LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 ottobre 2024, n. 8

Misure finanziarie multisettoriali.

TESTO VIGENTE dal 14/05/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 3
 (Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai gruppi di azione locale (GAL) selezionati con la deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2016, n. 2657 (Programma di sviluppo rurale 2014-2020, misura 19 (sostegno allo sviluppo locale leader): selezione delle strategie di sviluppo locale, approvazione della graduatoria, approvazione delle strategie e determinazione delle loro dotazioni finanziarie), contributi straordinari per le spese di personale che riguardano le attività di gestione e animazione della sottomisura 19.4 del PSR 2014-2022 e che, a seguito della riduzione della dotazione finanziaria della strategia accertata prima della data di entrata in vigore della presente legge, superano il limite rendicontabile di cui all'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi per i costi sostenuti nel periodo di ammissibilità della spesa della sottomisura 19.4 anche anteriormente alla presentazione della domanda. I contributi sono concessi fino a 60.000 euro per GAL nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.
3. Ciascun GAL può presentare un'unica domanda di contributo, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo montagna@certregione.fvg.it, corredata della descrizione e della quantificazione delle spese sostenute o da sostenere.
4. I contributi sono concessi entro trenta giorni con decreto del Direttore del Servizio competente; in caso di risorse finanziarie insufficienti per tutte le domande ammesse a finanziamento ciascun contributo viene proporzionalmente ridotto. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.
5. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 33.
6.
Al comma 3 quinquies dell'articolo 8 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 (Disciplina dell'accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale. Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3), le parole <<Corpo forestale regionale>> sono sostituite dalla seguente: <<foreste>>.

7.
Al comma 1 bis dell'articolo 40 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), le parole <<Corpo forestale regionale>> sono sostituite dalla seguente: <<foreste>>.

8.
Al comma 4 dell'articolo 19 della legge regionale 16 agosto 1999, n. 23 (Disciplina di raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi), le parole <<Corpo forestale regionale>> sono sostituite dalla seguente: <<foreste>>.

9.
Al comma 6 dell'articolo 11 della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali), le parole <<Corpo forestale regionale>> sono sostituite dalla seguente: <<foreste>>.

10.
Al comma 3 bis dell'articolo 26 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca), le parole <<Corpo forestale regionale>> sono sostituite dalla seguente: <<foreste>>.

11.
Al comma 8 dell'articolo 13 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006), le parole <<la Regione>> sono sostituite dalle seguenti: <<la struttura regionale competente in materia di foreste>>.

12.
Al comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007), le parole <<Corpo forestale regionale>> sono sostituite dalla seguente: <<foreste>>.

13.
Al comma 5 dell'articolo 20 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), le parole <<Corpo forestale>> sono sostituite dalla seguente: <<foreste>>.

14.
Al comma 6 dell'articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), le parole <<Corpo forestale regionale>> sono sostituite dalla seguente: <<foreste>>.

15.
Al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 8 aprile 2011, n. 5 (Disposizioni relative all'impiego di organismi geneticamente modificati (OGM) in agricoltura), le parole <<Corpo forestale regionale>> sono sostituite dalla seguente: <<foreste>>.

16.
Al comma 112 dell'articolo 4 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014), le parole <<Il Corpo forestale regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<Il Servizio competente in materia di foreste>>.

17.
Al comma 4 dell'articolo 57 della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), le parole <<Corpo forestale regionale>> sono sostituite dalla seguente: <<foreste>>.

18.
Al comma 8 dell'articolo 14 della legge regionale 7 luglio 2017, n. 25 (Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale), le parole <<la struttura regionale competente in materia di Corpo forestale regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<il Servizio competente in materia di funghi>>.

19.
Al comma 5 dell'articolo 20 della legge regionale 7 novembre 2019, n. 17 (Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi), le parole <<Corpo forestale regionale>> sono sostituite dalla seguente: <<foreste>>.

20. Al fine di riconoscere integralmente l'attività svolta nell'ambito delle misure dirette ad evitare la diffusione della peste suina africana (PSA) in occasione della campagna di macellazione 2023-2024 per consumo domestico, gli stabilimenti che hanno aderito alla procedura per la concessione del contributo di cui all'articolo 3, comma 112, della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), relativo alle macellazioni di suini effettuate dall'1 gennaio 2024, possono in via straordinaria presentare richiesta di rimborso per gli interventi di smaltimento relativi alle macellazioni effettuate fino al 31 dicembre 2023 e per i quali le richieste di liquidazione, presentate ai sensi del predetto articolo 3, comma 114, sono state ritenute inammissibili in quanto non rientranti nell'ambito temporale di applicazione della norma.
21. Le domande di rimborso sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo qualita@certregione.fvg.it, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate degli estremi identificati delle fatture erroneamente presentate ai sensi dell'articolo 3, comma 114, della legge regionale 16/2023 e della dichiarazione che le stesse non sono state ancora saldate. Sono rimborsate esclusivamente le fatture aventi i requisiti di cui al predetto articolo 3, comma 114.
22. Per le finalità di cui al comma 20 è destinata la spesa di 14.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 33.
23. Al fine di promuovere la commercializzazione dei prodotti tipici e tradizionali locali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario per la realizzazione nel 2024 di una manifestazione finalizzata alla valorizzazione della Pitina, in quanto prodotto tutelato con l'indicazione di produzione geografica protetta (IGP) e riconosciuto quale Presidio Slow Food.
24. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 23 è presentata dalle organizzazioni che costituiscono articolazioni territoriali di Slow Food Italia alla Direzione centrale competente in materia di montagna, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo montagna@certregione.fvg.it, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della descrizione delle attività programmate e del preventivo di spesa.
25. Il contributo di cui al comma 23 è concesso nel limite massimo di 20.000 euro in conformità a quanto previsto dal regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
26. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa. Il contributo di cui al comma 23 può essere erogato in via anticipata, ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), in misura non superiore al 70 per cento, senza presentazione di garanzia.
27. Per le finalità di cui al comma 23 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 33.
28.  
( ABROGATO )
(1)
29.
Al comma 6 bis dell'articolo 12 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e alle conseguenze del conflitto russo-ucraino nel comparto agricolo e agroalimentare), le parole <<20 milioni di euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<30 milioni di euro>>.

30. Al fine di dotare il territorio montano della Carnia di una struttura logistico-ricettiva a servizio degli atleti che praticano le discipline sportive riconosciute dalla Federazione Italiana sport Invernali (F.I.S.I.), anche a livello agonistico presso il Centro Federale Carnia Arena Biathlon, che sia dotata di quanto necessario al supporto ed alla preparazione alle competizioni di vario livello, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità di Montagna della Carnia un contributo per la realizzazione degli interventi di acquisto, di manutenzione straordinaria e di recupero di un immobile da destinare a foresteria, nonché per la fornitura degli arredi e delle attrezzature necessarie.
31. La domanda di contributo è presentata alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo agricoltura@certregione.fvg.it, corredata della relazione descrittiva dell'immobile e degli interventi in esso previsti, comprensiva dell'indicazione di massima degli arredi e delle attrezzature, del quadro economico di spesa e del cronoprogramma. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.
32. Per le finalità previste dal comma 30 è destinata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 33.
33. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 di cui all'allegata Tabella C.
Note:
1Comma 28 abrogato da art. 12, comma 1, L. R. 6/2025