LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 agosto 2024, n. 7

Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026, ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.

TESTO VIGENTE dal 01/02/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 7
 (Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia)
1. Al fine di concorrere al servizio di educazione scolastica delle scuole dell'infanzia non statali, per le finalità di cui all'articolo 16, comma 3, lettera e), della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario, in riferimento all'anno scolastico 2023/2024, all'Associazione Scuola dell'infanzia - Asilo nido "Gesù Bambino", ente gestore della scuola "Gesù Bambino" di Pasiano di Pordenone, all'Istituto delle Suore Clarisse del Santissimo Sacramento, ente gestore della scuola dell'infanzia "Sacro Cuore di Gesù" di Trieste ed al Collegio Immacolata delle Salesiane di Don Bosco, ente gestore della scuola "Maria Ausiliatrice" di Trieste.
2. Per accedere al contributo di cui al comma 1 i soggetti gestori presentano la domanda on line alla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per la concessione ed erogazione del contributo di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, le previsioni di cui agli articoli da 16 a 19 della legge regionale 13/2018.
4. L'ammontare del contributo di cui al comma 1 è determinato secondo i criteri individuati dall'articolo 17, comma 1, della legge regionale 13/2018 e sulla base dei medesimi parametri applicati per il piano di riparto dei contributi assegnati per l'anno scolastico 2023/2024.
5. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 52.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 1 (Istruzione prescolastica) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 65.
6. Al fine di contenere le rette a carico delle famiglie per l'accesso al nido d'infanzia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario in riferimento all'anno educativo 2022/2023 al Comune di San Vito al Tagliamento, soggetto gestore del nido d'infanzia "Arcobaleno", e alla Cooperativa Itaca società cooperativa sociale onlus, soggetto gestore dei nidi d'infanzia "Farfabruco" di Pordenone e "Arca di Noè" di Latisana.
7. Per accedere al contributo di cui al comma 6 i soggetti gestori presentano contestualmente la domanda ed il rendiconto, completi delle informazioni necessarie a procedere all'assegnazione del contributo, alla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
8. Per la concessione ed erogazione del contributo di cui al comma 6 si applicano, per quanto compatibili, le previsioni di cui al "Regolamento per la determinazione dei criteri e le modalità di ripartizione del Fondo per il contenimento delle rette e di concessione di contributi destinati ai soggetti gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi d'infanzia accreditati di cui all'articolo 15 ter, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)" emanato con decreto del Presidente della Regione 17 luglio 2020, n. 097/Pres..
9. L'ammontare del contributo di cui al comma 6 è determinato sulla base dei medesimi parametri applicati per la ripartizione del Fondo per il contenimento delle rette nell'anno 2023, calcolato sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 17 luglio 2020, n. 097/Pres. e, comunque, in misura non superiore alla differenza tra le spese e i costi per la gestione del nido d'infanzia medesimo nell'anno educativo 2022/2023 e le entrate riferite al medesimo anno educativo.
10. Per le finalità di cui al comma 6 è destinata la spesa di 124.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 65.
11. La Direzione centrale lavoro, istruzione, formazione e famiglia è autorizzata ad avvalersi del Centro di competenza Zerosei di ANCI FVG per le attività e i servizi necessari alla attuazione delle azioni finanziate nell'ambito del Piano di Azione Nazionale Pluriennale per lo sviluppo del Sistema integrato Zerosei.
12. Per le finalità di cui al comma 11 è destinata la spesa complessiva di 410.000 euro, suddivisa in ragione di 90.000 euro per il 2024, di 120.000 euro per il 2025 e di 200.000 euro per il 2026, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi socio sanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 65.
13.
Al comma 2 bis dell'articolo 38 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), dopo le parole <<anno educativo 2023/2024>> sono inserite le seguenti: <<e per l'anno educativo o scolastico 2024/2025>>.

14.
Al comma 5 bis dell'articolo 29 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), dopo le parole <<anno educativo 2023/2024>> sono inserite le seguenti: <<e per l'anno educativo 2024/2025>>.

15. La rendicontazione dei contributi di cui all'articolo 15 ter, comma 3 bis, della legge regionale 20/2005 concessi per le spese sostenute per l'anno educativo 2022/2023 è stabilita, in via straordinaria, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
16. In considerazione dell'esigenza di garantire un miglioramento della qualità dell'offerta didattica e organizzativa del servizio di istruzione e un corretto avvio dell'anno scolastico, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia un protocollo di intesa a valere per l'anno scolastico 2024/2025, allo scopo di intervenire su aspetti afferenti l'ambito organizzativo e progettuale delle istituzioni scolastiche, nel rispetto dell'autonomia delle stesse e delle norme generali sull'istruzione.
17. Il protocollo di intesa di cui al comma 16 è diretto a finanziare interventi afferenti agli ambiti organizzativo e progettuale delle istituzioni scolastiche riferiti all'anno scolastico 2024/2025, con oneri a carico della Regione.
18. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di istruzione, è approvato lo schema del protocollo di intesa nel quale sono stabiliti i contenuti degli interventi e le modalità di attuazione nel rispetto delle finalità di cui al comma 16. Il protocollo individua le istituzioni scolastiche interessate, i contenuti degli interventi attivabili, le spese ammissibili, le modalità e i termini di concessione, liquidazione e rendicontazione del contributo.
19. Per le finalità di cui al comma 16 è destinata la spesa complessiva di 3.500.000 euro, suddivisa in ragione di 1.600.000 euro per il 2024 e di 1.900.000 euro per il 2025, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordine di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella G di cui al comma 65.
20. Per garantire la continuità nei corsi di studio pre-accademici principali di strumento e canto con relative discipline collegate, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Associazione musicale e culturale "Città di Codroipo" A.P.S. per l'importo di 7.000 euro e all'Associazione culturale Istituto musicale G. Verdi APS di Brugnera per l'importo di 3.000 euro, per il sostegno dei corsi dell'anno scolastico 2023/2024.
21. Per l'ottenimento della sovvenzione gli enti di cui al comma 20, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentano domanda al Servizio competente in materia di istruzione utilizzando la modulistica appositamente predisposta dallo stesso.
22. È autorizzata l'erogazione in via anticipata del 70 per cento del contributo con il decreto di concessione, che stabilisce anche i termini di rendicontazione. All'erogazione del saldo si provvede ad avvenuta approvazione del rendiconto.
23. Per le finalità di cui al comma 20 è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 65.
24. Alla legge regionale 29 novembre 2022, n. 19 (Istituzione dell'Elenco regionale delle scuole non statali di musica del Friuli Venezia Giulia e altre disposizioni in materia di attività didattica musicale di base), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dell'articolo 4 le parole <<dall'1 al 31 ottobre>> sono sostituite dalle seguenti: <<dal 2 al 30 novembre>>;

b)
al comma 4 dell'articolo 4 la parola <<sessanta>> è sostituita dalla seguente: <<centoventi>>;

c)
al comma 1 dell'articolo 6 le parole <<30 aprile>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 maggio>>.

25. In via transitoria, fino all'approvazione delle modifiche da apportare al regolamento attuativo della legge regionale 19/2022, emanato con decreto del Presidente della Regione 12 settembre 2023, n. 0154/Pres., in conseguenza delle disposizioni di cui al comma 1, i termini per l'emanazione dell'avviso di iscrizione all'Elenco regionale delle scuole non statali di musica del Friuli Venezia Giulia, per la presentazione delle domande di iscrizione e delle dichiarazioni di conferma dei requisiti, nonché i termini di emanazione dei bandi previsti agli articoli 6 e 15 della legge regionale 19/2022, sono prorogati di un mese.
26.  
( ABROGATO )
(4)
27. Per le finalità di cui al comma 26 è destinata la spesa complessiva di 450.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordine di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella G di cui al comma 65.
28. Il termine per la rendicontazione delle spese sostenute con i contributi concessi per l'anno scolastico 2022/2023 a valere sul Bando "Progetti per l'arricchimento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche - POF", approvato con decreto n. 5003/LAVFORU del 22 maggio 2021, già prorogato dall'articolo 134 della legge regionale 10 maggio 2024, n. 3 (Disposizioni multisettoriali e di semplificazione), è fissato al 31 luglio 2024.
29.
Al comma 14 dell'articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), le parole <<assegnate alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,>> sono sostituite dalla seguente: <<potenziali>>.

30. All'articolo 141 della legge regionale 10 maggio 2024, n. 3 (Disposizioni multisettoriali e di semplificazione), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 la parola <<novanta>> è sostituita dalla seguente: <<centottanta>>;

b)
la lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
<<b) che il Comune di Trieste si impegna a concedere gli spazi del terzo piano dell'edificio di cui al comma 1 all'attuale concessionario dei primi due piani dell'edificio per una durata stabilita nell'accordo stesso;>>;

c)
la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
<<c) la disciplina del rapporto fra il Comune di Trieste e il Polo Tecnologico Alto Adriatico Andrea Galvani scpa, con indicazione delle attività in capo a ciascuna delle Parti, con delega al Polo, in quanto stazione appaltante qualificata ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 36/2023, della progettazione, affidamento lavori e direzione dei lavori di ristrutturazione e, con riferimento alla gestione dei beni, attribuzione al Polo della funzione di concessionario;>>.

31.
Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 130 della legge regionale 10 maggio 2024, n. 3 (Disposizioni multisettoriali e di semplificazione), è inserita la seguente:
<<a bis) trasferimento riguardante un'azienda o una sua parte con riferimento alla quale sia stata attivata sul territorio regionale la procedura di cui all'articolo 1, commi da 224 a 237 bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024);>>.

32. Per le finalità di cui all'articolo 130, comma 1, della legge regionale 3/2024, come modificato dal comma 31, è destinata l'ulteriore spesa di 150.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella G di cui al comma 65.
33. In attuazione del disposto di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a), della legge regionale 4 marzo 2022, n. 2 (FVG PLUS SpA), la gestione del Fondo regionale di garanzia per l'accesso al credito da parte dei lavoratori precari (di seguito Fondo), di cui all'articolo 8, commi 6 e seguenti, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), è affidata a FVG PLUS SpA con decorrenza dalla data di efficacia dell’acquisizione da parte della società medesima del ramo Amministrazione Agevolazioni Casa da BCC Financing S.p.A.
34. Le disponibilità residue del Fondo, giacenti presso BCC Financing SpA alla data di cui al comma 33, sono trasferite a FVG PLUS SpA.
35. FVG PLUS SpA è autorizzata a subentrare a BCC Financing SpA nelle convenzioni già stipulate tra la stessa e le banche convenzionate per l'operatività del Fondo.
36. Ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041 (Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato), e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689 (Regolamento per la rendicontazione ed il controllo delle gestioni fuori bilancio autorizzate da leggi speciali, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041), FVG PLUS SpA trasmette entro il 31 marzo di ogni anno alla Direzione centrale competente in materia di lavoro il Rendiconto annuale della gestione del Fondo.
37. FVG PLUS SpA trasmette al Comitato di gestione del Fondo, con sede presso la Direzione centrale competente in materia di lavoro, i resoconti di cui all'articolo 7 del regolamento di cui all'articolo 8 della legge regionale 2/2006, concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie del Fondo regionale di garanzia per l'accesso al credito da parte dei lavoratori precari, emanato con decreto del Presidente della Regione 10 novembre 2006, n. 0348/Pres., con le modalità e le periodicità previste.
38. Nell'ambito della gestione del Fondo, FVG PLUS SpA esercita anche le attività di controllo e verifica inerenti e conseguenti alla concessione delle garanzie del Fondo, nonché l'attività stragiudiziale finalizzata al recupero dei crediti del Fondo.
39. Per le finalità di cui al all'articolo 8, commi 6 e seguenti della legge regionale 2/2006, in relazione a quanto disposto dal comma 33, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
40. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto di sociologia internazionale di Gorizia (ISIG) un contributo per la realizzazione di attività di studio e ricerca e per progettazione di azioni e interventi nell'ambito delle politiche giovanili, previa stipula di apposita convenzione.
41. Con deliberazione della Giunta regionale è approvato lo schema di convenzione di cui al comma 40. La convenzione contiene la descrizione delle attività da realizzare, gli impegni delle parti, l'eventuale anticipo, i termini di rendicontazione.
42. La rendicontazione è effettuata con le modalità di cui all'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), esclusivamente in relazione all'utilizzo delle somme percepite a titolo di contributo.
43. Per le finalità di cui al comma 40 è destinata la spesa complessiva di 40.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 65.
44.
Dopo il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità), è inserito il seguente:
<<4 bis. A decorrere dall'1 gennaio 2025, possono presentare domanda di Carta famiglia e accedere alle agevolazioni collegate in assenza di attestazione ISEE i genitori in possesso di certificato di stato vedovile o di dichiarazione sostitutiva di certificazione in base all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), per un periodo massimo di tre anni dal verificarsi della condizione di vedovanza.>>.

45.
Dopo il comma 4 bis dell'articolo 7 della legge regionale 22/2021 è inserito il seguente:
<<4 ter. A decorrere dall'1 gennaio 2025, possono presentare domanda di Dote famiglia in assenza di attestazione ISEE i genitori in possesso di certificato di stato vedovile o di dichiarazione sostitutiva di certificazione in base all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 per un periodo massimo di tre anni dal verificarsi della condizione di vedovanza.>>.

46.
Dopo il comma 1 bis dell'articolo 10 della legge regionale 22/2021 è inserito il seguente:
<<1 ter. A decorrere dall'1 gennaio 2025, possono presentare domanda di contributo in assenza di attestazione ISEE i genitori in possesso di certificato di stato vedovile o di dichiarazione sostitutiva di certificazione in base all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 per un periodo massimo di tre anni dal verificarsi della condizione di vedovanza.>>.

47. Per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4 ter e all'articolo 10, comma 1 ter, della legge regionale 22/2021, come introdotti rispettivamente dai commi 45 e 46, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
48.
Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), è inserito il seguente:
<<2 bis. A decorrere dall'1 gennaio 2025, i genitori in possesso di certificato di stato vedovile o di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa in base all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), per un periodo massimo di tre anni dal verificarsi della condizione di vedovanza, nonché le madri con figli minori a carico, inserite in un percorso personalizzato di protezione e sostegno all'uscita da situazione di violenza, possono presentare domanda di Dote scuola anche in assenza di attestazione ISEE.>>.

49.
Dopo il comma 2 dell'articolo 10 bis della legge regionale 13/2018 è inserito il seguente:
<<2 bis. A decorrere dall'1 gennaio 2025, i genitori in possesso di certificato di stato vedovile o di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa in base all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), per un periodo massimo di tre anni dal verificarsi della condizione di vedovanza, nonché le madri con figli minori a carico, inserite in un percorso personalizzato di protezione e sostegno all'uscita da situazione di violenza, possono presentare domanda di contributo di cui al comma 1 anche in assenza di attestazione ISEE.>>.

50.
Dopo il comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale 13/2018 sono inseriti i seguenti:
<<4 bis. A decorrere dall'1 gennaio 2025, i genitori in possesso di certificato di stato vedovile o di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa in base all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), per un periodo massimo di tre anni dal verificarsi della condizione di vedovanza, nonché le madri con figli minori a carico, inserite in un percorso personalizzato di protezione e sostegno all'uscita da situazione di violenza, possono presentare domanda di contributo di cui al comma 1 anche in assenza di attestazione ISEE.
4 ter. Ai fini della concessione del contributo e dell'ordine di priorità in caso di risorse insufficienti, le domande di cui al comma 4 bis sono inserite nella prima fascia ISEE.>>.

51. Per le finalità di cui all'articolo 9, comma 2 bis, all'articolo 10 bis, comma 2 bis e all'articolo 11, comma 4 bis, della legge regionale 13/2018, come introdotti rispettivamente dai commi 48, 49 e 50, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
52. Alla legge regionale 28 marzo 1988, n. 15 (Interventi a favore del Consorzio per la "Scuola Mosaicisti del Friuli"), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 1 dell'articolo 1 è inserito il seguente:
<<1 bis. Per le finalità di cui al comma 1 la Scuola Mosaicisti del Friuli è autorizzata a realizzare percorsi formativi per il conseguimento della qualifica in <<tecnico del restauro di beni culturali>>, relativamente al settore dei materiali lapidei, musivi e derivati, secondo quanto previsto dallo standard formativo e professionale nazionale vigente.>>;

b)
al comma 1 dell'articolo 3 le parole <<della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale)>> sono sostituite dalle seguenti: <<della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente)>>;

c)
dopo il comma 1 dell'articolo 4 è inserito il seguente:
<<1 bis. Con particolare riferimento alla realizzazione dei percorsi formativi di cui all'articolo 1, comma 1 bis, la Scuola presenta la richiesta di finanziamento secondo le procedure e a valere sulle risorse previste per la formazione permanente di cui all'articolo 14, comma 4, della legge regionale 27/2017.>>.

53. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, all'articolo 3, comma 1 e all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 15/1988, come modificati dal comma 52, è destinata la spesa complessiva di 260.000 euro, suddivisa in ragione di 104.000 euro per il 2024, di 104.000 euro per il 2025 e di 52.000 euro per il 2026, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 65.
54. In considerazione dell'esigenza di sostenere la scelta delle istituzioni scolastiche di richiedere l'istituzione di sezioni di scuola dell'infanzia e di classi di scuola primaria secondo il metodo di differenziazione didattica "Montessori", per il cui funzionamento è richiesto ai docenti il possesso dello specifico diploma di differenziazione didattica "Montessori", l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo economico straordinario ai docenti in servizio a tempo indeterminato negli Istituti scolastici che intendono attivare una sezione o classe con metodo "Montessori", finalizzato ad abbattere i costi di iscrizione e frequenza del corso specifico necessario per insegnare nelle sezioni e nelle classi montessoriane.
55. L'importo del contributo di cui al comma 54 è pari al 40 per cento del costo di iscrizione e frequenza del corso di differenziazione didattica "Montessori".
56. I termini e le modalità di presentazione della domanda di contributo, nonché i termini e le modalità di concessione ed erogazione dello stesso sono stabiliti in un apposito avviso approvato dal Servizio competente in materia di istruzione.
57. In sede di prima applicazione l'avviso di cui al comma 56 è approvato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
58. Per le finalità di cui al comma 54 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 65.
59. Al fine di mitigarne la condizione di povertà e di vulnerabilità economica e favorirne l'inclusione sociale e l'autonomia economica, a decorrere dall'anno 2024, per il triennio 2024-2026, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un sussidio economico annuale in un'unica soluzione, a titolo assistenziale, alle persone che al 31 dicembre dell'anno precedente a quello del pagamento, siano in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:
a) residenza in Friuli Venezia Giulia;
b) essere titolari di pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti erogate dall'INPS il cui importo risulti inferiore o pari al trattamento minimo di cui all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, ovvero di pensioni sociali o assegni sociali, ovvero di pensioni di inabilità per gli invalidi civili;
c) essere in possesso di un'attestazione ISEE in corso di validità ovvero di una Dichiarazione Sostitutiva Unica attestata del nucleo familiare di appartenenza dai quali risulti un valore pari o inferiore a 15.000 euro.
(5)
60. Con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti l'ammontare del sussidio e le modalità di attuazione della misura di cui al comma 59.
61. Per la gestione della misura di cui al comma 59 l'Amministrazione regionale stipula con l'INPS apposita convenzione con la quale determina le modalità di accesso e di erogazione del sussidio e l'onere a carico della Regione per il servizio.
62. Per l'anno 2024, in via di prima applicazione, i requisiti di cui al comma 59 devono essere posseduti alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 60.
62 bis. Per gli anni 2025 e 2026 il sussidio di cui al comma 59 è riconosciuto anche ai titolari dell'assegno mensile e dell'assegno sociale sostitutivo di cui rispettivamente agli articoli 13 e 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore di mutilati ed invalidi civili), in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e c) del medesimo comma 59.
63. Per le finalità di cui al comma 59 è destinata la spesa complessiva di 45 milioni di euro, suddivisa in ragione di 15 milioni di per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 65.
64. Per le finalità di cui al comma 61 è destinata la spesa complessiva di 750.000 euro, suddivisa in ragione di 250.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 65.
65. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 di cui all'allegata Tabella G.
Note:
1Parole soppresse al comma 33 da art. 7, comma 63, lettera a), L. R. 13/2024 , con effetto dall'1/1/2025.
2Parole aggiunte al comma 33 da art. 7, comma 63, lettera b), L. R. 13/2024 , con effetto dall'1/1/2025.
3Comma 62 bis aggiunto da art. 7, comma 4, L. R. 12/2025
4Comma 26 abrogato da art. 40, comma 2, lettera f), L. R. 14/2025 , a decorrere dall'1/1/2026.
5Integrata la disciplina del comma 59 da art. 7, comma 17, L. R. 19/2025 . È prorogato agli anni 2027 e 2028 il sussidio economico annuale a titolo assistenziale.