LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 ottobre 2024, n. 8

Misure finanziarie multisettoriali.

TESTO VIGENTE dal 30/06/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 4
 (Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Fontanafredda un contributo per la realizzazione delle attività di indagine integrative necessarie al prosieguo della gestione post-operativa, della discarica di seconda categoria, tipo B, della ditta Eko Alb S.r.l., sita in località Ceolini, nonché a prevenire l'inquinamento delle acque sotterranee, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare).
2. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 1, corredata del quadro economico e del cronoprogramma, anche finanziario, dell'intervento, è presentata alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Qualora il Comune di Fontanafredda recuperi, anche parzialmente, la spesa sostenuta per la realizzazione degli interventi finanziati ai sensi del comma 1, ne dà comunicazione alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile che indica le modalità di rimborso.
4. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa complessiva di 265.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per il 2024 e di 215.000 euro per il 2025, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e di 195.000 euro per il 2025, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 20.
5. Alla legge regionale 15 luglio 2016, n. 12 (Disciplina organica delle attività estrattive), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera e) del comma 7 dell'articolo 19 le parole <<del periodo di esecuzione dell'intervento>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui al medesimo articolo 27, comma 3>>;

b)
al comma 4 dell'articolo 27 le parole <<intervento di cui al comma 2.>> sono sostituite dalle seguenti: <<intervento di cui al comma 1 con oneri a proprio carico.>>.

6.
Al comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche), le parole: <<con PromoTurismo FVG>> sono soppresse.

7. Per le finalità di cui all'articolo 18, comma 2, della legge regionale 15/2016, come modificato dal comma 6, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
8. In sede di prima applicazione, i termini di inizio e di ultimazione dei lavori stabiliti dall'articolo 9 dell'avviso di cui al decreto del Direttore del Servizio transizione energetica n. 4966/AMB del 29 settembre 2022, come modificato dal decreto n. 5066/AMB del 5 ottobre 2022, sono fissati, rispettivamente, in ventiquattro e in quarantotto mesi dalla data di emissione del provvedimento di concessione del contributo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024).
9.
Al comma 31 dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), le parole <<entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 30>> sono sostituite dalle seguenti: <<nei termini indicati dal regolamento di cui al comma 30>>.

10.
Dopo la lettera c) del comma 3 dell'articolo 14 bis della legge regionale 17 febbraio 2023, n. 4 (FVGreen - Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la transizione ecologica del Friuli Venezia Giulia), è aggiunta la seguente:
<<c bis) partecipazione ad attività e iniziative, finalizzate alla raccolta di rifiuti depositati sui fondali marini, nelle aree lagunari e fluviali, negli specchi lacuali, nonché abbandonati su terreni, compresi i parchi e i boschi.>>.

11. Per le finalità di cui all'articolo 14 bis, comma 3, lettera c bis), della legge regionale 4/2023, come inserita dal comma 10, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
12. All'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 52 le parole <<sulle medesime di sistemi di ricircolo dell'acqua>> sono sostituite dalle seguenti: <<di sistemi di ricircolo dell'acqua sulle fontane di proprietà comunale destinate all'utilizzo ornamentale senza specifico impiego>>;

b)
al comma 54 le parole: <<, corredate di una relazione illustrativa dell'intervento e di un preventivo di spesa,>> sono soppresse.

13. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 52, della legge regionale 16/2023, come modificato dal comma 12, lettera a), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
14.
Al comma 2 bis dell'articolo 10 della legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare), dopo le parole <<sono approvati ai sensi>> sono inserite le seguenti: <<dell'articolo 205, comma 3-quater, per quanto concerne la lettera a), e>>.

15. Al fine di effettuare gli interventi necessari e improcrastinabili di difesa del territorio e promuovere adeguate condizioni di sicurezza dei luoghi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di bonifica Pianura Friulana un contributo straordinario di 100.000 euro per l'anno 2024 finalizzato alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria nonché di messa in sicurezza idraulica del Rugo Emiliano.
16. Per le finalità di cui al comma 15, il Consorzio di bonifica Pianura Friulana, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alla struttura competente in materia di ambiente la domanda di contributo corredata della descrizione delle opere e del relativo quadro economico di previsione. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
17. Per le finalità di cui al comma 15 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 20.
18.
Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 26 giugno 2024, n. 5 (Incentivi per l'aggregazione delle gestioni del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), è aggiunto il seguente:
<<1 bis. Per ciascuna delle operazioni societarie di cui al comma 1, le domande provenienti da Comuni che detengono una partecipazione nella società in house incorporanda sono ammissibili all'incentivo di cui alla presente legge regionale solo ove esse complessivamente rappresentino una quota pari o superiore al 90 per cento del capitale sociale della società incorporanda.>>.

19. All'articolo 3 della legge regionale 5/2024 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole <<di cui all'articolo 2>> sono sostituite dalle seguenti: <<ai sensi dell'articolo 2, comma 1 bis,>>;

b)
alla lettera c) del comma 1 le parole <<Comuni partecipanti alla società incorporanda>> sono sostituite dalle seguenti: <<Comuni richiedenti l'incentivo>>.

20. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi ed ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 di cui all'allegata Tabella D.