Art. 8
(Salute e politiche sociali)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare gli enti del Servizio sanitario regionale, in proporzione al fabbisogno per spesa farmaceutica per farmaci oncologici programmata per l'anno, per la prescrizione di farmaci oncologici a favore di pazienti residenti in regione e in carico agli enti del Servizio sanitario regionale con patologie oncologiche, per i quali non esistono valide alternative terapeutiche nell'ambito delle indicazioni che trovano copertura nei livelli essenziali di assistenza (LEA) nazionali e regionali vigenti.
2. Il Coordinamento regionale MTB (Molecular Tumor Board), istituito presso l'Azienda regionale di coordinamento per la salute con decreto del Direttore generale n. 185 del 6 ottobre 2023, definisce i criteri di accesso al percorso terapeutico finanziato ai sensi del comma 1 e autorizza le valutazioni dei casi eleggibili effettuate dagli MTB aziendali.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 2 (Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 176.
4. Al fine di favorire l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA) eterologa con donazione di gameti, inserite nelle prestazioni dei livelli essenziali di assistenza (LEA), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento per rimborsare ai Centri di PMA regionali di II-III livello pubblici o privati convenzionati, i costi non coperti dalla tariffa LEA per l'approvvigionamento di gameti, a favore di coppie affette da infertilità e sterilità, di cui almeno uno dei due componenti sia residente in Friuli Venezia Giulia da almeno due anni.
5. Il finanziamento di cui al comma 4 è ripartito tra le Aziende sanitarie regionali, in base al numero medio di prestazioni e alla tipologia di PMA eterologa erogate, negli ultimi due anni, dal Servizio sanitario regionale, a coppie residenti in Friuli Venezia Giulia.
6. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri e le modalità con cui le Aziende sanitarie regionali procedono al rimborso di cui al comma 4, nei limiti delle risorse assegnate.
7. Per le finalità di cui al comma 4 è destinata la spesa di 180.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 2 (Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 176.
8. Al fine di agevolare l'equità nell'accesso alle cure ortodontiche ai minori nell'età evolutiva, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Burlo Garofolo" di Trieste (IRCCS Burlo) un contributo straordinario per sostenere l'accesso alle cure e agli apparecchi ortodontici, non ricompresi nei livelli essenziali di assistenza (LEA), di minori nell'età evolutiva residenti su tutto il territorio regionale, che si trovano in situazioni di vulnerabilità sociale o a rischio povertà.
9. Con deliberazione della Giunta regionale sono fissati i criteri e le modalità di utilizzo del contributo di cui al comma 8. Il contributo è trasferito in un'unica soluzione in via anticipata. Con decreto di concessione del Direttore del Servizio competente della Direzione centrale salute sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
10. Per le finalità di cui al comma 8 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 2 (Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 176.
11. Al fine di offrire il migliore setting assistenziale e garantire la continuità delle cure palliative secondo criteri di qualità e sicurezza per minori di età compresa tra 0-18 anni affetti da patologie inguaribili o potenzialmente tali, a elevata complessità assistenziale e a rischio di morte precoce, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo già concesso all'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Burlo Garofolo" di Trieste (IRCCS Burlo) con decreto del Direttore del Servizio competente n. 27936/GRFVG del 30 novembre 2022, ai sensi dell'
articolo 8, comma 29, della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022), per la realizzazione del centro residenziale di cure palliative pediatriche, anche con soluzioni progettuali alternative a quelle già presentate, nonché per la realizzazione di ulteriori interventi di adeguamento del patrimonio edilizio e impiantistico esistente, al fine di ottimizzare l'integrazione funzionale del centro con le strutture di area pediatrica già operative.
12. Per le finalità di cui al comma 11, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'IRCCS "Burlo Garofolo" presenta apposita istanza, corredata del progetto e del quadro economico di spesa aggiornati. Con il decreto di conferma del contributo sono fissati nuovi termini di esecuzione e di rendicontazione della spesa.
13. In considerazione dell'attuale carenza di personale infermieristico nell'ambito del Servizio sanitario regionale, al fine di promuovere la frequenza dei corsi di laurea in infermieristica delle Università della Regione Friuli Venezia Giulia e di incentivare l'inserimento dei laureati all'interno del Servizio sanitario regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire alle Università degli Studi di Trieste e di Udine risorse destinate alla concessione di premi di studio per merito agli studenti iscritti ai corsi di laurea in infermieristica presso le sedi regionali delle Università.
14. L'ammontare del premio di studio per merito è fissato in 3.300 euro al lordo degli oneri fiscali per anno di corso. Il premio è cumulabile con altri premi, assegnazioni o borse di studio. In caso di non cumulabilità, in tutto o in parte, con il premio di studio per merito, è possibile rinunciare all'assegnazione incompatibile o chiedere una riduzione del premio di studio per merito che garantisca la compatibilità.
15.
Ai fini della concessione del premio di studio per merito, le Università degli Studi di Trieste e di Udine verificano che gli studenti iscritti:
a) siano residenti in regione alla data del 31 gennaio dell'anno di concessione del premio;
b) al primo anno di corso, siano immatricolati presso una delle sedi regionali dei corsi di laurea in infermieristica e abbiano conseguito almeno il 50 per cento dei crediti formativi universitari previsti per l'anno, alla data del 30 settembre dell'anno di concessione del premio;
c) al secondo e terzo anno di corso in qualità di regolari, siano regolarmente iscritti presso una delle sedi regionali dei corsi di laurea in infermieristica, abbiano frequentato gli anni di corso consecutivamente e abbiano conseguito, entro l'ultima sessione utile dell'anno accademico precedente, almeno il 60 per cento dei crediti formativi universitari complessivamente previsti per gli anni precedenti.
16. Le Università degli Studi di Trieste e di Udine approvano la graduatoria di merito per singolo anno di corso in base al numero dei crediti acquisiti e ai requisiti indicati al comma 15. A parità di punteggio, prevale la minore età anagrafica. Le graduatorie sono soggette a scorrimento in presenza di ulteriori risorse trasferite alle Università.
17.
Le Università degli Studi di Trieste e di Udine revocano il premio di studio per merito nei seguenti casi:
a) rinuncia, interruzione o sospensione degli studi per l'anno accademico di riferimento dell'erogazione del premio, secondo quanto previsto dai regolamenti didattici di ateneo, a esclusione delle studentesse in gravidanza e di situazioni di infermità gravi e prolungate, di cui al
decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6), la cui valutazione è demandata alle Università;
b) trasferimento ad altro corso di studi o ad una Università fuori regione prima del conseguimento del titolo di studio;
c) non conseguimento del titolo di studio entro l'ultima sessione utile del terzo anno di corso regolare;
d) irregolarità nel versamento delle tasse universitarie per l'anno accademico di riferimento dell'erogazione.
18. In caso di revoca del premio di studio, lo studente assegnatario è tenuto a rimborsare all'Amministrazione regionale quanto eventualmente percepito nell'anno accademico della revoca.
19. Lo studente assegnatario del premio di studio per merito si impegna, nei tre anni successivi al conseguimento del diploma di laurea in infermieristica, a partecipare alle procedure selettive per il reclutamento di infermieri indette dagli enti del Servizio sanitario regionale del Friuli Venezia Giulia. Lo studente assegnatario, assunto a seguito delle procedure concorsuali bandite dagli enti del Servizio sanitario regionale del Friuli Venezia Giulia, è soggetto all'obbligo di permanenza nell'ambito del Servizio sanitario regionale del Friuli Venezia Giulia per un periodo non inferiore a cinque anni in caso di assunzione a tempo indeterminato o per la durata dell'incarico a tempo determinato se inferiore ai cinque anni.
20. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 19, dipendente dalla condotta del beneficiario, lo studente assegnatario è tenuto a rimborsare all'Amministrazione regionale quanto percepito a titolo di premio di studio.
21. Le risorse regionali per l'anno accademico sono trasferite alle Università degli Studi di Trieste e di Udine in proporzione al numero di iscritti dell'anno accademico di riferimento residenti in regione alla data del 31 gennaio, che le Università devono comunicare alla Direzione centrale competente in materia di salute entro il 31 agosto.
22. Ai fini della rendicontazione del finanziamento di cui al comma 13, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di trasferimento delle risorse regionali, le Università degli Studi di Trieste e di Udine trasmettono alla Direzione centrale competente in materia di salute la dichiarazione prevista dall'
articolo 42, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), unitamente alle graduatorie approvate e all'attestazione di assegnazione dei premi.
23. Per le finalità di cui al comma 13 è destinata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 176.
24. Le entrate derivanti dal disposto di cui ai commi 18 e 20 affluiscono al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2025-2027.
25. Al fine di favorire e facilitare la permanenza nel territorio regionale degli infermieri fuori sede che operano nel Sistema sanitario regionale, contribuendo a garantire la funzionalità e l'efficienza del sistema di risposte ai bisogni sanitari dei cittadini, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a ciascuna delle Aziende sanitarie regionali contributi al fine di mettere a disposizione del predetto personale infermieristico soluzioni di natura logistico insediativa a sostegno delle esigenze abitative.
26. I contributi sono ripartiti alle Aziende sanitarie regionali in parti uguali e trasferiti in un'unica soluzione in via anticipata.
27. Con il decreto di concessione del Direttore del Servizio competente sono fissati i termini e le modalità di erogazione e di rendicontazione della spesa, secondo quanto previsto dall'
articolo 37, comma 9, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), nonché le modalità di monitoraggio.
28. Per le finalità di cui al comma 25 è destinata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 176.
29.
L'Amministrazione regionale, al fine di rafforzare la collaborazione con l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), anche nell'ambito delle attività istituzionali del Centro collaboratore italiano dell'Organizzazione mondiale della sanità per la famiglia delle classificazioni internazionali che svolge le funzioni presso la Direzione centrale competente in materia di salute, nonché per promuovere specifiche progettualità nell'ambito della salute e del benessere, è autorizzata a:
a) avvalersi di personale di altre pubbliche amministrazioni, anche con le modalità di cui all'
articolo 30 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di salute umana e sanità veterinaria e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale, nonché in materia di personale);
b) promuovere forme di collaborazione con gli enti del Servizio sanitario regionale, con le Università degli Studi di Trieste e di Udine, con la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste, con enti scientifici di ricerca e con altri organismi nazionali e internazionali.
30. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le linee di indirizzo per le attività di collaborazione con l'Organizzazione mondiale della sanità. Con atti del Direttore del Servizio competente viene data attuazione alle linee di indirizzo.
31. Per le finalità di cui al comma 29 è destinata la spesa di 580.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 176.
32. Al fine di misurare e valutare l'impatto dell'introduzione di servizi di telemedicina sullo stato di salute delle persone anziane accolte in struttura residenziale attraverso il monitoraggio continuo delle loro condizioni di salute, nonché di verificare le ricadute in termini di miglioramento della presa in carico integrata, tra tutti i soggetti coinvolti, e della gestione condivisa dei pazienti tra i professionisti e i caregiver, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda pubblica di servizi alla persona (ASP) di Spilimbergo un contributo straordinario per la realizzazione di un progetto pilota per un servizio di telemedicina, interno alla struttura residenziale di Spilimbergo e dedicato alle persone anziane ivi accolte.
33. L'ASP di Spilimbergo presenta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita domanda alla Direzione centrale competente in materia di salute, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo delle spese. Con decreto del Direttore del Servizio competente è disposta la concessione del contributo, in un'unica soluzione anticipata, senza prestazione di garanzie, e sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
34. Per le finalità di cui al comma 32 è destinata la spesa di 220.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 176.
36. Per le finalità di cui al
comma 35 dell'articolo 8 della legge regionale 13/2023, tenuto conto di quanto disposto dal
comma 36 dell'articolo 8 della legge regionale 13/2023, come modificato dal comma 35, è destinata la spesa di 45.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 176.
37. Al fine di disporre di dati per l'evoluzione della ricerca sulla terapia forestale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Università degli Studi di Udine un contributo straordinario per la realizzazione, anche con il coinvolgimento dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Centro di riferimento oncologico" di Aviano (IRCCS CRO), di un'indagine conoscitiva a livello regionale dei risultati ottenuti in seguito alla conclusione del percorso di forestoterapia dedicato ai pazienti oncologici, di cui all'
articolo 9, commi da 13 a 15, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021). Lo studio oggetto del presente provvedimento dovrà essere svolto in collaborazione con le altre realtà e professionalità che hanno pubblicato studi scientifici sul tema della terapia forestale in regione e valorizzando i risultati già ottenuti.
38. La domanda di contributo è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale competente in materia di salute all'indirizzo di posta elettronica certificata salute@certregione.fvg.it, corredata del progetto di studio di cui al comma 37 e del relativo preventivo di spesa.
39. Per le finalità di cui al comma 37 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 176.
41. Sono fatte salve le domande già regolarmente presentate ai sensi dell'
articolo 8, comma 29, della legge regionale 13/2024, che possono essere integrate, in relazione alle sole attività di edilizia libera, come previste dal comma 40, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentando domanda di integrazione alla Direzione centrale competente in materia di salute.
42. Per le finalità di cui al
comma 28 dell'articolo 8 della legge regionale 13/2024, come modificato dal comma 40, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
43. Al fine di aumentare la qualità e l'umanizzazione delle cure pediatriche, in un'ottica olistica del concetto di salute che tiene conto anche della relazione tra il benessere del paziente e del personale sanitario e la qualità ambientale degli spazi architettonici ospedalieri, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda sanitaria Friuli Occidentale (ASFO) un contributo straordinario a sostegno di interventi aventi rilevanza edilizia, incluse le relative attrezzature e beni mobili, da effettuare nelle aree pediatriche dell'Ospedale civile Santa Maria degli Angeli di Pordenone, in particolare nel Pronto soccorso pediatrico e nel reparto di degenza pediatrica.
44. La domanda di contributo è presentata entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale competente in materia di salute, completa della relazione tecnica descrittiva dell'intervento, dell'indicazione del costo complessivo stimato e del criterio di stima utilizzato, del cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori nonché del cronoprogramma finanziario.
45. Con decreto del Direttore del Servizio competente sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa in applicazione della
legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), e della
legge regionale 26/2015.
46. Per le finalità di cui al comma 43 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 176.
47.
Al fine di promuovere, nell'ambito della salute e del benessere, lo sviluppo e l'impiego di soluzioni innovative digitali e la valorizzazione dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale, nel rispetto della normativa europea e nazionale per la protezione dei dati personali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Insiel SpA, in relazione al ruolo svolto ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia), le risorse necessarie per la realizzazione di:
a) un progetto, con il supporto dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (ASUFC) e del Servizio competente della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, mediante l'acquisto, lo sviluppo e la manutenzione evolutiva di soluzioni digitali innovative basate su algoritmi di intelligenza artificiale da impiegare presso la Struttura di chirurgia vertebro midollare e unità spinale di ASUFC, che consenta di migliorare l'organizzazione nella gestione degli utenti del Servizio sanitario regionale con ricadute positive sulle liste di attesa;
b) un progetto a valenza regionale con il supporto del Servizio competente della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità per la diagnosi precoce del tumore ovarico mediante l'acquisto, lo sviluppo e la manutenzione evolutiva di soluzioni digitali innovative basate su algoritmi di intelligenza artificiale al fine di migliorare i servizi sanitari di prevenzione, diagnosi e cura del Sistema sanitario regionale.
48. Insiel SpA, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Servizio competente della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità i progetti di cui al comma 47, unitamente al cronoprogramma e al preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione, nonché di individuazione delle modalità di monitoraggio dei progetti.
49. Insiel SpA, secondo le indicazioni del Servizio competente della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, a seguito della positiva ed efficace realizzazione dei progetti di cui al comma 47, mette a disposizione, gratuitamente, degli enti del Servizio sanitario regionale il know how progettuale, le soluzioni informatiche innovative e il relativo supporto.
50. Per le finalità di cui al comma 47, lettera a), è destinata la spesa di 130.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 176.
51. Per le finalità di cui al comma 47, lettera b), è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 176.
52. Al fine di sostenere il benessere psicologico dei pazienti oncologici e di migliorare il loro stato di salute, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti del Servizio sanitario regionale presso i quali si somministrano trattamenti oncologici un contributo straordinario per l'acquisto di sistemi automatici di raffreddamento, volti a prevenire l'alopecia conseguente alla somministrazione delle terapie oncologiche nei pazienti, riducendo l'impatto della tossicità del farmaco sul cuoio cappelluto.
53. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le modalità di riparto del contributo di cui al comma 52, avuto riguardo al numero di pazienti eleggibili trattati nel biennio precedente, alle strumentazioni analoghe già in possesso degli enti del Servizio sanitario regionale, nonché alla vetustà e allo stato di usura delle stesse.
54. Il contributo è concesso in un'unica soluzione anticipata. Con decreto del Direttore del Servizio competente della Direzione centrale salute sono individuati i termini e le modalità di rendicontazione.
55. Per le finalità di cui al comma 52 è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 176.
56. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Grimacco un contributo per la copertura degli oneri a carico del Comune per la custodia e il mantenimento, nonché la gestione sanitaria e l'assistenza medico-veterinaria dei cani ricoverati presso strutture convenzionate, ai sensi dell'
articolo 7 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione), da erogare in via anticipata e in unica soluzione sulla base degli oneri preventivati.
57. La domanda di contributo è presentata alla Direzione centrale competente in materia di salute entro il 30 settembre, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono determinate le modalità e i termini di rendicontazione.
58. Per le finalità di cui al comma 56 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 176.
59. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Torreano un contributo per la copertura degli oneri a carico del Comune per la custodia e il mantenimento, nonché la gestione sanitaria e l'assistenza medico-veterinaria dei cani ricoverati presso strutture convenzionate, ai sensi dell'
articolo 7 della legge regionale 20/2012, da erogare in via anticipata e in unica soluzione sulla base degli oneri preventivati.
60. La domanda di contributo è presentata alla Direzione centrale competente in materia di salute entro il 30 settembre, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono determinate le modalità e i termini di rendicontazione.
61. Per le finalità di cui al comma 59 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 176.
62. Al fine di limitare il randagismo felino, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione "Il Gattile ODV" di Trieste un contributo straordinario per il potenziamento delle attività di sterilizzazione dei gatti liberi, su tutto il territorio regionale, nel rispetto della normativa vigente.
63. In attuazione di quanto previsto al comma 62, l'Associazione "il Gattile ODV" presenta apposita istanza, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di relazione illustrativa e del preventivo delle spese, alla Direzione centrale competente in materia di salute. Con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di igiene urbana veterinaria sono definite le modalità di concessione e di rendicontazione del contributo, che viene erogato in un'unica soluzione, in via anticipata e senza prestazione di garanzie.
64. Per le finalità di cui al comma 62 è destinata la spesa di 35.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 176.
67. Al fine di migliorare la qualità della vita e di incrementare il benessere psicologico dei pazienti ricoverati presso le strutture sanitarie regionali e degli ospiti accolti presso le strutture sociosanitarie regionali, l'Amministrazione regionale promuove e favorisce l'interazione e il mantenimento del rapporto tra la persona e i propri animali domestici all'interno delle strutture sanitarie e sociosanitarie.
68.
Al fine di assicurare standard omogenei su tutto il territorio regionale che permettano una corretta interazione uomo-animale all'interno delle strutture sanitarie e sociosanitarie e, al contempo, garantiscano il rispetto dei profili di sicurezza sanitaria e il benessere degli animali coinvolti, il Direttore del Servizio competente in materia di sanità veterinaria della Direzione centrale salute, con proprio decreto, individua:
a) i criteri minimi per l'individuazione e l'allestimento di aree dedicate, interne alle strutture sanitarie e sociosanitarie, ove permettere l'interazione tra i pazienti e i propri animali domestici;
b) la scelta delle specie animali che possono avere accesso alle aree dedicate di cui alla lettera a);
c) i criteri sanitari che gli animali domestici devono possedere, per avere accesso alle strutture sanitarie e sociosanitarie, in coerenza con quanto previsto a livello nazionale e regionale per gli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA).
71. Per le finalità di cui all'
articolo 35 della legge regionale 20/2012, come modificato dal comma 70, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
72. La Regione riconosce, nell'ambito della salute e del benessere, la rilevanza strategica delle attività di innovazione tecnologica, digitale, gestionale, organizzativa e di processo, promuovendo lo sviluppo di soluzioni innovative, digitali e di trasferimento tecnologico, supporta e valorizza l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, del dato sintetico, della robotica e dell'automazione intelligente.
73.
Al fine di dare attuazione al comma 72, l'Amministrazione regionale supporta i percorsi di innovazione e trasformazione organizzativa nell'ambito della salute e del benessere e, a tal fine, è autorizzata a:
a) promuovere e organizzare percorsi di formazione e informazione e ogni altro evento pubblico per le finalità di cui al comma 72;
b) partecipare a progetti per la sperimentazione di soluzioni innovative, anche con istituzioni sanitarie e altri soggetti pubblici e privati;
c) promuovere forme di partenariato pubblico privato;
d) aderire a organismi e reti internazionali;
e) sostenere la realizzazione e la pubblicazione di studi e articoli scientifici, nonché la registrazione di brevetti e opere dell'ingegno di interesse regionale;
f) promuovere, anche avvalendosi della società Insiel SpA, forme di collaborazione e sviluppo di progettualità con gli enti del Servizio sanitario regionale, con le Università degli Studi di Trieste e di Udine, con la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste, con enti scientifici di ricerca e con altri organismi nazionali e internazionali.
74. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati gli ambiti di rilevanza strategica regionale e le linee di indirizzo per le finalità di cui al comma 72. Con atti del Direttore del Servizio competente viene data attuazione alle linee di indirizzo.
75. Per le finalità di cui al comma 73 è destinata la spesa di 920.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e la spesa di 2.549.392,08 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 176.
77. Al fine di favorire e sostenere la diffusione di una concezione del diritto alla salute quale stato di totale benessere fisico, mentale e sociale e di perseguire la piena inclusione sociale delle persone affette da malattia di Parkinson, e di prevenire che la loro condizione possa ostacolare l'effettiva partecipazione e il protagonismo, in condizioni di uguaglianza con gli altri, alla vita culturale, sportiva e ricreativa in generale, anche in attuazione di quanto previsto dall'
articolo 7 della legge regionale 14 novembre 2022, n. 16 (Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Associazione "PING PONG PARKINSON ITALIA ODV" di Tavagnacco (UD), per l'ideazione, l'organizzazione, la promozione e la realizzazione dell'evento sportivo "6° Ping Pong Parkinson World Championship 2025" a Lignano Sabbiadoro.
78. La domanda relativa al contributo di cui al comma 77 è presentata, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo delle spese, nonché dell'elenco analitico delle spese eventualmente già sostenute nell'anno 2025, purché connesse con le attività di ideazione, organizzazione, promozione e realizzazione dell'evento di cui al comma 77, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali. Con decreto del Direttore del Servizio competente è disposta la concessione del contributo, in un'unica soluzione anticipata, senza prestazione di garanzie e sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
79. Per le finalità di cui al comma 77 è destinata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 176.
80. Al fine di sostenere il progetto denominato "Micro Solidaroad Lignano 2025", l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione San Luigi Scrosoppi ETS un contributo straordinario per organizzare e finanziare un soggiorno terapeutico destinato a soggetti minori orfani ucraini, nel Comune di Lignano Sabbiadoro, nell'anno 2025.
81. La domanda relativa al contributo di cui al comma 80 è presentata, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo delle spese nonché dell'elenco analitico delle spese eventualmente già sostenute nell'anno 2025, purché connesse con il soggiorno terapeutico di cui al comma 80, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali. Con decreto del Direttore del Servizio competente è disposta la concessione del contributo, in un'unica soluzione anticipata, senza prestazione di garanzie e sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
82. Per le finalità di cui al comma 80 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 176.
83. Al fine di diffondere e favorire la cultura della disabilità nonché di perseguire l'inclusione sociale delle persone con disabilità, in attuazione anche di quanto previsto dalla
legge regionale 16/2022, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Ente Nazionale Sordi (ENS) del Friuli Venezia Giulia per l'organizzazione, nel 2025, dell'evento celebrativo della "Giornata Mondiale dei Sordi".
84. La domanda relativa al contributo di cui al comma 83 è presentata, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo delle spese nonché dell'elenco analitico delle spese eventualmente già sostenute nell'anno 2025, purché connesse con le attività di ideazione, organizzazione, promozione e realizzazione dell'evento di cui al comma 83, entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali e disabilità. Con decreto del Direttore del Servizio competente è disposta la concessione del contributo, in un'unica soluzione anticipata, senza prestazione di garanzie e sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
85. Per le finalità di cui al comma 83 è destinata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 176.
86. Al fine di implementare una rete locale di interventi innovativi e integrati tra pubblico e Terzo settore, in grado di favorire la realizzazione di progetti di vita individuali, personalizzati e partecipati a favore delle persone con disturbi dello spettro autistico, con particolare riferimento ai minori, e delle loro famiglie, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo all'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (ASUGI) per lo sviluppo di progettualità innovative, anche in raccordo con gli enti del Terzo settore, volte a incrementare interventi abilitativi e riabilitativi dedicati ai minori con autismo.
87. In attuazione di quanto previsto al comma 86, ASUGI presenta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali il progetto innovativo, corredato di una relazione illustrativa e del preventivo delle spese. Con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di integrazione sociosanitaria sono definite le modalità di concessione e di rendicontazione del contributo, nonché quelle di monitoraggio del progetto. Il contributo è liquidato in un'unica soluzione in via anticipata.
88. Per le finalità di cui al comma 86 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 176.
89. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità di montagna del Gemonese risorse aggiuntive straordinarie per la realizzazione e il completamento dell'intervento di riconversione dell'ex macello comprensoriale in centro socio-riabilitativo educativo da destinare a persone con disabilità, a integrazione delle risorse già assegnate per la medesima finalità dall'
articolo 8, comma 13, della legge regionale 22/2022.
90. La domanda di contributo è presentata, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali, completa della relazione tecnica descrittiva dell'intervento, dell'aggiornamento del quadro economico della spesa e del cronoprogramma attuativo nonché finanziario.
92. Per le finalità di cui al comma 89 è destinata la spesa di 2.500.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 176.
93. Al fine di sostenere lo sviluppo della rete dell'offerta a favore delle persone con disabilità e di fornire adeguate risposte ai bisogni sociosanitari e sociali delle stesse, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione "I Girasoli APS - ETS" un contributo straordinario per interventi aventi rilevanza urbanistica ovvero edilizia, come definiti dalla
legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), nonché aventi rilevanza ambientale secondo le leggi di settore, incluse le relative attrezzature e beni mobili, per la costruzione di un immobile nel Comune di Monrupino (TS), da destinare a servizi e interventi residenziali per persone con disabilità.
94. La domanda di contributo è presentata entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale competente in materia di disabilità, completa della relazione tecnica descrittiva dell'intervento, del quadro economico della spesa, del cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori nonché finanziario.
95. Con decreto del Direttore del Servizio competente sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa in applicazione della
legge regionale 14/2002.
96. Per le finalità di cui al comma 93 è destinata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 176.
97. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Aziende sanitarie regionali contributi finalizzati alla realizzazione di azioni di sistema, a supporto delle persone anziane fragili o non autosufficienti, nell'ambito di un approccio integrato e multidisciplinare che caratterizza il modello organizzativo delle Case della comunità, volto anche a valorizzare l'amministrazione condivisa con gli ambiti socioassistenziali e con il Terzo settore, ai sensi del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore a norma dell'
articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106).
98. I contributi sono ripartiti alle Aziende sanitarie regionali in parti uguali e trasferiti in un'unica soluzione in via anticipata. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
99. Per le finalità di cui al comma 97 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 176.
100. Al fine di assicurare la continuità e l'adeguatezza dell'assistenza a favore degli ospiti della residenza per anziani non autosufficienti "Nobili De Pilosio" di Tricesimo, garantendone la sistemazione temporanea presso altra idonea collocazione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Tricesimo un contributo straordinario a parziale copertura dei costi per il pagamento del canone di locazione relativo ai mesi da dicembre 2025 a settembre 2026, presso altra idonea struttura residenziale.
101. In attuazione di quanto previsto dal comma 100, il Comune di Tricesimo presenta alla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita domanda corredata di una relazione illustrativa e del preventivo dei costi indicati al comma precedente. Con decreto del Direttore del Servizio competente sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione ed è disposta la liquidazione del contributo in un'unica soluzione anticipata, senza prestazione di garanzie.
102. Per le finalità di cui al comma 100 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 176.
103. L'Amministrazione regionale è autorizzata a convertire in contributi in conto capitale le quote non ancora erogate di incentivi pluriennali, erogati in quote annuali costanti, concessi a sostegno di investimenti nei settori socioassistenziale, socioeducativo e sociosanitario ai sensi dell'
articolo 40, comma 1, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).
104. La conversione dei contributi è effettuata al massimo fino a concorrenza dell'importo complessivamente ammesso a contributo e, comunque, nei limiti della spesa sostenuta dall'ente beneficiario, comprensiva dell'eventuale utilizzo delle economie e degli oneri derivanti da finanziamenti ottenuti, nonché da contratti di mutuo e relative spese di estinzione anticipata.
105. Il beneficiario presenta domanda di adesione alla conversione, corredata della documentazione comprovante la spesa sostenuta ai sensi del comma 104, alla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali e disabilità, esclusivamente mediante posta elettronica certificata all'indirizzo salute@certregione.fvg.it, entro il 30 settembre 2025.
106. Il Servizio competente svolge l'istruttoria delle domande in ordine cronologico di presentazione e definisce gli importi ammessi a conversione. Con decreto del Direttore di Servizio è adottato il provvedimento di conversione con riferimento alle annualità successive all'esercizio in corso. Le quote sono erogate in un'unica soluzione. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime. L'Amministrazione regionale è autorizzata, in presenza di ulteriori risorse rese disponibili e nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, all'accoglimento di ulteriori domande. Le domande non soddisfatte per esaurimento delle risorse disponibili sono archiviate dopo cinque anni.
107. Per le finalità di cui al comma 103 è destinata la spesa di 4.597.753,56 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 176.
108. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda pubblica di servizi alla persona (ASP) Opera Pia Coianiz di Tarcento un contributo straordinario per interventi di adeguamento alle norme per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche, sulle proprie aree esterne.
109. La domanda di contributo è presentata, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali, completa della relazione tecnica descrittiva dell'intervento, del quadro economico della spesa, del cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori nonché finanziario.
110. Con decreto del Direttore del Servizio competente sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa in applicazione della
legge regionale 14/2002.
111. Per le finalità di cui al comma 108 è destinata la spesa di 190.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 176.
112. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Rigolato un contributo straordinario per interventi, anche edilizi se necessari, volti al completamento dell'area verde della Casa di riposo "Cjaso Rigulat".
113. La domanda di contributo è presentata entro il 10 novembre 2025 alla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali, completa della relazione tecnica descrittiva dell'intervento, del quadro economico della spesa, del cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori nonché finanziario.
114. Con decreto del Direttore del Servizio competente sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa in applicazione della
legge regionale 14/2002.
115. Per le finalità di cui al comma 112 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 176.
117.
L'
articolo 28 della legge regionale 19 maggio 1998, n. 10 (Norme in materia di tutela della salute e di promozione sociale delle persone anziane, nonché modifiche all'
articolo 15 della legge regionale 37/1995 in materia di procedure per interventi sanitari e socio-assistenziali), è sostituito dal seguente:
<<Art. 28
(Sistema di offerta residenziale)
1. La Regione, in coerenza con quanto previsto dalla legge 23 marzo 2023, n. 33 (Deleghe al governo in materia di politiche in favore delle persone anziane), supporta lo sviluppo di una rete di servizi e interventi residenziali a favore delle persone anziane, articolata e strutturata in diversi livelli di intensità e complessità assistenziale in relazione agli specifici bisogni della persona assistita e alla sua qualità di vita. In particolare, si distinguono:a) strutture residenziali socioassistenziali, destinate all'accoglimento di persone anziane autosufficienti;
b) strutture residenziali sociosanitarie, destinate all'accoglimento di persone anziane non autosufficienti e deputate all'erogazione di trattamenti di lungoassistenza, recupero e mantenimento funzionale, ivi compresi interventi di sollievo.
2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1, con deliberazione della Giunta regionale, sono adottati appositi atti di programmazione, nel rispetto dei seguenti principi:a) centralità della persona e personalizzazione dell'assistenza attraverso la promozione della valutazione multidimensionale dei bisogni e del progetto di assistenza individuale integrato (PAI);
b) diversificazione dell'offerta attraverso la realizzazione di moduli differenziati in base al livello di intensità assistenziale, anche destinati alle cure domiciliari di base, con possibilità per le strutture di connotarsi come Centri Residenziali Multiservizi (CRM), di cui all'
articolo 31, comma 6, del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29 (Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della
legge 23 marzo 2023, n. 33);
c) promozione di percorsi di integrazione con i servizi del territorio e con gli attori della comunità locale, secondo il principio di sussidiarietà orizzontale, anche attraverso la valorizzazione dell'apporto degli enti del Terzo settore, in coerenza con quanto previsto dall'
articolo 25 del decreto legislativo 29/2024;
e) garantire la sicurezza, la qualità degli ambienti, l'efficienza, la sostenibilità e l'equità nell'accesso ai servizi residenziali da parte dei cittadini attraverso:1) la riqualificazione del sistema esistente anche attraverso la valorizzazione di modelli istituzionali di co-gestione pubblico-privata;
2) lo sviluppo del sistema d'offerta, entro i limiti del fabbisogno di residenzialità e sulla base di idonee procedure e adeguati criteri per l'individuazione dei soggetti interessati;
f) equità di accesso alle prestazioni previste nei livelli essenziali di assistenza (LEA), uniformità nella distribuzione territoriale delle risorse e valorizzazione della libertà di scelta del cittadino, attraverso la definizione di un fabbisogno di convenzionamento;
g) qualità, appropriatezza e sicurezza delle cure anche attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici quali domotica e telemedicina.
3. Al fine di garantire qualità, appropriatezza, sicurezza e continuità delle cure, l'assistenza medica all'interno delle strutture di cui al comma 1, lettera b), può essere garantita attraverso la presenza di uno o più medici dedicati anche direttamente contrattualizzati dalla struttura, con conseguente sospensione, durante tutto il periodo di permanenza dell'ospite, della scelta del medico del ruolo unico dell'assistenza primaria e della correlata quota capitaria prevista dall'accordo collettivo vigente.
4. Con deliberazione della Giunta regionale, sono definiti requisiti e modalità per lo svolgimento dell'incarico di cui al comma 3.>>.
118.
Dopo l'
articolo 29 della legge regionale 10/1998 è inserito il seguente:
<<Art. 29 bis
(Abitare Inclusivo)
1. La Regione, in coerenza con quanto previsto dalla
legge 33/2023, sostiene lo sviluppo di nuove forme sperimentali di domiciliarità e coabitazione denominate "Abitare Inclusivo", in grado di riprodurre le caratteristiche abitative e relazionali della casa familiare, integrate nel contesto comunitario, destinate a persone anziane fragili o non autosufficienti, volte a ridurre e prevenire l'istituzionalizzazione, evitando l'isolamento sociale, l'esclusione e lo sradicamento dalla comunità di appartenenza, nonché ad assicurare la personalizzazione della risposta ai bisogni. Tali soluzioni abitative, sviluppate secondo modelli gestionali flessibili, possono prevedere la convivenza e la coabitazione anche di persone con problematiche e bisogni diversi, anche a carattere sociale.
2. La Regione, al fine di supportare le forme di "Abitare Inclusivo" di cui al comma 1, svolge le seguenti funzioni:a) pianifica, a favore delle persone non autosufficienti, una rete di servizi integrata, anche con il supporto degli enti del Terzo settore, volta a fornire adeguati interventi, servizi e supporti sanitari, sociosanitari e sociali, sostenuti tramite budget personale di progetto e budget di salute di cui all'
articolo 9 della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla
legge regionale 26/2015 e alla
legge regionale 6/2006);
b) programma lo sviluppo delle forme sperimentali di "Abitare Inclusivo", anche attraverso interventi su immobili già destinati o da destinare alle forme sperimentali di cui al comma 1.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati, in coerenza con la programmazione regionale e locale, i fabbisogni e le aree di intervento e sono definiti i contenuti di innovazione e le caratteristiche delle sperimentazioni di cui al comma 1, con particolare riferimento agli aspetti strutturali, organizzativi e gestionali delle stesse.
4. Con regolamento, previa informativa alla Commissione consiliare competente, sono definite le procedure di ammissione alla sperimentazione, le modalità di presentazione, i criteri di valutazione e le modalità di monitoraggio dei progetti elaborati dai soggetti interessati, nonché la loro durata e le condizioni per la messa a regime.>>.
119.
L'
articolo 30 della legge regionale 10/1998 è sostituito dal seguente:
<<Art. 30
(Sistema di offerta semiresidenziale)
1. La Regione supporta lo sviluppo di una rete di servizi semiresidenziali a favore delle persone anziane finalizzati a favorire la permanenza al domicilio e prevenire l'istituzionalizzazione, anche attraverso interventi di sostegno e sollievo ai caregiver familiari.
2. I servizi di cui al comma 1 si articolano nelle seguenti tipologie:a) servizi semiresidenziali socioassistenziali, destinati all'accoglimento di persone anziane autosufficienti;
b) servizi semiresidenziali sociosanitari, destinati all'accoglimento di persone anziane non autosufficienti e deputati all'erogazione di trattamenti di lungoassistenza, recupero, mantenimento funzionale e riorientamento in ambiente protesico, ivi compresi interventi di sollievo.
3. Al fine di fornire risposte adeguate ai bisogni della popolazione nel rispetto delle esigenze e delle specificità territoriali, l'attivazione dei servizi semiresidenziali di cui al comma 2 è regolata, nell'ambito della programmazione sociosanitaria integrata locale ed entro i limiti del fabbisogno programmato, sulla base di specifiche indicazioni regionali, adottate con deliberazione della Giunta regionale, volte anche alla definizione di idonee procedure e adeguati criteri per l'individuazione dei soggetti interessati.>>.
120.
Fino al 31 dicembre 2026, nei territori in cui sussiste un fabbisogno di convenzionamento, come individuato ai sensi dell'articolo 28, comma 2, e dell'articolo 30, comma 3, della
legge regionale 10/1998, come sostituiti dai commi 117 e 119, le residenze di primo, secondo e terzo livello e i servizi semiresidenziali per non autosufficienti autorizzati all'esercizio ai sensi del
decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2015, n. 0144/Pres. (Regolamento di definizione dei requisiti, dei criteri e delle evidenze minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per la realizzazione e l'esercizio di servizi semiresidenziali e residenziali per anziani), possono presentare istanza di accreditamento sulla base del procedimento di cui al titolo II, capi II e III, del regolamento emanato con
decreto del Presidente della Regione 18 agosto 2022, n. 0107/Pres. (Regolamento per il rilascio dell'accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali per anziani non autosufficienti in attuazione dell'
articolo 64 della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 "
Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006").
121. In attuazione di quanto previsto dal comma 120, le deliberazioni della Giunta regionale di cui all'articolo 28, comma 2, e all'articolo 30, comma 3, della
legge regionale 10/1998, come sostituiti dai commi 117 e 119, individuano anche il termine entro il quale le residenze di cui al comma 120 presentano istanza di accreditamento.
122. Al fine di sostenere le aree interne del territorio regionale, caratterizzate da bassa densità abitativa, e di promuovere la presa in carico della persona basata su un approccio preventivo, proattivo, condiviso e partecipato, anche nelle more della piena operatività delle Case della comunità, come definite dall'
articolo 15, comma 7 ter, della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla
legge regionale 26/2015 e alla
legge regionale 6/2006), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Vito d'Asio, quale soggetto capofila dei Comuni del comprensorio della Val d'Arzino e della Val Cosa, in raccordo con l'Azienda sanitaria Friuli Occidentale (ASFO), un contributo per la realizzazione di un progetto pilota avente a oggetto interventi innovativi, attuati anche attraverso l'utilizzo della digitalizzazione, che avvicinino i servizi socioassistenziali, sociosanitari e sociali ai cittadini, riducendo distanze e disuguaglianze, e assicurando modalità di intervento integrate.
123. In attuazione di quanto previsto dal comma 122, il Comune di Vito d'Asio presenta, entro il 10 novembre 2025, alla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali, il progetto pilota corredato di apposita relazione illustrativa e del preventivo delle spese, nonché documentazione che lo identifichi come soggetto capofila di cui al comma 122.
124. Con decreto del Direttore del Servizio competente sono individuati i criteri di concessione e le modalità di rendicontazione del contributo di cui al comma 122, nonché le modalità di monitoraggio del progetto. Il contributo è liquidato in un'unica soluzione, in via anticipata e senza prestazione di garanzie.
125. Per le finalità di cui al comma 122 è destinata la spesa di 93.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e di 60.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 176.
126. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione "Antonio Caccia e Maria Burlo Garofolo" di Trieste un contributo straordinario per interventi aventi rilevanza urbanistica ed edilizia, di cui alla
legge regionale 19/2009, delle strutture immobiliari di proprietà, destinate all'attività di assistenza abitativa e sociale come da finalità statutarie.
127. La domanda di contributo è presentata entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali, completa della relazione tecnica descrittiva dell'intervento, del quadro economico della spesa, del cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori nonché finanziario. Con decreto del Direttore del Servizio competente sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
128. Per le finalità di cui al comma 126 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 176.
129. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Remanzacco risorse aggiuntive straordinarie per l'adeguamento tramite interventi edilizi di cui all'
articolo 4 della legge regionale 19/2009 di un immobile sito nel territorio comunale da destinare alla realizzazione di una struttura sociosanitaria integrata di cure primarie, prevenzione e promozione del benessere, a integrazione delle risorse già assegnate per la medesima finalità dall'
articolo 8, comma 79, lettera c), della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026).
130. La domanda di contributo è presentata, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali, completa della relazione tecnica descrittiva dell'intervento, dell'aggiornamento del quadro economico della spesa e del cronoprogramma attuativo nonché finanziario.
132. Per le finalità di cui al comma 129 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 176.
133. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Spilimbergo un contributo straordinario per interventi aventi rilevanza urbanistica ed edilizia volti all'adeguamento del patrimonio destinato ad attività sociosanitaria.
134. La domanda di contributo è presentata entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali, completa della relazione tecnica descrittiva dell'intervento, del quadro economico della spesa e del cronoprogramma attuativo nonché finanziario.
135. Con decreto del Direttore del Servizio competente sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa in applicazione della
legge regionale 14/2002.
136. Per le finalità di cui al comma 133 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 176.
137. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Casarsa della Delizia per l'acquisto e gli eventuali interventi aventi rilevanza urbanistica ed edilizia, di un immobile volto a fornire un alloggio, per un tempo determinato, a donne, anche con figli minori, in condizione di fragilità, vulnerabilità sociale e a rischio emarginazione, al fine di favorire un percorso di autonomia e di inclusione sociale e lavorativa di tali persone.
138. In attuazione di quanto previsto al comma 137, il Comune di Casarsa della Delizia, entro il 10 novembre 2025, presenta istanza alla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali, corredata della documentazione relativa all'immobile da acquistare e della relazione tecnica descrittiva dell'intervento, comprensiva del quadro economico della spesa e del cronoprogramma. Il contributo è liquidato in un'unica soluzione, in via anticipata e senza prestazione di garanzie. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
139. Per le finalità di cui al comma 137 è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 176.
141. Al fine di sostenere la realizzazione di forme innovative e integrate di risposta ai bisogni delle persone con disabilità o con problematiche di salute mentale, in coerenza con quanto previsto dagli
articoli 4 e 11 della legge regionale 22/2019, attraverso lo sviluppo o l'implementazione di servizi e interventi di tipo residenziale e semiresidenziale nonché di interventi terapeutico-riabilitativi e socio-educativi volti a favorire il recupero dell'autonomia personale, sociale e lavorativa, con riferimento anche a quelli sviluppati nel contesto dell'agricoltura sociale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda sanitaria Friuli Occidentale (ASFO) un contributo straordinario per interventi aventi rilevanza urbanistica ovvero edilizia, di cui alla
legge regionale 19/2009, nonché aventi rilevanza ambientale secondo le leggi di settore, incluse le relative attrezzature e beni mobili, da effettuare nel contesto del progetto di rilancio dell'area delle "Fratte" nel Comune di Fiume Veneto.
142. La domanda di contributo è presentata entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali e disabilità, completa della relazione tecnica descrittiva dell'intervento, del quadro economico della spesa, del cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori nonché finanziario.
143. Con decreto del Direttore del Servizio competente sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa in applicazione della
legge regionale 14/2002.
144. Per le finalità di cui al comma 141 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 176.
145. Al fine di sostenere l'attività e la struttura dell'Istituto Regionale per gli Studi di Servizio Sociale (IRSSES), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere allo stesso istituto un contributo straordinario di 30.000 euro per sostenere parte della spesa finalizzata alla sostituzione dei serramenti della sede.
146. La domanda di contributo è presentata alla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa del progetto e del preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono determinate le modalità e i termini di rendicontazione. Il contributo è erogato in via anticipata in un'unica soluzione, senza prestazione di garanzie.
147. Per le finalità di cui al comma 145 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 176.
148. La Regione implementa il sistema regionale di risposta ai bisogni delle persone anziane non autosufficienti e delle persone con disabilità e, in particolare, incentiva la realizzazione di nuove forme di domiciliarità e di coabitazione, in grado di riprodurre le caratteristiche abitative e relazionali della casa familiare, di favorire il mantenimento dell'identità personale e rafforzare il radicamento territoriale, nonché di prevenire e contenere gli esiti dell'istituzionalizzazione.
149. In attuazione delle finalità di cui al comma 148, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni e agli enti del Terzo settore di cui al
decreto legislativo 117/2017, con sede nel territorio regionale, in accordo tra loro, contributi per l'acquisto di immobili non di nuova costruzione, con contestuale riqualificazione degli stessi mediante interventi edilizi di cui alla normativa regionale del settore edilizio, ovvero per la sola riqualificazione di immobili già di proprietà, da destinare all'avvio delle forme sperimentali di abitare inclusivo nonché già destinati a forme sperimentali di abitare inclusivo, di cui al
titolo II, capo I, della legge regionale 22/2019, all'
articolo 6 della legge regionale 16/2022 e agli indirizzi regionali in materia.
150. I contributi di cui al comma 149 sono destinati in via prioritaria a soddisfare le domande relative all'avvio di nuove forme di abitare inclusivo e, solo in caso di disponibilità finanziarie superiori, sono ammesse a contributo le domande relative a forme sperimentali di abitare inclusivo già avviate.
151. Con bando approvato con deliberazione della Giunta regionale, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, sono stabiliti la procedura a sportello di concessione dei contributi, anche in deroga all'
articolo 36 della legge regionale 7/2000, i criteri di selezione degli interventi finanziabili e di formazione della graduatoria, comprese le ipotesi di co-finanziamento del progetto, le spese ammissibili, i termini e le modalità per la presentazione delle domande e quelli per la concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi, nonché i requisiti edilizi e urbanistici degli immobili oggetto del contributo, tenuto conto del contesto domiciliare entro il quale tali forme abitative devono realizzarsi e con particolare riferimento a quelle poste in essere attraverso la rigenerazione urbana e il riuso del patrimonio costruito.
152. I beneficiari presentano apposita domanda corredata di una relazione illustrativa e di apposito progetto, secondo le modalità previste con il bando di cui al comma 151. La domanda relativa all'avvio di nuove sperimentazioni è corredata da previo accordo con i soggetti pubblici territorialmente competenti in materia sociosanitaria, in coerenza con la programmazione territoriale.
153. Per le finalità di cui al comma 149 è destinata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 176.
154.
Alla legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 dell'articolo 4 le parole <<
in materia di cooperazione>> sono sostituite dalle seguenti: <<
per la tenuta dell'Albo>>;
b)
alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 10 le parole <<
mediante la copertura di una quota non superiore al 40 per cento del valore delle stesse, da determinarsi proporzionalmente al numero degli inserimenti lavorativi delle persone svantaggiate effettuati>> sono sostituite dalle seguenti: <<
da determinarsi proporzionalmente al costo sostenuto per l'impiego di lavoratori svantaggiati>>;
c)
dopo il comma 1 dell'articolo 10 è inserito il seguente:
<<1 bis. Le modalità e i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 1, lettera c), sono definiti con regolamento.>>;
d)
al comma 1 dell'articolo 14 le parole: <<
caratterizzate dagli elementi qualificativi di cui all'articolo 1, comma 4>> sono soppresse;
e)
il comma 2 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:
<<2. Alle cooperative sociali e ai consorzi iscritti all'Albo e, limitatamente ai progetti di cui alla lettera c), alle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, di cui alla legge regionale 27/2007, sono concessi contributi per le seguenti tipologie di interventi:a) investimenti aziendali;
b) interventi aventi rilevanza urbanistico-edilizia su beni immobili;
c) servizi di consulenza strategica e progetti di sviluppo e ricerca.>>;
f)
il comma 5 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:
<<5. La concessione dei contributi avviene mediante il riparto delle risorse finanziarie disponibili, secondo le modalità e nel rispetto dei limiti stabiliti con regolamento.>>;
g)
al comma 1 dell'articolo 15 le parole <<
La concessione degli incentivi di cui all'articolo 14 è subordinata alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da presentare unitamente all'istanza di contributo resa dal legale rappresentante della cooperativa sociale o loro consorzio, con la quale si attesta che il beneficiario:>> sono sostituite dalle seguenti: <<
Ai fini della concessione degli incentivi di cui all'articolo 14, il beneficiario:>>;
h)
dopo il comma 1 dell'articolo 15 sono inseriti i seguenti:
<<1 bis. Il rispetto degli obblighi di cui al comma 1 è dichiarato in sede di istanza di contributo dal legale rappresentante del soggetto richiedente. La dichiarazione del rispetto degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro assolve anche agli obblighi di cui all'
articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi).
i)
i commi 2, 3 e 3 bis dell'articolo 15 sono abrogati;
j)
il comma 1 dell'articolo 16 è sostituito dal seguente:
<<1. La rendicontazione concernente i contributi di cui all'articolo 14, con esclusione dei contributi per spese di investimento relative a immobili, è presentata con le modalità stabilite dall'
articolo 43 della legge regionale 7/2000.>>;
k)
dopo il comma 1 dell'articolo 16 è inserito il seguente:
<<1 bis. La rendicontazione concernente i contributi di cui all'articolo 14, relativa ai soli contributi per spese di investimento relative a immobili, è presentata con le modalità stabilite dall'
articolo 41 della legge regionale 7/2000.>>;
l)
al comma 2 dell'articolo 16 le parole <<
La Direzione centrale>> sono sostituite dalle seguenti: <<
Il Servizio>>;
m)
il comma 1 dell'articolo 17 è sostituito dal seguente:
<<1. Con regolamento è definita la modalità di verifica dei vincoli per le imprese beneficiarie dei contributi di cui all'articolo 14.>>;
n)
il comma 2 dell'articolo 17 è abrogato;
o)
al comma 1 dell'articolo 18 le parole: <<
I contributi di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a), qualora interessino interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), sono erogati a seguito della presentazione, da parte del progettista o tecnico abilitato, della copia del certificato di collaudo finale attestante la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività ovvero, negli altri casi, a seguito della presentazione, da parte del progettista o tecnico abilitato, della dichiarazione attestante la conformità dell'opera al progetto presentato.>> sono sostituite dalle seguenti: <<
I contributi di cui all'articolo 14, comma 2, lettera b), qualora interessino interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), sono concessi a condizione che sussista la conformità urbanistico-edilizia e le condizioni di agibilità e utilizzo dell'intervento.>>;
p)
l'articolo 22 è abrogato;
q)
l'articolo 23 è sostituito dal seguente:
<<Art. 23
(Convenzione e contenuti essenziali)
1. La convenzione per la fornitura di beni e servizi di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 381/1991, deve contenere i seguenti elementi essenziali:a) la finalità di creazione di opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'
articolo 4, comma 1, della legge 381/1991, la descrizione del servizio oggetto della convenzione e le modalità di svolgimento;
b) la durata della convenzione;
c) il numero, le qualificazioni e i requisiti di professionalità ed esperienza del personale impiegato e in particolare del responsabile tecnico e organizzativo dell'attività;
d) le modalità di raccordo con gli uffici competenti nella materia oggetto della convenzione;
e) qualora trattasi di cooperative iscritte contemporaneamente nelle sezioni a) e b) dell'Albo, l'elenco nominativo dei lavoratori soci e non soci divisi per tipologia di attività secondo le indicazioni di cui all'
articolo 1 della legge 381/1991, con relativa specificazione dei lavoratori impiegati nell'attività prevista dalla convenzione stessa;
f) il numero di persone svantaggiate impegnate nella fornitura, la tipologia dello svantaggio e il relativo monte ore di lavoro mensile;
g) il numero delle donne impiegate nelle attività della cooperativa, con particolare riferimento al numero delle donne svantaggiate;
h) i piani individuali di inserimento correlati alle prestazioni lavorative assegnate, i ruoli e i profili professionali di riferimento, le figure di sostegno ritenute necessarie;
i) le modalità di verifica e vigilanza sull'inserimento dei soggetti svantaggiati e sulla qualità dei servizi forniti.
2. Con decreto del Direttore del Servizio competente possono essere approvati schemi-tipo di convenzione.>>;
r)
il comma 1 dell'articolo 24 è sostituito dal seguente:
<<1. Le convenzioni di cui all'
articolo 5, comma 1, della legge 381/1991, per importi al netto di IVA inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria per l'affidamento di contratti pubblici, sono stipulate con le cooperative sociali iscritte all'Albo regionale delle cooperative.>>;
s)
dopo il comma 1 dell'articolo 24 sono inseriti i seguenti:
<<1 bis. La cooperativa che esegue il servizio deve essere iscritta alla sezione b) dell'Albo regionale delle cooperative.
1 ter. Sono ammessi i raggruppamenti temporanei d'impresa e i consorzi purché la cooperativa esecutrice del servizio sia iscritta alla sezione b) dell'Albo regionale delle cooperative.>>;
t)
il comma 2 dell'articolo 24 è abrogato;
u)
al comma 3 dell'articolo 24 le parole <<
Salvo quanto previsto al comma 2, i Comuni>> sono sostituite dalle seguenti: <<
I Comuni>>;
v)
( ABROGATA )
155. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applica la disciplina previgente, a eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 15 e 17 come modificati dal comma 154, lettere h) e m).
156. Per le finalità di cui alla
legge regionale 20/2006, come modificata dal comma 154, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
157. Al fine di promuovere e sostenere il ruolo del volontario e dell'attività di volontariato, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai beneficiari del contributo dell'anno 2024, previsto dall'
articolo 8, comma 119, della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), un contributo straordinario per le spese sostenute nel 2025.
158. La domanda del contributo di cui al comma 157 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di Terzo settore entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della rendicontazione delle spese.
159. Per le finalità di cui al comma 157 è destinata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 176.
160. Nel rispetto del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, di seguito GDPR, del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE), nonché dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, la Regione definisce con regolamento le modalità di trattamento dei dati personali e delle categorie particolari di dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del GDPR, ai sensi degli
articoli 2 sexies, 2 septies e 2 octies del decreto legislativo 196/2003, da parte della Direzione centrale competente in materia di salute nell'ambito delle attività in materia di sanità penitenziaria.
161. Nell'ambito delle attività di cui al comma 160, i dati personali raccolti e le categorie particolari di dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del GDPR possono essere comunicati alle Amministrazioni pubbliche individuate dal regolamento di cui al comma 160, secondo le modalità previste dallo stesso.
162. Al fine di promuovere il dono del sangue e delle sue componenti, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Associazione Friulana Donatori di Sangue AFDS ODV di Udine, per l'organizzazione, la promozione e la realizzazione di eventi e manifestazioni sul territorio regionale, volti a creare occasioni per sensibilizzare i cittadini sull'importanza del dono.
163. La domanda relativa di contributo è presentata, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo delle spese, nonché dell'elenco analitico delle spese eventualmente già sostenute nell'anno 2025, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali. Con decreto del Direttore del Servizio competente è disposta la concessione del contributo, in un'unica soluzione anticipata, senza prestazione di garanzie e sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
164. Per le finalità di cui al comma 162 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 176.
165. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo a favore della Cooperativa sociale Davide, con sede a Tolmezzo, per lo svolgimento delle attività a sostegno dell'inserimento lavorativo del personale sia con disabilità sia svantaggiato ivi occupato. Il contributo è finalizzato, in particolare, a coprire le spese relative all’attività istituzionale della Cooperativa, ai servizi, alle spese di personale e alle spese per acquisto di beni di consumo e beni di investimento non iscritti a cespiti necessari e funzionali alle citate attività ed è concesso a fondo perduto in regime "de minimis", nel rispetto delle condizioni e dei massimali contributivi temporalmente concedibili quali previsti dal
regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023.
166. La domanda di contributo è presentata alla Direzione centrale competente in materia di salute e politiche sociali, entro il 31 ottobre 2025, corredata di relazione illustrativa delle attività, nesso con i materiali da acquistare e preventivo di massima. Con il decreto di concessione sono fissate le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
167. Sono ammesse a contribuzione le spese di cui al comma 165 relative all'anno 2025, sostenute anche antecedentemente alla presentazione della domanda di contributo.
168. Per le finalità di cui al comma 165 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 176.
169. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Coordinamento regionale Associazioni Diabetici FVG - CRAD per l'ideazione, l'organizzazione, la promozione e la realizzazione dell'evento "Diabete a ruota libera".
170. La domanda relativa al contributo di cui al comma 169 è presentata, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo delle spese nonché dell'elenco analitico delle spese eventualmente già sostenute nell'anno 2025, purché connesse con le attività di ideazione, organizzazione, promozione e realizzazione dell'evento di cui al comma 169, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali. Con decreto del Direttore del Servizio competente è disposta la concessione del contributo, in un'unica soluzione anticipata, senza prestazione di garanzie e sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
171. Per le finalità di cui al comma 169 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 176.
172. Al fine di promuovere l'accesso equo ai servizi sanitari, nel rispetto dei principi di solidarietà e inclusione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo all'ABC Associazione per i Bambini Chirurgici del Burlo ODV ETS per interventi su edifici destinati o da destinarsi all'accoglienza di persone e famiglie, in condizioni di necessità, fragilità sociale, indigenza o ridotta capacità economica, con bambini interessati da ricoveri presso l'IRCCS "Burlo Garofolo" di Trieste.
173. La domanda di contributo di cui al comma 172 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione descrittiva degli interventi e del preventivo di spesa.
174. Il contributo concesso è erogato in un'unica soluzione in via anticipata. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione, nonché le tempistiche di inizio e fine lavori.
175. Per le finalità di cui al comma 172 è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 176.
176. Ai sensi dell'
articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027 di cui all'allegata Tabella H.
Note:
1Parole sostituite al comma 113 da art. 8, comma 38, L. R. 13/2025
2Parole sostituite al comma 138 da art. 8, comma 46, L. R. 13/2025
3Parole sostituite al comma 123 da art. 8, comma 48, L. R. 13/2025
4Parole sostituite al comma 165 da art. 8, comma 54, lettera a), L. R. 13/2025
5Parole sostituite al comma 166 da art. 8, comma 54, lettera b), L. R. 13/2025
6Parole sostituite al comma 167 da art. 8, comma 54, lettera c), L. R. 13/2025
7Lettera v) del comma 154 abrogata da art. 7, comma 10, lettera f), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026, a seguito dell'abrogazione dell'art. 24, c. 6, L.R. 20/2006.
8Parole soppresse al comma 97 da art. 8, comma 100, L. R. 19/2025 , con effetto dall'1/1/2026.