Art. 2
(Attività produttive)
2. Per le finalità di cui al
comma 1 dell'articolo 2 bis della legge regionale 2/2022, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sulle risorse stanziate sulle annualità dal 2025 al 2027 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
3. Per le finalità di cui all'
articolo 77 bis della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (SviluppoImpresa), l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, nel limite di ulteriori 7.250.000 euro, le domande presentate nell'anno 2024 ai sensi del decreto del Direttore centrale attività produttive e turismo 27 giugno 2024, n. 30977/GRFVG, con cui sono stati fissati i termini per la presentazione delle domande medesime mediante l'utilizzo delle risorse stanziate per l'anno 2025.
4. Per le finalità di cui al comma 3 è destinata la spesa di 7.250.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 61.
6. Il finanziamento di cui al comma 5 è concesso a seguito della presentazione di un'istanza di integrazione della domanda presentata ai sensi dell'
articolo 2, comma 31, della legge regionale 13/2024 alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, Servizio sviluppo economico locale, da parte del COSEF, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Con il decreto di concessione sono fissati i termini per l'esecuzione dell'intervento di cui al comma 5, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa, secondo quanto previsto dalla
legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), e dalla
legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), per quanto applicabili.
9. Per le finalità di cui al comma 5 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 61.
10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento al Consorzio di sviluppo economico del Friuli (COSEF), nei limiti di cui al comma 12, per la creazione di una infrastruttura locale da adibire ad attività di servizio a supporto delle imprese insediate nell'agglomerato industriale di competenza in Comune di Pavia di Udine.
11. Ai fini della concessione del finanziamento di cui al comma 10, il COSEF presenta domanda, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque prima dell'avvio dei lavori, alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, Servizio sviluppo economico locale, corredata della documentazione tecnico economica funzionale alla valutazione dell'iniziativa.
13. Con il decreto di concessione sono fissati i termini di esecuzione, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa. L'erogazione del finanziamento è subordinata alla presentazione, da parte del COSEF, di una dichiarazione di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.
14. Per le finalità di cui al comma 10 è destinata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 61.
15. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di sviluppo economico del Friuli (COSEF) un finanziamento per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria a fruizione collettiva, non soggette a sfruttamento commerciale, finalizzato alla realizzazione di una vasca presso l'impianto di depurazione posto a servizio della zona industriale udinese e di opere di allacciamento al canale Brentana in Comune di Pavia di Udine.
16. Il COSEF presenta la domanda di finanziamento di cui al comma 15, corredata della documentazione prevista dall'
articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, Servizio sviluppo economico locale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque prima dell'avvio dei lavori.
17. Con il decreto di concessione sono fissati i termini per l'esecuzione dell'intervento di cui al comma 15, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa, secondo quanto previsto dalla
legge regionale 14/2002 e dalla
legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), per quanto applicabili.
19. Per le finalità di cui al comma 15 è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 4 (Servizio idrico integrato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 61.
20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di sviluppo economico del Friuli (COSEF) un finanziamento per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria a fruizione collettiva, non soggette a sfruttamento commerciale, finalizzate alla realizzazione di opere di manutenzione straordinaria delle vasche e del secondo sedimentatore del depuratore della zona industriale udinese in Comune di Pavia di Udine.
21. Il COSEF presenta la domanda di finanziamento di cui al comma 20, corredata della documentazione prevista dall'
articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, Servizio sviluppo economico locale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque prima dell'avvio dei lavori.
22. Con il decreto di concessione sono fissati i termini per l'esecuzione dell'intervento di cui al comma 20, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa, secondo quanto previsto dalla
legge regionale 14/2002 e dalla
legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), per quanto applicabili.
24. Per le finalità di cui al comma 20 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 4 (Servizio idrico integrato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 61.
26. Ai fini della concessione del finanziamento di cui all'
articolo 2, comma 25, della legge regionale 13/2024 e per gli effetti previsti dal comma 25, il NIP presenta domanda entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque prima dell'avvio dei lavori.
29. Per le finalità di cui all'
articolo 2, comma 25, della legge regionale 13/2024 e per gli effetti previsti dal comma 25, è destinata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 61.
30.
Al
comma 1 bis dell'articolo 62 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), le parole <<
I consorzi>> sono sostituite dalle seguenti: <<
Entro gli ambiti territoriali definiti con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di attività produttive, i consorzi>>.
32. Ai fini di cui al comma 31 entro i novanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque prima dell'avvio dei lavori e degli interventi, il Comune di Sutrio presenta domanda di concessione del contributo al Servizio competente in materia di turismo, corredata di una relazione illustrativa, di un quadro economico degli interventi da realizzare, di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori, nonché dei connessi adempimenti finanziari. L'importo del contributo è concesso sulla base della spesa risultante dal quadro economico dell'opera nel limite massimo di 300.000 euro. Con il decreto di concessione sono fissati le modalità e i termini di erogazione, anche in via anticipata nella misura del 70 per cento del contributo, e di rendicontazione della spesa.
33. Per le finalità di cui al comma 31 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 61.
34. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento a favore di Interporto di Trieste SpA, nei limiti di cui al comma 36, per la creazione di un'infrastruttura per la produzione e lo stoccaggio di materiale industriale in funzione dello sviluppo di attività industriali e logistiche in regime di punto franco dedicate alle materie prime e ai prodotti finiti.
35. Ai fini della concessione del finanziamento di cui al comma 34 Interporto di Trieste SpA presenta domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e comunque prima dell'avvio dei lavori, alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, corredata della documentazione tecnico economica funzionale alla valutazione dell'iniziativa.
37. Con il decreto di concessione sono fissati i termini di esecuzione, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa. L'erogazione del finanziamento è subordinata alla presentazione, da parte di Interporto di Trieste SpA, di una dichiarazione di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.
38. Per le finalità di cui al comma 34 è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 61.
41. Per le finalità di cui al comma 40 è destinata la spesa complessiva di 120.000 euro per l'anno 2025, suddivisa in ragione di 20.000 euro a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e di 100.000 euro a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella B di cui al comma 61.
42.
Alla legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 è aggiunta la seguente:
<<g bis) attivazione di interventi finanziari in forma di partecipazione in fondi immobiliari per la realizzazione di iniziative di investimento strategiche del settore turistico-alberghiero nel territorio regionale.>>;
b)
al comma 2 dell'articolo 3 la parola <<
f)>> è sostituita dalla seguente: <<
g bis)>>;
c)
dopo l'articolo 6 quater è inserito il seguente:
<<Art. 6 quater.1
(Interventi di partecipazione in fondi immobiliari)
1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera g bis), ai fini della modernizzazione e dello sviluppo del sistema ricettivo nel territorio regionale, sono attivati interventi finanziari in forma di partecipazione in fondi immobiliari chiusi per la realizzazione di progetti che contribuiscono alla valorizzazione del patrimonio turistico-alberghiero e alla crescita della competitività dei gestori alberghieri.
2. Con deliberazione della Giunta regionale è data attuazione alle norme di cui al presente articolo con particolare riferimento alle modalità di individuazione dei fondi immobiliari e di selezione dei gestori, alla determinazione delle linee strategiche di investimento e alla tipologia delle aree destinatarie degli investimenti in virtù del potenziale di attrattività territoriale.>>;
d)
nella rubrica dell'articolo 6 quinquies dopo la parola <<
credito>> sono inserite le seguenti: <<
e finanza>>;
e)
al comma 1 dell'articolo 6 quinquies sono apportate le seguenti modifiche:
1)
la parola <<
annualmente>> è soppressa;
2)
le parole <<
da a) a f)>> sono sostituite dalle seguenti: <<
da a) a e)>>;
3)
dopo le parole <<
tali risorse>> sono inserite le seguenti: <<
, nonché le risorse riservate a finanziare l'attivazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g bis)>>;
f)
al comma 2 dell'articolo 6 quinquies le parole <<
3 e 6>> sono sostituite dalle seguenti: <<
5 e 6>>;
g)
al comma 1 dell'articolo 8 le parole <<
di cui al presente capo>> sono sostituite dalle seguenti: <<
relative agli strumenti di cui all'articolo 2, lettere a), b), c), d) ed e),>>;
h)
al comma 2 dell'articolo 8 le parole <<
lettere da a) a f)>> sono sostituite dalle seguenti: <<
lettere da a) a e)>>;
i)
al comma 2 dell'articolo 8 le parole <<
ed f)>> sono soppresse.
43. Per le finalità di cui all'
articolo 3, comma 2, della legge regionale 2/2012, come modificato dal comma 42, è destinata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 61.
44. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, un contributo a PromoTurismoFVG per finanziare uno studio di fattibilità che, nell'ambito della programmazione delle attività promozionali delle Valli del Natisone, fornisca utili strumenti per la valorizzazione, anche in un'ottica di sviluppo del turismo lento in quel territorio, della zona del monte Matajur.
45. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 44 è presentata da PromoTurismoFVG alla Direzione centrale attività produttive e turismo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione dettagliata e di un preventivo della spesa. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
46. Per le finalità previste dal comma 44 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 61.
47. Al fine di sostenere le attività di promozione turistica collegate al progetto "Una Regione per tutti" finalizzato al turismo accessibile, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario ad associazioni senza scopo di lucro per iniziative finalizzate alla promozione e alla diffusione del turismo accessibile.
48. I contributi di cui al comma 47 sono concessi per il tramite di PromoTurismoFVG, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
49. Per le finalità di cui al comma 47 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 61.
50. In deroga al
comma 71 dell'articolo 8 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), e agli articoli 4, comma 1, e 5 del regolamento di attuazione emanato con
decreto del Presidente della Regione 16 settembre 2015, n. 0189/Pres. (Regolamento di esecuzione dell'
articolo 8, comma 72, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), riguardante i criteri e le modalità di presentazione delle domande, di erogazione e di rendicontazione dei finanziamenti concessi a favore delle società di gestione degli alberghi diffusi), l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare un finanziamento a favore delle società di gestione degli alberghi diffusi che non abbiano ancora beneficiato del contributo ai sensi della citata legge nel 2025.
51. Per le finalità di cui al comma 50 le società di gestione presentano apposita domanda all'Amministrazione regionale entro il 30 settembre 2025.
52. Per le finalità di cui al comma 50 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 61.
53. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Associazione Europea Romea Strata E.T.S. di Aquileia, di seguito Associazione, a copertura degli oneri collegati all'organizzazione di un evento a valenza internazionale per celebrare il riconoscimento ottenuto dalla Romea Strata quale Itinerario Culturale del Consiglio d'Europa.
54. La domanda di concessione del contributo è presentata dall'Associazione a mezzo posta elettronica certificata alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive e turismo entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa dell'evento e del quadro economico delle spese da sostenersi. Con il decreto di concessione sono stabiliti le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.
55. Per le finalità di cui al comma 53 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 61.
56. Per la valorizzazione del turismo naturalistico connesso alla didattica ambientale e alla diffusione della cultura faunistica nell'ambito territoriale della Regione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire risorse alla Comunità Collinare del Friuli a copertura delle spese per il conseguimento delle finalità connesse alla gestione degli ambienti naturali e delle riserve naturalistiche presenti nel territorio della Comunità stessa.
57. Per ottenere il trasferimento di cui al comma 56 la Comunità Collinare del Friuli presenta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita domanda al Servizio competente in materia di turismo della Direzione centrale attività produttive e turismo, corredata della relazione illustrativa del progetto da attuare. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità del trasferimento delle risorse e di rendicontazione della spesa.
58. Per le finalità di cui al comma 56 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 61.
59.
Il
comma 42 dell'articolo 2 della legge regionale 10 agosto 2023 n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), è sostituito dal seguente:
<<42. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 41 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di turismo dal Comune di Sesto al Reghena, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di assegnazione delle risorse finanziarie, corredata di una relazione illustrativa delle iniziative e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono fissate le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo.>>.
60. Per le finalità di cui all'
articolo 2, commi 41 e 42, della legge regionale 13/2023, come modificato dal comma 59, è destinata la spesa di 125.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 61.
61. Ai sensi dell'
articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027 di cui all'allegata Tabella B.