Art. 3
(Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna)
1.
Al comma 20 dell'articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo le parole <<
sul territorio regionale,>> sono inserite le seguenti: <<
nonché al Centro per l'Educazione e la Formazione Agricola Permanente (CeFAP),>>;
b)
le parole <<
a istituto>> sono sostituite dalle seguenti: <<
a beneficiario>>.
2. Per le finalità di cui al
comma 20 dell'articolo 3 della legge regionale 24/2019, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 5 (Istruzione tecnica superiore) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
3. Al fine di compensare le condizioni di svantaggio localizzativo delle famiglie che, in territorio montano, non sono raggiunte dalla distribuzione del gas naturale, anche nelle more della ridefinizione del rapporto convenzionale in essere con ENI SpA, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo ai Comuni di Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Forni di Sopra, Forni di Sotto e Paularo, al fine di sostenere i consumi degli utenti di gas di petrolio liquefatti (GPL) e di aria propanata riferiti all'anno 2025.
4. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 3 è presentata dai Comuni interessati tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo montagna@certregione.fvg.it al Servizio competente in materia di montagna entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Le risorse vengono ripartite tra i Comuni in misura pari al contributo riconosciuto per le spese 2025, per i consumi riferiti all'anno 2024 e finanziati ai sensi dell'
articolo 3, comma 36, della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13 (Legge di stabilità 2025). Al fine di assicurare uniformità di trattamento, i Comuni erogano il contributo ai titolari dell'utenza secondo regole comuni e nella misura massima di 1,27 euro a metro cubo di aria propanata e di 2,20 euro al metro cubo di GPL in base ai consumi sostenuti nell'anno solare 2025 e rilevabili dalle fatturazioni emesse dal gestore del servizio.
6. Qualora l'importo complessivo delle istanze presentate dagli utenti al singolo comune sia superiore al contributo concesso, al fine di garantire lo scorrimento delle graduatorie comunali nel limite delle risorse stanziate, l'Amministrazione regionale è autorizzata a integrare il contributo concesso previa richiesta del comune interessato.
7. Per le finalità di cui al comma 3 è destinata la spesa di 520.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 88.
8.
Al comma 95 dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera a) le parole <<
per i primi due esercizi finanziari,>> sono soppresse;
b)
la lettera b) è abrogata;
c)
la lettera c) è sostituita dalla seguente:
<<c) le eventuali economie di spesa a carico dei bilanci delle Comunità di montagna che si concretizzano alla fine dell'esercizio finanziario dell'annualità 2026 sono restituite all'Amministrazione regionale.>>.
9. Per le finalità di cui al
comma 92 dell'articolo 3 della legge regionale 16/2023, e tenuto conto di quanto disposto dal comma 95 del medesimo articolo 3, come modificato dal comma 8, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
11. Al fine di proseguire nell'attività di promozione e valorizzazione dei Presidi Slow Food Pitina e Pestith, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario nel 2026 per realizzare, nelle relative aree di produzione, due distinte manifestazioni ciascuna diretta alla promozione di uno dei due prodotti.
12. La domanda di contributo è presentata alla Direzione centrale competente in materia di montagna, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo montagna@certregione.fvg.it, entro il 31 marzo 2026 dalle organizzazioni che costituiscono articolazioni territoriali di Slow Food Italia, corredata della relazione contenente la descrizione delle attività programmate per l'organizzazione di entrambe le manifestazioni, del preventivo delle spese previste e del cronoprogramma degli eventi.
14. Il contributo è concesso secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, con la procedura a sportello di cui all'
articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). L'istruttoria è avviata quando le risorse finanziarie sono disponibili e, in caso di assenza di risorse, le domande vengono archiviate trascorsi due anni dalla presentazione. Il procedimento si conclude entro novanta giorni. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa. Il contributo di cui al comma 11 può essere erogato in via anticipata, in deroga all'
articolo 39 della legge regionale 7/2000, in misura non superiore all'85 per cento, senza presentazione di garanzie.
15. Per le finalità di cui al comma 11 è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 88.
16.
All'articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera b) del comma 43 è abrogata;
b)
alla lettera c) del comma 43 le parole <<
sulle coperture dei fabbricati e dei>> sono sostituite dalle seguenti: <<
sui fabbricati e sui>>;
c)
il comma 44 è abrogato.
17. Per le finalità di cui al
comma 42 dell'articolo 3 della legge regionale 13/2023, e tenuto conto di quanto disposto dal comma 43 del medesimo articolo 3, come modificato dal comma 16, è destinata la spesa complessiva di 1.500.000 euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per l'anno 2026 e 1 milione di euro per l'anno 2027, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella C di cui al comma 88.
18. Al fine di valorizzare e sostenere la filiera produttiva del "Montasio" DOP, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per la tutela del Formaggio Montasio un contributo straordinario di 450.000 euro per la realizzazione di un progetto biennale di promozione.
19. Il contributo di cui al comma 18 è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal
regolamento (UE) 2022/2472, della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, con particolare riferimento all'articolo 24 inerente agli aiuti per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli. Non sono in ogni caso ammissibili le spese relative al personale del Consorzio.
20. La domanda di contributo di cui al comma 18 è presentata, entro il 31 marzo 2026 alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo qualita@certregione.fvg.it, corredata di una relazione illustrativa degli interventi proposti con relativo cronoprogramma e del preventivo dettagliato delle spese.
21. Il contributo è concesso con decreto del Direttore del Servizio competente entro sessanta giorni dalla domanda nella misura del 90 per cento della spesa ammessa. Con il medesimo decreto sono stabiliti i termini e le modalità per la rendicontazione delle spese sostenute.
22. Qualora richiesto nella domanda di cui al comma 20, il contributo è erogato in via anticipata nella misura del 70 per cento dell'importo concesso senza presentazione di fideiussione o polizza assicurativa, in deroga a quanto previsto dall'
articolo 39, comma 2, della legge regionale 7/2000. Il saldo è liquidato entro sessanta giorni dalla presentazione della rendicontazione.
23. Per le finalità di cui al comma 18 è destinata la spesa complessiva di 450.000 euro, suddivisa in ragione di 315.0000 euro per l'anno 2026 e 135.000 euro per l'anno 2027, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella C di cui al comma 88.
24. Al fine di sostenere l'attività istituzionale della Fondazione Agrifood & Bioeconomy FVG, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 30.000 euro per le spese necessarie all'ammodernamento delle strutture e delle dotazioni anche tecnologiche della sede.
25. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 24 è presentata, entro il 30 giugno 2026, alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo qualita@certregione.fvg.it, corredata di una relazione illustrativa degli interventi programmati e di un preventivo dettagliato delle spese.
26. Il contributo è concesso entro sessanta giorni dalla domanda nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal
regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativa all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 15 dicembre 2023. Il decreto di concessione stabilisce i termini e le modalità per la rendicontazione. Il contributo è liquidato entro sessanta giorni dalla presentazione della rendicontazione.
27. Per le finalità di cui al comma 24 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 88.
28.
All'articolo 41 ter della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo la lettera c) del comma 4 è inserita la seguente:
<<c bis) redazione di PRFA di cui all'articolo 12 e direzione dei lavori di esecuzione degli interventi contenuti nei PRFA;>>;
b)
dopo la lettera a) del comma 5 è inserita la seguente:
<<a bis) proprietari forestali pubblici e privati o loro delegati per gli interventi di cui al comma 4, lettera c bis);>>;
c)
al comma 14 le parole <<
sono definiti le modalità, i criteri e le>> sono sostituite dalle seguenti: <<
approvati dalla Giunta regionale sono definiti le procedure, le modalità, nonché eventuali criteri, requisiti differenziati e>>;
d)
dopo il comma 14 bis è aggiunto il seguente:
<<14 ter. Ai contributi previsti dal presente articolo non si applica l'
articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso), ferma restando la valutazione della congruità della spesa.>>.
29. Per le finalità di cui alla
lettera c bis) del comma 4 dell'articolo 41 ter della legge regionale 9/2007, e tenuto conto di quanto disposto dalla lettera a bis) del comma 5 del medesimo articolo 41 ter, come inserite dalle lettere a) e b) del comma 28, è destinata la spesa complessiva di 1.200.000 euro, suddivisa in ragione di 400.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella C di cui al comma 88.
30. Al fine di favorire la creazione di servizi per l'approvvigionamento di beni essenziali nelle zone in condizioni di maggior svantaggio socio-economico, l'Amministrazione regionale è autorizzata, in via sperimentale, a concedere contributi straordinari ai Comuni montani per la realizzazione di spazi in cui è garantita la possibilità di reperire tali prodotti ventiquattr'ore su ventiquattro (H24).
31.
I criteri e le modalità per l'attuazione di quanto previsto dal comma 30 sono stabiliti con bando approvato con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto dei seguenti criteri minimi:
a) gli interventi possono essere realizzati esclusivamente nelle zone C di svantaggio socio-economico di cui alla deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2000, n. 3303, dei comuni con meno di 1.000 abitanti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda;
b) gli interventi devono essere realizzati in immobili di proprietà comunale;
c) gli interventi possono prevedere la sola realizzazione di un'area attrezzata per l'acquisto H24 di almeno 20 metri quadri oppure la realizzazione di un'area di vendita in cui sono compresi anche spazi dedicati all'acquisto H24, la cui metratura, comunque, non è inferiore a 20 metri quadri o non è inferiore ad 1/3 dello spazio complessivamente destinato alla vendita;
d) in caso di realizzazione della sola area per l'acquisto H24, la spesa ammissibile non può essere inferiore a 30.000 euro e il contributo massimo non può essere superiore a 100.000 euro;
e) in caso di realizzazione di un'area di vendita in cui sono compresi anche spazi dedicati all'acquisto H24, la spesa ammissibile non può essere inferiore a 100.000 euro e il contributo massimo non può essere superiore a 350.000 euro;
f) il contributo è pari al 100 per cento della spesa ammissibile;
g) i contributi sono concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda, con la procedura a sportello di cui all'
articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000; l'istruttoria è avviata quando le risorse finanziarie sono disponibili e, in caso di assenza di risorse, le domande vengono archiviate decorsi ventiquattro mesi dalla presentazione;
h) ciascun comune può presentare un'unica domanda di contributo, salva la possibilità di rinunciare a quella già presentata;
i) il contributo è erogato in via anticipata fino al 70 per cento dell'importo concesso;
l) fatta salva l'applicazione del vincolo di destinazione di cui all'
articolo 32 della legge regionale 7/2000, il comune beneficiario assume l'obbligo di garantire il funzionamento dell'area per l'acquisto H24 per almeno tre anni dalla data dell'ultimo documento di spesa ammesso a rendicontazione; qualora il comune non dimostri di essersi ripetutamente attivato per garantire il funzionamento dell'area H24, il contributo è revocato in proporzione al periodo di mancato funzionamento.
32. Per le finalità di cui al comma 30 è destinata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 88.
33. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di bonifica Pianura Friulana un contributo straordinario per la ristrutturazione statica e l'adeguamento funzionale e normativo dell'opera di presa dal fiume Tagliamento e del casello di guardia in località Ospedaletto, in comune di Gemona del Friuli.
34. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 33 è presentata alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali ed ittiche entro il 31 marzo 2026, corredata della relazione illustrativa dell'intervento e del preventivo di spesa.
35. Il contributo di cui al comma 33 è concesso e integralmente liquidato, entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, con decreto del Direttore del Servizio competente. Il beneficiario rendiconta la spesa con le modalità di cui all'
articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), entro sei anni dalla concessione del contributo, salvo proroga concessa con decreto del Direttore del Servizio competente previa motivata richiesta.
36. Per le finalità di cui al comma 33 è destinata la spesa di 280.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 88.
37. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di bonifica Pianura Friulana un contributo straordinario per il completamento del capannone consorziale con relativi uffici nel settore occidentale del comprensorio, in Comune di Latisana.
38. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 37 è presentata alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali ed ittiche entro il 31 marzo 2026, corredata della relazione illustrativa dell'intervento e del preventivo di spesa.
39. Il contributo di cui al comma 37 è concesso e integralmente liquidato, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, con decreto del Direttore del Servizio competente. Il beneficiario rendiconta la spesa, con le modalità di cui all'
articolo 42 della legge regionale 7/2000, entro sei anni dalla concessione del contributo salvo proroga concessa con decreto del Direttore del Servizio competente previa motivata richiesta.
40. Per le finalità di cui al comma 37 è destinata la spesa di 160.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 88.
41.
Alla legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
all'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1 bis. Al fine di valorizzare i prati con pendenza media superiore al 10 per cento, in deroga al comma 1, lettera a), la struttura regionale competente in materia di prati stabili, su domanda del proprietario e previa verifica della rispondenza alle tipologie di formazioni erbacee di cui all'articolo 2, dispone l'inclusione di tali superfici nell'inventario di cui all'articolo 6.>>;
2)
la lettera a) del comma 2 è abrogata;
b)
dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
<<Art. 5 bis
(Prati rustici)
1. Al fine di riequilibrare la produzione di fieno naturale con l'allevamento bovino secondo i principi dell'economia circolare, la struttura regionale competente in materia di prati stabili su richiesta dei conduttori che svolgono attività zootecnica bovina può autorizzare la concimazione organica dei prati di tipo B1 di cui all'Allegato A esterni ai siti Natura 2000 con reflui zootecnici di origine bovina, incluso il letame, nei limiti della normativa di settore vigente, previa autorizzazione del proprietario.
2. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo le superfici per cui, al momento di presentazione della domanda di autorizzazione o nel corso del relativo procedimento, è emesso un verbale di accertamento per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b), c) e d), nonché le superfici per cui, al momento di presentazione della domanda, è stata disposta e non completata la riduzione in pristino di cui all'articolo 11, comma 3.
3. L'autorizzazione è rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta, previo versamento di un importo che può essere destinato alla realizzazione, in via compensativa, di nuove superfici di prati stabili naturali a cura della struttura regionale competente. L'importo è stabilito in 2.000 euro ad ettaro; l'importo è pari a 3.000 euro qualora, anche nel corso del procedimento di cui al presente comma, sia elevato verbale di accertamento della sanzione riferita alla violazione dell'articolo 4, comma 2, lettera a). Il versamento dell'importo esclude l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3.
4. Le superfici di cui al comma 1 costituiscono la categoria dei prati rustici, che sono iscritti in un apposito elenco e sono soggetti alle misure di conservazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettere da a) a d), la cui violazione comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 11, ridotte della metà.
5. È sempre ammesso, su richiesta del proprietario, il reinserimento delle superfici di cui al comma 3 nell'inventario dei prati stabili previa riduzione in pristino secondo modalità tecniche stabilite dal Direttore del competente Servizio.
6. La struttura competente in materia di prati stabili può autorizzare la riduzione delle superfici di cui al comma 1, prevedendo l'obbligo di realizzare interventi compensativi almeno di uguale superficie.>>;
c)
l'articolo 8 è sostituito dal seguente:
<<Art. 8
(Disposizioni in materia di contributi)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi forfettari annui ai proprietari o conduttori di prati stabili naturali di cui all'articolo 6 che ne garantiscono la conservazione mediante l'esecuzione di uno o più sfalci annuali con asporto della biomassa e il controllo delle infestanti perenni oppure, in alternativa, mediante l'attività di pascolo.
2. Il contributo è stabilito in:a) 400 euro per ettaro o frazioni inferiori all'ettaro per i prati stabili inseriti nell'inventario e riferiti alle formazioni erbacee di cui all'articolo 2, comma 2;
b) 300 euro per ettaro o frazioni inferiori all'ettaro per le formazioni erbacee inserite nella banca dati.
3. Sono esclusi dai contributi:b) i prati stabili la cui conservazione è comunque garantita in ragione della particolare destinazione d'uso della superficie in cui sono inseriti come, a titolo esemplificativo, aree militari recintate o aeroporti.
4. I richiedenti presentano domanda entro il 31 marzo di ogni anno corredata di una dichiarazione di impegno alla gestione del prato secondo quanto previsto dal comma 1.
5. I contributi sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla disciplina unionale in materia di aiuti "de minimis" e non sono cumulabili con altre sovvenzioni riferite alle medesime attività.
6. In caso di risorse insufficienti, le domande dei contributi per i prati stabili inseriti nell'inventario hanno la priorità sulle domande per le formazioni erbacee inserite nella banca dati e, in ogni caso, si osserva l'ordine cronologico di presentazione.
7. I contributi sono concessi entro il 31 luglio. La domanda di liquidazione è presentata entro il 30 settembre e i contributi sono liquidati entro il 30 novembre.
8. Il modello della domanda di contributo e della domanda di liquidazione sono adottati con decreto del Direttore del Servizio regionale competente.>>.
42. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'
articolo 5 bis della legge regionale 9/2005, come inserito dalla lettera b), del comma 41, affluiscono al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2026-2028.
43. Per le finalità di cui all'
articolo 8 della legge regionale 9/2005, come sostituito dalla lettera c) del comma 41, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
44. Al fine di sostenere il comparto della piccola pesca artigianale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l'acquisto di attrezzi da pesca idonei a mitigare gli effetti negativi arrecati dalle specie alloctone. Gli aiuti sono concessi alle imprese con sede operativa in regione, iscritte nel registro delle imprese e operanti nelle acque marittime e lagunari.
45. I contributi di cui al comma 44 sono concessi nella misura del 100 per cento delle spese ritenute ammissibili e nel limite dell'importo massimo pari a 5.000 euro per impresa, secondo le condizioni previste dal
regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 28 giugno 2014, serie n. L 190. I contributi non sono cumulabili con altri aiuti.
46. Sono considerate ammissibili le spese per l'acquisto di reti da posta, compreso il cordame necessario all'allestimento delle reti. Sono altresì considerate ammissibili le spese per l'acquisto di cogolli, bertovelli e nasse.
47. La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante, può essere presentata dall'1 al 28 febbraio 2026. La domanda è redatta secondo il modello disponibile sul sito internet della Regione ed è presentata alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo agricoltura@certregione.fvg.it, corredata del preventivo dettagliato di spesa.
48. I contributi sono concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, con la procedura a sportello di cui all'
articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000. L'istruttoria è avviata quando le risorse finanziarie sono disponibili e, in caso di assenza di risorse, le domande vengono archiviate alla conclusione dell'esercizio finanziario. Il procedimento si conclude entro sessanta giorni. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione della spesa sostenuta.
49. Per le finalità di cui al comma 44 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 88.
50. Al fine di ridurre l'impatto ambientale dovuto all'utilizzo di sostanze chimiche attraverso la promozione dell'impiego di sistemi di sanificazione naturale con ozono nell'ambito del comparto agricolo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese agricole contributi per l'acquisto o la realizzazione di impianti, di macchinari o di attrezzature di generazione di ozono per la difesa fitosanitaria delle colture, per la sanificazione delle acque irrigue, nonché per la disinfezione di superfici e ambienti di lavorazione.
51.
I criteri e le modalità per l'attuazione di quanto previsto dal comma 50 sono stabiliti con bando approvato con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto dei seguenti criteri minimi:
b) possono beneficiare dei contributi le imprese agricole singole o associate, con unità operativa in regione, attive nel settore vitivinicolo, orticolo o frutticolo, iscritte nell'elenco degli Operatori Biologici Italiani;
c) il contributo è concesso nella misura del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile. La spesa minima ammissibile è pari a 10.000 euro e la spesa massima ammissibile è pari a 100.000 euro.
52. Per le finalità di cui al comma 50 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 88.
53.
All'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13 (Legge di stabilità 2025), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
alla lettera f) dopo la parola <<
rinnovabili>> sono aggiunte le seguenti: <<
e la valorizzazione dei crediti di carbonio>>;
2)
dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
<<g bis) la valorizzazione dell'offerta agrituristica regionale.>>;
b)
alla lettera b) del comma 3 le parole: <<
nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato,>> sono soppresse;
c)
al comma 4 le parole <<
con decreto del Direttore competente>> sono sostituite dalle seguenti: <<
con deliberazione della Giunta regionale>>.
54. Per le finalità di cui al
comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 13/2024, e tenuto conto di quanto disposto dal comma 2 del medesimo articolo 3, come modificato dalla lettera a) del comma 53, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
55. Al fine di favorire le attività svolte dai Distretti del Cibo riconosciuti ai sensi dell'
articolo 3, comma 1, della legge regionale 3 marzo 2023, n. 10 (Misure per la semplificazione e la crescita economica), le cui imprese aderenti hanno tutte sede legale o operativa nel territorio regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario triennale a sostegno delle spese necessarie per l'avvio delle attività dei Distretti medesimi.
57. La domanda è presentata entro sei mesi dal riconoscimento regionale, alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo qualita@certregione.fvg.it, corredata di una relazione illustrativa delle attività e delle iniziative previste e del preventivo delle spese. Sono considerate ammissibili le spese, sostenute successivamente al riconoscimento, relative a collaboratori, consulenti, personale dipendente impiegato esclusivamente nell'attività del Distretto, forme di collaborazione con soggetti pubblici, affitti e noleggi, promozione e pubblicità. Le spese generali sono riconosciute in misura forfettaria nel limite del 10 per cento della spesa ammessa.
58. Il contributo è concesso secondo la procedura a sportello di cui all'
articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), entro sessanta giorni dalla domanda. L'istruttoria è avviata quando le risorse finanziarie sono disponibili. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità per la rendicontazione: con riferimento alla quota forfettaria del contributo, possono essere stabilite modalità semplificate in deroga a quanto previsto dall'
articolo 41 della legge regionale 7/2000.
59. Su richiesta del beneficiario il contributo può essere erogato in via anticipata in misura pari al 70 per cento dell'importo complessivamente concesso, nel rispetto di quanto previsto all'
articolo 39, comma 2, della legge regionale 7/2000. Il saldo del contributo è liquidato entro sessanta giorni dalla presentazione della rendicontazione.
60. Per le finalità di cui al comma 55 è destinata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella C di cui al comma 88.
61.
All'articolo 1 bis.1 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
nella rubrica dell'articolo le parole <<
Misure urgenti>> sono sostituite dalla seguente: <<
Aiuti>>;
b)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Con le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, al fine di contrastare l'eccezionale diffusione del bostrico, aggravata anche dalle perduranti conseguenze causate dalla calamità naturale della tempesta Vaia, possono essere concessi aiuti, anche forfettari a favore di proprietari forestali pubblici e privati o loro delegati, diretti a ripristinare le foreste danneggiate dall'agente patogeno.>>;
c)
il comma 3 è abrogato;
d)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. I criteri e le modalità per la concessione degli aiuti ai beneficiari di cui al comma 1 sono stabiliti con bando adottato con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto della normativa vigente in materia di aiuti di Stato. Il bando stabilisce altresì le modalità e le condizioni per la concessione degli aiuti ai comuni singoli o associati che, in armonia con quanto previsto dall'
articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), nel caso di terreni silenti, si sostituiscono ai proprietari con forme di sostituzione diretta al fine di ripristinare e migliorare le condizioni dei boschi e le loro funzioni protettive, ambientali ed economiche.>>.
62. Per le finalità di cui all'
articolo 1 bis.1 della legge regionale 22/2002, come modificato dal comma 61, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
63. In considerazione del numero e della valenza dei progetti per interventi di viabilità forestale per i quali è stata presentata domanda di contributo nell'anno 2025, il Servizio competente in materia di foreste è autorizzato, nel limite delle risorse disponibili per l'esercizio 2026, a finanziare la relativa graduatoria predisposta ai sensi dell'articolo 9 del
decreto del Presidente della Regione 17 marzo 2023, n. 057/Pres. (Regolamento recante modalità e criteri per la concessione di contributi per interventi di viabilità forestale di cui all'
articolo 41 ter, comma 4, lettera d) della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), in attuazione dell'articolo 41 ter, comma 14, della medesima legge)).
65. Per le finalità di cui alla
lettera d) del comma 4 dell'articolo 41 ter della legge regionale 9/2007, in considerazione di quanto disposto dal comma 63, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
66. Al fine di prevenire i danni arrecati dalla specie di interesse comunitario Lupo (Canis lupus) nei confronti dei cani nell'esercizio dell'attività venatoria, l'Amministrazione regionale è autorizzata, in via sperimentale, a concedere contributi straordinari alle Associazioni delle Riserve di caccia per l'acquisto di sistemi di prevenzione e protezione da mettere a disposizione dei soci.
67.
I criteri e le modalità per l'attuazione di quanto previsto dal comma 66 sono stabiliti con bando approvato con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto dei seguenti criteri minimi:
a) i contributi sono concessi con la procedura a graduatoria di cui all'
articolo 36, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), individuando in particolare, quali parametri di selezione, la collocazione territoriale della riserva in zone a rischio di predazione e la tipologia di caccia praticata nella riserva;
b) i contributi sono concessi, senza la necessità di presentare preventivi di spesa, secondo gli importi standard individuati nel bando per ciascun sistema di prevenzione e protezione;
c) ogni riserva può presentare un'unica domanda per un numero massimo di sistemi di prevenzione e protezione stabilito nel bando in rapporto percentuale al numero dei soci iscritti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello della richiesta;
d) con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di rendicontazione della spesa, fermo restando l'obbligo di presentare idonea documentazione che giustifichi, per ciascun sistema di prevenzione e protezione, l'intero importo concesso.
68. Per le finalità di cui al comma 66 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 88.
69. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di bonifica Cellina Meduna un contributo straordinario per il rifacimento dell'opera di presa dell'impianto ittico dell'Ente Tutela Patrimonio Ittico (ETPI) con sede a Maniago.
70. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 69 è presentata alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali ed ittiche entro il 31 marzo 2026, corredata della relazione illustrativa dell'intervento e del preventivo di spesa.
71. Il contributo di cui al comma 69 è concesso e integralmente liquidato, entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, con decreto del Direttore del Servizio competente. Il beneficiario rendiconta la spesa con le modalità di cui all'
articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), entro dodici mesi dalla concessione del contributo, salvo proroga concessa con decreto del Direttore del Servizio competente previa motivata richiesta.
72. Per le finalità di cui al comma 69 è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 88.
73. Al fine di valorizzare l'attività delle imprese agricole finalizzata a creare occasioni di apprendimento e inclusione a favore delle persone fragili, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alle aziende che intendono realizzare strutture quali aule polifunzionali e laboratori utili alla costituzione, all'avviamento o allo sviluppo di fattorie didattiche e sociali.
74. I beneficiari dei contributi di cui al comma 73 sono imprese agricole con sede operativa nel territorio regionale, iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) territorialmente competente e, fatto salvo quanto previsto dal comma 77, nell'elenco delle fattorie didattiche e sociali tenuto dall'ERSA ai sensi dell'
articolo 23 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive), e che hanno in essere convenzioni con le Aziende sanitarie della regione per attività finalizzate all'inclusione sociale di persone svantaggiate o con disabilità attraverso l'orientamento o la formazione.
75. I contributi di cui al comma 73 sono concessi in misura pari al 90 per cento della spesa ammissibile, entro il limite massimo di 50.000 euro e nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal
regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L del 15 dicembre 2023. Sono considerate ammissibili le spese per la realizzazione o l'adeguamento delle strutture, anche attraverso l'acquisto di prefabbricati, la realizzazione o l'adeguamento degli impianti, nonché l'acquisto di arredi e attrezzature anche tecnologiche. L'imposta sul valore aggiungo (IVA) è considerata spesa ammissibile solo se non recuperabile. Non sono ammissibili le spese per le consulenze, i lavori in economia e l'acquisto di beni non durevoli o usati.
76.
Le domande di contributo sono presentate, sul modello pubblicato sulla pagina dedicata del sito della Regione, dall'1 febbraio al 30 marzo 2026 alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo competitivita@certregione.fvg.it. Ogni richiedente può presentare una sola domanda. Le domande sono corredate della convenzione in essere con l'Azienda sanitaria di cui al comma 74, della relazione descrittiva degli interventi, dei preventivi di spesa intestati al richiedente, della dichiarazione sostituiva di atto di notorietà relativa alla concessione degli aiuti "de minimis". In caso di realizzazione o adeguamento delle strutture o degli impianti, vanno altresì allegati:
a) il progetto redatto da un tecnico abilitato, costituito da elaborati grafici e dalla relazione tecnica descrittiva delle opere con l'ubicazione catastale;
b) il computo metrico estimativo redatto sulla base delle voci di costo contenute nel prezzario regionale dei lavori pubblici alla data di presentazione della domanda;
c) qualora il richiedente non sia proprietario o titolare di un diritto reale di godimento sugli immobili oggetto della richiesta di contributo, copia del contratto di locazione o di affitto, la attestazione della relativa registrazione e l'autorizzazione del proprietario all'esecuzione dell'intervento qualora non consentito dal contratto medesimo.
77. I contributi sono concessi tramite procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'
articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000. L'istruttoria di ciascuna domanda è avviata quando le risorse finanziarie sono disponibili e si conclude entro sessanta giorni. In caso di assenza di risorse, la domanda viene archiviata alla conclusione dell'esercizio finanziario. Previa richiesta, il contributo concesso è erogato in via anticipata nella misura massima del 50 per cento, senza che sia necessaria la presentazione di garanzie fideiussorie. Nel caso in cui il richiedente non è ancora iscritto nell'elenco delle fattorie didattiche e sociali tenuto dall'ERSA, l'erogazione del saldo è subordinata all'avvenuta iscrizione. Con il decreto di concessione sono determinati le modalità e i termini di rendicontazione. Eventuali scostamenti dal preventivo di spesa nella misura complessiva massima del 10 per cento sono considerati varianti non sostanziali ai fini della rendicontazione e non richiedono preventiva autorizzazione da parte della struttura amministrativa concedente. Il saldo viene erogato entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa domanda.
78. Per le finalità di cui al comma 73 è destinata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 88.
79. Al fine di garantire la continuità del sostegno dei programmi annuali delle attività delle associazioni ornitologiche, in via straordinaria, le domande per i contributi di cui all'
articolo 3 della legge regionale 1 ottobre 2002, n. 27 (Norme per il sostegno e il riconoscimento delle associazioni ornitologiche della regione Friuli Venezia Giulia), presentate oltre il termine, possono essere riproposte entro il 31 marzo 2026.
80. Le domande di cui al comma 79 sono corredate della documentazione prevista dall'articolo 3, comma 1, lettere da a) a c), del regolamento emanato con
decreto del Presidente della Regione 30 maggio 2003, n. 0159/Pres. (Regolamento concernente modalità e termini per la presentazione delle domande, nonché i criteri di riparto dei contributi alle associazioni ornitologiche iscritte all'Albo regionale), e del rendiconto delle spese sostenute dopo l'1 marzo 2025 in applicazione di quanto previsto dal regolamento medesimo. Il contributo è concesso ed erogato entro novanta giorni dalla domanda sulla base dei criteri e dei massimali previsti dall'articolo 4, comma 2, e dall'articolo 5, commi da 1 a 3, del regolamento.
81. Per le finalità di cui al comma 79 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 88.
82. Al fine di sostenere le filiere corte e la vendita dei prodotti a chilometro zero, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a soggetti senza fini di lucro con sede operativa in regione, un contributo, anche a titolo di rimborso, per l'organizzazione dell'attività di vendita diretta di prodotti agricoli e agroalimentari in forma stabile e in spazi chiusi con cadenza almeno settimanale e con il coinvolgimento di almeno otto imprese agricole.
83. I contributi di cui al comma 82 sono concessi nella misura dell'80 per cento delle spese ritenute ammissibili, nel limite di 100.000 euro per ciascuna sede di svolgimento dell'attività e nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal
regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 15 dicembre 2023. Si intendono per spese ammissibili i costi, sostenuti dal richiedente il contributo, a decorrere dall'1 gennaio 2025, per l'affitto di locali, per le relative utenze e per la promozione dell'attività di vendita diretta.
84.
Le domande di contributo sono redatte secondo il modello disponibile sul sito internet della Regione e sono presentate a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo qualita@certregione.fvg.it alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, foreste e montagna. Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto senza fini di lucro, possono essere presentate dal 1 al 31 marzo 2026, corredate:
a) dell'atto costitutivo o dello statuto del soggetto richiedente;
b) della relazione descrittiva delle attività svolte nel 2025 e di quelle programmate per il 2026 nel rispetto dei requisiti previsti dal comma 82;
c) del prospetto delle spese sostenute per le attività svolte nell'anno 2025 e del preventivo di spesa per ciascuna voce di costo delle attività programmate per l'anno 2026;
d) di adeguata documentazione comprovante che l'attività svolta nell'anno 2025 è stata organizzata nel rispetto dei requisiti previsti dal comma 82 per almeno dodici mesi antecedenti la domanda.
85. I contributi sono concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, con la procedura a sportello di cui all'
articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). L'istruttoria è avviata quando le risorse finanziarie sono disponibili e, in caso di assenza di risorse, le domande vengono archiviate alla conclusione dell'esercizio finanziario. Il procedimento si conclude entro sessanta giorni. Il decreto di concessione prevede i termini e le modalità di rendicontazione dell'intera spesa sostenuta dal beneficiario. Eventuali scostamenti dal preventivo di spesa nella misura massima del 10 per cento sono considerati varianti non sostanziali ai fini della rendicontazione e non richiedono preventiva autorizzazione da parte della struttura amministrativa concedente. Il saldo viene erogato entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa domanda.
86. I contributi, su richiesta del beneficiario, possono essere erogati in via anticipata, per l'attività da svolgere nel 2026, nella misura del 30 per cento senza la presentazione di garanzie.
87. Per le finalità di cui al comma 82 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 88.
88. Ai sensi dell'
articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi ed ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028 di cui all'allegata Tabella C.