Art. 3
(Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai gruppi di azione locale (GAL) selezionati con la
deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2016, n. 2657 (Programma di sviluppo rurale 2014-2020, misura 19 (sostegno allo sviluppo locale leader): selezione delle strategie di sviluppo locale, approvazione della graduatoria, approvazione delle strategie e determinazione delle loro dotazioni finanziarie), contributi straordinari per le spese di personale che riguardano le attività di gestione e animazione della sottomisura 19.4 del PSR 2014-2022 e che, a seguito della riduzione della dotazione finanziaria della strategia accertata prima della data di entrata in vigore della presente legge, superano il limite rendicontabile di cui all'articolo 35, paragrafo 2, del
regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.
3. Ciascun GAL può presentare un'unica domanda di contributo, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo montagna@certregione.fvg.it, corredata della descrizione e della quantificazione delle spese sostenute o da sostenere.
4. I contributi sono concessi entro trenta giorni con decreto del Direttore del Servizio competente; in caso di risorse finanziarie insufficienti per tutte le domande ammesse a finanziamento ciascun contributo viene proporzionalmente ridotto. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.
5. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 33.
13.
Al
comma 5 dell'articolo 20 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), le parole <<
Corpo forestale>> sono sostituite dalla seguente: <<
foreste>>.
18.
Al
comma 8 dell'articolo 14 della legge regionale 7 luglio 2017, n. 25 (Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale), le parole <<
la struttura regionale competente in materia di Corpo forestale regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<
il Servizio competente in materia di funghi>>.
20. Al fine di riconoscere integralmente l'attività svolta nell'ambito delle misure dirette ad evitare la diffusione della peste suina africana (PSA) in occasione della campagna di macellazione 2023-2024 per consumo domestico, gli stabilimenti che hanno aderito alla procedura per la concessione del contributo di cui all'
articolo 3, comma 112, della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), relativo alle macellazioni di suini effettuate dall'1 gennaio 2024, possono in via straordinaria presentare richiesta di rimborso per gli interventi di smaltimento relativi alle macellazioni effettuate fino al 31 dicembre 2023 e per i quali le richieste di liquidazione, presentate ai sensi del predetto articolo 3, comma 114, sono state ritenute inammissibili in quanto non rientranti nell'ambito temporale di applicazione della norma.
21. Le domande di rimborso sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo qualita@certregione.fvg.it, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate degli estremi identificati delle fatture erroneamente presentate ai sensi dell'
articolo 3, comma 114, della legge regionale 16/2023 e della dichiarazione che le stesse non sono state ancora saldate. Sono rimborsate esclusivamente le fatture aventi i requisiti di cui al predetto articolo 3, comma 114.
22. Per le finalità di cui al comma 20 è destinata la spesa di 14.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 33.
23. Al fine di promuovere la commercializzazione dei prodotti tipici e tradizionali locali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario per la realizzazione nel 2024 di una manifestazione finalizzata alla valorizzazione della Pitina, in quanto prodotto tutelato con l'indicazione di produzione geografica protetta (IGP) e riconosciuto quale Presidio Slow Food.
24. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 23 è presentata dalle organizzazioni che costituiscono articolazioni territoriali di Slow Food Italia alla Direzione centrale competente in materia di montagna, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo montagna@certregione.fvg.it, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della descrizione delle attività programmate e del preventivo di spesa.
26. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa. Il contributo di cui al comma 23 può essere erogato in via anticipata, ai sensi dell'
articolo 39 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), in misura non superiore al 70 per cento, senza presentazione di garanzia.
27. Per le finalità di cui al comma 23 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 33.
30. Al fine di dotare il territorio montano della Carnia di una struttura logistico-ricettiva a servizio degli atleti che praticano le discipline sportive riconosciute dalla Federazione Italiana sport Invernali (F.I.S.I.), anche a livello agonistico presso il Centro Federale Carnia Arena Biathlon, che sia dotata di quanto necessario al supporto ed alla preparazione alle competizioni di vario livello, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità di Montagna della Carnia un contributo per la realizzazione degli interventi di acquisto, di manutenzione straordinaria e di recupero di un immobile da destinare a foresteria, nonché per la fornitura degli arredi e delle attrezzature necessarie.
31. La domanda di contributo è presentata alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo agricoltura@certregione.fvg.it, corredata della relazione descrittiva dell'immobile e degli interventi in esso previsti, comprensiva dell'indicazione di massima degli arredi e delle attrezzature, del quadro economico di spesa e del cronoprogramma. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.
32. Per le finalità previste dal comma 30 è destinata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 33.
33. Ai sensi dell'
articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 di cui all'allegata Tabella C.
Note:
1Comma 28 abrogato da art. 12, comma 1, L. R. 6/2025