Art. 4
(Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile)
1.
Dopo il
comma 2 bis dell'articolo 11 della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), è inserito il seguente:
<<2 ter. Il Servizio regionale competente approva l'elenco degli interventi di cui al comma 1 ammessi a finanziamento che conserva validità per i successivi tre anni dalla sua approvazione. Qualora siano rese disponibili ulteriori risorse, il Servizio competente è autorizzato a scorrere l'elenco degli interventi non finanziati.>>.
2. Per le finalità di cui all'
articolo 11 della legge regionale 11/2015, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
3.
Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 29 novembre 2022, n. 18 (Disposizioni regionali per la transizione energetica), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera h) è sostituita dalla seguente:
<<h) provvedere allo sviluppo e alla gestione della comunità energetica rinnovabile (CER) regionale, nonché ad assicurare il supporto alla progettazione e gestione delle configurazioni afferenti alla medesima CER regionale;>>;
b)
dopo la lettera h), come sostituita dalla lettera a), è inserita la seguente:
<<h bis) curare l'istituzione e il funzionamento di uno sportello unico a servizio del territorio finalizzato a offrire consulenza a enti pubblici e privati interessati alla costituzione di CER e provvedere all'istituzione e alla tenuta di un registro ufficiale finalizzato al monitoraggio dei dati relativi alle CER presenti sul territorio regionale;>>.
4. Per le finalità di cui al
comma 8 dell'articolo 2 della legge regionale 18/2022, e tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 3 della medesima legge regionale come modificato dal comma 3, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
5.
All'articolo 4 della legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14 (Misure finanziarie multisettoriali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera a) del comma 12 le parole <<
2.000 euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<
3.000 euro>>;
b)
alla lettera b) del comma 12 le parole <<
1.000 euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<
2.000 euro>>.
6. Per le finalità di cui
comma 11 dell'articolo 4 della legge regionale 14/2023, e tenuto conto di quanto disposto dal comma 12 del medesimo articolo 4 come modificato dal comma 5, è destinata la spesa di 490.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 69.
7.
Dopo il
comma 21 dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), sono inseriti i seguenti:
<<21 bis. Il Comitato regionale Friuli Venezia Giulia del CONI (CONI FVG) è delegato dall'Amministrazione regionale a svolgere le attività di gestione delle pratiche contributive di cui al comma 19 concernenti il finanziamento degli eventi ecosostenibili "EcoEventi FVG" organizzati dalle società e dalle associazioni sportive dilettantistiche e professionistiche.
21 ter. Con deliberazione della Giunta regionale sono impartite direttive al CONI FVG al fine di disciplinare l'esercizio delle funzioni delegate sono determinati i tempi massimi per la gestione delle istruttorie delle domande di concessione degli incentivi. Con le direttive sono stabiliti i criteri per la quantificazione e il trasferimento delle risorse al CONI FVG e i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse assegnate. Al CONI FVG è riconosciuto un rimborso forfettario delle spese da sostenere in relazione all'ammontare dei trasferimenti e alle funzioni e adempimenti da svolgersi.
21 quater. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della
legge regionale 29 dicembre 2025, n. 19 (Legge di stabilità 2026), continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.>>.
8. Per le finalità di cui al
comma 19 dell'articolo 4 della legge regionale 16/2023, tenuto conto di quanto disposto dal comma 21 bis del medesimo articolo come inserito dal comma 7, è destinata la spesa complessiva di 3 milioni di euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per l'anno 2026, di 750.000 euro per l'anno 2027 e di 1.250.000 euro per l'anno 2028, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella D di cui al comma 69.
9. Per le finalità di cui al
comma 21 ter dell'articolo 4 della legge regionale 16/2023, come inserito dal comma 7, è destinata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella D di cui al comma 69.
12. Le domande di concessione del contributo di cui al comma 11 sono presentate a seguito di bando emanato con decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, da pubblicare sul sito istituzionale della Regione. Nel bando sono stabilite le modalità di presentazione della domanda e di concessione ed erogazione del contributo, l'intensità del contributo, le spese ammissibili e le modalità di rendicontazione della spesa.
13. Per le finalità di cui al
comma 11 dell'articolo 4 della legge regionale 13/2024, come modificato dal comma 10, e di cui al comma 11, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
15. Per le finalità di cui al
comma 30 dell'articolo 4 della legge regionale 25/2016, in considerazione di quanto disposto dal comma 14, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare nel 2026 prioritariamente le domande di concessione dei contributi di cui all'
articolo 4, commi da 8 a 12, della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024), ammissibili a finanziamento e presentate nel 2025 ai sensi dell'articolo 7 del regolamento emanato con
decreto del Presidente della Regione 6 agosto 2025, n. 082/Pres. (Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'
articolo 4, commi da 8 a 12 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024), a favore delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche e professionistiche e delle associazioni culturali, per la realizzazione di interventi finalizzati a conseguire l'efficientamento energetico, la riduzione di consumi energetici e il risparmio idrico).
17. Per le finalità di cui al
comma 8 dell'articolo 4 della legge regionale 13/2022, in considerazione di quanto disposto dal comma 16, è destinata la spesa di 3.600.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 69.
18. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare nel 2026 le domande di concessione dei contributi di cui all'
articolo 4, comma 1, della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), ammissibili a contributo e presentate negli anni 2024 e 2025 a seguito degli Avvisi di cui ai decreti del Direttore del Servizio gestione risorse idriche 7 marzo 2024, n. 10691/GRFVG, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione 20 marzo 2024, n. 12 e 6 agosto 2025, n. 40907/GRFVG, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione 20 agosto 2025, n. 34.
19. Per le finalità di cui al
comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 13/2023, in considerazione di quanto disposto dal comma 18, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 4 (Servizio idrico integrato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare nel 2026 prioritariamente le domande di concessione dei contributi di cui all'
articolo 4, commi da 15 a 18, della legge regionale 13/2024, ammissibili a finanziamento e presentate nel 2025 ai sensi dell'articolo 8 del regolamento emanato con
decreto del Presidente della Regione 25 luglio 2025, n. 079/Pres. (Regolamento ai sensi dell'
articolo 4, commi da 15 a 18, della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13 (Legge di stabilità 2025), concernente la concessione di contributi a favore dei comuni, degli enti pubblici di ricerca e delle università statali, per l'efficientamento energetico degli edifici).
21. Per le finalità di cui al
comma 15 dell'articolo 4 della legge regionale 13/2024, in considerazione di quanto disposto dal comma 20, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
22. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare nel 2026 prioritariamente le domande di concessione dei contributi di cui all'
articolo 4, commi da 19 a 22, della legge regionale 13/2024, ammissibili a finanziamento e presentate nel 2025 ai sensi dell'articolo 4 del regolamento emanato con
decreto del Presidente della Regione 3 luglio 2025, n. 068/Pres. (Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, commi da 19 a 22, della
legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13 (Legge di stabilità 2025), a favore dei comuni, per la progettazione e l'esecuzione di interventi di realizzazione o di riqualificazione di aree verdi e di giardini botanici nei centri abitati, compresa la realizzazione di sistemi di sicurezza per la protezione delle aree stesse e di parchi giochi inclusivi).
23. Per le finalità di cui al
comma 19 dell'articolo 4 della legge regionale 13/2024, in considerazione di quanto disposto dal comma 22, è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 69.
24. Per l'avvio del progetto pilota di cui al
comma 24 dell'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 2025, n. 12 (Assestamento del bilancio per gli anni 2025-2027), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni di Duino Aurisina, Muggia e Trieste un contributo per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione e lo svuotamento dei cestini per la raccolta dei rifiuti in mare e per lo smaltimento dei rifiuti.
25. I contributi di cui al comma 24 sono concessi nella misura del 100 per cento della spesa ammissibile e, comunque, nella misura massima di 100.000 euro al Comune di Trieste e di 50.000 euro ciascuno ai Comuni di Duino Aurisina e Muggia.
26. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 24 sono presentate dall'1 marzo al 30 aprile di ciascun anno dal 2026 al 2028, alla Direzione centrale competente in materia di difesa dell'ambiente tramite posta elettronica certificata. Le domande sono corredate della relazione descrittiva delle modalità di svolgimento delle attività annuali a cura dei Comuni beneficiari e della quantificazione della relativa spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa e dei risultati ottenuti. Il contributo di cui al comma 24 può essere erogato in via anticipata, in misura non superiore all'85 per cento, su richiesta del beneficiario.
27. Per le finalità di cui al comma 24 è destinata la spesa complessiva di 600.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 6 (Tutela e valorizzazione delle risorse idriche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella D di cui al comma 69.
28. Per le finalità di cui al comma 24, il Comune di Duino Aurisina presenta la domanda di concessione del contributo di cui all'
articolo 4, comma 25, della legge regionale 12/2025 entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
29. Per le finalità di cui al
comma 24 dell'articolo 4 della legge regionale 12/2025, in considerazione di quanto disposto dal comma 28, è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 6 (Tutela e valorizzazione delle risorse idriche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 69.
30. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire alla società CAFC S.p.A, quale stazione appaltante nelle procedure di gara per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale negli ambiti territoriali minimi "Udine 1 - Nord" e "Udine 3 - Sud", una somma corrispondente agli importi versati dai gestori uscenti all'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto 12 novembre 2011, n. 226 (Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'
articolo 46-bis del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222), quale precedente stazione appaltante per le medesime procedure di gara.
31. Per le finalità di cui al comma 30 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 69.
32. L'Amministrazione regionale, in deroga all'
articolo 15, comma 3, della legge regionale 11/2015, è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dall'affidamento di servizi per la redazione di documenti di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP), di progetti di fattibilità tecnico-economica (PFTE) e di progetti esecutivi ai sensi del
decreto legislativo 36/2023, per interventi di messa in sicurezza del territorio regionale.
33. Per le finalità di cui al comma 32 è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 69.
34. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo al Comune di Savogna d'Isonzo/Sovodnje ob Soči ai fini della progettazione necessaria per la rimozione e lo smaltimento di rifiuti derivanti dalla macinazione di autoveicoli (car fluff) e dell'amianto e per la riqualificazione dell'area situata in località Malnišče n. 12, al fine di metterla a disposizione della collettività.
35. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 34 è presentata alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini e le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa e, su richiesta del beneficiario, è disposta l'erogazione anticipata del contributo.
36. Per le finalità di cui al comma 34 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 3 (Rifiuti) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 69.
37. Al fine di garantire il prosieguo e la sostenibilità finanziaria del complesso degli interventi di cui all'Accordo di programma quadro del 7 agosto 2015 <<Progetto integrato di messa in sicurezza, bonifica e di reindustrializzazione dello stabilimento della Ferriera di Servola (TS) di cui all'Accordo di programma ex
articolo 252 bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. - Asse I, Azione II: Programma degli interventi di messa in sicurezza dell'area, da realizzare con finanziamento pubblico>>, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire al Commissario straordinario le risorse necessarie a sostegno dei maggiori oneri e delle spese impreviste.
38. Tenuto conto di quanto disposto dal comma 37, le eventuali entrate derivanti dall'erogazione di fondi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al Commissario riferite all'Accordo di programma di cui al comma 37 affluiscono al bilancio regionale.
39. Per le finalità di cui al comma 37 è destinata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 69.
40. Al fine di agevolare le verifiche di compatibilità idraulica (VCI) richieste dal Piano di gestione rischio alluvioni (PGRA), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alla Comunità di montagna del Gemonese per la redazione del modello idraulico del Tagliamento e dei suoi affluenti.
41. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 40, corredata della relazione illustrativa dell'intervento e del relativo preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini per la redazione del modello idraulico, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
42. Per le finalità di cui al comma 40 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 69.
43. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato laddove applicabile, sino al 40 per cento della spesa ammissibile e sino a un massimo di 1 milione di euro, a favore di Comuni, enti pubblici e società concessionarie proprietari di impianti con potenza nominale inferiore ai 3 MW, per interventi di ammodernamento tecnologico delle centraline idroelettriche al fine di migliorarne l'efficienza, la sicurezza, la sostenibilità e la durata.
44. Con regolamento regionale, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di presentazione delle domande alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, la tipologia di interventi finanziabili, le spese ammissibili, i criteri e le modalità per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 43.
45. Per le finalità di cui al comma 43 è destinata la spesa complessiva di 3 milioni di euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella D di cui al comma 69.
46. Al fine di garantire l'illuminazione pubblica e la riduzione dei consumi energetici, anche in zone non attualmente raggiunte dalla rete elettrica e a servizio di beni inseriti nella lista del patrimonio mondiale posto sotto la tutela dell'UNESCO, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai gestori territoriali di cui al
comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 25 luglio 2019, n. 11 (Misure di sostegno a favore del patrimonio regionale inserito nella lista del patrimonio mondiale posto sotto la tutela dell'UNESCO), un contributo straordinario per la sostituzione e l'installazione di lampioni fotovoltaici autoalimentati o collegati a reti elettriche intelligenti (smart grid) alimentate da sistemi fotovoltaici e di accumulo, corrispondenti alle caratteristiche indicate ai
commi 2 e 3 dell'articolo 8 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 15 (Misure urgenti in tema di contenimento dell'inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici).
47. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 46 è presentata alla Direzione centrale in materia di difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge corredata del preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione della spesa sostenuta.
48. Per le finalità di cui al comma 46 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 69.
49. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire all'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR), di cui all'
articolo 4 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), risorse per la redazione di progetti di riconversione degli impianti di depurazione delle acque reflue dismessi dagli enti gestori del servizio idrico integrato, in funzione di ricostruzione di habitat naturali e di adattamento ai cambiamenti climatici.
51. La relazione annuale di cui all'
articolo 14 della legge regionale 5/2016 è integrata dalla dichiarazione attestante lo stato di avanzamento dei lavori previsti nel programma degli interventi del piano d'ambito finanziati ai sensi del comma 49.
52. Per le finalità di cui al comma 49 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 4 (Servizio idrico integrato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 69.
53. Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile della transizione energetica, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità di montagna della Carnia un finanziamento per la realizzazione di uno studio di fattibilità su un progetto pilota collegato al sistema di approvvigionamento energetico attraverso l'utilizzo del vettore GNL.
54. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 53 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di difesa dell'ambiente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione della spesa sostenuta.
55. Per le finalità di cui al comma 53 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 69.
56. Al fine di promuovere l'efficace gestione dei rifiuti derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle imprese per la realizzazione di impianti di trattamento di tali rifiuti.
57. Con regolamento sono definiti i requisiti dei soggetti beneficiari e degli interventi finanziabili, l'intensità della contribuzione, le spese ammissibili, i criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 56, nonché di rendicontazione della spesa. Il regolamento è adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge previo parere della Commissione consiliare competente. I contributi di cui al comma 56 sono concessi in osservanza delle condizioni di cui al
regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti <<de minimis>>.
58. Per le finalità di cui al comma 56 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 3 (Rifiuti) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 69.
59. Al fine di ridurre l'inquinamento acustico provocato dallo scoppio dei fuochi d'artificio e l'inquinamento atmosferico causato dal rilascio di polveri sottili nell'atmosfera e nel mare, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo massimo di 100.000 euro a favore di ciascuno dei quattro Comuni capoluogo per la sostituzione di spettacoli pirotecnici previsti in eventi pubblici con spettacoli di luci, da realizzarsi entro la fine dell'anno di concessione del contributo.
60. Con il decreto del Direttore del Servizio competente in materia di prevenzione dell'inquinamento, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale, sono fissati i termini per la presentazione delle domande.
61.
La domanda di concessione del contributo di cui al comma 59 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di difesa dell'ambiente, tramite posta elettronica certificata, sulla base del modello pubblicato sul sito istituzionale corredata della relazione illustrativa dell'evento e del relativo preventivo di spesa, e indica:
a) l'importo richiesto, che deve riguardare le sole spese strettamente correlate allo spettacolo di luci e non le eventuali ulteriori spese collaterali all'evento, specificando se l'IVA è o meno a carico del Comune;
b) la data in cui si intende realizzare l'evento;
c) la dichiarazione se per lo stesso evento il Comune percepisce o meno altri contributi.
62. Con il decreto di concessione del contributo di cui al comma 59 sono fissati i termini e le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa e, su richiesta del beneficiario, è disposta l'erogazione anticipata del contributo concesso.
63. Per le finalità di cui al comma 59 è destinata la spesa complessiva di 1.200.000 euro, suddivisa in ragione di 400.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella D di cui al comma 69.
64. FVG Energia S.p.A. è delegata dall'Amministrazione regionale a stipulare un protocollo d'intesa con il Comune di Trieste e con eventuali altri soggetti interessati per l'individuazione e la realizzazione degli interventi finalizzati a garantire l'efficientamento energetico del PalaTrieste.
65. Con deliberazione della Giunta regionale è disciplinato l'esercizio delle funzioni delegate, in conformità alla disciplina sugli aiuti di stato laddove applicabile, e sono indicati i criteri per l'individuazione degli interventi di cui al comma 64.
66. Successivamente alla sottoscrizione del protocollo d'intesa di cui al comma 64, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire a FVG Energia S.p.A. le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione degli interventi di cui al comma 64.
67. Per le finalità di cui al comma 64 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 69.
68. Per le finalità di cui al comma 64, in relazione allo svolgimento delle attività a cura di FVG Energia S.p.A., si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
69. Ai sensi dell'
articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028 di cui all'allegata Tabella D.