LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2025, n. 17

Codice regionale del commercio e turismo nella Regione Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE dal 16/12/2025

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/12/2025
Materia:
220.02 - Commercio
230.01 - Organizzazione turistica

Art. 10
 (Esclusioni dall'applicazione delle disposizioni in materia di commercio)
1. Le disposizioni in materia di commercio di cui al presente titolo non si applicano nei confronti delle seguenti categorie, fatta salva l'applicazione del capo VII:
a) titolari di farmacie e direttori di farmacie qualora pongano in vendita esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici, nonché medici veterinari qualora pongano in vendita in forma diretta, con divieto di pubblicizzazione e di esposizione, prodotti attinenti alla salute e al benessere degli animali in cura;
b) titolari di rivendite di generi di monopolio, qualora vendano esclusivamente generi di monopolio;
c) associazioni dei produttori ortofrutticoli costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622 (Organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli);
d) imprenditori agricoli, singoli o associati, i quali esercitano attività di vendita dei prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile e ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57);
e) titolari degli esercizi per la vendita di carburanti, nonché degli oli minerali di cui all'articolo 1 del regolamento approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, che disciplina l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli oli minerali e dei loro residui); per vendita di carburanti si intende la vendita dei prodotti per uso di autotrazione, compresi i lubrificanti, effettuata negli impianti di distribuzione automatica di cui alla legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti);
f) artigiani, iscritti nell'apposito albo, nonché loro consorzi, e industriali, nonché loro consorzi, per la vendita, nei locali di produzione o in locali a questi adiacenti, dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio; per gli industriali e loro consorzi è consentita la vendita di beni di propria produzione, sia prodotti in sito che in sede delocalizzata, di beni soggetti a lavorazione parziale o finitura e di beni, anche di diversa produzione, similari e accessori a quelli di propria produzione;
g) pescatori e cooperative di pescatori, nonché cacciatori, singoli o associati, che vendono al pubblico, al dettaglio, i prodotti ittici e la cacciagione provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività, e coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente raccolti su terreni soggetti a usi civici nell'esercizio dei diritti di raccolta;
h) chi cura il fallimento per la vendita dei beni del fallito nell'ambito delle procedure fallimentari;
i) enti pubblici, fondazioni, Enti del Terzo settore, associazioni e soggetti promotori di manifestazioni politiche, religiose, culturali, turistiche e sportive per la vendita al pubblico effettuata nelle proprie sedi o nell'ambito delle rispettive funzioni o attività istituzionali;
j) titolari o gestori di esercizi ricettivi per la vendita di merci effettuata agli alloggiati nelle proprie strutture;
k) parrucchieri ed estetisti per la vendita di prodotti connessi alla loro attività;
l) gestori di teatri, musei pubblici e privati, cinematografi e promotori di manifestazioni culturali, sportive, politiche, religiose e similari, per le vendite effettuate in tali luoghi in occasione di tali rappresentazioni o manifestazioni;
m) titolari di attività commerciali all'interno di teatri, musei pubblici e privati e cinematografi per le vendite effettuate in tali luoghi;
n) gestori dei punti informativi di cui all'articolo 69.
2. È altresì escluso dall'applicazione delle disposizioni in materia di commercio di cui al presente titolo il commercio della stampa quotidiana e periodica, disciplinato dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 (Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica a norma dell'articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108).