LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2025, n. 17

Codice regionale del commercio e turismo nella Regione Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE dal 16/12/2025

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/12/2025
Materia:
220.02 - Commercio
230.01 - Organizzazione turistica

Art. 1
 (Oggetto e finalità)
1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia disciplina l'ordinamento del settore del commercio e del turismo in attuazione dell'articolo 4, primo comma, numeri 6), 8) e 10), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), in conformità alla normativa europea e statale di recepimento in materia di commercio e turismo, perseguendo il fine della promozione integrata del territorio attraverso interventi coordinati di sviluppo economico, di progettazione universale e di valorizzazione delle risorse materiali e immateriali della regione e sostenendo la qualità, la stabilità, la sicurezza e la tutela del lavoro.
2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 la Regione promuove modelli commerciali e turistici sostenibili sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in coerenza con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 dell'Unione europea e con il quadro normativo e programmatico dell'Unione europea in materia di tutela dell'ambiente ed economia circolare, sostenendo pratiche di innovazione sociale e iniziative orientate alla riduzione delle disuguaglianze territoriali, al rafforzamento della coesione e della resilienza economica delle aree a minore densità commerciale, nonché alla valorizzazione delle filiere corte, delle economie di prossimità e dei sistemi produttivi locali, in un quadro di equilibrio concorrenziale dell'offerta.
3. La Regione, con la presente legge, definisce le misure di semplificazione dell'ordinamento regionale al fine di assicurare l'organicità delle discipline in materia di commercio e turismo e consentire l'adeguamento ai mutamenti del mercato e al suo equilibrio, nonché all'impatto della digitalizzazione nella governance dei sistemi amministrativi, disciplina altresì il coordinamento tra gli enti operanti nei settori del commercio e del turismo e sostiene lo sviluppo delle attività economiche mediante l'erogazione di contributi.