LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 ottobre 2024, n. 8

Misure finanziarie multisettoriali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 7
 (Lavoro, formazione, istruzione politiche giovanili e famiglia)
1. All'articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 44 è inserito il seguente:
<<44 bis. Il contributo è concesso in un'unica soluzione a seguito della presentazione della domanda di concessione. La liquidazione del contributo è disposta annualmente, in misura corrispondente all'importo impegnato, entro il 28 febbraio di ogni anno. Per l'annualità 2024 la liquidazione è contestuale alla concessione ed all'impegno del contributo.>>;

b)
il comma 45 è sostituito dal seguente:
<<45. Con decreto del direttore del Servizio competente in materia sono definite le modalità di rendicontazione, i termini e ogni altra condizione necessaria ai fini dell'attuazione della presente norma.>>.

2. All'articolo 13 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera c) del comma 1 è abrogata;

b)
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1 bis. Sono previamente autorizzati con deliberazione della Giunta regionale le acquisizioni in proprietà e le alienazioni di beni immobili nonché le locazioni ultranovennali.>>.

3.
All'articolo 28 bis della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
<<5 bis. La Direzione centrale competente in materia di lavoro è autorizzata:
a) al trattamento dei dati personali per le finalità di cui ai commi 1, 2, 3 e 5, nonché al trattamento di dati personali reso necessario dalla stipula di convenzioni, aventi quale oggetto, anche non esclusivo, le attività di cui ai commi precitati, con altri soggetti pubblici ovvero con soggetti privati o con enti pubblici economici;
b) al trattamento dei dati particolari in materia di salute per le finalità di cui al comma 4.>>.

4.
L'articolo 6 bis della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni), è sostituito dal seguente:
<<Art. 6 bis
 (Formazione professionale)
1. Al fine di rafforzare e di aggiornare le competenze e le abilità individuali, di promuovere la competitività e ridurre i rischi di obsolescenza professionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per promuovere la formazione dei professionisti nei primi tre anni di attività professionale. L'attività formativa deve concludersi con profitto e essere realizzata presso enti o strutture pubbliche e private, ordini professionali, accademie, scuole, università o, esclusivamente qualora il percorso formativo si concluda con il conseguimento di crediti formativi riconosciuti dall'ordine o dal collegio, anche presso professionisti.>>.

5. Per le finalità di cui all'articolo 6 bis della legge regionale 13/2004, come sostituito dal comma 4, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
6. Allo scopo di assicurare il completamento degli interventi di riqualificazione della nuova sede del Centro per l'impiego di Trieste, realizzati a cura del Comune di Trieste nell'area di "Porto Vecchio", la Regione è autorizzata a contribuire, a integrazione delle risorse già previste nell'ambito dell'Accordo di programma con il Comune, alle spese necessarie all'adeguamento infrastrutturale dell'immobile individuato.
7. Per le finalità di cui al comma 6 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 1 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 27.
8. L'Amministrazione regionale, al fine di accrescere la competitività del territorio, sostiene la creazione di un ecosistema dell'innovazione anche attraverso la partecipazione come partner associato al progetto "IP4FVG EDIH - Industry Platform for Friuli Venezia Giulia EDIH" già finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nell'ambito della MISSIONE 4 "Istruzione e ricerca", COMPONENTE 2 "Dalla ricerca all'impresa", INVESTIMENTO 2.3 "Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria", finalizzato ad offrire servizi specializzati per accompagnare la trasformazione verde e digitale delle imprese e delle pubbliche amministrazioni e a favorire le collaborazioni internazionali consentendo l'accesso a servizi e infrastrutture della rete europea dei poli europei dell'innovazione digitale (EDIH).
9. Al fine di garantire continuità alle attività realizzate nell'ambito del progetto "IP4FVG EDIH - Industry Platform for Friuli Venezia Giulia EDIH", l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai partner progettuali un'anticipazione di cassa, con vincolo di restituzione, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di aiuti di Stato.
10. Il piano di riparto contenente le quote richieste da ciascun partner interessato e il periodo di utilizzo dell'anticipazione di cassa, corredato delle domande di ciascun partner, è presentato da Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park, in qualità di capofila del progetto "IP4FVG EDIH - Industry Platform for Friuli Venezia Giulia EDIH", alla Direzione centrale competente in materia di ricerca entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
11. Le anticipazioni di cassa non sono subordinate alla prestazione di garanzie patrimoniali e sono concesse in un'unica soluzione a ciascun partner progettuale richiedente, entro quindici giorni dalla ricezione della domanda, secondo quanto indicato nel piano di riparto.
12. Ciascun partner progettuale è tenuto a restituire le somme ricevute alla Regione entro la data indicata nel piano di riparto e comunque entro il 31 dicembre 2026 unitamente all'eventuale documentazione indicata nel decreto di concessione.
13. Qualora l'anticipazione non sia restituita entro i termini stabiliti dal comma 12 la somma viene maggiorata degli interessi calcolati in base al tasso di cui all'articolo 49, comma 5, della legge regionale 7/2000, fatto salvo il diritto di procedere all'esecuzione forzata del credito, previa iscrizione a ruolo degli importi dovuti.
14. Per le finalità di cui al comma 9 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 27.
15. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 12, previste in 1 milione di euro per l'anno 2026, affluiscono al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 300 (Riscossione crediti di medio-lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 1.
16. Nelle more della piena attuazione del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2023, n. 040/Pres. (Regolamento recante i requisiti dei soggetti affidatari degli interventi formativi, le modalità di accreditamento degli enti di formazione professionale e le procedure di controllo e sanzionatorie, in attuazione degli articoli 23, comma 1 e 25 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente)), secondo quanto previsto dall'articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 15 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2024-2026), l'accreditamento concesso agli enti formativi per lo svolgimento di attività formativa sino a 2.500 ore all'anno, ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 12 gennaio 2005, n. 07/Pres. (Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche), e successive modificazioni e integrazioni, si intende concesso dal 16 marzo 2023 per lo svolgimento di attività formativa sino a 5.000 ore/anno, fermo restando quanto previsto all'articolo 16, comma 4, lettera b), del citato decreto del Presidente della Regione 7/2005 e fermo restando che tali enti non sono tenuti a dimostrare requisiti diversi e superiori rispetto a quelli richiesti dal decreto del Presidente della Regione 7/2005 per lo scaglione di 2.500 ore all'anno di volume di attività.
17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alle Fondazioni ITS Academy, accreditate ad operare in Friuli Venezia Giulia, al fine di erogare le borse di studio agli studenti iscritti al secondo anno del biennio 2023-2025 e al primo anno del biennio 2024-2026 dei percorsi di Istruzione tecnologica superiore finanziati da risorse del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027, e aventi diritto alla borsa di studio in base ai limiti ISEE e ISPE fissati dal decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione e del merito 14 marzo 2024, n. 318 (Aggiornamento per l'anno accademico 2024-2025 dei limiti massimi dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) per l'accesso ai benefici relativi al diritto allo studio).
18. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 17 è presentata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di formazione tecnica superiore, corredata dell'indicazione del numero degli studenti idonei e del relativo importo totale.
19. Il contributo è concesso entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Il contributo può essere liquidato in un'unica soluzione all'atto della concessione. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
20. Per le finalità previste dal comma 17 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 5 (Istruzione tecnica superiore) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 27.
21.
Dopo il comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), è aggiunto il seguente:
<<3 bis. I gestori dei servizi comunicano alla Regione entro l'1 di gennaio di ogni anno, e comunque non oltre il termine perentorio del 31 gennaio, esclusivamente mediante modalità informatica messa a disposizione dall'Amministrazione regionale, i piani tariffari per l'anno educativo successivo a quello in corso, con evidenza degli incrementi eventualmente applicati rispetto all'anno educativo in corso.>>.

22. Per l'anno 2025, in relazione alle domande di contributo per l'anno educativo 2024/2025, in deroga a quanto previsto con decreto del Presidente della Regione 17 luglio 2020, n. 097/Pres. (Regolamento per la determinazione dei criteri e le modalità di ripartizione del Fondo per il contenimento delle rette e di concessione di contributi destinati ai soggetti gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi d'infanzia accreditati di cui all'articolo 15 ter della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)), è stabilito quanto segue:
a) possono presentare domanda i soggetti che si obbligano a contenere l'adeguamento annuale delle rette a carico delle famiglie per l'anno educativo 2025/2026, nella misura massima di 6,5 punti percentuali oltre la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), registrato nel mese di luglio 2024, con riferimento all'ammontare medio annuo delle rette applicate nell'anno educativo 2024/2025 ovvero, nel caso di servizi educativi gestiti da Comuni o di servizi per i quali l'accesso è regolato dai Comuni, con riferimento alla tariffa mensile più alta applicata nell'anno educativo 2024/2025;
b) il termine per la presentazione delle domande di cui all'articolo 7 del regolamento decorre dall'1 febbraio 2025 e scade perentoriamente il 28 febbraio 2025;
c) il calcolo del parametro relativo al numero medio dei bambini iscritti, di cui al comma 2 dell'articolo 6 del regolamento, è definito considerando i bambini iscritti all'1 ottobre 2024 e al 31 gennaio 2025;
d) la dichiarazione di contenimento delle rette di cui all'articolo 7, comma 2, del regolamento, è sostituita dalla comunicazione di cui all'articolo 8, comma 3 bis, della legge regionale 20/2005, come inserito dal comma 21, ed è acquisita d'ufficio nel procedimento;
e) la verifica dell'effettivo contenimento di cui all'articolo 5 del regolamento è effettuata d'ufficio nell'ambito del procedimento sulla base della comunicazione di cui all'articolo 8, comma 3 bis, della legge regionale 20/2005, come inserito dal comma 21;
f) le domande di concessione del contributo presentate in assenza della comunicazione di cui all'articolo 8, comma 3 bis, della legge regionale 20/2005, come inserito dal comma 21, sono improcedibili e vengono archiviate.
(1)
23. In deroga a quanto previsto dall'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Regione 10 maggio 2024, n. 056/Pres. (Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia e le modalità di erogazione dei benefici, di cui all'articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)), per l'anno educativo 2025/2026 i gestori dei servizi contengono l'adeguamento annuale delle rette mensili limitatamente a favore degli utenti beneficiari dell'abbattimento rette nella misura prevista dal comma 22, lettera a), con riferimento all'ammontare medio annuo delle rette applicate nell'anno educativo 2024/2025.
24. In via straordinaria per l'anno educativo 2024/2025 l'Amministrazione regionale è autorizzata a incrementare fino ad un massimo del 100 per cento la quota del Fondo per l'abbattimento delle rette, di cui all'articolo 15 della legge regionale 20/2005, trasferita a ciascun Servizio Sociale Comunale a titolo di maggiorazione ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), del relativo regolamento di attuazione, emanato con decreto del Presidente della Regione 10 maggio 2024, n. 056/Pres..
25. L'importo incrementale è ripartito tra gli Enti gestori del Servizio Sociale Comunale entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Servizio competente in materia di politiche per la famiglia.
26. Per le finalità di cui al comma 24 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
27. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 di cui all'allegata Tabella G.
Note:
1Lettera a) del comma 22 sostituita da art. 7, comma 5, L. R. 12/2024 , con effetto dall'1/1/2025.
2Ai sensi di quanto disposto dall'art. 98, L.R. 7/2025, il contributo erogato alle Fondazioni ITS Academy accreditate ad operare in Friuli Venezia Giulia, di cui al comma 17 del presente articolo è concesso anche per l'erogazione di borse di studio agli studenti iscritti al terzo anno del triennio 2022-2025 dei percorsi di istruzione tecnologica superiore finanziati da risorse del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027, aventi diritto alla borsa di studio in base ai limiti ISEE e ISPE fissati dal decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione e del Merito 14 marzo 2024, n. 318. La domanda è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della L.R. 7/2025.