LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 agosto 2024, n. 7

Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026, ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.

TESTO VIGENTE dal 01/02/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 6
 (Beni e attività culturali, sport e tempo libero)
1. Alla legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 3 dell'articolo 25 è sostituito dal seguente:
<<3. Con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, verificate le finalità perseguite dal progetto, la corrispondenza dello schema di convenzione alla convenzione tipo di cui al comma 1, lettera a), nonché la coerenza dell'assetto organizzativo con le disposizioni di cui all'articolo 23 e sentita la Conferenza della rete bibliotecaria regionale di cui all'articolo 32, viene approvato il progetto.>>;

b)
al comma 4 dell'articolo 25 le parole <<autorizzato dalla Giunta regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<approvato ai sensi del comma 3>>;

c)
dopo il comma 4 dell'articolo 25 sono inseriti i seguenti:
<<4 bis. Alla scadenza della convenzione di cui al comma 4, gli enti gestori delle biblioteche già appartenenti al sistema possono stipulare nuove convenzioni a condizione che la biblioteca centro sistema rimanga la stessa, che permangano i requisiti di cui all'articolo 2 del regolamento previsto dall'articolo 39, emanato con decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 0236/Pres., e che la nuova convenzione sia redatta sulla base della convenzione tipo di cui al comma 1, lettera a).
4 ter. II Servizio competente in materia di beni culturali provvede, entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della nuova convenzione, alla verifica della permanenza dei requisiti di cui al comma 4 bis.
4 quater. In caso di esito positivo della verifica di cui al comma 4 ter, il sistema è costituito con decorrenza dalla data in cui è stata completata la sottoscrizione della convenzione da parte dei rappresentanti degli enti gestori di tutte le biblioteche interessate.
4 quinquies. A conclusione dell'istruttoria, con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, viene approvato l'Elenco aggiornato dei Sistemi bibliotecari.>>;

d)
dopo il comma 1 bis dell'articolo 26 è inserito il seguente:
<<1 ter. I finanziamenti sono concessi per l'intero anno per il quale sono richiesti.>>;

e)
il comma 4 dell'articolo 30 bis è abrogato;

f)
al comma 5 dell'articolo 30 bis le parole <<deliberazione della Giunta regionale adottata>> sono sostituite dalle seguenti: <<decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura adottato>>.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per le finalità di cui all'articolo 26 della legge regionale 23/2015, come modificato dal comma 1, lettera d), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
4. Ai progetti di intervento e ai contributi di cui all'articolo 7, commi da 21 a 31, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), non si applica il divieto generale di contribuzione di cui all'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
5. Per le finalità di cui all'articolo 7, commi da 21 a 31, della legge regionale 13/2019, in relazione a quanto previsto al comma 4, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
6. Ai progetti di intervento e ai contributi di cui all'articolo 6, commi da 69 a 80, della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), non si applica il divieto generale di contribuzione di cui all'articolo 31 della legge regionale 7/2000.
7. Per le finalità di cui all'articolo 6, commi da 69 a 80, della legge regionale 22/2022, in relazione a quanto previsto al comma 6, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
8. La misura del finanziamento dei progetti effettuato da persone fisiche con riferimento ai contributi nella forma di credito d'imposta di cui all'articolo 6, commi da 69 a 80, della legge regionale 22/2022 è stabilita per il periodo dall'1 agosto 2024 al 30 ottobre 2024 nell'importo minimo di 2.000 euro.
9. Per le finalità di cui all'articolo 6, commi da 69 a 80, della legge regionale 22/2022, in relazione a quanto previsto al comma 8, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
10. L'Amministrazione regionale, in ragione del riconoscimento della funzione e del ruolo di rilevante interesse pubblico di cui al comma 1 dell'articolo 26 ter della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), è autorizzata a partecipare in qualità di socio all'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata (IRCI) di Trieste.
11. L'Amministrazione regionale, nella sua qualità di socio fondatore dell'Associazione Palazzo del Cinema - Hiša Filma di Gorizia, è autorizzata a partecipare in qualità di fondatore alla Fondazione Palazzo del Cinema - Hiša Filma di Gorizia.
12. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 26 ter della legge regionale 16/2014, in relazione a quanto previsto al comma 10 e al comma 11, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
13. Alla legge regionale 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 2 bis dell'articolo 4 è aggiunto il seguente:
<<2 ter. In deroga a quanto previsto dal comma 2 bis, gli incentivi disciplinati dagli avvisi pubblici previsti dall'articolo 24, comma 6 bis, lettera b), possono essere concessi anche a persone fisiche.>>;

b)
al comma 2 bis dell'articolo 9 le parole <<componenti esperti designati, previa intesa,>> sono sostituite dalle seguenti: <<componenti esperti anche designati, previa intesa,>> e il periodo: <<Tali soggetti svolgono l'incarico a titolo gratuito, salvo il riconoscimento, ove spettante, del solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.>> è soppresso;

c)
al comma 2 dell'articolo 14, dopo le parole <<ove possibile,>>, sono inserite le seguenti: <<la modalità di svolgimento della procedura valutativa di cui all'articolo 36 della legge regionale 7/2000,>> e le parole <<i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria>> sono sostituite dalle seguenti: <<i criteri di selezione>>;

d)
al comma 1 dell'articolo 22 la parola: <<ordinaria>> è soppressa;

e)
al comma 6 dell'articolo 23, dopo le parole <<ove possibile,>>, sono inserite le seguenti: <<la modalità di svolgimento della procedura valutativa di cui all'articolo 36 della legge regionale 7/2000,>> e le parole <<i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria>> sono sostituite dalle seguenti: <<i criteri di selezione>>;

f)
al comma 6 dell'articolo 24, dopo le parole <<ove possibile,>>, sono inserite le seguenti: <<la modalità di svolgimento della procedura valutativa di cui all'articolo 36 della legge regionale 7/2000,>> e le parole <<i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria>> sono sostituite dalle seguenti: <<i criteri di selezione>>;

g)
al comma 8 dell'articolo 26, dopo le parole <<ove possibile,>>, sono inserite le seguenti: <<la modalità di svolgimento della procedura valutativa di cui all'articolo 36 della legge regionale 7/2000,>> e le parole <<i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria>> sono sostituite dalle seguenti: <<i criteri di selezione>>;

h)
alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 27 quater, dopo le parole <<ove possibile,>>, sono inserite le seguenti: <<la modalità di svolgimento della procedura valutativa di cui all'articolo 36 della legge regionale 7/2000,>> e le parole <<i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria>> sono sostituite dalle seguenti: <<i criteri di selezione>>;

i)
al comma 1 dell'articolo 29 bis, dopo le parole <<nonché 30 bis, comma 2,>>, sono inserite le seguenti: <<e con i soggetti disciplinati dagli articoli 10, 17 bis, 17 ter, 20, 25, 26 ter, 27 bis, 28 e 31,>>;

j)
al comma 2 dell'articolo 30 quater, dopo le parole: <<ove possibile,>>, sono inserite le seguenti: <<la modalità di svolgimento della procedura valutativa di cui all'articolo 36 della legge regionale 7/2000,>> e le parole: <<i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria>> sono sostituite dalle seguenti: <<i criteri di selezione>>;

k)
dopo l'articolo 30 quater è inserito il seguente:
<<Art. 30 quinquies
 (Finanziamento al contenitore culturale e creativo "ITS Arcademy - Museum of Art in Fashion")
1. Al fine di perseguire il rilevante interesse pubblico dello sviluppo e della diffusione della creatività, della moda contemporanea, del design e della multimedialità, anche attraverso forme innovative di allestimento di spazi per la realizzazione di atmosfere creative, intelligenti e formative, idonei a nuove forme di apprendimento permanente, l'Amministrazione regionale concede alla Fondazione ITS di Trieste, soggetto gestore del contenitore culturale e creativo "ITS Arcademy - Museum of Art in Fashion", un finanziamento annuo, sulla base di piani di intervento annuali, da utilizzare secondo gli indirizzi e le modalità definiti in una convenzione di durata triennale.>>;

l)
al comma 1 dell'articolo 32 sexies, dopo le parole <<integrate da esperti esterni>>, sono inserite le seguenti: <<, che, salvo il riconoscimento del rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali, possono svolgere l'incarico anche a titolo oneroso, nella misura definita dai regolamenti medesimi>>.

14. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 2 bis, della legge regionale 16/2014, in relazione a quanto previsto al comma 13, lettera a), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
15. Per le finalità di cui all'articolo 9, comma 2 bis, della legge regionale 16/2014, come modificato dal comma 13, lettera b), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
16. Per le finalità di cui all'articolo 22, comma 1, della legge regionale 16/2014, come modificato dal comma 13, lettera d), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
17. Per le finalità di cui all'articolo 29 bis della legge regionale 16/2014, come modificato dal comma 13, lettera i), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
18. Per le finalità di cui all'articolo 30 quinquies della legge regionale 16/2014, come inserito dal comma 13, lettera k), è destinata la spesa complessiva di 2.500.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per l'anno 2024 e di 1.200.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 239.
19. Per le finalità di cui all'articolo 30 quinquies della legge regionale 16/2014, come inserito dal comma 13, lettera k), è destinata altresì la spesa complessiva di 1.700.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per l'anno 2024 e di 800.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 239.
20. Per le finalità di cui all'articolo 32 sexies, comma 1, della legge regionale 16/2014, come modificato dal comma 13, lettera l), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
21.
Al numero 2) della lettera a) del comma 22 dell'articolo 7 della legge regionale 13/2019, dopo le parole <<e della valorizzazione del patrimonio culturale>>, sono aggiunte le seguenti: <<o che, nel caso degli incentivi disciplinati dalla legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), e dalla legge regionale 8 luglio 2019, n. 10 (Istituzione della Giornata in ricordo della tragedia del Vajont e del riconoscimento Memoria del Vajont), abbiano tra i propri scopi statutari la promozione o lo svolgimento di attività culturali o artistiche anche in maniera non esclusiva o prevalente>>.

22. Per le finalità di cui all'articolo 7, comma 22, della legge regionale 13/2019, come modificato dal comma 21, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
23. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Federazione Italiana Rugby (FIR) un contributo a sostegno dei costi connessi all'organizzazione, sul territorio regionale, delle edizioni 2024-2025-2026 della manifestazione denominata Autumn Nation Series.
24. Ai fini della determinazione della spesa ammessa a contributo nell'ambito dei costi per l'organizzazione, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 9 del regolamento recante i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 16, 18 e 20 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), emanato con decreto del Presidente della Regione 24 ottobre 2016, n. 0201/Pres., in quanto compatibili.
25. Per le finalità di cui al comma 23 la Federazione Italiana Rugby presenta al Servizio competente in materia di sport, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la domanda di contributo corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dettagliato per voci di spesa. Sono ammissibili a contributo anche le spese sostenute dall'1 gennaio 2024 fino alla presentazione della domanda medesima.
26. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e modalità e termini per la rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata, su richiesta del beneficiario.
27. Per gli anni 2025 e 2026 la Federazione Italiana Rugby presenta la domanda di cui al comma 25 entro il 31 marzo di ogni anno.
28. Per le finalità di cui al comma 23 è destinata la spesa complessiva di 510.000 euro, suddivisa in ragione di 170.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 239.
29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, anche nell'esercizio in corso, le domande di contributo già presentate a valere sul "Bando per il finanziamento di lavori per la realizzazione di impianti sportivi di proprietà di Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti da destinare alla disciplina sportiva del padel, ai sensi dell'articolo 6, commi da 130 a 133 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26)" approvato con decreto n. 48271/GRFVG del 19 ottobre 2023.
30. Per le finalità di cui al comma 29 è destinata la spesa di 210.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 239.
31. Le risorse già concesse al Comitato regionale del CONI nel 2023 con decreto n. 49817/GRFVG del 27 ottobre 2023 per le finalità di cui all'articolo 6, commi da 50 a 55, della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022), e di cui alla deliberazione della Giunta regionale 25 agosto 2023, n. 1304, possono essere utilizzate anche nel corso del 2024 per le medesime finalità previste dalla deliberazione della Giunta regionale 11 aprile 2024, n. 509.
32. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Ravascletto un contributo per l'acquisto di macchinari finalizzati alla pulizia e sanificazione degli equipaggiamenti sportivi e di attrezzature sportive fisse e mobili.
33. Per le finalità di cui al comma 32 il Comune di Ravascletto presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza di contributo, corredata di una relazione descrittiva degli acquisti e di un preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini per la realizzazione dell'intervento e le modalità di rendicontazione della spesa.
33 bis. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in unica soluzione su richiesta del beneficiario.
34. Per le finalità di cui al comma 32 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella F di cui al comma 239.
35. Al fine del completamento delle attività finanziate ai sensi dell'articolo 6, commi da 65 a 68, della legge regionale 22/2022, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi fino al 100 per cento della spesa ammissibile per lavori di manutenzione straordinaria, efficientamento energetico, ampliamento e opere di miglioria di impianti natatori ai soggetti beneficiari dei contributi di cui all'articolo 6, comma 65, della legge regionale 22/2022.
36. Per le finalità di cui al comma 35 i soggetti di cui all'articolo 6, comma 65, della legge regionale 22/2022 presentano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, istanza corredata della documentazione di cui all'articolo 59 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
37. I finanziamenti sono concessi attraverso un procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda fino a un importo massimo di 500.000 euro. Con il decreto di concessione sono fissati i termini per la realizzazione dell'intervento e le modalità di rendicontazione della spesa.
38. Per le finalità di cui al comma 35 è destinata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 239.
39. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi nell'anno 2023 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 8/2003 per iniziative che si siano realizzate nell'anno 2024.
40. Per le finalità di cui al comma 39 i beneficiari dei contributi presentano al Servizio competente in materia di sport, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza di conferma.
41. Entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda il Servizio competente in materia di sport provvede a confermare i contributi.
42. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire ai Comuni della Regione singoli o associati le risorse finanziarie per la concessione di contributi finalizzati alla manutenzione o al restauro di affreschi, visibili dalla pubblica via, ubicati su edifici privati di proprietà di persone fisiche o giuridiche.
43. Per le finalità di cui al comma 42 i Comuni della Regione singoli o associati interessati presentano, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, domanda di trasferimento al Servizio competente in materia di beni culturali entro il 15 ottobre 2024.
44. Le risorse finanziarie disponibili vengono ripartite in parti uguali tra tutte le domande pervenute.
45. I Comuni ai quali vengono trasferite le risorse di cui al comma 42 possono concedere contributi anche per più affreschi per ogni singolo richiedente privato nei limiti di seguito indicati:
a) in misura non superiore al 90 per cento della spesa ammissibile relativa agli interventi di manutenzione o di restauro per il primo affresco;
b) in misura non superiore all'80 per cento della spesa ammissibile relativa agli interventi di manutenzione o di restauro per il secondo affresco;
c) in misura non superiore al 70 per cento della spesa ammissibile relativa agli interventi di manutenzione o di restauro per gli affreschi successivi al secondo.
46. In ogni caso ciascun richiedente privato non potrà percepire a titolo di contributo, anche per più affreschi, un importo superiore a 25.000 euro.
47. Sono ammissibili a contributo tutte le spese direttamente attinenti all'intervento di manutenzione o di restauro, ivi comprese le spese tecniche e di allestimento del cantiere, nonché l'IVA nella misura in cui questa costituisca un costo per il beneficiario.
48. Con il decreto di trasferimento delle risorse vengono stabiliti i termini e le modalità per la loro rendicontazione, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000. Le risorse trasferite possono essere erogate anticipatamente su richiesta del Comune beneficiario.
49. Per le finalità di cui al comma 42 è destinata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 239.
50. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi fino al 100 per cento della spesa ammissibile alle Biblioteche civiche e universitarie della Regione per interventi di catalogazione e scarto, inventariazione e digitalizzazione del proprio patrimonio bibliotecario, e alle Biblioteche statali site sul territorio regionale, che gestiscono il servizio di biblioteca civica in regime di convenzione con un Comune, per interventi di catalogazione e scarto, inventariazione e digitalizzazione del patrimonio bibliotecario della biblioteca civica stessa.
51. I contributi sono concessi con procedimento a sportello. Il Servizio competente in materia di beni culturali svolge l'istruttoria delle domande verificando esclusivamente la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia delle attività previste e la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dal comma 50, nonché l'ammissibilità delle spese. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.
52. La spesa relativa ai contributi è rendicontata, ai sensi del titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000, dall'ente beneficiario alla Direzione centrale competente entro il termine fissato nel decreto di concessione o successivamente prorogato.
53. Per l'ottenimento del finanziamento, gli enti gestori delle biblioteche di cui al comma 50, in seguito a un bando da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione almeno dieci giorni prima della data di presentazione delle domande che determina l'intensità dei contributi e i loro limiti massimi e minimi, definisce le spese ammissibili e stabilisce i termini e le modalità di presentazione, presentano domanda al Servizio competente in materia di beni culturali, corredata di una relazione illustrativa degli interventi che intendono effettuare, nonché di un preventivo di spesa.
54. Per le finalità di cui al comma 50 è destinata la spesa di 420.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 239.
55.
Dopo il comma 5 dell'articolo 13 della legge regionale 23/2015 sono aggiunti i seguenti:
<<5 bis. I contributi di cui al comma 2 possono altresì essere concessi con procedimento a sportello. In tal caso la struttura competente svolge l'istruttoria delle domande verificando esclusivamente la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia delle attività previste e la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dai commi 1 e 2, nonché l'ammissibilità delle spese. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.
5 ter. Nel caso in cui i contributi vengano concessi con procedimento a sportello, con bando pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione almeno dieci giorni prima della data di presentazione delle domande, si provvede a individuare le categorie dei soggetti ammissibili e le tipologie dei beni e degli interventi finanziabili, a determinare l'intensità dei contributi e i loro limiti minimi e massimi, a definire le spese ammissibili e a stabilire i termini e le modalità di presentazione della domanda.>>.

56. Per le finalità di cui ai commi 5 bis e 5 ter dell'articolo 13 della legge regionale 23/2015, come aggiunti dal comma 55, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
57. L'Amministrazione regionale, nell'ambito delle attività legate alla celebrazione dei cento anni di costituzione dell'Ateneo, è autorizzata a concedere un contributo all'Università degli Studi di Trieste per l'organizzazione e la realizzazione del Festival della ricerca scientifica "Trieste Next".
58. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 57 è presentata al Servizio competente in materia di attività culturali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa.
59. Il contributo di cui al comma 57 può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione. Al relativo procedimento contributivo si applicano gli articoli da 32 ante a 34 della legge regionale 16/2014 e, ove compatibile, il regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7, e 27, comma 5, della legge regionale 16/2014, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 033/Pres..
60. Per le finalità di cui al comma 57 è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 239.
61. Al fine di proporre la Città di Pordenone per il conferimento del titolo di "Capitale italiana della cultura 2027", l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Pordenone un contributo per la predisposizione del dossier di candidatura, per le attività collaterali funzionali all'analisi del contesto territoriale, all'animazione e al coinvolgimento attivo del territorio e delle comunità, per la creazione del brand, nonché per la predisposizione dei materiali di comunicazione, di promozione, di presentazione e di approfondimento del dossier di candidatura, richiesti nelle audizioni pubbliche a cui sono convocati i Comuni individuati tra i progetti finalisti.
62. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 61 è presentata al Servizio competente in materia di attività culturali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa.
63. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
64. Per le finalità di cui al comma 61 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 239.
65. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare gli incentivi concessi a valere sul regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da enti di cultura cinematografica di interesse regionale, in attuazione degli articoli 19, commi 1 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 16/2014, emanato con decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2016, n. 016/Pres., anche nel caso in cui le sale di proiezione cinematografica riconosciute d'essai, di cui gli enti di cultura cinematografica debbono avere la disponibilità o gestione per poter accedere agli incentivi previsti dal regolamento medesimo, siano rimaste chiuse al pubblico per la maggior parte dell'anno a causa di lavori di restauro o di manutenzione straordinaria.
66. Per le finalità di cui al comma 65 i beneficiari dei contributi presentano al Servizio competente in materia di attività culturali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza di conferma corredata della documentazione a supporto della rendicontazione dei contributi.
67. Entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda il Servizio competente in materia di attività culturali provvede a confermare i contributi e ad approvare la rendicontazione.
68. Al fine di promuovere le attività sportive all'aperto, di valorizzare il patrimonio degli impianti sportivi e il recupero di aree ludico sportive e spazi urbani in disuso, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo fino al 100 per cento della spesa ammissibile per interventi finalizzati alla ristrutturazione, recupero o realizzazione di campi da basket, pallavolo e calcetto all'aperto. Gli interventi prevedono opere finalizzate alla valorizzazione delle aree anche mediante l'utilizzo di forme artistiche figurative.
69. La domanda di contributo può essere presentata da soggetti pubblici proprietari di impianti sportivi o di aree ludico sportive, associazioni o società sportive senza finalità di lucro, con sede legale od operativa sul territorio del Friuli Venezia Giulia, che dispongano di idoneo titolo giuridico a effettuare gli interventi su impianti sportivi o aree ludico sportive di proprietà di soggetti pubblici o di enti ecclesiastici.
70. I contributi sono concessi con procedimento a sportello sulla base di un bando approvato con deliberazione della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il quale vengono determinati le modalità e i termini di presentazione della domanda, l'intensità dei contributi e i loro limiti minimi e massimi, nonché le tipologie di spese ammissibili.
71. I soggetti di cui al comma 69 presentano domanda al Servizio competente in materia di sport, corredata della documentazione prevista dagli articoli 56 e 59 della legge regionale 14/2002, nonché del computo metrico estimativo riferito all'intervento e del titolo giuridico a effettuare l'intervento medesimo rilasciato dal soggetto proprietario dell'impianto. La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande verificando la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia dell'intervento e la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dal comma 68 e l'ammissibilità delle spese. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.
72. Per le finalità di cui al comma 68 è destinata la spesa complessiva di 2 milioni di euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 239.
73. Nelle more della revisione degli standard obiettivo dinamici da utilizzare per la valutazione della qualità dei servizi erogati dai sistemi bibliotecari costituiti ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 23/2015, le biblioteche già individuate come biblioteche centro sistema dei sistemi bibliotecari medesimi mantengono tale ruolo anche per l'esercizio in corso.
74.
Il comma 55 dell'articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), è sostituito dal seguente:
<<55. Per le finalità previste dal comma 54, con bando da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione almeno dieci giorni prima della data di presentazione delle domande, vengono definiti l'ammontare massimo del contributo concedibile e le modalità di erogazione del medesimo, i criteri di redazione delle schede di catalogazione, le spese ammissibili, i termini e le modalità di presentazione delle domande, nonché i termini e le modalità di presentazione della rendicontazione.>>.

75. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 54, della legge regionale 16/2023, in relazione alle modifiche di cui al comma 74, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
76.
Al comma 27 dell'articolo 6 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024), dopo le parole <<previa presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa>>, sono aggiunte le seguenti: <<, e possono essere erogati a seguito dell'approvazione di ciascun rendiconto parziale delle spese sostenute, nei casi in cui questa modalità sia prevista dagli avvisi pubblici o dalla normativa vigente, senza la presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa>>.

77. Il contributo concesso con decreto 10 novembre 2022, n. 21482/GRFVG ai sensi dell'articolo 6, commi da 42 a 45, della legge regionale 13/2022 alla Unione Ginnastica Goriziana può essere erogato in una o più soluzioni a fronte della presentazione di una o più richieste di liquidazione di importo massimo pari a 200.000 euro ciascuna, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa di importo pari alla richiesta medesima.
78. Per conseguire efficacemente gli obiettivi correlati alle iniziative previste dal progetto "GO!2025 - Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025", nel rispetto delle competenze delle strutture regionali coinvolte, la Direzione centrale competente in materia di patrimonio è autorizzata a svolgere il ruolo di stazione appaltante per le fasi di affidamento e di realizzazione dei lavori di riqualificazione del Parco Basaglia di Gorizia di cui al protocollo di intesa siglato in data 11 aprile 2022 tra la Regione, l'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione - ERPAC FVG, il Comune di Gorizia e l'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina.
79. Per le finalità di cui al comma 78 la Direzione centrale competente in materia di patrimonio subentra nei rapporti contrattuali relativi alla progettazione dell'opera e intestati a ERPAC FVG.
80. Conseguentemente è disposta la revoca parziale del contributo concesso a ERPAC FVG ai sensi dell'articolo 6, comma 25, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), per la quota funzionale al sostegno delle attività ora demandate alla Direzione centrale competente in materia di patrimonio, come indicate al comma 78.
81. Per le medesime finalità di cui al comma 78 l'ERPAC FVG trasferisce alla Regione risorse pari a 575.000 euro, quale quota di compartecipazione alla realizzazione del progetto di riqualificazione del Parco Basaglia di Gorizia, anche avvalendosi del proprio risultato di amministrazione, previa deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 67 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), e nel rispetto del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
82. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 81, previste in 575.000 euro per l'anno 2024, affluiscono al Titolo n. 4 (Entrate in conto capitale) - Tipologia n. 200 (Contributi agli investimenti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A3 di cui all'articolo 1, comma 4.
83. Per le finalità di cui al comma 78 è destinata la spesa di 1.936.040,32 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 239.
84. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare gli incentivi annuali a progetti o programmi triennali concessi a valere sui regolamenti attuativi degli articoli 9, comma 2, lettere a), b) e c), 11, comma 1, 12, comma 1, 13, comma 1, 18, comma 2, lettera a), 19, commi 1 e 2, 24, comma 2, lettera a), e 26, comma 2, lettera a), e comma 3, della legge regionale 16/2014, anche nei casi in cui i soggetti gestori o organizzatori dei progetti o programmi mutino nel corso del triennio di finanziamento, rimanendo tuttavia inalterati i progetti o programmi triennali finanziati. In tali ipotesi, gli indicatori di valutazione previsti dai regolamenti si intendono riferiti ai progetti o programmi finanziati e non ai soggetti gestori o organizzatori.
85. Per le finalità di cui al comma 84 i beneficiari dei contributi presentano al Servizio competente in materia di attività culturali, entro trenta giorni dalla data di variazione del soggetto gestore o organizzatore, istanza di conferma corredata della documentazione a supporto della rendicontazione dei contributi.
86. Entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda il Servizio competente in materia di attività culturali provvede a confermare i contributi e ad approvare la rendicontazione.
87. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Museo Carnico delle Arti e Tradizioni popolari "Michele Gortani" di Tolmezzo un contributo straordinario di 300.000 euro per l'anno 2024, per la realizzazione e l'allestimento di strutture destinate a ospitare laboratori tematici finalizzati a tramandare le arti e i mestieri propri della tradizione carnica.
88. Per le finalità di cui al comma 87 la Fondazione Museo Carnico delle Arti e Tradizioni popolari "Michele Gortani" di Tolmezzo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alla struttura competente in materia di beni culturali domanda di contributo corredata di una relazione illustrativa dei lavori da realizzare, del relativo preventivo di spesa e di un cronoprogramma dei lavori.
89. La concessione del contributo è disposta in via definitiva sulla base della documentazione di cui al comma 88 per un importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile sulla base del preventivo di spesa presentato.
90. Ai fini della rendicontazione il beneficiario presenta, entro il termine fissato nel decreto di concessione, la documentazione giustificativa della spesa per un importo non inferiore al contributo concesso.
91. Per le finalità di cui al comma 87 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 239.
92. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Società Filologica Friulana di Udine un contributo straordinario di 200.000 euro e all'Associazione Nazionale Bande Italiane Musicali Autonome Friuli Venezia Giulia (ANBIMA FVG) di Udine un contributo straordinario di 270.000 euro per acquisizioni e investimenti funzionali all'attività istituzionale dei due enti.
93. Per le finalità di cui al comma 92 la Società Filologica Friulana e l'ANBIMA FVG, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentano al Servizio competente in materia di attività culturali domanda di contributo corredata di una relazione contenente l'indicazione delle modalità e dei termini delle acquisizioni, degli investimenti e degli eventuali lavori, del relativo preventivo di spesa e di un cronoprogramma degli eventuali lavori da realizzare. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione dei contributi. Sono rendicontabili, qualora ammissibili, anche le spese sostenute tra l’1 gennaio 2024 e la data di presentazione della domanda di contributo.
94. Per le finalità di cui al comma 92 è destinata la spesa di 470.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 239.
95. La Regione riconosce nel patrimonio archeologico e paesaggistico dei castellieri un patrimonio culturale fondamentale per l'identità del Friuli Venezia Giulia e una risorsa per lo sviluppo economico dell'ambito territoriale nel quale essi insistono e ne promuove la valorizzazione, anche sulla base di un'intesa programmatica con i competenti organi dello Stato, sostenendo l'iniziativa coordinata delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti privati interessati per la realizzazione di un museo e per garantire l'adeguata conservazione, la conoscenza e la valorizzazione dei castellieri stessi.
96. Per le finalità di cui al comma 95 l'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare alla costituzione della fondazione, a partecipazione pubblica e privata, la quale assume la denominazione di Fondazione Museo archeologico Terra dei Castellieri.
97. Lo statuto della Fondazione prevede espressamente le finalità di cui al comma 95 e prevede che il fondo di gestione sia finanziato in modo maggioritario da soggetti di diritto pubblico, ovvero che gli organi di amministrazione o vigilanza siano designati in maggioranza dai soggetti di parte pubblica.
98. La Regione partecipa alla Fondazione mediante conferimenti alla sua dotazione patrimoniale.
99. La Regione partecipa parimenti al fondo di gestione previsto per il finanziamento delle attività statutarie, nei limiti annualmente stabiliti con legge.
100. Per le finalità di cui al comma 98 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 239.
101. Per le finalità di cui al comma 99 è destinata la spesa complessiva di 30.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 239.
102. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni della Regione contributi fino al 100 per cento della spesa ammissibile entro il limite massimo di 100.000 euro, per l'allestimento di spazi espositivi all'interno di edifici pubblici.
103. I contributi di cui al comma 102 sono concessi con procedimento a sportello. La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande verificando esclusivamente la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia delle attività previste e la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dal comma 102, nonché l'ammissibilità delle spese. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.
104. Per le finalità di cui al comma 102 i Comuni presentano, nel periodo compreso tra il 2 e il 30 settembre 2024, al Servizio competente in materia di beni culturali, domanda corredata di una relazione illustrativa dell'intervento che intendono realizzare e del relativo preventivo di spesa.
105. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione anticipata del contributo concesso. La spesa relativa ai contributi è rendicontata dall'ente beneficiario al Servizio competente in materia di beni culturali, per un importo almeno pari al contributo concesso, entro il termine fissato nel decreto di concessione, ai sensi del titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000.
106. Per le finalità di cui al comma 102 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 239.
107. All'articolo 7 della legge regionale 13/2019 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 40 la parola <<minori>> è sostituita dalle seguenti: <<non rientranti tra quelli compresi nell'ambito di applicazione della legge regionale 25 luglio 2019, n. 11 (Misure di sostegno a favore del patrimonio regionale inserito nella lista del patrimonio mondiale posto sotto la tutela dell'UNESCO)>>;

b)
al comma 41 ter la parola <<minori>> è sostituita dalle seguenti: <<non rientranti tra quelli compresi nell'ambito di applicazione della legge regionale 11/2019>>.

108. Per le finalità di cui al comma 40 dell'articolo 7 della legge regionale 13/2019, in relazione alle modifiche di cui al comma 107, è destinata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 239.
109. Nell'ambito delle procedure relative al bando approvato con deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 2017, n. 2492, a valere sul POR FESR FVG 2014-2020, Linea di intervento 2.1.b.1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare ad Area Science Park di Trieste il costo dei servizi resi a favore dei beneficiari del bando stesso, nei cui confronti sia successivamente venuto meno il diritto al finanziamento a seguito di annullamento, decadenza, revoca o rideterminazione della sovvenzione.
110. Al fine di consentire all'Amministrazione regionale le azioni di recupero del credito nei confronti dei beneficiari di cui al comma 109, il rimborso è subordinato alla cessione all'Amministrazione regionale da parte di Area Science Park di Trieste del credito maturato nei confronti dei beneficiari decaduti dal diritto alla sovvenzione.
111. L'importo dei crediti derivanti dal disposto di cui al comma 110 affluisce al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 2.
112. Per le finalità di cui al comma 109 è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 239.
113. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Biblioteche facenti parte dei sistemi bibliotecari, costituiti ai sensi dell'articolo 3 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 0236/Pres., e alle biblioteche riconosciute di interesse regionale, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento medesimo, contributi fino a un massimo di 100.000 euro per l'installazione, la sostituzione o l'adeguamento di impianti antincendio a gas.
114. I contributi sono concessi con procedimento a sportello. La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande verificando esclusivamente la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia delle attività previste e la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dal comma 113, nonché l'ammissibilità delle spese. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.
115. Per l'ottenimento del contributo, i beneficiari di cui al comma 113, in seguito a un bando da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione almeno dieci giorni prima della data di presentazione delle domande, con il quale vengono determinati le modalità e i termini di presentazione della domanda, l'intensità dei contributi e i loro limiti minimi e massimi, nonché le tipologie di spese ammissibili, presentano domanda al Servizio competente in materia di beni culturali, corredata di una relazione illustrativa delle attività che intendono realizzare e del relativo preventivo di spesa.
116. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione anticipata del contributo concesso.
117. La spesa relativa ai contributi è rendicontata dall'ente beneficiario al Servizio competente in materia di beni culturali, per un importo almeno pari al contributo concesso, entro il termine fissato nel decreto di concessione, ai sensi del titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000.
118. Per le finalità di cui al comma 113 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 239.
119.  
( ABROGATO )
(1)
120.  
( ABROGATO )
(2)
121.  
( ABROGATO )
(3)
122.  
( ABROGATO )
(4)
123.  
( ABROGATO )
(5)
124.  
( ABROGATO )
(6)
125.  
( ABROGATO )
(7)
126.  
( ABROGATO )
(8)
127.  
( ABROGATO )
(9)
128. Al fine di promuovere il turismo scolastico nei siti riconosciuti Patrimonio Culturale UNESCO, la Regione è autorizzata a concedere ai Comuni sedi di siti culturali UNESCO contributi fino al 100 per cento della spesa ammissibile, entro il limite massimo di 80.000 euro, per l'acquisto di arredi e attrezzature finalizzati alla realizzazione di aree picnic destinate alla sosta e al ristoro di comitive di studenti e famiglie.
129. I contributi di cui al comma 128 sono concessi con procedimento a sportello. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.
130. Per l'ottenimento del contributo, i beneficiari di cui al comma 128, in seguito a un bando, pubblicato sul sito istituzionale della Regione almeno quindici giorni prima del termine di presentazione della domanda, con il quale vengono determinati modalità e termini di presentazione della domanda, intensità dei contributi, tipologie di spese ammissibili e modalità di rendicontazione, presentano domanda alla Direzione centrale competente in materia di cultura.
131. Per le finalità di cui al comma 128 è destinata la spesa di 320.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 239.
132. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni della regione un contributo, fino al 100 per cento della spesa ammissibile, per la programmazione, l'organizzazione e la realizzazione di attività ed eventi culturali inerenti al periodo delle festività natalizie, che valorizzino la socialità e offrano alla cittadinanza occasioni di intrattenimento ricreativo e culturali, diffondendo lo spirito del Santo Natale.
133. Il contributo massimo concedibile a ogni singolo Comune è determinato nel seguente modo:
a) 6.000 euro per i Comuni fino a 3.000 abitanti;
b) 15.000 euro per i Comuni da 3.001 a 10.000 abitanti;
c) 25.000 euro per i Comuni da 10.001 a 50.000 abitanti, salvo quanto previsto dalla lettera d);
d)
100.000 euro per i Comuni già capoluoghi delle soppresse province.

134. I contributi di cui al comma 132 sono concessi con procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000. La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande verificando la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia delle attività previste e la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dal comma 132, nonché l'ammissibilità delle spese. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.
135. Con bando, approvato con deliberazione della Giunta regionale, sono definiti i settori d'intervento, in coerenza con gli obiettivi previsti dal comma 132, i termini e le modalità di presentazione delle domande e i criteri di valutazione delle stesse, i termini e le modalità di rendicontazione del contributo, l'intensità dei contributi e i loro limiti minimi e massimi, nonché eventuali esclusioni, limitazioni percentuali, forfetizzazioni e importi minimi relativi alle spese ammissibili. I contributi di cui al comma 132 possono essere erogati in via anticipata e in un'unica soluzione. Ai relativi procedimenti contributivi si applicano gli articoli da 32 ante a 34 del capo I del titolo IV della legge regionale 16/2014 e, ove compatibile, il regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7 e 27, comma 5, della legge regionale 16/2014, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 033/Pres..
136. Per le finalità di cui al comma 132 è destinata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 239.
137. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire ai Comuni della Regione singoli o associati le risorse finanziarie per la concessione di contributi finalizzati alla manutenzione o al restauro di capitelli, edicole, ancone e crocifissi presenti nelle pubbliche vie o in prossimità delle stesse di proprietà di persone fisiche o giuridiche.
138. Per le finalità di cui al comma 137 i Comuni della Regione singoli o associati interessati presentano, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, domanda di trasferimento delle risorse finanziarie alla Direzione centrale competente in materia di cultura entro il 15 ottobre.
139. Le risorse finanziarie disponibili vengono ripartite in parti uguali tra tutte le domande pervenute.
140. I Comuni ai quali vengono trasferite le risorse di cui al comma 137 possono concedere contributi per interventi di manutenzione o di restauro di un solo bene in misura non superiore al 90 per cento della spesa ammissibile, entro il limite massimo di 25.000 euro.
141. Sono ammissibili a contributo tutte le spese direttamente attinenti all'intervento di manutenzione o di restauro, ivi comprese le spese tecniche e di allestimento del cantiere, nonché l'IVA nella misura in cui questa costituisca un costo per il beneficiario.
142. Con il decreto di trasferimento delle risorse vengono stabiliti i termini e le modalità per la loro rendicontazione, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000.
143. Le risorse trasferite possono essere erogate anticipatamente su richiesta del Comune beneficiario.
144. Per le finalità di cui al comma 137 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 239.
145. All'articolo 6 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 116 è sostituito dal seguente:
<<116. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alle sezioni regionali dell'Associazione Nazionale Alpini (ANA) del Friuli Venezia Giulia per la manutenzione e il ripristino di percorsi, sentieri, capitelli, ancone, edicole, cippi commemorativi, chiesette e cimiteri, nonché per la manutenzione di baite e rifugi da esse gestiti, al fine di valorizzare la memoria storica dei caduti anche per le nuove generazioni.>>;

b)
al comma 117 le parole <<sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa delle iniziative e del relativo preventivo di spesa>> sono sostituite dalle seguenti: <<il 31 ottobre, corredata di una relazione illustrativa degli interventi da realizzare, del relativo preventivo di spesa e dell'autorizzazione alla realizzazione degli interventi medesimi rilasciata dagli enti proprietari>>.

146. Per le finalità di cui ai commi 116 e 117 dell'articolo 6 della legge regionale 13/2023, come modificati dal comma 145, è destinata la spesa di 610.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 239.
147. Al fine di promuovere la funzione storico-culturale, educativa e sociale svolta dalle associazioni combattentistiche e d'arma appartenenti a corpi e forze armate in essere, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore delle associazioni che ne facciano richiesta, operanti in regione da almeno un anno, finanziamenti per le seguenti attività:
a) svolgimento di cerimonie, manifestazioni, mostre, convegni e iniziative nelle scuole in accordo con gli istituti scolastici, per celebrare momenti e date salienti della storia del Friuli Venezia Giulia;
b) iniziative di partecipazione alla gestione, manutenzione ordinaria e valorizzazione di siti museali, monumenti, cimiteri e sacrari di guerra della storia nazionale;
c) eventi culturali in occasione di raduni nazionali, regionali, provinciali e locali;
d) iniziative di cooperazione con le istituzioni locali al fine di realizzare progetti culturali e di pubblica utilità.
148. I finanziamenti di cui al comma 147, concessi alle associazioni combattentistiche e d'arma, possono coprire fino al 100 per cento della spesa ammissibile, fino a un massimo di 15.000 euro.
149. I finanziamenti sono concessi con il procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda. La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande verificando la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia delle attività previste e la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dal comma 147, nonché l'ammissibilità delle spese. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.
150. Con Avviso pubblico sono definiti i settori d'intervento, in coerenza con gli obiettivi previsti dal comma 147, i termini e le modalità di presentazione delle domande, i termini e le modalità di rendicontazione del contributo, l'intensità dei contributi e i loro limiti minimi e massimi, nonché eventuali esclusioni, limitazioni percentuali, forfetizzazioni e importi minimi relativi alle spese ammissibili. I contributi di cui al comma 147 possono essere erogati in via anticipata e in un'unica soluzione. Ai relativi procedimenti contributivi si applicano gli articoli da 32 ante a 34 del capo I del titolo IV della legge regionale 16/2014 e, ove compatibile, il regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7 e 27, comma 5, della legge regionale 16/2014, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 033/Pres..
151. Per le finalità di cui al comma 147 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 239.
152. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle associazioni culturali con sede nei Comuni interamente montani ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, contributi fino a un importo massimo di 100.000 euro per l'anno 2024 destinati all'acquisto delle latterie non più utilizzate per finalità produttive e da riutilizzarsi come sede delle associazioni stesse, per lo svolgimento di attività socioculturali e per l'allestimento di musei delle arti e mestieri antichi.
153. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 152 sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di cultura, a mezzo posta elettronica certificata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate di una relazione contenente l'indicazione delle modalità e dei termini di acquisizione degli immobili con relativo preventivo di spesa.
154. I contributi sono concessi con procedimento a sportello. La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande verificando esclusivamente la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia delle attività previste e la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dal comma 152, nonché l'ammissibilità delle spese. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.
155. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione anticipata in un'unica soluzione del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese.
156. Per le finalità di cui al comma 152 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 239.
157. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti contributi a sostegno delle spese di sistemazione, risanamento e messa in sicurezza di edifici che ospitano biblioteche facenti parte di Sistemi bibliotecari costituiti ai sensi dell'articolo 3 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 0236/Pres., al fine di migliorarne la fruibilità e l'accessibilità.
158. La domanda di contributo di cui al comma 157 è presentata, dal 2 al 30 settembre 2024, al Servizio competente in materia di beni culturali esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it, corredata di una relazione tecnica illustrativa dell'intervento, del relativo quadro economico e del cronoprogramma. Ai fini dell'accertamento della data e ora di invio della domanda di contributo faranno fede esclusivamente data, ora, minuto e secondo della spedizione, come risultanti dai dati di certificazione contenuti nella ricevuta di accettazione fornita dal gestore di posta elettronica certificata utilizzata dal mittente.
159. I contributi sono concessi con procedimento a sportello. La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande verificando esclusivamente la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia delle attività previste e la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dal comma 157, nonché l'ammissibilità delle spese. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.
160. I contributi sono concessi in misura pari al 100 per cento della spesa ammissibile entro il limite massimo di 20.000 euro. Il contributo concesso può essere erogato anticipatamente, in un'unica soluzione, su richiesta dell'ente richiedente. La spesa sostenuta per la realizzazione dei progetti e degli interventi di cui al comma 157 è rendicontata, a pena di rideterminazione, per un importo almeno pari al contributo concesso.
161. Per le finalità di cui al comma 157 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 239.
162. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle parrocchie, nonché agli enti, ordini e istituti religiosi cattolici riconosciuti dall'autorità ecclesiastica, aventi sede in Friuli Venezia Giulia, contributi fino al 100 per cento della spesa ammissibile, per la conservazione, il restauro e la valorizzazione dei beni mobili e degli strumenti musicali, che presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico, in proprietà o in possesso o in detenzione ai medesimi sulla base di idoneo titolo giuridico.
163. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 162, corredate di una relazione illustrativa dei lavori da realizzare e del relativo preventivo di spesa, devono essere presentate esclusivamente per il tramite delle Diocesi competenti per territorio. Le Diocesi inoltrano alla Direzione centrale competente in materia di beni culturali, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it, tutte le domande ricevute con le relative motivazioni secondo l'ordine di priorità dalle stesse evidenziato. Con decreto del Direttore generale della Regione è costituita una commissione valutativa delle domande presieduta dal Direttore generale della Regione. Il decreto individua i componenti religiosi e i direttori dell'Amministrazione regionale, o loro delegati, ritenuti all'uopo competenti. In caso di parità nelle decisioni prevale il voto del Direttore generale. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Direttore centrale cultura e sport d'intesa con il Direttore generale, sono individuati i termini per la presentazione delle domande, i criteri per la predisposizione della graduatoria, le tipologie di spese ammissibili e l'intensità del contributo. La graduatoria delle domande e la quantificazione dei contributi è proposta dalla commissione valutativa che redige un'unica graduatoria regionale approvata con decreto del Direttore centrale cultura e sport.
164. Con decreto del Direttore centrale cultura e sport è approvata la graduatoria degli interventi ammissibili, in ordine di priorità, e sono determinati la spesa ammissibile e l'ammontare del contributo assegnato a ciascun intervento finanziato. Il contributo assegnato non è cumulabile con altri contributi pubblici erogati per le medesime finalità. La graduatoria delle domande ammissibili è soggetta a scorrimento in presenza di ulteriori risorse disponibili. Il procedimento contributivo di cui al comma 162, limitatamente alle fasi della formale assunzione dell'atto di concessione successivo all'approvazione della graduatoria delle istanze di contributo e della gestione delle fasi a esso conseguenti, è in capo agli Enti di decentramento regionale competenti per territorio. Qualora l'importo del contributo assegnato sia inferiore alla spesa ammissibile, il beneficiario è autorizzato a ridefinire le modalità di realizzazione dell'intervento purché lo stesso venga completato. Con il decreto di concessione è disposta, su richiesta dei beneficiari, l'erogazione del contributo in un'unica soluzione e in via anticipata e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute.
165. Ad avvenuta conclusione dei lavori il beneficiario del contributo può essere autorizzato dall'organo concedente all'utilizzo di eventuali economie contributive per l'esecuzione di lavori affini a quelli oggetto del finanziamento anche riferiti ad altro bene mobile. A tal fine la richiesta è presentata all'Ente di decentramento regionale competente per territorio esclusivamente tramite posta elettronica certificata.
166. Per le finalità di cui al comma 162 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 239.
167. Al fine di dotare i luoghi della cultura, anche in ragione della loro capillarità sul territorio, di aree dedicate alla cura dei neonati, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle biblioteche e ai musei di proprietà pubblica, situati nel territorio della Regione, un contributo fino al 100 per cento della spesa ammissibile, per la realizzazione, l'adeguamento e l'allestimento di locali o spazi idonei da adibire all'allattamento e all'igiene dei neonati.
168. I contributi di cui al comma 167 sono concessi con procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000. La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande verificando la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, nonché l'ammissibilità delle spese. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.
169. Per l'ottenimento del contributo i beneficiari di cui al comma 167, in seguito a un bando, con il quale vengono determinati le modalità e i termini di presentazione della domanda, l'intensità dei contributi e i loro limiti minimi e massimi, nonché le tipologie di spese ammissibili, presentano domanda al Servizio competente, corredata di un preventivo di spesa.
170. Per le finalità di cui al comma 167 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 239.
171. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla Lega nazionale di Trieste, ivi compresa la sezione di Gorizia, per il sostegno all'attività istituzionale della stessa.
172. La domanda di contributo di cui al comma 171 è presentata al Servizio competente in materia di cultura entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione. Al procedimento contributivo si applicano gli articoli da 32 ante a 34 del capo I del titolo IV della legge regionale 16/2014 e, ove compatibile, il regolamento in materia di finanziamento annuale ad attività di rilevanza regionale di associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati aventi sede nel territorio regionale, e della federazione delle medesime, in attuazione dell'articolo 27, comma 4, della legge regionale 16/2014, emanato con decreto del Presidente della Regione 31 marzo 2020, n. 053/Pres..
173. Per le finalità di cui al comma 171 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 239.
174.
Al comma 2 dell'articolo 8 bis della legge regionale 25 luglio 2019, n. 11 (Misure di sostegno a favore del patrimonio regionale inserito nella lista del patrimonio mondiale posto sotto la tutela dell'UNESCO), è aggiunto in fine il seguente periodo: <<L'erogazione degli incentivi può essere prevista in via anticipata anche in assenza di presentazione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa.>>.

175. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Fontanafredda un contributo per interventi finalizzati all'adeguamento dello stadio comunale Omero Tognon.
176. Per le finalità di cui al comma 175 il Comune di Fontanafredda presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza corredata della documentazione di cui all'articolo 56 della legge regionale 14/2002. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini per la realizzazione dell'intervento e le modalità di rendicontazione della spesa.
177. Per le finalità di cui al comma 175 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 239.
178. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per la gestione delle attività generali, di promozione e di rappresentanza connesse all'organizzazione dell'evento denominato <<EYOF FVG 2027, Festival Olimpico della Gioventù Europea>> che si svolgerà a Lignano Sabbiadoro con l'eventuale coinvolgimento dell'intero territorio regionale.
179. Il finanziamento è concesso ed erogato in via anticipata in misura non superiore al 90 per cento del totale sulla base della programmazione della spesa con le modalità previste dal decreto del Direttore del Servizio competente in materia di sport, al Comitato organizzatore dell'evento, previa presentazione entro il 30 novembre 2024 di apposita domanda al Servizio competente in materia di sport, corredata del relativo preventivo di spesa. Sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute a decorrere dalla data di costituzione del Comitato.
180. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di costituzione e di funzionamento del Comitato organizzatore, a cui è autorizzata a partecipare la Regione.
181. Il Comitato organizzatore, per le attività da questo specificatamente richieste, può avvalersi delle strutture di PromoTurismoFVG e di Insiel SpA, per il tramite della Direzione centrale competente in materia di ICT.
182. Per le finalità previste dal comma 178 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 239.
183. Nell'ambito degli interventi di valorizzazione delle infrastrutture culturali e turistiche destinate a ospitare gli eventi di Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare i lavori di completamento e l'acquisto di arredi necessari a migliorare la fruibilità del PalaBigot.
184. Per le finalità di cui al comma 183 il Comune di Gorizia presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza corredata della documentazione di cui all'articolo 56 della legge regionale 14/2002. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini per la realizzazione dell'intervento e le modalità di rendicontazione della spesa.
185. Per le finalità di cui al comma 183 è destinata la spesa di 90.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella F di cui al comma 239.
186. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Lignano Sabbiadoro un contributo per interventi finalizzati alla messa in sicurezza, riqualificazione e valorizzazione dell'area di Porto Casoni per consentire lo svolgimento sia delle attività sportive ordinarie delle discipline della vela e del canottaggio, sia di competizioni di livello nazionale e internazionale all'interno della struttura sportiva.
187. Per le finalità di cui al comma 186 il Comune di Lignano Sabbiadoro presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza corredata della documentazione di cui all'articolo 56 della legge regionale 14/2002.
188. La concessione del contributo di cui al comma 186 è subordinata, anche mediante parere emesso dalla struttura competente per materia del Comitato regionale del CONI FVG o delle Federazioni sportive nazionali competenti per materia, alla verifica del soddisfacimento dei requisiti di idoneità per lo svolgimento delle attività di cui al comma 186. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini per la realizzazione dell'intervento e le modalità di rendicontazione della spesa.
189. L'assegnazione del contributo di cui al comma 186 assolve, per il Comune beneficiario, alle finalità di cui all'articolo 17 della legge regionale 6 novembre 2020, n. 20 (Modifiche alle disposizioni di coordinamento della finanza locale di cui alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) e norme sulla concertazione delle politiche di sviluppo), relativamente alle istanze da presentarsi ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 29 marzo 2024, n. 466, a valere sulle risorse determinate nell'ambito della legge regionale di stabilità 2025.
190. Per le finalità di cui al comma 186 è destinata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella F di cui al comma 239.
191. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per lavori di manutenzione straordinaria e completamento dei velodromi siti sul territorio regionale, ai seguenti soggetti per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
a) Comune di Pordenone: 3 milioni di euro;
b) Comune di San Giovanni al Natisone: 300.000 euro.
192. Per le finalità di cui al comma 191 i soggetti indicati presentano al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza corredata della documentazione di cui all'articolo 56 della legge regionale 14/2002. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini per la realizzazione dell'intervento e le modalità di rendicontazione della spesa.
193. Per le finalità di cui al comma 191 è destinata la spesa di 3.300.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella F di cui al comma 239.
194. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare specifici progetti sportivi connessi all'evento "GO!2025 - Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025" e a stipulare convenzioni, con i soggetti di cui al comma 195, per disciplinare le modalità di finanziamento, l'intensità dei contributi, nonché i termini e le modalità di rendicontazione dei medesimi.
195. Sono ammissibili ai finanziamenti di cui al comma 194 gli interventi realizzati dai seguenti soggetti:
a) Comitato regionale del CONI FVG;
b) Comitati regionali delle Federazioni sportive nazionali del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), operanti a livello regionale;
c) Comitato regionale Friuli Venezia Giulia del Comitato Italiano Paralimpico (CIP);
d) Sport e Salute SpA.
196. Ai fini della stipula delle convenzioni, i progetti di cui al comma 194 sono presentati al Servizio competente in materia di sport. Ai finanziamenti si applicano, ove compatibili, le disposizioni in materia di tipologie delle spese ammissibili di cui agli articoli 9 e 39 del regolamento recante i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 16, 18 e 20 della legge regionale 8/2003, emanato con decreto del Presidente della Regione 24 ottobre 2016, n. 0201/Pres..
197. Per le finalità di cui al comma 194 è destinata la spesa complessiva di 350.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per il 2024 e di 150.000 euro per il 2025, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 239.
198. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Latisana un contributo per interventi di adeguamento del Palasport comunale finalizzati a rendere idonea la struttura medesima a ospitare competizioni sportive di livello nazionale.
199. Per le finalità di cui al comma 198 il Comune di Latisana presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza corredata della documentazione di cui all'articolo 56 della legge regionale 14/2002. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini per la realizzazione dell'intervento e le modalità di rendicontazione della spesa.
200. Per le finalità di cui al comma 198 è destinata la spesa di 663.500 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella F di cui al comma 239.
201. Al fine di aumentare l'efficacia dell'azione amministrativa di cui all'articolo 6, commi da 55 a 60, della legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14 (Misure finanziarie intersettoriali), per l'organizzazione del Torneo Internazionale Primavera Calcio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comitato regionale Friuli Venezia Giulia della Federazione Italiana Giuoco Calcio-Lega Nazionale Dilettanti un contributo finalizzato al completamento dell'intervento finalizzato all'allestimento dell'impianto sportivo sede della manifestazione.
202. Per le finalità di cui al comma 201 il Comitato regionale Friuli Venezia Giulia della Federazione Italiana Giuoco Calcio-Lega Nazionale Dilettanti presenta al Servizio competente in materia di sport, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dettagliato per voci di spesa, nonché della eventuale autorizzazione dell'ente pubblico proprietario alla realizzazione di lavori presso l'impianto sportivo di cui al comma 201. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute prima della presentazione della domanda.
203. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini per la realizzazione dell'intervento e le modalità di rendicontazione della spesa. Il contributo può essere liquidato in via anticipata, su richiesta del beneficiario.
204. Per le finalità di cui al comma 201 è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 239.
205. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Lega Nazionale Dilettanti - Comitato regionale Friuli Venezia Giulia un contributo straordinario finalizzato alla copertura di spese connesse all'attività istituzionale.
206. Per le finalità previste dal comma 205 la Lega Nazionale Dilettanti - Comitato regionale Friuli Venezia Giulia presenta al Servizio competente in materia di sport, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di contributo corredata di una relazione illustrativa e del preventivo delle spese.
207. Con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di sport è concesso ed erogato il contributo in un'unica soluzione anticipata su richiesta del beneficiario e vengono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo medesimo.
208. Per le finalità di cui al comma 205 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 239.
209. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario nella misura massima di 15.000 euro ai soggetti di cui all'articolo 13 della legge regionale 8/2003 per ulteriori esigenze di finanziamento nell'ambito delle attività istituzionali, diverse da quelle già finanziate nel 2024.
210. Per le finalità di cui al comma 209 i soggetti aventi diritto presentano al Servizio competente in materia di sport apposita domanda di contributo corredata del preventivo delle spese e di una breve relazione illustrativa. La domanda è presentata dall'1 al 15 settembre 2024 esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it.
211. I contributi sono concessi con procedimento a sportello. La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande verificando esclusivamente la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente e l'ammissibilità della spesa in coerenza con le attività istituzionali previste e con la tipologia delle spese di cui all'articolo 23 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 0201/2016. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.
212. Con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di sport è concesso ed erogato il contributo in un'unica soluzione anticipata e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione.
213. Per le finalità di cui al comma 209 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 239.
214. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo nel limite massimo di 10.000 euro per spese derivanti dal noleggio di strutture prefabbricate utilizzate per sostituire temporaneamente le strutture fisse nell'ambito di lavori di ristrutturazione o manutenzione straordinaria delle medesime.
215. I contributi sono concessi, con procedimento a sportello, ad associazioni e società sportive dilettantistiche proprietarie di impianti sportivi o che dispongano di idoneo titolo autorizzatorio alla gestione di un impianto sportivo di proprietà pubblica o privata. Il Servizio competente in materia di sport svolge l'istruttoria delle domande verificando la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia dell'intervento, la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dal comma 214 e l'ammissibilità delle spese. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.
216. I soggetti di cui al comma 214 presentano domanda di contributo dall'1 al 30 settembre 2024, su modello predisposto dal Servizio competente in materia di sport, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e di un preventivo di spesa analitico.
217. Con il decreto di concessione è disposta, su richiesta dei beneficiari, l'erogazione del contributo in un'unica soluzione e in via anticipata e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa sostenuta.
218. Per le finalità di cui al comma 214 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 239.
219. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, tramite un contributo alla Lega Nazionale Dilettanti - Comitato regionale Friuli Venezia Giulia, le associazioni e società sportive dilettantistiche del Friuli Venezia Giulia regolarmente iscritte ai campionati di Promozione ed Eccellenza regionali e alle squadre regionali partecipanti al campionato di Serie D, nonché le associazioni e società sportive dilettantistiche che partecipano alle Gare di Finale dei campionati 2024-2025 e delle categorie di Calcio a 5, per la copertura delle spese derivanti dalla presenza di un medico di presidio o dalla presenza dell'ambulanza. Alle associazioni e società sportive è riconosciuto un contributo nel limite massimo di 200 euro per ogni evento sportivo giocato in casa.
220. La Lega Nazionale Dilettanti - Comitato regionale Friuli Venezia Giulia presenta al Servizio competente in materia di sport, entro il 31 ottobre 2024, domanda di contributo corredata del preventivo della spesa e dell'elenco delle associazioni e società sportive dilettantistiche di cui al comma 219 interessate dal finanziamento regionale.
221. Con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di sport è concesso ed erogato il contributo in un'unica soluzione anticipata alla Lega Nazionale Dilettanti - Comitato regionale Friuli Venezia Giulia e sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo medesimo. Sono ammissibili le spese sostenute dall’inizio della stagione sportiva 2024-2025.
221 bis. Per le finalità di cui al comma 219 sono ammesse a rendicontazione le spese sostenute dalla Lega Nazionale Dilettanti - Comitato regionale Friuli Venezia Giulia per la presenza di un medico di presidio o dell'ambulanza in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche del Friuli Venezia Giulia interessate dal finanziamento regionale.
222. Per le finalità di cui al comma 219 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 239.
223. La validità della graduatoria approvata con decreto n. 28883/GRFVG del 20 giugno 2023 è prorogata al 31 dicembre 2025.
224. Al fine di promuovere le attività sportive, di valorizzare il patrimonio degli impianti sportivi di proprietà pubblica e di potenziare l'offerta sportiva sul territorio regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo fino all'80 per cento della spesa ammissibile, a favore di associazioni o società sportive senza finalità di lucro, con sede legale od operativa sul territorio del Friuli Venezia Giulia e che dispongano di idoneo titolo giuridico a effettuare gli interventi oggetto del presente comma su impianti sportivi di proprietà di Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, per interventi finalizzati alla costruzione o al completamento di campi da destinare o destinati alla disciplina sportiva del padel.
225. I contributi sono concessi con procedimento a sportello. La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande verificando la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia dell'intervento e la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dal comma 224 e l'ammissibilità delle spese. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.
226. Per l'ottenimento del contributo, i beneficiari di cui al comma 224, in seguito a un bando approvato con deliberazione della Giunta regionale entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il quale vengono determinati le modalità e i termini di presentazione della domanda, l'intensità dei contributi e i loro limiti minimi e massimi, nonché le tipologie di spese ammissibili, presentano domanda al Servizio competente in materia di sport, corredata della documentazione prevista dall'articolo 59 della legge regionale 14/2002, nonché del computo metrico estimativo riferito all'intervento e del titolo giuridico a effettuare l'intervento medesimo rilasciato dal Comune proprietario dell'impianto.
227. Per le finalità di cui al comma 224 è destinata la spesa di 950.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 239.
228. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo fino al 100 per cento della spesa ammissibile per interventi di manutenzione straordinaria, ampliamento e ristrutturazione di impianti sportivi destinati al tennis e/o al padel a favore di associazioni o società sportive dilettantistiche senza finalità di lucro che dispongano di idoneo titolo giuridico a effettuare tali interventi su impianti sportivi di proprietà di soggetti privati diversi dall'associazione o società medesime.
229. I contributi sono concessi con procedimento a sportello. La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande verificando la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia dell'intervento e la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dal comma 228 e l'ammissibilità delle spese. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.
230. Per l'ottenimento del contributo, i beneficiari di cui al comma 228, in seguito a un bando approvato con deliberazione della Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il quale vengono determinati le modalità e i termini di presentazione della domanda, l'intensità dei contributi e i loro limiti minimi e massimi, nonché le tipologie di spese ammissibili, presentano domanda al Servizio competente in materia di sport, corredata della documentazione prevista dall'articolo 59 della legge regionale 14/2002.
231. Per le finalità di cui al comma 228 è destinata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 239.
232. Al fine di sostenere lo sport giovanile l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comitato regionale Friuli Venezia Giulia della Federazione Italiana Sport Invernali per l'acquisto di automezzi per il trasporto degli atleti e per l'acquisto di equipaggiamenti per la rappresentativa regionale dello sci alpino.
233. Per le finalità di cui al comma 232, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato presenta alla struttura competente in materia di sport domanda di contributo corredata del preventivo di spesa.
234. Con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di sport è concesso ed erogato il contributo in un'unica soluzione anticipata e vengono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo medesimo.
235. Per le finalità di cui al comma 232 è destinata la spesa di 135.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella F di cui al comma 239.
236. Al fine di promuovere una cultura e una consapevolezza del rispetto delle diversità e della disabilità, nonché di sostenere il settore turistico e ricettivo regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Maniago per le spese relative all'organizzazione e allo svolgimento della manifestazione "Prova di Coppa del Mondo di Paraciclismo", da tenersi a Maniago nel 2025.
237. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 236, corredata di una relazione illustrativa della manifestazione e del relativo preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di sport entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione del contributo in un'unica soluzione anticipata e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
238. Per le finalità di cui al comma 236 è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 239.
239. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 di cui all'allegata Tabella F.
Note:
1Comma 119 abrogato da art. 6, comma 9, L. R. 8/2024
2Comma 120 abrogato da art. 6, comma 9, L. R. 8/2024
3Comma 121 abrogato da art. 6, comma 9, L. R. 8/2024
4Comma 122 abrogato da art. 6, comma 9, L. R. 8/2024
5Comma 123 abrogato da art. 6, comma 9, L. R. 8/2024
6Comma 124 abrogato da art. 6, comma 9, L. R. 8/2024
7Comma 125 abrogato da art. 6, comma 9, L. R. 8/2024
8Comma 126 abrogato da art. 6, comma 9, L. R. 8/2024
9Comma 127 abrogato da art. 6, comma 9, L. R. 8/2024
10Parole aggiunte al comma 219 da art. 6, comma 18, lettera a), L. R. 8/2024
11Parole aggiunte al comma 221 da art. 6, comma 18, lettera b), L. R. 8/2024
12Comma 33 bis aggiunto da art. 6, comma 20, L. R. 8/2024
13Parole aggiunte al comma 93 da art. 6, comma 14, L. R. 12/2024 , con effetto dall'1/1/2025.
14Parole aggiunte al comma 50 da art. 83, comma 1, L. R. 7/2025
15Comma 221 bis aggiunto da art. 6, comma 20, L. R. 13/2025
16Comma 50 sostituito da art. 6, comma 64, lettera a), L. R. 19/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
17Parole sostituite al comma 53 da art. 6, comma 64, lettera b), L. R. 19/2025 , con effetto dall'1/1/2026.