Art. 9
(Autonomie locali e coordinamento finanza locale, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero, lingue minoritarie e funzione pubblica)
1.
Al
comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 3 maggio 2019, n. 7 (Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali), dopo le parole <<
necessarie per lo svolgimento degli eventi di cui alla presente legge.>> è aggiunto il seguente periodo: <<
Nella determinazione del contributo spettante sono considerati ammissibili i costi di docenza, di acquisto dei testi connessi al percorso formativo e le spese pertinenti e imputabili all'eventuale esame finale.>>.
3. I termini per l'effettuazione delle spese e per la rendicontazione relativi agli interventi realizzati dagli enti locali a sostegno dell'operatività dei Corpi di polizia locale, finanziati dalla Regione nell'ambito della Sezione II dei Programmi regionali di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021, approvati rispettivamente con le
deliberazioni della Giunta regionale 21 marzo 2018, n. 711,
22 marzo 2019, n. 464,
3 luglio 2020, n. 1006 e
26 febbraio 2021, n. 289 sono prorogati al 31 ottobre 2025.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 5.000 euro al Circolo ricreativo sportivo della Polizia locale "Roberto Tommasi" di Trieste per la realizzazione dei Campionati nazionali delle Polizie locali (ASPLI) di pallacanestro e corsa campestre che si terranno nel mese di novembre 2024 a Trieste.
5. La domanda per la concessione del contributo straordinario di cui al comma 4, corredata di una relazione illustrativa della manifestazione e di un preventivo delle spese, deve essere presentata entro il 30 novembre al Servizio competente in materia di polizia locale e sicurezza.
6. Con il decreto di concessione è disposta la contestuale erogazione del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Sono ammissibili le spese sostenute anche prima della domanda di contributo.
7. Per le finalità previste dal comma 4 è destinata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 21.
10.
All'articolo 9 della legge regionale 7/2024 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera a) del comma 51 il numero <<
70.000>> è sostituito dal seguente: <<
86.000>>;
b)
alla lettera b) del comma 51 il numero <<
33.000>> è sostituito dal seguente: <<
49.000>>;
c)
alla lettera c) del comma 51 il numero <<
28.000>> è sostituito dal seguente: <<
44.000>>;
d)
alla lettera d) del comma 51 il numero <<
20.000>> è sostituito dal seguente: <<
40.000>>;
e)
alla lettera e) del comma 51 il numero <<
12.000>> è sostituito dal seguente: <<
28.000>>;
f)
alla lettera f) del comma 51 il numero <<
18.000>> è sostituito dal seguente: <<
34.000>>;
g)
al comma 52 le parole <<
sessanta giorni>> sono sostituite dalle seguenti: <<
novanta giorni>>.
11. Per le finalità previste dal
comma 51 dell'articolo 9 della legge regionale 7/2024, come modificato dal comma 10, è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 21.
14. La disposizione di cui al comma 13 si applica anche alle dichiarazioni presentate dai Comuni nell'anno 2024.
15. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare al Comune di Lusevera, per particolari esigenze connesse al funzionamento dell'ente, risorse pari a 67.000 euro. L'assegnazione è concessa ed erogata d'ufficio in un'unica soluzione.
16. Per le finalità previste dal comma 15 è destinata la spesa di 67.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 21.
17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a integrare il contributo straordinario concesso ai sensi dell'
articolo 9, commi 71, 72 e 73, della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), ai Comuni di Trieste, Udine, Pordenone, Gorizia e Monfalcone per il proseguimento dell'attività avviata con i gestori della TPL per continuare ad assicurare la presenza di operatori della sicurezza privata sui mezzi di traporto impegnati su percorsi nel territorio di competenza e su percorsi che attraversino altri territori comunali purché con arrivo o partenza dal comune assegnatario del contributo.
19. Con il decreto di concessione sono fissate le modalità di liquidazione e rendicontazione delle spese.
20. Per le finalità previste dal comma 17 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 21.
21. Ai sensi dell'
articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 di cui all'allegata Tabella I.