LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2025, n. 17

Codice regionale del commercio e turismo nella Regione Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE dal 16/12/2025

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo vigente nel periodo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  16/12/2025
Materia:
220.02 - Commercio
230.01 - Organizzazione turistica

Art. 104
 (Aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan)
1. Non rientrano nella disciplina del presente capo le aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan in zone apposite, preferibilmente poste nelle vicinanze dei principali assi viari e di zone d'interesse ambientale e paesaggistico, individuate dai Comuni singoli o associati tenendo conto della vicinanza a servizi di trasporto pubblico, del collegamento con piste ciclabili, della presenza di esercizi commerciali, di strutture ricreative e culturali, nonché dell'offerta turistica esistente.
2. I requisiti delle aree di cui al comma 1 sono stabiliti dall'articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).
3. I Comuni, singoli o associati, danno tempestiva comunicazione dei servizi forniti dall'area attrezzata e della sua dislocazione ai soggetti pubblici e privati operanti nel settore turistico.