per ferie sono strutture ricettive, senza scopo di lucro, attrezzate, prevalentemente, per il soggiorno di gruppi di persone, gestite da soggetti pubblici o privati per il conseguimento di finalità sociali, assistenziali, culturali, educative, ricreative, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti o loro familiari.
4. Le foresterie sono strutture attrezzate presso sedi di enti pubblici, associazioni o aziende o presso impianti di natura turistico sportiva, per ospitare occasionalmente e senza fine di lucro soci, dipendenti o partecipanti alle attività.
5. I centri per soggiorni sociali sono strutture gestite da enti o associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale o locale per finalità ricreative, culturali e sociali, esclusivamente per i propri associati, idonee a ospitare, in locali attrezzati per il pernottamento, gruppi di persone per soggiorni non inferiori a cinque giorni, a tariffe agevolate.
6. Gli alloggi del pellegrino offrono ospitalità gratuita in strutture situate lungo i cammini di cui all'articolo 67 e, comunque a distanza non superiore a 1 chilometro dal loro tracciato, sono di esclusiva proprietà di enti pubblici, di enti religiosi o di associazioni e possono essere gestiti direttamente dai proprietari o da associazioni senza scopo di lucro.
7. Gli alloggi del pellegrino possono mantenere la destinazione d'uso in essere, fermo restando il possesso dei requisiti minimi individuati con decreto del Direttore centrale competente in materia di turismo.
8. Gli alloggi del pellegrino possono gratuitamente mettere a disposizione servizi finalizzati al ristoro nel rispetto delle normative vigenti.
9. Gli alloggi del pellegrino sono classificati in un'unica categoria sulla base dei requisiti minimi obbligatori individuati con decreto del Direttore centrale competente in materia di turismo, nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di igiene e sanità, sicurezza e prevenzione incendi.
10. L'ospitalità può essere concessa qualora vengano rispettate le seguenti condizioni:
a) permanenza massima di una notte;
b) gratuità dell'accoglienza.