LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 ottobre 2024, n. 8

Misure finanziarie multisettoriali.

TESTO VIGENTE dal 30/06/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 10
 (Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi)
1.
Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), è aggiunto il seguente:
<<3 bis. Le concessioni rilasciate ai sensi del comma 3 nell'ambito del "Progetto life Magredi" finalizzato al ripristino, alla conservazione e alla valorizzazione delle praterie aride nei quattro siti di importanza comunitaria (SIC) dell'alta pianura friulana "Magredi del Cellina", "Greto del Tagliamento", "Valle del Medio Tagliamento" e "Confluenza dei fiumi Torre e Natisone" e nella Zona Speciale di Conservazione (ZPS) "Magredi di Pordenone" rientrano nell'esercizio dell'attività agricola.>>.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposito accordo non oneroso con l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia - ARPA FVG per svolgere, attraverso la Direzione centrale competente in materia di patrimonio, il ruolo di stazione appaltante degli interventi di adeguamento e miglioramento del patrimonio edilizio di proprietà dell'Agenzia stessa.
3. L'accordo definisce quanto necessario ad individuare i tempi, le modalità e le risorse per il raggiungimento degli obiettivi di adeguamento e miglioramento del patrimonio edilizio di ARPA FVG.
4. Con l'accordo ARPA FVG conferisce la funzione di stazione appaltante all'Amministrazione regionale.
5. L'Amministrazione regionale darà attuazione all'accordo di cui al comma 4 mediante successive disposizioni normative e nei limiti delle risorse disponibili.
6.
Nell'alinea del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 13 novembre 2006, n. 22 (Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), dopo le parole <<anche tramite società in house>> sono inserite le seguenti: <<o tramite gli enti di cui alla legge regionale 27 marzo 2015, n. 8 (Riorganizzazione di enti del sistema turistico regionale),>>.

7.  
( ABROGATO )
(1)
8.  
( ABROGATO )
(2)
9. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 di cui all'allegata Tabella J.
Note:
1Comma 7 abrogato da art. 10, comma 3, L. R. 12/2024 , con effetto dall'1/1/2025.
2Comma 8 abrogato da art. 10, comma 3, L. R. 12/2024 , con effetto dall'1/1/2025.