Art. 9
(Autonomie locali e coordinamento finanza locale, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero, lingue minoritarie e funzione pubblica)
2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, in misura pari agli importi indicati nella Tabella N.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa complessiva di 60 milioni di euro, suddivisa in ragione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 146.
4. In attuazione di quanto previsto nell'
articolo 1, comma 529, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026), l'Amministrazione regionale ristora annualmente i Comuni del proprio territorio interessati dall'1 gennaio 2024 dalla perdita dei trasferimenti a titolo di addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui all'
articolo 2, comma 11, lettera a), della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Legge finanziaria 2004), per un importo complessivo annuo pari a 27.912,85 euro.
5. Le risorse di cui al comma 4 sono assegnate annualmente d'ufficio dal Servizio competente in materia di finanza locale a favore dei Comuni e secondo gli importi individuati dal Ministero dell'interno nel riparto per l'anno 2023 dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui all'
articolo 2, comma 11, lettera a), della legge 350/2003, effettuato a favore dei medesimi enti.
6. Per le finalità previste dal comma 4 è destinata la spesa di 27.912,85 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 146.
7. Gli oneri derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al comma 4 per gli esercizi finanziari successivi al 2024 troveranno copertura nel quadro delle future leggi regionali di bilancio.
8. Ai sensi di quanto disposto dal decreto interministeriale 8 febbraio 2024, in relazione alla verifica a consuntivo compiuta dal Ministero dell'economia e delle finanze della perdita di gettito e dell'andamento delle spese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulla base dei dati trasmessi con le certificazioni 2020, 2021 e 2022 e secondo la metodologia descritta nell'Allegato A, l'Amministrazione regionale gestisce, in quattro quote costanti annuali a partire dall'anno 2024, le operazioni di conguaglio finale delle risorse statali assegnate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ai Comuni del proprio territorio.
9.
In attuazione di quanto previsto al comma 8, l'Amministrazione regionale è autorizzata, per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, a recuperare dai Comuni:
a) le risorse di cui all'
articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, risultate eccedenti rispetto alle esigenze, secondo gli importi indicati per ciascun Comune nella Tabella O;
b) le risorse relative ai ristori specifici di spesa non utilizzati al 31 dicembre 2022 secondo gli importi indicati per ciascun Comune nella Tabella O.
10. Il recupero di quanto dovuto ai sensi del comma 9 avviene tramite versamento diretto a favore del bilancio regionale entro il 30 novembre di ciascun anno. In caso di mancato pagamento, il recupero avviene a valere sulle risorse del Fondo unico comunale spettanti per l'anno successivo.
11. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 10 previste in complessivi 8.599.104 euro per il quadriennio 2024-2027, di cui 2.149.776 euro per ciascun anno del quadriennio, affluiscono al Titolo n. 2 (Trasferimenti correnti) - Tipologia n. 101 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2024-2026 e successivi, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 2.
12. In attuazione di quanto previsto al comma 8, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare, per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, risorse ai Comuni individuati nella Tabella O e per gli importi ivi indicati, a regolazione finanziaria delle esigenze che non hanno trovato copertura con le assegnazioni di cui all'
articolo 106 del decreto-legge 34/2020.
13. Per le finalità previste dal comma 12 è destinata la spesa complessiva di 4.249.678 euro per il quadriennio 2024-2027, di cui 1.062.419,50 euro per ciascun anno del quadriennio, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 e successivi, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 146.
14. In attuazione di quanto previsto al comma 8, l'Amministrazione regionale è autorizzata a versare a favore del bilancio dello Stato, in quattro quote costanti annuali, a partire dall'anno 2024, le risorse complessive assegnate in eccesso ai Comuni del territorio regionale e risultanti dalla verifica a consuntivo compiuta dal Ministero dell'economia e delle finanze.
15. Per la finalità prevista dal comma 14 è destinata la spesa complessiva di 4.349.426 euro per il quadriennio 2024-2027, di cui 1.087.356,50 euro per ciascun anno del quadriennio, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 e successivi, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 146.
16. A integrazione delle risorse previste all'
articolo 9, comma 89, lettera a), della legge regionale 16/2023, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a favore dell'Ente di decentramento regionale di Gorizia risorse pari a complessivi 400.000 euro per il biennio 2024-2025, di cui 200.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
17. Per le finalità previste dal comma 16 è destinata la spesa complessiva di 400.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 146.
18. A integrazione dell'assegnazione prevista nell'
articolo 9, comma 47, lettera b), della legge regionale 16/2023, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare al Comune di Gorizia risorse pari a complessivi 120.000 euro per gli anni 2024 e 2025, di cui 60.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Le risorse sono concesse ed erogate annualmente d'ufficio e non sono soggette a rendicontazione.
19. Per le finalità previste dal comma 18 è destinata la spesa complessiva di 120.000 euro, suddivisa in ragione di 60.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 146.
20. Per la valorizzazione della comunità linguistica e culturale croata presente nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo all'Associazione Comunità Croata di Trieste/Hrvatska Zajednica u Trstu.
21. La domanda per la concessione anche su spese già sostenute e per l'anticipo, pari all'80 per cento del contributo di cui al comma 20 è presentata alla struttura competente in materia di immigrazione entro il 30 settembre 2024. Ai fini dell'ammissibilità della domanda, della rendicontazione e degli obblighi del beneficiario, si applicano gli articoli dal 5 al 10 del capo III, dal 20 al 23 del capo VI e dal 24 al 26 del capo VII del regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi in materia di valorizzazione del pluralismo culturale, linguistico e storico, in attuazione
degli articoli 5, comma 3, e 16 della legge regionale 3 marzo 2023, n. 9 (Sistema integrato di interventi in materia di immigrazione), emanato con
decreto del Presidente della Regione 3 ottobre 2023, n. 0170/Pres..
22. Con decreto del Direttore competente in materia di immigrazione il contributo di cui al comma 20 è concesso e contestualmente liquidato nella misura dell'80 per cento della spesa ammissibile, entro il 30 novembre, previo assenso sulla fattibilità del progetto come valutata nell'ambito di un tavolo composto da un rappresentante del Ministero degli affari esteri ed europei della Repubblica di Croazia e dall'Assessore regionale competente in materia di immigrazione o suo delegato, alla presenza del Presidente dell'Associazione Comunità Croata di Trieste/Hrvatska Zajednica u Trstu.
23. Per le finalità previste dal comma 20 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 146.
24. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ed erogare ai Comuni del Friuli Venezia Giulia le somme versate dallo Stato alla Regione e attribuite a titolo di trasferimento compensativo di minori gettiti relativi a tributi locali a carattere immobiliare.
25. L'erogazione di cui al comma 24, per l'importo complessivo corrispondente al trasferimento disposto dallo Stato, è effettuata a favore dei Comuni nell'ammontare definito per ciascuno dal competente Ministero.
26.
Dopo l'
articolo 20 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), è inserito il seguente:
<<Art. 20 bis
(Apprendistato)
1. Fino al 31 dicembre 2026, in deroga al
capo V del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, di seguito Comparto unico, istituito dall'
articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate), nel limite del 20 per cento delle facoltà assunzionali esercitabili, in relazione ai rispettivi ordinamenti, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti in materia, possono assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato denominato di apprendistato di durata massima di trentasei mesi, giovani laureati, anche individuati su base territoriale, che non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno d'età, a copertura dei posti vacanti in organico.
2. Le amministrazioni del Comparto unico, con apposito regolamento, definiscono i criteri e le procedure per il reclutamento, nel rispetto dell'articolo 26, che prevedono una prova scritta, la valutazione dei punteggi dei titoli accademici conseguiti dal candidato, compresa la media ponderata dei voti conseguiti nei singoli esami, la valutazione degli eventuali titoli di specializzazione post lauream e delle eventuali esperienze di tirocinio o professionali documentate, conferenti con la tipologia dei posti messi a concorso, nonché una prova orale, comprendente l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera, in cui è valutato il possesso delle competenze, intese come l'insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche, comportamentali, nonché manageriali, per i profili che svolgono tali compiti, che devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell'impiego. A parità di punteggio è preferito il candidato più giovane di età.
3. Il personale assunto ai sensi del comma 1 è inquadrato nella categoria D, livello economico iniziale, e corrispondenti, del Comparto unico. Alla scadenza del contratto di apprendistato di cui al comma 1, in permanenza dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego e a condizione che vi sia una valutazione positiva del servizio prestato, il rapporto di lavoro si trasforma in rapporto a tempo indeterminato, nei limiti delle facoltà assunzionali già utilizzate ai sensi del medesimo comma 1.
4. Fermo restando il rispetto dei principi generali in materia di reclutamento del personale, in relazione alle specifiche finalità formative del contratto e al fine di ridurre i tempi di accesso all'impiego, con riferimento alle assunzioni previste dal presente articolo non si applicano le procedure di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a).
5. Le amministrazioni del Comparto unico, con apposito regolamento, definiscono l'oggetto della formazione utile alla valorizzazione e all'accrescimento delle competenze inerenti all'ufficio in cui il dipendente sarà collocato e il monte ore della formazione medesima, incluso nell'orario di lavoro.>>.
27. Per le finalità previste dall'
articolo 20 bis della legge regionale 18/2016, come inserito dal comma 26, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
28.
Dopo l'
articolo 20 bis della legge regionale 18/2016, come aggiunto dal comma 26, è inserito il seguente:
<<Art. 20 ter
(Contratto formazione lavoro)
1. Fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, di seguito Comparto unico, istituito dall'
articolo 127 della legge regionale 13/1998, possono stipulare convenzioni non onerose con istituzioni universitarie legalmente riconosciute ai sensi della normativa vigente in materia, per l'individuazione su base territoriale regionale, in relazione alla sede universitaria, salvo il caso di corsi non presenti nelle facoltà del territorio, di studenti universitari di età inferiore a 24 anni che abbiano sostenuto tutti gli esami ovvero conseguito tutti i crediti formativi previsti dal piano di studi, da assumere a tempo determinato con contratto di formazione e lavoro, nel limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali esercitabili, in relazione ai rispettivi ordinamenti, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti in materia.
2. Le amministrazioni del Comparto unico, con apposito regolamento, definiscono i criteri e le procedure per il reclutamento, nel rispetto dell'articolo 26 e tenuto conto della convenzione di cui al successivo comma 3, che prevedono una prova scritta, la valutazione della media ponderata dei voti conseguiti nei singoli esami, nonché una prova orale, comprendente l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera, in cui è valutato il possesso delle competenze, intese come l'insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche, comportamentali, nonché manageriali, per i profili che svolgono tali compiti, che devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell'impiego. A parità di punteggio è preferito il candidato più giovane di età.
3. Le amministrazioni del Comparto unico definiscono i contenuti delle convenzioni non onerose da stipulare con le istituzioni universitarie legalmente riconosciute per l'individuazione dei giovani studenti da avviare al progetto del contratto di formazione e lavoro e per la delineazione del percorso formativo che gli stessi espleteranno durante il contratto di formazione e lavoro. Le convenzioni stabiliscono:a) gli ambiti delle competenze e professionalità che le modalità di reclutamento oggetto del presente articolo si propongono di accrescere;
b) la struttura organizzativa all'interno della quale si intendono collocare i soggetti selezionati all'esito della procedura concorsuale;
c) la presenza, in seno alle commissioni esaminatrici, di almeno un docente dell'università stipulante, esperto nelle materie oggetto di concorso;
d) la formazione <<sul campo>> a favore del personale reclutato con le modalità di cui al presente articolo;
e) la possibilità, per valorizzare la specificità territoriale in cui è vigente il bilinguismo, di richiedere la necessaria conoscenza della lingua minoritaria prevista.
4. Il personale assunto ai sensi del comma 1 è inquadrato nella categoria D, livello economico iniziale, e corrispondenti, del CCRL del Comparto unico. Alla scadenza del contratto di cui al comma 1, in permanenza dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego e a condizione che i lavoratori abbiano conseguito il titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno alla categoria D e di una valutazione positiva del servizio prestato, il rapporto di lavoro si trasforma in rapporto a tempo indeterminato nei limiti delle facoltà assunzionali già utilizzate ai sensi dal comma 1.
5. Fermo restando il rispetto dei principi generali in materia di reclutamento del personale, in relazione alle specifiche finalità formative del contratto e al fine di ridurre i tempi di accesso all'impiego, con riferimento alle assunzioni previste dal presente articolo non si applicano le procedure di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a).>>.
29. Per le finalità previste dall'
articolo 20 ter della legge regionale 18/2016, come inserito dal comma 28, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
30.
All'articolo 24 della legge regionale 18/2016 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole: <<
, secondo i criteri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2015 (Definizione delle tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale)>> sono soppresse;
b)
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1 bis. L'inquadramento definitivo del personale trasferito verso le amministrazioni del Comparto unico avviene in relazione alla posizione economica conseguita presso l'ente di provenienza, ancorché in data successiva a quella del trasferimento, a seguito di attribuzione di progressione economica o di sottoscrizione di contratti collettivi afferenti la tornata contrattuale in cui ricade la data del trasferimento medesimo. In sede di prima applicazione, si fa riferimento al CCRL per il triennio 2022-2024 limitatamente ai trasferimenti con decorrenza successiva al 31 dicembre 2023.>>;
c)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Per le finalità di cui ai commi 1 e 1 bis, con regolamento, sentite le organizzazioni sindacali, sono definiti criteri e procedure coerenti con i principi in materia di cui al
decreto legislativo 165/2001, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.>>.
32. Al fine di assicurare la continuità dell'erogazione dei servizi educativi e scolastici comunali dell'infanzia, nei Comuni della Regione trova applicazione la disciplina di cui all'
articolo 15 bis del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)), convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 aprile 2024, n. 56.
33.
Il
comma 29 dell'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018), è sostituito dal seguente:
<<29. Ai fini del concorso agli obblighi di finanza pubblica, i consorzi di cui al comma 28 applicano il principio di sostenibilità della spesa per il personale compatibilmente e in coerenza con i ricavi o le entrate relativi alla gestione delle proprie peculiari attività.>>.
35. Entro il 30 novembre 2024 le risorse sono concesse ed erogate d'ufficio agli enti locali beneficiari di cui al comma 34 in misura proporzionale al finanziamento di parte capitale risultante dal decreto di riparto di cui al paragrafo 6.3 della Sezione II del Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza integrata per l'anno 2024.
36. Entro il 15 dicembre 2024 gli enti locali beneficiari comunicano al Servizio competente in materia di polizia locale e sicurezza la suddivisione delle risorse assegnate ai sensi del comma 34, per la realizzazione degli interventi di parte capitale previsti ai paragrafi 3.1 e 3.2 della Sezione II del Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza integrata per l'anno 2024.
37. Resta ferma la disciplina prevista alla Sezione II del Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza integrata per l'anno 2024, in quanto compatibile.
38. Per la finalità prevista dal comma 34 è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 146.
39. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse a integrazione dello stanziamento già concesso agli enti locali nell'anno 2023 ai sensi del
decreto del Presidente della Regione 23 febbraio 2023, n. 033/Pres. (Regolamento per l'assegnazione agli enti locali del finanziamento per interventi per l'installazione di sistemi di sicurezza presso le abitazioni private, le parti comuni dei condomini e altri immobili, ai sensi dell'
articolo 7 della legge regionale 8 aprile 2021, n. 5 (Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale)), per il finanziamento delle domande presentate da privati e non finanziate per esaurimento dei fondi.
40. L'Amministrazione regionale provvede d'ufficio alla concessione ed erogazione delle risorse di cui al comma 39 sulla base della dichiarazione fornita dagli enti locali beneficiari in sede di rendicontazione delle risorse concesse nell'anno 2023 ai sensi del
decreto del Presidente della Regione n. 033/Pres. del 2023, da cui risulti l'ammontare complessivo della spesa relativa alle domande non finanziate per esaurimento dei fondi.
41. Per la finalità prevista dal comma 39 è destinata la spesa di 950.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 146.
42. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare, in via straordinaria per l'anno 2024, a favore degli enti locali risorse complessive pari a 4 milioni di euro per la realizzazione di interventi in materia di sicurezza urbana per il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza e per il completamento delle interconnessioni delle sale operative, individuati d'intesa con le Prefetture.
43. Entro il 30 novembre 2024 gli enti locali presentano alla struttura competente in materia di sicurezza e polizia locale la domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 42, corredata di una relazione illustrativa, di una stima delle risorse previste per la realizzazione degli interventi e della documentazione attestante l'intesa con la Prefettura.
44. Le risorse di cui al comma 42 sono assegnate in via anticipata e in un'unica soluzione. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
45. Per le finalità previste dal comma 42 è destinata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 146.
46. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle Prefetture di Trieste, Gorizia, Pordenone e Udine, secondo modalità tecnico-giuridiche da concordare con le stesse, risorse finanziarie pari a complessivi 4 milioni di euro per l'acquisizione di attrezzature e strumentazioni per l'attività operativa sul territorio, nonché per interventi straordinari diretti ad assicurare l'efficienza delle strutture delle Forze di Polizia, d’intesa con i rispettivi presidi territoriali.
47. Entro il 31 ottobre 2024 le Prefetture presentano alla struttura competente in materia di sicurezza e polizia locale la domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 46.
48. Le risorse di cui al comma 46 sono concesse in misura uguale tra le Prefetture interessate. La liquidazione è subordinata alla presentazione di una relazione illustrativa delle attività e del relativo preventivo di spesa.
49. Con il decreto di concessione sono fissati termini e modalità di rendicontazione delle spese.
50. Per le finalità previste dal comma 46 è destinata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 146.
51.
Nelle more della revisione della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), al fine di ottimizzare l'efficacia dell'azione di cui all'articolo 9, comma 101, della legge regionale 16/2023, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare, per l'anno 2024, le risorse di cui all'articolo 9, comma 100, lettera b), della legge regionale 16/2023, a sostegno dei progetti di attività, negli importi e ai soggetti di seguito indicati:
a) 86.000 euro all'Ente Friuli nel Mondo di Udine;
b) 49.000 euro all'Associazione Giuliani nel Mondo di Trieste;
c) 44.000 euro all'Ente Friulano Assistenza Sociale e Culturale Emigranti - EFASCE di Pordenone;
d) 40.000 euro all'Ente Regionale ACLI per i Problemi dei Lavoratori Emigrati - ERAPLE di Udine;
e) 28.000 euro all'APS Clape nel Mondo di Monfalcone;
f) 34.000 euro all'Unione Emigranti Sloveni del Friuli Venezia Giulia - Sloveni nel Mondo di Cividale del Friuli.
52. Le domande di concessione di finanziamento per le iniziative di cui al comma 51 sono presentate alla struttura competente in materia di corregionali all'estero, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai finanziamenti si applicano le disposizioni di cui al
decreto del Presidente della Regione 7 gennaio 2019, n. 02/Pres., recante il regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione, in attuazione degli articoli 5, comma 2, lettera a), e 6, commi 1 e 2, della
legge regionale 7/2002, dei contributi previsti a sostegno dei progetti di attività degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 della legge medesima. Sono ammissibili le spese sostenute anche prima della domanda di finanziamento.
53. Per le finalità previste dal comma 51 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
54. Al fine di sostenere l'organizzazione del Festival Internazionale delle Lingue di Minoranza in occasione di "GO!2025 - Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025", l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di 50.000 euro all'Associazione Teatri Stabil Furlan di Udine.
55. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 54, corredata di una relazione illustrativa del progetto e di un preventivo dei costi e delle entrate complessive previste, è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di lingue minoritarie. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Il finanziamento può essere erogato in via anticipata nella misura massima dell'80 per cento dell'importo concesso.
56. Per le finalità previste dal comma 54 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 146.
58. Per le finalità previste dall'
articolo 9, comma 113, della legge regionale 16/2023, tenuto conto di quanto disposto dal comma 57, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
59.
Nell'ambito della quota di accantonamento di cui all'articolo 18 ante, comma 1 bis, della legge regionale 26/2007, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i seguenti finanziamenti per l'anno 2024:
a) 150.000 euro al Teatro Stabile Sloveno - Slovensko stalno gledališče di Trieste per i lavori di ristrutturazione, manutenzione straordinaria, risparmio energetico e messa in sicurezza del Kulturni Dom di Trieste;
b) 55.000 euro al Circolo sportivo dilettantistico - Amatersko športno društvo Zarja di Trieste per il rifacimento del campo di calcio in erba sintetica dell'impianto sportivo di Basovizza;
c) 20.000 euro all'Associazione sportiva dilettantistica - Amatersko športno društvo Jadralni klub Yacht Club Čupa per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche della sede sociale;
e) 15.000 euro all'Associazione - Društvo Kinoatelje di Gorizia per l'attività di alfabetizzazione cinematografica e mediatica rivolta ai giovani;
f) 50.000 euro al Consorzio sloveno per l'istruzione - Slovenski izobraževalni konzorcij SLOV.I.K. di Gorizia e 50.000 euro all'Associazione - Društvo Mladinski Dom di Gorizia per la prosecuzione del progetto comune in ambito educativo e formativo, anche di natura multidisciplinare, con particolare riguardo alle giovani generazioni;
g) 55.000 euro all'Unione Culturale Economica Slovena - Slovenska kulturno gospodarska zveza e 55.000 euro alla Confederazione delle Organizzazioni Slovene - Svet slovenskih organizacij per la prosecuzione nel 2024 del programma di attività di cui all'
articolo 6 della legge regionale 26/2007.
60. Le domande per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 59, corredate di una relazione illustrativa del progetto e di un preventivo dei costi e delle entrate complessive previste, sono presentate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di lingue minoritarie. Per i finanziamenti di cui alle lettere a), b), c), d), e) e f) del comma 59, con il decreto di concessione è disposta la liquidazione in via anticipata dell'80 per cento del finanziamento e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Per i finanziamenti di cui alla lettera g) del comma 59, con il decreto di concessione è disposta la liquidazione in via anticipata e in un'unica soluzione del finanziamento e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Per i finanziamenti di cui alle lettere e) e f) del comma 59 si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 12 del regolamento per la concessione dei contributi a favore di enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena, di cui al
comma 12 dell'articolo 18 della legge regionale 26/2007, emanato con
decreto del Presidente della Regione 25 novembre 2015, n. 0246/Pres.. Sono ammissibili le spese sostenute anche prima della domanda di finanziamento.
61. Per le finalità previste dalle lettere a), b), c) e d) del comma 59 è destinata la spesa di 245.000 euro per l'anno 2024, a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 146.
62. Per le finalità previste dalle lettere e), f) e g) del comma 59 è destinata la spesa di 225.000 euro per l'anno 2024, a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 146.
63. Al fine di diffondere e incrementare l'utilizzo della lingua slovena anche nell'ambito delle attività sportive e di favorire lo scambio culturale tra minoranze linguistiche, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di 20.000 euro all'Unione delle associazioni sportive slovene in Italia - Združenje slovenskih športnih društev v Italiji per la partecipazione alla competizione calcistica europea "Europeada 2024", organizzata da FUEN - Federal Union of European Nationalities e riservata a selezioni delle minoranze linguistiche europee.
64. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 63, corredata di una relazione illustrativa del progetto e di un preventivo dei costi e delle entrate complessive previste, è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di lingue minoritarie. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Il finanziamento può essere erogato in via anticipata nella misura massima dell'80 per cento dell'importo concesso. Sono ammissibili le spese sostenute anche prima della domanda di finanziamento.
65. Per le finalità previste dal comma 63 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2024, a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 146.
66. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare al Comune di Forni di Sopra, per particolari esigenze connesse al funzionamento dell'ente nell'anno 2024, risorse pari a 80.000 euro. L'assegnazione è concessa ed erogata d'ufficio in un'unica soluzione.
67. Per le finalità previste dal comma 66 è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 146.
68. Al fine di assicurare la capacità di intervento della Guardia costiera ausiliaria Regione Friuli Venezia Giulia ODV, la Regione è autorizzata a concedere un contributo di 10.000 euro per sostenere le spese di funzionamento e manutenzione ordinaria dei mezzi e delle strumentazioni.
69. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Guardia costiera ausiliaria Regione Friuli Venezia Giulia ODV, con sede a Trieste, presenta al Servizio competente in materia di sicurezza la domanda di contributo corredata del preventivo delle spese da sostenere.
70. Il contributo di cui al comma 68 è concesso ed erogato in un'unica soluzione. Con il decreto di concessione sono stabiliti il termine e le modalità di rendicontazione.
71. Per le finalità previste dal comma 68 è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 146.
72. Per l'anno 2024, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare in via straordinaria risorse pari a 80.000 euro al Comune di Latisana, in qualità di capofila della convenzione per lo svolgimento del servizio di polizia locale tra i Comuni di Latisana e Ronchis, per un progetto pilota per la realizzazione di infrastrutture green a protezione del patrimonio veicolare della polizia locale realizzate mediante modelli energetici sostenibili.
73. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Latisana presenta al Servizio competente in materia di sicurezza e polizia locale la domanda corredata di una relazione descrittiva degli interventi.
74. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione delle risorse di cui al comma 72 e sono fissati il termine e le modalità di rendicontazione.
75. Per le finalità previste dal comma 72 è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 146.
76. Al fine di promuovere la diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, l'Amministrazione regionale destina risorse finanziarie pari a 25.000 euro per il finanziamento della rappresentazione teatrale "Mafia: il mondo parallelo", rivolta agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado dell'Ambito territoriale di Trieste.
77. L'Ufficio III - Ambito territoriale di Trieste dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia individua l'istituzione scolastica a cui verrà affidata la realizzazione del progetto dandone comunicazione al Servizio competente in materia di sicurezza.
78. Entro il 10 novembre 2024 l'istituzione scolastica individuata presenta al Servizio competente in materia di sicurezza la domanda di finanziamento unitamente alla relazione descrittiva dell'iniziativa e al preventivo di spesa.
79. Il finanziamento di cui al comma 76 è concesso ed erogato in un'unica soluzione e in via anticipata, su richiesta del beneficiario. Con il decreto di concessione sono stabiliti il termine e le modalità di rendicontazione.
80. Per le finalità previste dal comma 76 è destinata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 146.
81. Per favorire la ripresa dell'economia regionale e migliorare il benessere dei suoi cittadini, l'Amministrazione regionale promuove la realizzazione di investimenti che rivestono un ruolo strategico nello sviluppo del territorio in ambito locale finanziando gli interventi di cui ai commi da 82 a 101, realizzati tramite il partenariato pubblico privato.
82. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Trieste per il recupero e la rigenerazione urbana dell'ex Fabbrica macchine. Le risorse sono concesse e contestualmente erogate su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura competente in materia di rigenerazione urbana entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa con un quadro economico di massima, nonché integrata dall'ulteriore documentazione richiesta dall'ufficio regionale istruttore; con il decreto di concessione ed erogazione sono stabilite le modalità di attestazione da parte del Comune beneficiario, a titolo di rendicontazione, dell'utilizzo delle risorse regionali impiegate per operazione di finanziamento.
83. Per le finalità previste dal comma 82 è destinata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 146.
84. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Trieste per la ristrutturazione e rifunzionalizzazione della piscina San Giovanni. Le risorse sono concesse e contestualmente erogate su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura competente in materia di sport entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa con un quadro economico di massima, nonché integrata dall'ulteriore documentazione chiesta dall'ufficio regionale istruttore; con il decreto di concessione ed erogazione sono stabilite le modalità di attestazione da parte del Comune beneficiario, a titolo di rendicontazione, dell'utilizzo delle risorse regionali impiegate per operazione di finanziamento.
85. Per le finalità previste dal comma 84 è destinata la spesa di 3.200.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 146.
86. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Trieste per la copertura della piscina comunale Bruno Bianchi. Le risorse sono concesse e contestualmente erogate su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura competente in materia di sport entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa con un quadro economico di massima, nonché integrata dall'ulteriore documentazione chiesta dall'ufficio regionale istruttore; con il decreto di concessione ed erogazione sono stabilite le modalità di attestazione da parte del Comune beneficiario, a titolo di rendicontazione, dell'utilizzo delle risorse regionali impiegate per operazione di finanziamento.
87. Per le finalità previste dal comma 86 è destinata la spesa di 3.500.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 146.
88. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Muggia per la realizzazione di un training center per il calcio e la realizzazione di un distretto urbano sportivo. Le risorse sono concesse e contestualmente erogate su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura competente in materia di sport entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa con un quadro economico di massima, nonché integrata dall'ulteriore documentazione chiesta dall'ufficio regionale istruttore; con il decreto di concessione ed erogazione sono stabilite le modalità di attestazione da parte del Comune beneficiario, a titolo di rendicontazione, dell'utilizzo delle risorse regionali impiegate per operazione di finanziamento.
89. Per le finalità previste dal comma 88 è destinata la spesa di 6.543.215 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 146.
90. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Pontebba per la valorizzazione e lo sviluppo dei terreni di proprietà comunale a Passo Pramollo con finalità turistico ricettive. Le risorse sono concesse e contestualmente erogate su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura competente in materia di turismo entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa con un quadro economico di massima, nonché integrata dall'ulteriore documentazione chiesta dall'ufficio regionale istruttore; con il decreto di concessione ed erogazione sono stabilite le modalità di attestazione da parte del Comune beneficiario, a titolo di rendicontazione, dell'utilizzo delle risorse regionali impiegate per operazione di finanziamento.
91. Per le finalità previste dal comma 90 è destinata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 146.
92. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Sutrio per la realizzazione di una struttura con funzioni sociosanitarie. Le risorse sono concesse e contestualmente erogate su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura competente in materia di servizi sociali e assistenza sociosanitaria entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa con un quadro economico di massima, nonché integrata dall'ulteriore documentazione chiesta dall'ufficio regionale istruttore; con il decreto di concessione ed erogazione sono stabilite le modalità di attestazione da parte del Comune beneficiario, a titolo di rendicontazione, dell'utilizzo delle risorse regionali impiegate per operazione di finanziamento.
93. Per le finalità previste dal comma 92 è destinata la spesa di 3.200.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 146.
94. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Aquileia per la riqualificazione del compendio immobiliare denominato Ostello di Aquileia. Le risorse sono concesse e contestualmente erogate su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura competente in materia di turismo entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa con un quadro economico di massima, nonché integrata dall'ulteriore documentazione chiesta dall'ufficio regionale istruttore; con il decreto di concessione ed erogazione sono stabilite le modalità di attestazione da parte del Comune beneficiario, a titolo di rendicontazione, dell'utilizzo delle risorse regionali impiegate per operazione di finanziamento.
95. Per le finalità previste dal comma 94 è destinata la spesa di 750.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e rigenerazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 146.
96. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Cordenons per l'adeguamento e l'ampliamento della struttura residenziale per non autosufficienti. Le risorse sono concesse e contestualmente erogate su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura competente in materia di servizi sociali e assistenza sociosanitaria entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa con un quadro economico di massima, nonché integrata dall'ulteriore documentazione chiesta dall'ufficio regionale istruttore; con il decreto di concessione ed erogazione sono stabilite le modalità di attestazione da parte del Comune beneficiario, a titolo di rendicontazione, dell'utilizzo delle risorse regionali impiegate per operazione di finanziamento.
97. Per le finalità previste dal comma 96 è destinata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 146.
98. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Udine per il potenziamento del Palazzetto dello sport "Carnera". Le risorse sono concesse e contestualmente erogate su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura competente in materia di sport entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa con un quadro economico di massima, nonché integrata dall'ulteriore documentazione chiesta dall'ufficio regionale istruttore; con il decreto di concessione ed erogazione sono stabilite le modalità di attestazione da parte del Comune beneficiario, a titolo di rendicontazione, dell'utilizzo delle risorse regionali impiegate per operazione di finanziamento.
99. Per le finalità previste dal comma 98 è destinata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 146.
100. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Pasian di Prato per la realizzazione di un asilo nido. Le risorse sono concesse e contestualmente erogate su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura competente in materia di infrastrutture entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa con un quadro economico di massima, nonché integrata dall'ulteriore documentazione chiesta dall'ufficio regionale istruttore; con il decreto di concessione ed erogazione sono stabilite le modalità di attestazione da parte del Comune beneficiario, a titolo di rendicontazione, dell'utilizzo delle risorse regionali impiegate per operazione di finanziamento.
101. Per le finalità previste dal comma 100 è destinata la spesa di 1.600.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 146.
102. Per le assegnazioni di cui ai commi da 82 a 101, il Comune attesta entro la data indicata nel decreto regionale di concessione l'avvenuta valutazione preliminare di convenienza e fattibilità di cui all'
articolo 175 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'
articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), a pena di revoca con recupero a bilancio regionale dell'intero importo concesso e liquidato.
103. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Malborghetto-Valbruna per la realizzazione di un ponte tibetano a servizio del percorso ciclopedonale Malborghetto-Ciurciule. Le risorse sono concesse e contestualmente erogate su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura competente in materia di viabilità entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di rendicontazione della spesa.
104. Per le finalità previste dal comma 103 è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 146.
105. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Trieste per la realizzazione di una piscina riabilitativa. Le risorse sono concesse e contestualmente erogate su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura competente in materia di salute entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa con un quadro economico di massima, nonché integrata dall'ulteriore documentazione chiesta dall'ufficio regionale istruttore; con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di rendicontazione della spesa.
106. Per le finalità previste dal comma 105 è destinata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 146.
107. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Pordenone per la realizzazione della nuova residenza per anziani. Le risorse sono concesse e contestualmente erogate su domanda dell'ente locale da presentare alla Direzione centrale competente in materia di anziani entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione tecnica descrittiva degli interventi e del quadro economico di spesa; con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di rendicontazione della spesa.
108. Per le finalità previste dal comma 107 è destinata la spesa di 2.500.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 12 (Diritto sociali, politiche sociali e famiglia) -Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 146.
109. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Pordenone per la viabilità secondaria nell'ambito dell'opera relativa alla nuova residenza per anziani. Le risorse sono concesse e contestualmente erogate su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura competente in materia di viabilità entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e dell'ulteriore documentazione chiesta dall'ufficio regionale istruttore; con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di rendicontazione della spesa.
110. Per le finalità previste dal comma 109 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità.) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 146.
111. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare al Comune di Resia, per particolari esigenze connesse al funzionamento dell'ente nell'anno 2024, risorse pari a 40.000 euro. L'assegnazione è concessa ed erogata d'ufficio in un'unica soluzione.
112. Per le finalità previste dal comma 111 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 146.
113. In relazione alle risorse finanziarie regionali a favore degli enti locali, con riferimento alla quota garantita, quantificata in deroga all'
articolo 13 della legge regionale 18/2015, nell'
articolo 9, comma 1, della legge regionale 16/2023 è allegata la Tabella P avente natura ricognitiva, che evidenzia, per tipologia d'intervento, le risorse iniziali, le intervenute variazioni normative, le conseguenti variazioni contabili e lo stanziamento corrente.
114. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Camere di Commercio della Regione un finanziamento straordinario di 3 milioni di euro, suddivisi in ragione di 500.000 euro a favore del territorio del Comune di Pordenone, 1.500.000 euro a favore del territorio del Comune di Udine e 1 milione di euro a favore del territorio del Comune di Trieste, per la concessione di contributi per l'impiego, d'intesa con le competenti autorità, anche presso le aree esterne ai locali, di addetti ai servizi di controllo di cui all'
articolo 3, commi da 7 a 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), nel rispetto della disciplina statale vigente.
114 bis.
Sono beneficiari dei contributi di cui al comma 114:
a) i gestori di pubblici esercizi, in forma singola o associata, anche sulle spese già sostenute nell'anno 2024;
b) i soggetti privati che, nell'ambito di intese con le competenti autorità, hanno sostenuto spese nell'anno 2024.
115. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Camera di Commercio di Pordenone-Udine e la Camera di Commercio Venezia Giulia Trieste-Gorizia presentano la domanda di finanziamento al Servizio competente in materia di sicurezza.
116. Il contributo di cui al comma 114 è concesso ed erogato in un'unica soluzione. Con il decreto di concessione sono stabiliti il termine e le modalità di rendicontazione.
117. Per le finalità previste dal comma 114 è destinata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 146.
118. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Camera di Commercio di Pordenone-Udine e alla Camera di Commercio Venezia Giulia Trieste-Gorizia un finanziamento straordinario di 1 milione di euro ciascuna per la concessione di contributi, in misura non inferiore al 60 per cento della spesa, anche sulle spese già sostenute, finalizzati all'acquisto, installazione, potenziamento e attivazione di impianti di allarme e di videosorveglianza presso immobili adibiti ad attività professionali, produttive, commerciali o industriali.
119. Le Camere di Commercio, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentano la domanda di finanziamento al Servizio competente in materia di sicurezza.
120. I finanziamenti di cui al comma 118 sono concessi ed erogati in un'unica soluzione. Con il decreto di concessione sono stabiliti il termine e le modalità di rendicontazione.
121. Per le finalità previste dal comma 118 è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 146.
122. In ragione dell'urgenza determinata dal dover garantire il pubblico servizio e in considerazione dello stato di vetustà dell'immobile sede del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Trieste, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere con la somma di 140.000 euro alle spese di manutenzione e ammodernamento tecnologico dello stesso immobile.
123. La domanda ai sensi del comma 122 è presentata al Servizio competente in materia di sicurezza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono fissate la modalità di rendicontazione delle spese e di erogazione del finanziamento.
124. Per le finalità previste dal comma 122 è destinata la spesa di 140.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 146.
125. A integrazione dell'assegnazione prevista nell'
articolo 9, comma 18, della legge regionale 16/2023 a favore della Comunità di montagna Torre e Natisone per l'anno 2024, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alla Comunità medesima risorse pari a 260.000 euro.
126. Per le finalità previste dal comma 125 è destinata la spesa di 260.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 146.
130.
All'articolo 5 della legge regionale 3 maggio 2019, n. 7 (Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1 bis. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto, per le finalità esclusive di cui agli articoli 1 e 2, anche a reti di almeno tre associazioni senza fini di lucro. Gli interventi formativi in materia di salute e sicurezza sono rivolti al personale volontario attivo nell'organizzazione e/o nella realizzazione degli eventi di cui alla presente legge. In fase di presentazione della domanda le associazioni aderenti alla rete allegano l'elenco delle manifestazioni organizzate o in corso di organizzazione, nelle quali saranno coinvolti i soggetti formati. È esclusa la possibilità per un richiedente di essere contemporaneamente capofila di una proposta e partner di un'altra.>>;
b)
al comma 2 le parole <<
di cui al comma 1>> sono sostituite dalle seguenti: <<
di cui ai commi 1 e 1 bis>>.
133. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 30.000 euro per l'anno 2024 al Comune di Sagrado per l'installazione di apposita illuminazione e per la realizzazione di un impianto di videosorveglianza destinato a monitorare il monumento ai caduti della strage di Peteano.
134. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Sagrado presenta domanda al Servizio competente in materia di sicurezza.
135. Con il decreto di concessione e contestuale liquidazione sono stabiliti il termine e le modalità di rendicontazione.
136. Per le finalità previste dal comma 133 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 146.
137. Al fine di diffondere e incrementare l'utilizzo delle lingue minoritarie anche nell'ambito delle attività sportive e al fine di favorire lo scambio culturale tra minoranze linguistiche, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ASD Associazion Sportive Furlane e all'Unione delle Associazioni sportive slovene in Italia - Združenje slovenskih športnih društev v Italiji un contributo complessivo di 30.000 euro, suddiviso in ragione di 15.000 euro per ciascun ente, finalizzato all'organizzazione di una manifestazione sportiva da svolgersi nell'anno 2025 con il coinvolgimento di rappresentative di minoranze linguistiche regionali e non, propedeutica alla predisposizione del dossier di candidatura del Friuli quale sede per la prossima competizione calcistica europea "Europeada", organizzata da FUEN - Federal Union of European Nationalities e riservata a selezioni delle minoranze linguistiche europee.
138. Le domande per la concessione del contributo di cui al comma 137 sono presentate al Servizio competente in materia di lingue minoritarie, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate di una relazione illustrativa del progetto e del relativo preventivo di spesa.
139. Con il decreto di concessione sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
140. Per le finalità previste dal comma 137 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 146.
141. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire all'ARLeF- Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane un finanziamento di 50.000 euro per sostenere la promozione dell'identità friulana in ogni ambito della vita sociale mediante la concessione di contributi per attività svolte da enti pubblici o da soggetti privati.
142. La domanda per il finanziamento previsto dal comma 141 è presentata al Servizio competente in materia di tutela della lingua friulana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono fissate la modalità di rendicontazione delle spese e di erogazione del finanziamento.
143. Per le finalità previste dal comma 141 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 146.
144.
Dopo l'
articolo 3 della legge regionale 6 maggio 2022, n. 6 (Riconoscenza alla solidarietà e al sacrificio degli Alpini), è inserito il seguente:
<<Art. 3 bis
(Centenari delle Sezioni ANA FVG)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alle Associazioni Nazionali Alpini - FVG per l'organizzazione e la realizzazione di eventi e iniziative in occasione delle celebrazioni dei decennali delle rispettive Sezioni. Il contributo può essere concesso, per il tramite delle Sezioni che ne fanno richiesta, anche per le celebrazioni dei centenari dei rispettivi Gruppi di appartenenza.
2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata al Direttore del servizio competente entro i trenta giorni antecedenti la data delle celebrazioni di cui al comma 1, corredata di una relazione illustrativa degli eventi e delle attività da realizzare e dei rispettivi preventivi di spesa.
3. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.>>.
145. Per le finalità previste dall'
articolo 3 bis, comma 1, della legge regionale 6/2022, come inserito dal comma 144, è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 146.
146. Ai sensi dell'
articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 di cui all'allegata Tabella I.
Note:
1Parole aggiunte al comma 46 da art. 9, comma 2, L. R. 8/2024
2Comma 32 interpretato da art. 9, comma 8, L. R. 8/2024 . Il comma 32 del presente articolo si interpreta nel senso che la disciplina di cui all'articolo 15 bis del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, trova applicazione dalla data di entrata in vigore dello stesso.
3Comma 127 abrogato da art. 9, comma 9, L. R. 8/2024
4Comma 128 abrogato da art. 9, comma 9, L. R. 8/2024
5Comma 129 abrogato da art. 9, comma 9, L. R. 8/2024
6Parole sostituite alla lettera a) del comma 51 da art. 9, comma 10, lettera a), L. R. 8/2024
7Parole sostituite alla lettera b) del comma 51 da art. 9, comma 10, lettera b), L. R. 8/2024
8Parole sostituite alla lettera c) del comma 51 da art. 9, comma 10, lettera c), L. R. 8/2024
9Parole sostituite alla lettera d) del comma 51 da art. 9, comma 10, lettera d), L. R. 8/2024
10Parole sostituite alla lettera e) del comma 51 da art. 9, comma 10, lettera e), L. R. 8/2024
11Parole sostituite alla lettera f) del comma 51 da art. 9, comma 10, lettera f), L. R. 8/2024
12Parole sostituite al comma 52 da art. 9, comma 10, lettera g), L. R. 8/2024
13Parole soppresse al comma 114 da art. 1, comma 1, lettera a), L. R. 5/2025
14Parole aggiunte al comma 114 da art. 1, comma 1, lettera a), L. R. 5/2025
15Comma 114 bis aggiunto da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 5/2025