LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 agosto 2024, n. 7

Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026, ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.

TESTO VIGENTE dal 01/02/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 3
 (Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna)
1. All'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 70 è sostituito dal seguente:
<<70. I finanziamenti di cui al comma 69 sono erogati per investimenti di specializzazione, innovazione tecnologica, diversificazione e destagionalizzazione delle fasi produttive, secondo i criteri e le modalità, per quanto compatibili, stabiliti dagli indirizzi operativi della Giunta regionale, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), relativamente ai finanziamenti per gli investimenti inerenti la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge regionale medesima.>>;

b)
il comma 71 è sostituito dal seguente:
<<71. I finanziamenti sono, altresì, erogati per interventi di rafforzamento finanziario, secondo i criteri e le modalità, per quanto compatibili, stabiliti dagli indirizzi operativi della Giunta regionale, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge regionale 80/1982, relativamente ai finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'articolo 7, commi da 43 a 46, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007).>>.

2. Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 23/2013, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo.
3. All'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
all'alinea del comma 44 la parola <<concessi>> è sostituita dalla seguente: <<erogati>>;

b)
la lettera a) del comma 44 è sostituita dalla seguente:
<<a) investimenti produttivi e di modernizzazione, secondo i criteri e le modalità, per quanto compatibili, stabiliti dagli indirizzi operativi della Giunta regionale, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge regionale 80/1982, relativamente ai finanziamenti per investimenti inerenti la produzione di prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge regionale medesima;>>;

c)
il comma 46 è sostituito dal seguente:
<<46. I finanziamenti di cui al comma 45 sono erogati per la realizzazione in regione di investimenti inerenti le attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nonché per la realizzazione di attività di ricezione ed ospitalità, secondo i criteri e le modalità, per quanto compatibili, stabiliti dagli indirizzi operativi della Giunta regionale, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge regionale 80/1982, relativamente ai finanziamenti per investimenti inerenti la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge regionale medesima.>>.

4. Per le finalità previste dall'articolo 3 della legge regionale 45/2017, come modificata dal comma 3, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo.
5. Al fine di favorire l'efficace completamento degli interventi attivati nell'ambito delle misure di aiuto del "Programma Anticrisi conflitto russo - ucraino" di cui all'articolo 12, comma 2 bis, della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e alle conseguenze del conflitto russo-ucraino nel comparto agricolo e agroalimentare), è elevato a 12 milioni di euro il limite massimo della disponibilità del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo che, ai sensi del comma 9, lettera b bis), del medesimo articolo 12, può essere impiegata in deroga all'articolo 7, quarto comma, della legge regionale 80/1982, secondo cui i rischi di ciascuna operazione creditizia sono esclusivamente a carico delle banche.
6. Per le finalità previste dall'articolo 12 della legge regionale 5/2020, come integrato dal comma 5, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo.
7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto Tecnico Agrario Statale "Paolino d'Aquileia" di Cividale del Friuli un contributo straordinario per iniziative realizzate e programmate, in occasione della celebrazione del centenario della fondazione della Scuola Agraria di Cividale del Friuli, finalizzate a divulgare l'attività istituzionale svolta dall'Istituto nell'ambito della formazione agraria in Regione.
8. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 7 è presentata, entro il 30 settembre 2024, alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo competitivita@certregione.fvg.it, corredata della relazione illustrativa delle attività già realizzate e programmate, nonché del preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di rendicontazione delle spese.
9. Per le finalità di cui al comma 7 è destinata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 114.
10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio Tutela vini Collio un contributo straordinario per le iniziative realizzate e programmate, in occasione della celebrazione del sessantesimo anniversario della costituzione del Consorzio, dirette alla realizzazione di una pubblicazione sulla storia del Consorzio e della DOC Collio.
11. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 10 è presentata, entro il 30 settembre 2024, alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari tramite posta elettronica certificata all'indirizzo qualita@certregione.fvg.it, corredata della relazione illustrativa delle attività programmate o già realizzate, nonché del preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di rendicontazione delle spese.
12. Per le finalità di cui al comma 10 è destinata la spesa di 35.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 114.
13.
Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), è sostituito dal seguente:
<<2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in conformità al regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.>>.

14.
Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20 (Norme in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura, nonché modifiche alla legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali)), è sostituito dal seguente:
<<1. Con regolamento regionale è adottata per unità amministrative territoriali o per bacini viticoli omogenei la classificazione delle varietà di uve da vino suddivise in varietà idonee alla coltivazione e varietà in osservazione.>>.

15. Alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo l'articolo 35 è inserito il seguente:
<<Art. 35 bis
 (Concessioni sui beni del demanio regionale rientranti nella viabilità forestale)
1. Le Comunità di montagna provvedono, nell'ambito territoriale di competenza, al rilascio delle concessioni relative a istanze presentate da soggetti privati per la realizzazione o il mantenimento di impianti, condutture e reti tecnologiche sui beni del demanio regionale rientranti nella viabilità forestale di cui all'articolo 35.
2. Le concessioni di cui al comma 1 sono rilasciate previo parere favorevole della Direzione centrale competente in materia di risorse forestali e in conformità alle prescrizioni in esso contenute.
3. Il canone delle concessioni di cui al comma 1 è determinato in base al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale).
4. Non sono soggette al pagamento del canone di cui al comma 3 le concessioni per la realizzazione, il mantenimento e l'utilizzo di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche).
5. Qualora il canone annuo di concessione sia superiore a 2.500 euro il richiedente deve costituire a favore della Comunità di montagna competente al rilascio della concessione una cauzione di importo non inferiore ad una annualità di canone mediante versamento sul conto di tesoreria oppure polizza fideiussoria.
6. La cessazione della concessione, per scadenza del termine o per decadenza a causa dell'inadempimento degli obblighi indicati nell'atto di concessione o a causa del mancato pagamento di due annualità di canone, comporta l'obbligo per il concessionario della rimozione delle opere realizzate e del ripristino dello stato dei luoghi; è fatta salva la possibilità da parte della Regione di acquisire a titolo gratuito tali opere al demanio regionale.
7. La riscossione e l'introito dei canoni relativi alle concessioni di cui al comma 1 spetta alle Comunità di montagna.>>;

b)
alla rubrica dell'articolo 41 ter le parole <<funzione produttiva dei boschi>> sono sostituite dalle seguenti: <<multifunzionalità delle foreste>>;

c)
al comma 2 dell'articolo 41 ter dopo le parole <<proprietari di boschi pubblici e privati>> sono inserite le seguenti: <<o ai loro delegati>>;

d)
al comma 3 dell'articolo 41 ter le parole <<consorzi tra proprietari privati>> sono sostituite dalle seguenti: <<forme associative stabili tra proprietari privati o aventi titolo alla conduzione dei boschi>>;

e)
il comma 5 bis dell'articolo 41 ter è sostituito dal seguente:
<<5 bis. Per le finalità di cui all'articolo 86 bis la Regione è autorizzata a erogare alle associazioni fondiarie contributi fino al 100 per cento delle spese per la costituzione e gestione dell'associazione, nonché per la realizzazione delle relative attività, potendo prevedere requisiti differenziati a seconda della tipologia del contributo.>>;

f)
al comma 14 dell'articolo 41 ter le parole <<anche sulla base della progressione della spesa>> sono sostituite dalle seguenti: <<anche in via anticipata e sulla base della progressione della spesa>>;

g)
il comma 6 dell'articolo 86 bis è abrogato;

h)
al comma 1 dell'articolo 93 le parole <<Corpo forestale regionale>> sono sostituite dalla seguente: <<foreste>>.

16. Per le finalità di cui alla legge regionale 9/2007, come modificata dal comma 15, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
17. Il Servizio competente in materia di foreste è autorizzato, nel limite delle risorse finanziarie disponibili per l'esercizio finanziario 2024, a scorrere la graduatoria approvata con decreto del Direttore 24 novembre 2023, n. 56381, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Regione 17 marzo 2023, n. 057/Pres. (Regolamento recante modalità e criteri per la concessione di contributi per interventi di viabilità forestale di cui all'articolo 41 ter, comma 4, lettera d), della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), in attuazione dell'articolo 41 ter, comma 14, della medesima legge).
18. Per le finalità di cui al comma 17 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
19. All'articolo 3 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
nel secondo periodo del comma 69 dopo le parole <<Il progetto di fattibilità>> sono inserite le seguenti: <<tecnico economica>>;

b)
dopo il comma 71 è inserito il seguente:
<<71 bis. Per l'anno 2024 l'Associazione dei Consorzi di bonifica presenta l'elenco di cui al comma 67 entro il 30 settembre e la deliberazione di cui al comma 68 è adottata entro il 31 ottobre.>>.

20. Per le finalità di cui all'articolo 3 della legge regionale 13/2021, come modificato dal comma 19, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
21. All'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 21 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2023-2025), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla fine del comma 9 sono aggiunte le seguenti parole: <<che è autorizzata a realizzare un progetto pilota per l'essicamento e la valorizzazione delle produzioni foraggere provenienti anche dal territorio di competenza dell'Ente, utilizzando la risorsa calore prodotta dagli impianti a biomassa presenti sul territorio medesimo>>;

b)
il comma 10 è sostituito dal seguente:
<<10. Il contributo di cui al comma 9 è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 15 dicembre 2023.>>;

c)
al comma 11 le parole <<trenta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<il 30 settembre 2024>>.

22. L'Amministrazione regionale è autorizzata in via straordinaria a concedere un aiuto alle imprese agricole che:
a) hanno presentato nell'anno 2023, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), e del capo II del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 7 febbraio 2018, n. 023/Pres. (Regolamento recante criteri e modalità per l'indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica all'agricoltura, al patrimonio zootecnico, alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, ai veicoli e per la concessione di contributi per la conservazione e la valorizzazione di bressane e roccoli, in attuazione degli articoli 10, comma 1, lettere a), b), e) e 39, comma 1, lettera a bis), della legge regionale 06/2008), domanda di indennizzo per cui non sussistono cause di inammissibilità o di esclusione ai sensi del regolamento;
b) hanno denunciato danni da fauna selvatica per i quali non è stato possibile accertarne la causa e l'entità mediante sopralluogo entro quindici giorni dalla presentazione della domanda.
23. L'aiuto di cui al comma 22 è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013.
24. L'aiuto è concesso previa presentazione da parte delle imprese, su richiesta della Direzione centrale competente in materia di caccia, della dichiarazione "de minimis" resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
25. L'entità del danno per cui è riconosciuto l'aiuto di cui al comma 22 è pari al 70 per cento di quello dichiarato. L'aiuto è determinato applicando, all'entità del danno, i valori stabiliti nel prezziario delle colture approvato, per l'anno 2023, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Regione 7 febbraio 2018, n. 023/Pres., detratti eventuali aiuti o indennizzi concessi per i medesimi danni. L'aiuto non può in ogni caso superare il limite di 5.000 euro per ciascun beneficiario.
26. L'aiuto è concesso e contestualmente liquidato entro sessanta giorni dall'acquisizione di tutte le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 24. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti, l'aiuto spettante a ciascuna impresa è proporzionalmente ridotto.
27. Per le finalità di cui al comma 22 è destinata la spesa di 13.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 114.
28. Al fine di proseguire in maniera efficace l'attività di monitoraggio annuale dello stock di anguilla nella laguna di Marano in attuazione del "Piano regionale di gestione dell'anguilla (Anguilla anguilla) in Friuli Venezia Giulia", approvato con deliberazione della Giunta regionale 7 ottobre 2011, n. 1848, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi delle Organizzazioni di produttori (OP) riconosciute dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, e operanti nell'area marino-costiera e lagunare interessata.
29. Alle Organizzazioni di cui al comma 28 è riconosciuto il rimborso delle spese strettamente connesse con la realizzazione dell'attività di monitoraggio: a tal fine le Organizzazioni presentano domanda di rimborso, entro il 31 gennaio di ogni anno, al Servizio competente in materia di risorse ittiche, corredata dell'elenco delle spese previste e della relazione tecnica che descrive le modalità di realizzazione del monitoraggio sulla base delle modalità di monitoraggio dell'anguilla negli ambienti lagunari individuate nel rapporto 2023 denominato "L'anguilla europea nel Mar Mediterraneo - Risultati del programma di ricerca della Commissione Generale per la Pesca nel Mediterraneo" pubblicato sul sito della Food and Agriculture Organization (FAO). L'impegno di spesa è adottato entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, stabilendo le modalità di rendicontazione ed erogazione del rimborso.
30. In fase di prima applicazione della disposizione del comma 28, la domanda di rimborso per i monitoraggi ancora da realizzare nel corso dell'anno corrente è presentata entro il 30 agosto 2024 e l'impegno di spesa è adottato entro sessanta giorni.
31. Per le finalità di cui al comma 28 è destinata la spesa complessiva di 75.000 euro, suddivisa in ragione di 15.000 euro per il 2024 e di 30.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 114.
32. Al fine di sostenere le imprese agroalimentari regionali nel perdurare di una situazione economica sfavorevole, la Regione continua ad assicurare il sostegno fornito nell'ambito del "Programma Anticrisi conflitto russo - ucraino" di cui all'articolo 12, comma 2 bis, della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID -19 e alle conseguenze del conflitto russo-ucraino nel comparto agricolo e agroalimentare), anche successivamente alla scadenza del periodo di applicazione della Comunicazione 2022/C/131 I/01 della Commissione europea del 24 marzo 2022 (Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina).
33. In attuazione di quanto previsto al comma 32, con deliberazione della Giunta regionale adottata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge regionale 80/1982, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione, fino al 31 dicembre 2025, delle misure di aiuto attivate nell'ambito del "Programma Anticrisi conflitto russo - ucraino" nel rispetto delle condizioni dei regolamenti di esenzione adottati dalla Commissione europea o dei limiti stabiliti a titolo di "de minimis".
34. Per le finalità previste dal comma 32 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo.
35. I finanziamenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), possono essere concessi anche ai Consorzi di bonifica della Regione Friuli Venezia Giulia per l'acquisto di attrezzatura necessaria allo svolgimento della loro attività istituzionale.
36. I finanziamenti di cui al comma 35 sono concessi a titolo di aiuto "de minimis" secondo i criteri e le modalità, per quanto compatibili, stabiliti dagli indirizzi operativi della Giunta regionale, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge regionale 80/1982, relativamente ai finanziamenti per investimenti inerenti la produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
37. Per le finalità previste dal comma 35 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo.
38.
I commi 13 e 14 dell'articolo 3 della legge regionale 6 novembre 2020, n. 22 (Misure finanziarie intersettoriali), sono abrogati.

39. All'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Il Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo istituito con legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), è lo strumento finanziario con cui la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia finanzia misure di sostegno nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (PSR), del Piano Strategico della PAC 2023-2027 (PSP) e del Programma Regionale Friuli Venezia Giulia FESR 2021-2027 (PR FESR), in osservanza del Titolo IV della Parte II del regolamento (UE) n. 1303/2013, della sezione II del capo II del titolo V del regolamento (UE) 2021/1060, nonché dell'articolo 80 del regolamento (UE) 2021/2115.>>;

b)
i commi 3, 4, 5 e 5 bis sono abrogati.

40. Alle misure di sostegno finanziate dal Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (PSR) ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 24/2016, come modificato dal comma 39, continuano ad applicarsi i regolamenti emanati ai sensi del medesimo articolo 3, comma 5, nel testo previgente alla data di entrata in vigore della presente legge.
41. Per le finalità previste dall'articolo 3 della legge regionale 24/2016, come modificato dal comma 39, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo.
42. Alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dell'articolo 2 le parole <<Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE), della normativa in materia di Fondi Strutturali Europei>> sono sostituite dalle seguenti: <<Fondi dell'Unione europea, della normativa unionale in materia>>;

b)
al comma 1 bis dell'articolo 3 le parole <<normativa dell'Unione europea per l'utilizzo dei fondi SIE>> sono sostituite dalle seguenti: <<normativa per l'utilizzo dei Fondi dell'Unione europea>>;

c)
la lettera j) del comma 1 dell'articolo 5 è sostituita dalla seguente:
<<j) finanziamenti per investimenti per la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo di prodotti agricoli realizzati con il contributo finanziario del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (PSR), del Piano Strategico della PAC 2023-2027 (PSP) e del Programma Regionale Friuli Venezia Giulia FESR 2021-2027 (PR FESR);>>;

d)
alla fine della lettera k) del comma 1 dell'articolo 5 sono aggiunte le parole <<e del PSP>>;

e)
alla fine della lettera m) del comma 1 dell'articolo 5 sono aggiunte le parole: <<e del PSP>>;

f)
dopo il comma 1 dell'articolo 5 è inserito il seguente:
<<1.1 L'erogazione dei finanziamenti, che si avvalgono dei contributi finanziari del PSR, del PSP e del PR FESR di cui al comma 1, lettere j), k) e m), avviene, nel rispetto della normativa unionale, nazionale e regionale di settore, previa stipula di documenti strategici o di accordi di finanziamento sottoscritti dalle rispettive Autorità di gestione e dall'amministratore del Fondo di rotazione, sulla base degli schemi di accordo approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente. Al fine di consentire un'evidenza contabile separata, distinte Sezioni del Fondo di rotazione di cui all'articolo 1 sono rispettivamente riservate all'utilizzo del contributo finanziario del PR FESR e all'utilizzo dei contributi finanziari del PSR e del PSP.>>.

43. Al fine di consentire un'adeguata conservazione degli habitat prativi, in conformità all'articolo 3, comma 1, lettera h), del decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, n. 660087, nell'ambito degli interventi a superficie e capo attuati ai sensi del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 e del Complemento di Sviluppo rurale 2023-2027, il carico minimo di bestiame delle Pratiche Locali Tradizionali (PLT) della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, insistenti sulla ZSC IT3340006 Carso Triestino e Goriziano, è fissato in 0,07 UBA/ettaro/anno.
44. La previsione del comma 43 si applica a partire dalla campagna 2024.
45. Al fine di favorire l'accesso al credito da parte delle imprese agricole, l'Amministrazione regionale assegna in gestione risorse finanziarie ai Confidi di cui al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, individuati mediante procedura selettiva; le risorse sono destinate, dai Confidi con sede operativa in regione, all'implementazione del proprio fondo rischi e all'erogazione di garanzie a favore dei soci in relazione a finanziamenti da parte delle banche o degli altri soggetti operanti nel settore finanziario.
46. In applicazione di quanto disposto dal comma 45, la Giunta regionale, con propria deliberazione:
a) dà mandato alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari di attivare e svolgere la procedura diretta a selezionare i Confidi cui aderiscono imprese agricole e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, operano in misura prevalente a favore di imprese agricole: a tal fine si tiene conto della percentuale di garanzie erogate alle imprese agricole con sede operativa in regione rispetto all'importo complessivo delle garanzie erogate a tutte le imprese con sede operativa in regione;
b) stabilisce gli indirizzi operativi per l'erogazione, da parte dei Confidi selezionati ai sensi della lettera a), delle garanzie che, se in misura agevolata, devono rispettare la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato;
c) stabilisce i criteri e le modalità per la gestione dei rapporti finanziari fra la Direzione centrale competente e i Confidi selezionati, ivi comprese le modalità di svolgimento dei controlli da parte dell'Amministrazione regionale e i casi di restituzione anticipata per gravi motivi.
47. I rapporti finanziari di cui al comma 46, lettera c), si informano ai seguenti principi:
a) le risorse disponibili sono ripartite in misura paritaria fra i Confidi selezionati;
b) le risorse assegnate ai Confidi selezionati sono gestite con evidenza contabile separata;
c) le risorse assegnate possono essere incrementate, anche progressivamente, nel 2025 e nel 2026 nei limiti di eventuali ulteriori disponibilità di bilancio, solo in caso di avvenuto utilizzo di almeno l'80 per cento delle risorse già assegnate e, comunque, nella misura complessiva massima pari a tre volte l'importo assegnato nel 2024;
d) le risorse tempo per tempo assegnate sono restituite entro la fine dell'undicesimo anno successivo a quello di assegnazione, al netto di eventuali perdite per insolvenza delle imprese garantite;
e) i Confidi non percepiscono alcun compenso o rimborso per l'attività svolta nella gestione delle risorse assegnate a favore delle imprese.
48. Per le finalità di cui al comma 45 è destinata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 114.
49. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 47, lettera d), affluiscono al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2024-2026 e successivi.
50. Al fine di sostenere l'apicoltura nel perdurare della crisi economica e a fronte delle condizioni climatiche avverse a carattere eccezionale che hanno determinato un'insufficiente produzione di miele, la Regione è autorizzata a concedere agli apicoltori iscritti all'Anagrafe apistica nazionale un aiuto straordinario commisurato al numero di alveari.
51. Gli aiuti di cui al comma 50 sono concessi secondo le condizioni di cui alla Comunicazione 2022/C/131 I/01 della Commissione europea del 24 marzo 2022 (Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina) e successive modifiche e integrazioni.
52. Gli aiuti sono concessi nella misura di 70 euro ad alveare agli apicoltori che, nel censimento del 2023, abbiano registrato all'Anagrafe apistica nazionale almeno cinquanta alveari situati nel territorio della regione. L'aiuto non può essere in ogni caso superiore a 150.000 euro. L'istruttoria consiste nella verifica d'ufficio dei dati presenti nell'Anagrafe apistica nazionale alla data del 31 dicembre 2023 come forniti dal Servizio competente in materia di sanità pubblica veterinaria.
53. Gli aiuti sono erogati per il tramite degli Organismi associativi tra apicoltori di cui all'articolo 3 della legge regionale 18 marzo 2010, n. 6 (Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura), di seguito Consorzi, anche a favore degli apicoltori non iscritti ai medesimi.
54. Le domande sono presentate dai Consorzi tramite posta elettronica certificata alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari, all'indirizzo qualita@certregione.fvg.it. Alla domanda dei Consorzi sono allegate le singole domande di aiuto, sottoscritte da ciascun apicoltore redatte secondo il modello disponibile sul sito internet della Regione. Le domande possono essere presentate dall'1 al 15 settembre 2024.
55. Entro sessanta giorni dalla scadenza di cui al comma 54, con decreto del Direttore del Servizio competente sono concessi gli importi complessivi spettanti ai beneficiari, con imputazione ed erogazione di almeno il 50 per cento degli aiuti sull'esercizio finanziario 2024 nei limiti delle risorse disponibili.
56. Per le finalità previste dal comma 50 è destinata la spesa complessiva di 1.700.000 euro, suddivisa in ragione di 900.000 euro per il 2024 e di 800.000 euro per il 2025, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 114.
57. All'articolo 3 bis della legge regionale 20 maggio 1988, n. 34 (Norme per la prevenzione dei rischi da valanga), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla rubrica le parole: <<con presenza di opere di mitigazione>> sono soppresse;

b)
al comma 1 dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
<<b bis) nuove conoscenze a seguito di studi o indagini di dettaglio.>>;

c)
al comma 2 le parole <<comma 3>> sono sostituite dalle seguenti: <<commi 3 e 4>>.

58. Per l'anno 2024 le domande dei contributi per la promozione e gestione delle Riserve della Biosfera, di cui all'articolo 63 della legge regionale 26 novembre 2021, n. 20 (Modifiche alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), alla legge regionale 7/2008, alla legge regionale 45/1988 e alla legge regionale 24/2006)), presentate oltre il termine di cui al comma 2 del medesimo articolo 63, possono essere riproposte entro la data del 31 agosto e sono considerate ammissibili anche le spese già sostenute.
59. Per le finalità di cui al comma 58 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
60. Al fine di consentire lo snellimento e l'accelerazione delle procedure, i bandi a valere sul Piano Strategico della PAC 2023-2027 (PS PAC) e sul Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico PAC 2023-2027 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (CSR) possono prevedere che l'istruttoria avvenga in forma semplificata nel rispetto dei seguenti criteri:
a) è verificata l'ammissibilità di tutte le domande pervenute attribuendo i punteggi in applicazione dei criteri di selezione e di priorità;
b) sono comunicati i motivi ostativi all'accoglimento delle domande non ammissibili;
c) sono eseguiti tutti i restanti adempimenti istruttori, secondo la disciplina del singolo bando, con riferimento alle domande potenzialmente finanziabili in base alla dotazione finanziaria prevista dal bando, incrementata del 10 per cento a titolo prudenziale;
d) è predisposta la graduatoria con l'indicazione, per ciascuna domanda, del costo dichiarato, del punteggio attribuito e del costo ammissibile per le domande potenzialmente finanziabili di cui alla lettera c).
61. L'Ufficio attuatore, previo parere dell'Autorità di gestione, può eseguire gli adempimenti istruttori di cui al comma 60, lettera c), con riferimento ad un numero maggiore di domande rispetto a quelle calcolate ai sensi della medesima lettera c).
62. In considerazione della complessità degli adempimenti richiesti e del numero delle domande già pervenute, l'istruttoria in forma semplificata prevista ai commi 60 e 61 si applica anche ai seguenti bandi:
a) "Bando per l'accesso all'intervento per lo sviluppo rurale SRD01 - investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole e del Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia al Piano Strategico PAC 2023-2027", approvato con deliberazione della Giunta regionale 16 novembre 2023, n. 1811;
b) "Bando per l'accesso all'intervento per lo sviluppo rurale SRD02 - investimenti produttivi agricoli per ambiente clima e benessere animale - investimenti irrigui del Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia al Piano Strategico PAC 2023-2027", approvato con deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2023, n. 2086;
c) "Bando per l'accesso all'intervento SRE01 - Insediamento giovani agricoltori del Complemento per lo Sviluppo Rurale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia al Piano Strategico PAC 2023-2027", approvato con deliberazione della Giunta regionale 12 luglio 2024, n. 1064.
63. Al fine di dare applicazione a quanto previsto dai commi 60, lettera c), e 61, per dotazione finanziaria di ciascuno dei bandi di cui al comma 62 si intende l'ammontare delle risorse complessivamente assegnate alla data di entrata in vigore della presente legge.
64. Al fine di conseguire una piena valorizzazione della risorsa forestale e una gestione multifunzionale del territorio montano, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Consorzio boschi carnici quale ente pubblico che, ai sensi dell'articolo 3, comma 38, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), concorre al perseguimento degli obiettivi della politica forestale regionale, per la realizzazione di un Piano di interventi di ripristino, adeguamento e nuova realizzazione di viabilità forestale da attuarsi prevalentemente nel comprensorio dei Comuni facenti parte del Consorzio.
65. Il contributo di cui al comma 64 è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dal regolamento (UE) 2022/2472, della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.
66. Il Consorzio di cui al comma 64 presenta domanda dall'1 ottobre all'1 novembre 2024 alla Direzione centrale competente in materia di risorse forestali, mediante invio all'indirizzo posta elettronica certificata agricoltura@certregione.fvg.it. La domanda è corredata del Piano degli interventi che descrive i lavori da realizzare in ordine di rilevanza e priorità e comprende, per ciascun intervento, l'individuazione cartografica del tracciato della viabilità interessata e il quadro economico.
67. La Giunta regionale approva con deliberazione il Piano di cui al comma 66, confermando o modificando l'ordine di esecuzione degli interventi, che sono finanziati fino a concorrenza delle risorse disponibili. Le risorse sono concesse tramite decreto del Servizio competente in materia di foreste, che stabilisce i termini di rendicontazione e le modalità di esecuzione degli interventi, nel rispetto delle direttive tecniche di cui all'articolo 43 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2012, n. 0274/Pres. (Regolamento forestale in attuazione dell'articolo 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)). Il contributo può essere erogato in via anticipata fino al 100 per cento dell'importo concesso.
68. Per le finalità previste dal comma 64 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 114.
69.
Dopo il comma 48 dell'articolo 7 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), è inserito il seguente:
<<48 bis. Le opere di cui al comma 48 realizzate in continuità, contiguità, a integrazione o potenziamento di infrastrutture del servizio idrico integrato, si considerano infrastrutture idriche ai sensi degli articoli 143 e 153 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).>>.

70. Al fine di semplificare le comunicazioni fra i Consorzi di bonifica e gli utenti, nonché al fine di uniformare a livello regionale i dati necessari ad ottimizzare la gestione delle risorse idriche, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo all'Associazione dei Consorzi di bonifica della Regione Friuli Venezia Giulia affinché realizzi, a favore dei Consorzi aderenti, un portale per digitalizzare i dati dei catasti consortili e rendere accessibili on line i pagamenti dei contributi e le altre informazioni utili per i consorziati.
71. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 70, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari entro il 30 settembre 2024. Il contributo è erogato in via anticipata nella misura massima dell'80 per cento delle spese ritenute ammissibili, previa apposita richiesta. Nel decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo e sono altresì specificate le modalità di accesso al portale da parte dell'Amministrazione regionale per la condivisione dei dati utili ai propri scopi istituzionali.
72. Per le finalità previste dal comma 70 è destinata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 114.
73. Al fine di garantire la piena corresponsione degli incentivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera j sexies), punti 2, 3 e 4, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), in via straordinaria, l'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare le spese sostenute e non finanziate con riferimento alle attività svolte nell'anno 2023 per i corsi preparatori relativi alle abilitazioni in ambito venatorio nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) 2023/2831. A tal fine, i soggetti interessati possono presentare domanda entro il 15 settembre 2024 corredata del rendiconto delle spese ammissibili ai sensi dell'articolo 6 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 2019, n. 0139/Pres. (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione degli incentivi per l'organizzazione dei corsi preparatori per il conseguimento delle abilitazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera j sexies, punti da 1 a 5, della legge regionale 6/2008 in attuazione degli articoli 29, comma 1 bis e 39, comma 1, lettera h bis), della medesima legge).
74. Per le finalità di cui al comma 73 è destinata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 114.
75. Al fine di valorizzare la denominazione di origine "Delle Venezie" Pinot grigio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di Tutela Vini DOC "Delle Venezie" un contributo straordinario per l'organizzazione del congresso 2024 da tenersi nella città di Udine, finalizzato ad analizzare il posizionamento della denominazione nel contesto nazionale e internazionale nella prospettiva della formulazione di idonee strategie che ne consolidino e rafforzino la presenza sul mercato.
76. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 75 è presentata dal Consorzio di tutela, entro il 15 settembre 2024, alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo qualita@certregione.fvg.it, corredata della relazione illustrativa delle attività e del preventivo di spesa. Il contributo è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L del 15 dicembre 2023. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere concesso in via anticipata nella misura massima del 70 per cento, senza presentazione di garanzie, in deroga all'articolo 39, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
77. Per le finalità di cui al comma 75 è destinata la spesa di 75.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 114.
78. La Regione, in sinergia con gli altri attori a supporto della competitività del sistema produttivo regionale e massimizzando la complementarietà delle azioni attuate da organismi regionali e nazionali, sostiene l'internazionalizzazione delle imprese agricole per incrementarne la propensione all'export e per promuoverne o consolidarne la presenza sui mercati nazionale e internazionale e, attraverso di essa, promuovere l'attrattività della Regione ed attuare politiche di comunicazione e di marketing.
79. Per le finalità di cui al comma 78, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle risorse agroalimentari, di concerto con l'Assessore regionale al turismo, approva annualmente, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 bis, della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA), gli indirizzi per la promozione anche a fini turistici dei comparti agricolo e agroalimentare in particolare al fine di:
a) individuare gli eventi, le mostre e le fiere organizzati con la formula "business to business" (B2B) e "business to consumer" (B2C), compresi quelli parzialmente B2B e B2C, cui la Regione intende partecipare rispettivamente attraverso ERSA e PromoTurismoFVG;
b) delineare, con particolare riferimento alle manifestazioni B2B e parzialmente B2B del settore vitivinicolo, le strategie di promozione e le modalità organizzative per assicurare la presenza forte e chiaramente identificabile della Regione Friuli Venezia Giulia, ivi compresa la determinazione delle specifiche attività in capo a ERSA e a PromoTurismoFVG per l'affitto degli spazi espositivi, le relative iscrizioni, l'allestimento delle collettive regionali e la gestione dei servizi accessori connessi, nonché le eventuali iniziative divulgative e promozionali;
c) individuare gli altri eventi promozionali di interesse della Regione, anche complementari rispetto le manifestazioni di cui alla lettera b), da realizzare su iniziativa dell'Unione dei Consorzi Vini DOC del Friuli Venezia Giulia (UNI.DOC FVG).
80. In attuazione degli indirizzi di cui al comma 79, ERSA, in qualità di soggetto aggregatore delle imprese agricole, cura e coordina la partecipazione della Regione alle fiere B2B e parzialmente B2B, in particolare del settore vitivinicolo e a tal fine:
a) stabilisce, per ciascuna manifestazione, con decreto del Direttore generale, previo confronto con PromoTurismoFVG e UNI.DOC FVG, gli indirizzi operativi per l'allestimento dello stand della collettiva regionale, per l'organizzazione dei servizi accessori connessi e per le iniziative divulgative e promozionali;
b) può aderire agli eventi, alle mostre e alle fiere promossi e organizzati da organismi pubblici o privati, compresi quelli di assistenza all'internazionalizzazione delle imprese agricole in collaborazione con l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;
c) approva, con decreto del Direttore generale da pubblicare sul sito istituzionale dell'Agenzia, i bandi per selezionare, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e tutela della concorrenza, le imprese agricole da ammettere alle collettive regionali e di quelle da ammettere alle iniziative divulgative e promozionali, comprese le degustazioni assistite e le sezioni di degustazioni masterclass;
d) individua, in base alle modalità e ai criteri stabiliti con decreto del Direttore generale, la selezione dei vini da presentare alle iniziative promozionali, avvalendosi di apposite Commissioni tecniche di valutazione sensoriale costituite con decreto del Direttore generale; ai Commissari esterni è corrisposto un gettone di presenza il cui ammontare è determinato nel provvedimento di costituzione;
e) approva, con decreto del Direttore generale da pubblicare sul sito istituzionale dell'Agenzia, i bandi per la concessione dei contributi di cui al comma 82.
81. In attuazione degli indirizzi di cui al comma 79, sulla base delle specifiche attività dagli stessi attribuite a ERSA e PromoTurismoFVG, gli Enti medesimi provvedono all'affitto degli spazi espositivi collettivi e alle relative iscrizioni, all'acquisizione e alla messa in opera delle strutture e degli impianti necessari per l'allestimento degli stand delle collettive regionali, alla gestione dei servizi connessi ed alle eventuali iniziative divulgative e promozionali.
82. ERSA è autorizzata a riconoscere, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dal regolamento (UE) 2831/2023 e fino all'intensità del 100 per cento:
a) alle imprese agricole che vengono selezionate ai sensi del comma 80, lettera c), contributi, sia in conto capitale che in natura, per abbattere, nella misura forfettaria predeterminata in sede di bando, la quota di partecipazione che grava sulle imprese medesime quale concorso al complesso delle spese per la realizzazione delle collettive regionali e delle altre iniziative, al netto dell'IVA e degli oneri per l'attività istituzionale della Regione;
b) alle imprese agricole con stabilimento enologico in regione, presenti a Vinitaly con una propria postazione nel padiglione che ospita la collettiva regionale, contributi in conto capitale a sostegno dei costi di iscrizione, di affitto dell'area espositiva e di eventuali servizi accessori connessi, al netto dell'IVA.
83. ERSA è altresì autorizzata a riconoscere contributi per l'attività di organizzazione e gestione degli eventi promozionali di cui al comma 79, lettera c), a favore di UNI.DOC FVG. I contributi sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, secondo i criteri e le modalità stabiliti con regolamento adottato con decreto del Direttore generale dell'Agenzia. Il contributo può essere concesso in via anticipata nella misura del 70 per cento, senza presentazione di garanzie, in deroga all'articolo 39, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). La rendicontazione avviene con le modalità semplificate di cui all'articolo 42 della legge regionale 7/2000.
84. Gli oneri di cui ai commi 80, 81, 82 e 83, sono a carico del bilancio di ERSA.
85. Gli oneri di cui al comma 81 sono a carico del bilancio di PromoTurismoFVG.
86.
Sono abrogate le seguenti disposizioni, che continuano ad essere applicate con riferimento ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge:

c) i commi da 78 a 84 dell'articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025).
87. Alla legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 2 bis dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:
<<2 bis. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse agricole, di concerto con l'Assessore competente in materia di turismo e sulla base di quanto presentato da ERSA ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera f), sono altresì approvati gli indirizzi per la promozione anche a fini turistici dei comparti agricolo e agroalimentare di cui all'articolo 3, comma 79, lettera b), della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026).>>;

b)
la lettera f) del comma 3 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:
<<f) programma in maniera organica le attività per favorire la conoscenza della realtà agricola e agroalimentare regionale presentando annualmente all'Assessore regionale alle risorse agricole gli indirizzi per la promozione anche a fini turistici dei comparti agricolo e agroalimentare;>>.

88. Al fine di valorizzare e salvaguardare la valenza paesaggistica del territorio montano, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi straordinari per il recupero o il ripristino di muri a secco situati nei Comuni ricompresi nelle zone B e C di svantaggio socio-economico individuate con deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2000, n. 3303.
89. I contributi di cui al comma 88 sono concessi, nella misura massima di 10.000 euro a intervento, a soggetti pubblici o privati che sono proprietari dei terreni interessati o che ne hanno la disponibilità, in base ad adeguato titolo giuridico, per un periodo pari almeno alla durata del vincolo di destinazione del contributo. Ogni richiedente può presentare un'unica domanda.
90. I contributi sono concessi con procedura a sportello secondo le modalità e i criteri stabiliti dal bando approvato dalla Giunta regionale. L’istruttoria è avviata quando le risorse finanziarie sono disponibili. In caso di insufficienza di risorse, le domande vengono archiviate decorsi dodici mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle medesime.
91. Per le finalità di cui al comma 88 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 7 (Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 114.
92. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità di montagna del Gemonese un contributo straordinario al fine di implementare, sviluppare ed applicare su tutto il territorio regionale gli esiti del progetto pilota integrato denominato "Il contributo degli orti familiari, degli orti urbani e dell'agricoltura non professionale per progettare i sistemi agroalimentari locali sostenibili, resilienti, in grado di produrre cibo sicuro e nutriente in un Friuli Venezia Giulia green", già avviato nel corso dell'anno 2021 e finanziato dall'articolo 4, commi da 50 a 52, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), dall'articolo 3, commi 115 e 116, della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022), e dall'articolo 4, commi da 37 a 40, della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023).
93. La domanda per l'ottenimento dei contributi di cui al comma 92 è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su apposito modello, alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo qualita@certregione.fvg.it, corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa.
94. La struttura competente svolge l'istruttoria della domanda verificando esclusivamente la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia delle attività previste e la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dal comma 92, nonché l'ammissibilità delle spese.
95. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione del contributo e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute.
96. Per le finalità di cui al comma 92 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 114.
97. Al fine di disporre di dati per implementare le strategie di mitigazione ambientale delle imprese e orientare possibili azioni regionali di sostegno all'economica circolare, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione allevatori del Friuli Venezia Giulia (AAFVG) un contributo straordinario per la realizzazione, anche in collaborazione con enti e istituti di ricerca, di un'indagine conoscitiva a livello regionale, basata sull'approccio Life Cycle Assessment (LCA), per stimare l'impronta ambientale delle produzioni zootecniche, con particolare riferimento alla zootecnia da latte.
98. Il contributo di cui al comma 97 è concesso, nella misura del 90 per cento delle spese ammissibili, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 15 dicembre 2023.
99. La domanda di contributo è presentata entro l'1 ottobre 2024 alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari all'indirizzo di posta elettronica certificata qualita@certregione.fvg.it, corredata del progetto che descrive in maniera dettagliata finalità e modalità di realizzazione dell'indagine, nonché del preventivo di spesa. Si considerano ammissibili i costi per il personale, le consulenze, i campionamenti e le analisi, l'elaborazione dei dati, l'attività di pubblicazione e divulgazione dei risultati nonché, nel limite massimo del 10 per cento, l'acquisto di strumenti e attrezzature per il rilevamento dei dati e delle emissioni.
100. Il Servizio competente approva il progetto, sentita l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA), e concede il contributo entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute. Il contributo, su richiesta del beneficiario, può essere erogato in via anticipata nella misura massima del 70 per cento senza presentazione di garanzie, in deroga all'articolo 39, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
101. Per le finalità di cui al comma 97 è destinata la spesa di 180.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 114.
102. Per le finalità di cui al comma 97 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 114.
103. All'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 97 la cifra <<2023>> è sostituita dalla seguente: <<2024>>;

b)
al comma 98 la cifra <<2023>> è sostituita dalla seguente: <<2024>>;

c)
al comma 99 le parole <<dall'1 al 30 marzo 2023>> sono sostituite dalle seguenti: <<dal 15 agosto al 31 agosto 2024>>;

d)
alla lettera b) del comma 99 la cifra <<2023>> è sostituita dalla seguente: <<2024>>.

104. Per le finalità di cui all'articolo 3 della legge regionale 22/2022, commi da 97 a 99, come modificati dal comma 103, è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 114.
105. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario per l'anno 2024 al fine di consentire il completamento e la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria degli immobili già destinati a latterie, non più utilizzate per finalità produttive e riutilizzate quali centri di divulgazione dell'attività casearia, da parte di soggetti pubblici e privati proprietari delle stesse, nonché la fornitura di arredi ed attrezzature strettamente connesse all'attività da svolgersi al loro interno.
106. Il soggetto richiedente deve avere sede ed essere operante sul territorio classificato montano della Regione, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia).
107. Il contributo di cui al comma 105 è concesso nella misura massima di 300.000 euro per richiedente e nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
108. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 105 è presentata al Servizio coordinamento politiche per la montagna, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La domanda deve essere presentata a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo montagna@certregione.fvg.it, corredata:
a) per la manutenzione straordinaria degli immobili, della relazione descrittiva delle attività previste, del quadro economico di spesa dettagliato e del cronoprogramma;
b) per la fornitura di arredi ed attrezzature strettamente connesse all'attività del soggetto richiedente, della relazione illustrativa sulle finalità dell'acquisto, della planimetria con la disposizione degli arredi e, per i soli soggetti privati, dei tre preventivi comparabili di cui sarà ammesso quello con il prezzo più basso.
109. L'IVA costituisce spesa ammissibile solo qualora rappresenti un costo per il soggetto richiedente e non può essere dallo stesso recuperata.
110. I contributi sono concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, con la procedura a sportello di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). L'istruttoria è avviata quando le risorse finanziarie sono disponibili e, in caso di assenza di risorse, le domande vengono archiviate trascorsi due anni dalla presentazione. Il procedimento si conclude entro sessanta giorni. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione della spesa sostenuta.
111. Per le finalità di cui al comma 105 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 114.
112.
L'articolo 27 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 (Norme in materia di razionalizzazione fondiaria e di promozione dell'attività agricola in aree montane), è sostituito dal seguente:
<<Art. 27
 (Progettazione di insediamenti produttivi agricoli)
1. Al fine di migliorare la fruizione del territorio montano, anche favorendo la ricomposizione fondiaria e il recupero di aree incolte o abbandonate, i Comuni possono realizzare insediamenti produttivi agricoli che costituiscono opere pubbliche ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia).
2. Più Comuni limitrofi possono convenzionarsi per la realizzazione di un insediamento produttivo agricolo intercomunale.
3. La Regione è autorizzata a concedere contributi per la progettazione e la realizzazione degli insediamenti produttivi agricoli secondo criteri e modalità stabiliti con regolamento regionale, nel rispetto dei seguenti criteri minimi:
a) i contributi possono essere concessi fino al 100 per cento della spesa relativa alla progettazione, all'acquisizione delle aree, alla realizzazione delle infrastrutture e degli interventi di miglioramento fondiario, ai frazionamenti dei terreni e agli oneri notarili;
b) la domanda di contributo è corredata della cartografia dell'area interessata e della relazione descrittiva dell'intervento ove sono indicati: l'estensione in ettari dell'area, l'elencazione e il numero delle particelle catastali con la specifica dei relativi proprietari e delle colture in atto;
c) l'area complessiva oggetto di intervento deve comprendere anche terreni incolti o abbandonati di cui all'articolo 86, comma 3, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), in misura non inferiore al 5 per cento;
d) il rapporto medio tra il numero di particelle catastali e l'area complessiva oggetto di intervento non può essere inferiore a 5 particelle ad ettaro.
4. Allorché il numero dei proprietari sia superiore a cinquanta, si osservano le forme di cui agli articoli 11, comma 2, 22, comma 1, e 22 bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001.
5. Le aree oggetto di intervento possono essere successivamente assegnate a terzi mediante procedura di evidenza pubblica, tenendo conto di criteri orientati a favorire l'insediamento dei giovani imprenditori e l'ottenimento di produzioni di qualità.>>.

113. Per le finalità di cui all'articolo 27 della legge regionale 16/2006, come sostituito dal comma 112, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 7 (Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
114. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 di cui all'allegata Tabella C.
Note:
1Parole aggiunte al comma 33 da art. 3, comma 7, L. R. 13/2024 , con effetto dall'1/1/2025.
2Parole soppresse al comma 90 da art. 23, comma 1, lettera a), L. R. 7/2025
3Parole aggiunte al comma 90 da art. 23, comma 1, lettera b), L. R. 7/2025
4Il "Programma Anticrisi conflitto russo - ucraino", di cui al comma 5 del presente articolo, continua a trovare applicazione fino al 31 dicembre 2027 e, in considerazione dell'evoluzione della congiuntura economica, assume la denominazione di "Programma Anticrisi conflitti e tensioni commerciali internazionali", ai sensi dell'art. 3, c. 1, L.R. 12/2025.
5Parole sostituite al comma 5 da art. 3, comma 4, L. R. 12/2025