LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 ottobre 2024, n. 8

Misure finanziarie multisettoriali.

TESTO VIGENTE dal 14/05/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 9
 (Autonomie locali e coordinamento finanza locale, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero, lingue minoritarie e funzione pubblica)
1.
Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 3 maggio 2019, n. 7 (Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali), dopo le parole <<necessarie per lo svolgimento degli eventi di cui alla presente legge.>> è aggiunto il seguente periodo: <<Nella determinazione del contributo spettante sono considerati ammissibili i costi di docenza, di acquisto dei testi connessi al percorso formativo e le spese pertinenti e imputabili all'eventuale esame finale.>>.

2.
Al comma 46 dell'articolo 9 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026), dopo le parole <<Forze di Polizia>> sono aggiunte le seguenti: <<, d'intesa con i rispettivi presidi territoriali>>.

3. I termini per l'effettuazione delle spese e per la rendicontazione relativi agli interventi realizzati dagli enti locali a sostegno dell'operatività dei Corpi di polizia locale, finanziati dalla Regione nell'ambito della Sezione II dei Programmi regionali di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021, approvati rispettivamente con le deliberazioni della Giunta regionale 21 marzo 2018, n. 711, 22 marzo 2019, n. 464, 3 luglio 2020, n. 1006 e 26 febbraio 2021, n. 289 sono prorogati al 31 ottobre 2025.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 5.000 euro al Circolo ricreativo sportivo della Polizia locale "Roberto Tommasi" di Trieste per la realizzazione dei Campionati nazionali delle Polizie locali (ASPLI) di pallacanestro e corsa campestre che si terranno nel mese di novembre 2024 a Trieste.
5. La domanda per la concessione del contributo straordinario di cui al comma 4, corredata di una relazione illustrativa della manifestazione e di un preventivo delle spese, deve essere presentata entro il 30 novembre al Servizio competente in materia di polizia locale e sicurezza.
6. Con il decreto di concessione è disposta la contestuale erogazione del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Sono ammissibili le spese sostenute anche prima della domanda di contributo.
7. Per le finalità previste dal comma 4 è destinata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 21.
8. Il comma 32 dell'articolo 9 della legge regionale 7/2024 si interpreta nel senso che la disciplina di cui all'articolo 15 bis del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, trova applicazione dalla data di entrata in vigore dello stesso.
9.
I commi 127, 128 e 129 dell'articolo 9 della legge regionale 7/2024 sono abrogati.

10. All'articolo 9 della legge regionale 7/2024 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera a) del comma 51 il numero <<70.000>> è sostituito dal seguente: <<86.000>>;

b)
alla lettera b) del comma 51 il numero <<33.000>> è sostituito dal seguente: <<49.000>>;

c)
alla lettera c) del comma 51 il numero <<28.000>> è sostituito dal seguente: <<44.000>>;

d)
alla lettera d) del comma 51 il numero <<20.000>> è sostituito dal seguente: <<40.000>>;

e)
alla lettera e) del comma 51 il numero <<12.000>> è sostituito dal seguente: <<28.000>>;

f)
alla lettera f) del comma 51 il numero <<18.000>> è sostituito dal seguente: <<34.000>>;

g)
al comma 52 le parole <<sessanta giorni>> sono sostituite dalle seguenti: <<novanta giorni>>.

11. Per le finalità previste dal comma 51 dell'articolo 9 della legge regionale 7/2024, come modificato dal comma 10, è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 21.
12. I progetti di attività correlati ai finanziamenti di cui al comma 101 dell'articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), e al comma 51 dell'articolo 9 della legge regionale 7/2024 possono essere realizzati e rendicontati entro il 31 agosto 2025.
13.
Al comma 19 dell'articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), le parole: <<gli importi, a qualunque titolo riscossi, afferenti all'anno di imposta 2023, nonché>> sono soppresse.

14. La disposizione di cui al comma 13 si applica anche alle dichiarazioni presentate dai Comuni nell'anno 2024.
15. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare al Comune di Lusevera, per particolari esigenze connesse al funzionamento dell'ente, risorse pari a 67.000 euro. L'assegnazione è concessa ed erogata d'ufficio in un'unica soluzione.
16. Per le finalità previste dal comma 15 è destinata la spesa di 67.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 21.
17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a integrare il contributo straordinario concesso ai sensi dell'articolo 9, commi 71, 72 e 73, della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), ai Comuni di Trieste, Udine, Pordenone, Gorizia e Monfalcone per il proseguimento dell'attività avviata con i gestori della TPL per continuare ad assicurare la presenza di operatori della sicurezza privata sui mezzi di traporto impegnati su percorsi nel territorio di competenza e su percorsi che attraversino altri territori comunali purché con arrivo o partenza dal comune assegnatario del contributo.
18. Entro il 20 novembre 2024 le risorse sono concesse d'ufficio agli enti locali beneficiari di cui al comma 17 in misura proporzionale al contributo già assegnato con il decreto di riparto di cui all'articolo 7 dell'avviso allegato alla deliberazione della Giunta regionale 29 settembre 2023, n. 1518.
19. Con il decreto di concessione sono fissate le modalità di liquidazione e rendicontazione delle spese.
20. Per le finalità previste dal comma 17 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 21.
21. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 di cui all'allegata Tabella I.