LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 agosto 2024, n. 7

Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026, ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.

TESTO VIGENTE dal 01/02/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 2
 (Attività produttive)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un ulteriore finanziamento per la realizzazione dell'iniziativa di cui all'articolo 1, comma 24, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), finalizzato al superamento di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene, che si sono verificati in corso d'opera, imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale.
2. Il finanziamento di cui al comma 1 è concesso a seguito della presentazione di un'istanza di integrazione della domanda presentata ai sensi dell'articolo 1, comma 25, della legge regionale 14/2018, alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive - Servizio sviluppo economico locale, da parte del Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana (COSELAG), da effettuarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della documentazione prevista dall'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
3. Con il decreto di concessione sono fissati i nuovi termini di esecuzione dell'intervento di cui al comma 1, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa, secondo quanto previsto dalla legge regionale 14/2002.
4.
Al comma 26 dell'articolo 1 della legge regionale 14/2018 le parole: <<, non supera comunque l'importo di 1.800.000 euro e>> sono soppresse.

5. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.
6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone (NIP) un finanziamento per la realizzazione di interventi di progettazione e realizzazione di infrastrutture di urbanizzazione primaria a fruizione collettiva, veicolare o pedonale, non soggette a sfruttamento commerciale, da eseguire sulla viabilità della zona industriale del Comune di Maniago.
7. Il finanziamento di cui al comma 6 è concesso per le spese sostenute a partire dall'1 gennaio 2024.
8. Il Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone (NIP) presenta la domanda di finanziamento di cui al comma 6, corredata della documentazione prevista dall'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive - Servizio sviluppo economico locale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque prima dell'avvio dei lavori.
9. Con il decreto di concessione sono fissati i termini per l'esecuzione dell'intervento di cui al comma 6, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa, secondo quanto previsto dalla legge regionale 14/2002.
10. L'assegnazione di cui al comma 6 non rientra nel campo di applicazione dell'articolo 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
11. Per le finalità di cui al comma 6 è destinata la spesa di 680.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.
12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento al Consorzio di sviluppo economico del Friuli (COSEF) per la realizzazione di un intervento integrato di efficientamento e potenziamento infrastrutturale e di rinaturalizzazione compensativa dell'area industriale da localizzarsi nei terreni di Punta Sud nell'area di interesse regionale dell'Aussa Corno.
13. Nell'ambito dell'intervento integrato di cui al comma 12 il COSEF è autorizzato a svolgere, attraverso un apposito studio di fattibilità, le analisi necessarie per il recupero dell'area ex Montecatini.
14. Ai fini della concessione del finanziamento di cui al comma 12 il Consorzio presenta domanda, corredata della documentazione prevista dall'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive e turismo - Servizio sviluppo economico locale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque prima dell'avvio dei lavori.
15. Con il decreto di concessione sono fissati i termini di esecuzione dei singoli interventi, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa, secondo quanto previsto dalla legge regionale 14/2002.
16. Il finanziamento di cui al comma 12 e al comma 13 è concesso nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.
17. Per le finalità di cui al comma 12 è destinata la spesa complessiva di 20 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.
18. Per le finalità di cui al comma 13 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.
19. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana (COSELAG) un finanziamento per la realizzazione delle seguenti infrastrutture locali a servizio dell'area industriale di Trieste:
a) un impianto ferroviario di servizio e le relative infrastrutture di accesso;
b) una diramazione ferroviaria di raccordo.
20. Il Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana (COSELAG) presenta una domanda per ciascuna delle iniziative previste dal comma 19, lettere a) e b), corredata della documentazione prevista dall'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive - Servizio sviluppo economico locale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque prima dell'avvio dei lavori.
21. Con i decreti di concessione sono fissati i termini per l'esecuzione degli interventi, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa secondo quanto previsto dalla legge regionale 14/2002.
22. Il finanziamento di cui al comma 19 è concesso in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e non supera la differenza tra i costi ammissibili relativi agli investimenti materiali e immateriali e il risultato operativo dell'investimento nel suo complesso, stimato sulla base di proiezioni ragionevoli commisurate al periodo di ammortamento dell'investimento e consistente nella differenza positiva tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso dell'intera vita economica dell'investimento. L'ammontare dei singoli interventi per la realizzazione delle infrastrutture locali di cui al comma 19, lettere a) e b), non supera comunque l'importo di 11 milioni di euro ciascuno.
23. Per le finalità di cui al comma 19, lettera a), è destinata la spesa complessiva di 5 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.
24. Per le finalità di cui al comma 19, lettera b), è destinata la spesa complessiva di 10 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente varia-zione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.
25. Alla legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 70 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
al comma 3 le parole <<da due consiglieri>> sono sostituite dalle seguenti: <<al massimo quattro consiglieri, di cui uno designato dalla Giunta regionale,>>;

2)
al comma 4 bis le parole <<a cinque>> è sostituita dalle seguenti: <<fino a sette>>;

b)
al comma 1 dell'articolo 75 dopo le parole <<membri effettivi>> sono inserite le seguenti: <<, di cui uno designato dalla Giunta regionale,>> e dopo la parola <<Revisore>> sono inserite le seguenti: <<, designato dalla Giunta regionale,>>.

26. Alla legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 dopo le parole <<forma di società>> sono aggiunte le seguenti: <<e finanziamenti agevolati per sostenere processi di successione nella gestione d'impresa finalizzati al mantenimento e allo sviluppo dell'attività economica relativa a complessi aziendali attivi in Friuli Venezia Giulia mediante operazioni di acquisizione da parte del management e dei lavoratori (management buyout e workers buyout)>>;

b)
la rubrica dell'articolo 6 sexies è sostituita dalla seguente: <<(Prestiti partecipativi e operazioni di buyout)>>;

c)
dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 sexies è aggiunta la seguente:
<<b bis) a finanziare operazioni di management buyout e di workers buyout.>>;

d)
al comma 2 dell'articolo 7 dopo le parole <<sono stabiliti>> sono inserite le seguenti: <<, nel rispetto dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, i requisiti di ammissibilità dei Confidi,>>;

e) all'articolo 8 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
al comma 1 dopo le parole <<degli operatori convenzionati>> sono aggiunte le seguenti: <<, anche disciplinando i termini di validità delle stesse>>;

2)
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1 bis. I termini per la presentazione delle domande per l'attivazione dell'intervento finanziario da parte dei soggetti beneficiari e delle richieste di intervento da parte degli operatori convenzionati possono essere sospesi con deliberazione della Giunta regionale, in ragione della salvaguardia dell'equilibrio economico-finanziario e operativo delle gestioni fuori bilancio di cui all'articolo 3, comma 3.>>;

3)
al comma 2 la parola <<annualmente>> è soppressa e alla fine è aggiunto il seguente periodo: <<In ragione della salvaguardia dell'equilibrio economico-finanziario e operativo delle gestioni fuori bilancio di cui all'articolo 3, comma 3, la durata e l'importo massimo dei finanziamenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e f), sono determinati con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto delle soglie stabilite con il regolamento di cui al comma 1.>>;

f) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
al comma 1 le parole <<caso di applicazione del regime di aiuti "de minimis",>> sono sostituite dalle seguenti: <<rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, il regolamento di cui all'articolo 8, comma 1, può prevedere che>>;

2)
al comma 1 bis dopo le parole <<dell'operazione finanziata>> sono aggiunte le seguenti: <<, nonché della relativa durata e ammortamento, disciplinando altresì le modalità per l'eventuale rideterminazione, revoca e restituzione delle agevolazioni>>;

g)
al comma 20 dell'articolo 13 le parole <<sul FRIE, sul Fondo di garanzia regionale per gli investimenti di venture capital nelle start up innovative di cui all'articolo 2, comma 24, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), sulla Sezione per le garanzie e sul Fondo per lo sviluppo e sul Fondo regionale per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 11/2020, nonché sulla Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e sulla Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013)>> sono sostituite dalle seguenti: <<sulla Gestione FRIE, sul Fondo di garanzia regionale per gli investimenti di venture capital nelle start up innovative di cui all'articolo 2, comma 24, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), e sul Fondo regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia>>.

27. All'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 24 le parole <<la costituzione del Fondo di garanzia regionale per gli investimenti di venture capital nelle start up innovative. Le dotazioni del Fondo di garanzia regionale per gli investimenti di venture capital nelle start up innovative sono destinate all'attivazione di garanzie a condizioni agevolate a favore delle start up innovative>> sono sostituite dalle seguenti: <<la costituzione del Fondo di garanzia regionale per gli investimenti nelle imprese in fase di avviamento. Le dotazioni del Fondo di garanzia regionale per gli investimenti di venture capital nelle imprese in fase di avviamento sono destinate all'attivazione di garanzie a condizioni agevolate a favore delle imprese in fase di avviamento, incluse le start up innovative>> e le parole <<POR FESR 2014/2020>> sono soppresse;

b)
al comma 26 le parole <<start up innovative>> sono sostituite dalle seguenti: <<imprese in fase di avviamento>>;

c)
al comma 27 le parole <<start up innovative>> sono sostituite dalle seguenti: <<imprese in fase di avviamento>> e le parole <<POR FESR 2014/2020>> sono soppresse.

28. All'articolo 25 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (SviluppoImpresa), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera c) del comma 1 le parole <<start up innovative>> sono sostituite dalle seguenti: <<imprese in fase di avviamento>>;

b)
al comma 4 le parole <<start up innovative>> sono sostituite dalle seguenti: <<imprese in fase di avviamento>>.

29.
Alla fine del comma 1 dell'articolo 2 bis della legge regionale 4 marzo 2022, n. 2 (FVG PLUS SpA), è aggiunto il seguente periodo: <<Il contributo è erogato in via anticipata, previa presentazione del bilancio previsionale annuale e verifica della conformità dello stesso con il piano industriale approvato dalla Giunta regionale ai sensi della normativa vigente.>>.

30.
Dopo il comma 5 dell'articolo 3 bis della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), è inserito il seguente:
<<5 bis. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere sospesi i termini per la presentazione delle domande di attivazione dell'intervento incentivante da parte delle imprese beneficiarie e la presentazione delle richieste di intervento incentivante da parte degli operatori finanziari.>>.

31.
Dopo il comma 2 dell'articolo 42 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), è inserito il seguente:
<<2 bis. Le domande di contributo inerenti ai canali contributivi delegati elencati al comma 1 sono archiviate d'ufficio allorquando, alla data di riapertura dei termini di presentazione fissati in base ai pertinenti regolamenti di esecuzione, non risultino finanziate per esaurimento delle risorse destinate al finanziamento del precedente periodo di apertura in cui le domande stesse sono state presentate. Nei casi in cui non sono finanziate per esaurimento delle risorse, le domande di contributo sono in ogni caso archiviate dopo la fine del terzo esercizio finanziario successivo a quello in cui sono state presentate.>>.

32.
Dopo il comma 1 dell'articolo 97 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), è inserito il seguente:
<<1 bis. Le domande di contributo inerenti ai canali contributivi di cui agli articoli 17, 20 e 30, la cui gestione è delegata ai sensi del comma 1, sono archiviate d'ufficio allorquando, alla data di riapertura dei termini di presentazione fissati in base ai pertinenti regolamenti di esecuzione, non risultino finanziate per esaurimento delle risorse destinate al finanziamento del precedente periodo di apertura in cui le domande stesse sono state presentate. Nei casi in cui non sono finanziate per esaurimento delle risorse, le domande di contributo sono in ogni caso archiviate dopo la fine del terzo esercizio finanziario successivo a quello in cui sono state presentate.>>.

33.  
( ABROGATO )
(3)
34.  
( ABROGATO )
(4)
35.  
( ABROGATO )
(9)
36.  
( ABROGATO )
37. L'Amministrazione regionale è autorizzata a devolvere il contributo di 1.350.000 euro già concesso al Comune di Grado con decreto del Direttore di Servizio per lo sviluppo del sistema turistico regionale 5 giugno 2009, n. 1009/SSSTR, confermato con decreto del medesimo Direttore 31 maggio 2013, n. 732/PROD/TUR ai sensi dell'articolo 7, commi 135 e seguenti, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), per la destinazione dell'edificio dell'ex caserma della Guardia di Finanza sita in località Anfora a Porto Buso a finalità di studio, divulgazione e ricerca scientifica dell'ambiente lagunare.
38. Per le finalità di cui al comma 37, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Grado presenta apposita istanza, corredata di una relazione illustrativa delle iniziative che intende realizzare. Con il decreto di devoluzione è fissato un nuovo termine per la rendicontazione della spesa.
39. In attuazione di quanto previsto all'articolo 49, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato), PromoTurismoFVG, nell'ambito della propria autonomia gestionale, patrimoniale, contabile e tecnica ai sensi dell'articolo 5 bis, comma 2, della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), è autorizzato a impegnare complessivamente, nel bilancio di competenza di ciascun esercizio finanziario, almeno il 2 per cento a favore dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale e almeno il 20 per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici.
40. La disposizione di cui al comma 39 si applica alla spesa sostenuta a partire dall'1 gennaio 2024.
41.  
( ABROGATO )
(5)
42. All'articolo 2 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 23 le parole <<la riconversione di aree industriali dismesse, ancorché contaminate, per la creazione di centri di produzione di idrogeno prodotto utilizzando unicamente fonti di energia rinnovabili>> sono sostituite dalle seguenti: <<la realizzazione di progetti innovativi legati alla decarbonizzazione del sistema produttivo attraverso l'utilizzo dell'idrogeno da fonti rinnovabili>>;

b)
il comma 24 è sostituito dal seguente:
<<24. L'avviso pubblico finalizzato al finanziamento dei progetti di investimento di cui al comma 23 è approvato con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle attività produttive sentito l'Assessore competente in materia di ambiente e energia, previa indagine esplorativa avviata con decreto del Direttore del Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale e pubblicata sul sito istituzionale finalizzata all'individuazione e all'analisi di proposte progettuali.>>.

43. Per le finalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 13/2023, come modificato dal comma 42, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
44. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere anticipazioni finanziarie alla gestione fuori bilancio del Fondo regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 3 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese).
45. Gli atti amministrativi con cui vengono disposte le anticipazioni di cui al comma 44 devono prevedere il rientro delle stesse a favore del bilancio regionale entro dieci anni dalla data degli atti medesimi.
46. Per le finalità di cui al comma 44 è destinata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.
47. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 45, previste in 30 milioni di euro per l'anno 2034, affluiscono al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 300 (Riscossione di crediti di medio-lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2024-2026 e successivi, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 2.
48. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di sviluppo economico locale del Ponte Rosso-Tagliamento (ZIPRT) un finanziamento per la realizzazione di interventi di progettazione e realizzazione di infrastrutture di urbanizzazione primaria a fruizione collettiva, veicolare o pedonale, non soggette a sfruttamento commerciale, finalizzati alla realizzazione della rete duale di distribuzione dell'acqua potabile e non potabile, nonché di un bacino di laminazione al servizio della roggia Bianca per la regimentazione della zona di scarico delle acque bianche della Zona Industriale di Ponterosso in Comune di San Vito al Tagliamento.
49. Il Consorzio di sviluppo economico locale del Ponte Rosso-Tagliamento (ZIPRT) presenta la domanda di finanziamento di cui al comma 48, corredata della documentazione prevista dall'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive - Servizio sviluppo economico locale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque prima dell'avvio dei lavori.
50. Con il decreto di concessione sono fissati i termini per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 48, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa, secondo quanto previsto dalla legge regionale 14/2002.
51. L'assegnazione di cui al comma 48 non rientra nel campo di applicazione dell'articolo 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
52. Per le finalità di cui al comma 48 è destinata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 4 (Servizio idrico integrato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.
53. Al fine di sviluppare e rafforzare la presenza delle imprese regionali operanti nei settori del legno arredo e della metalmeccanica nei mercati internazionali, l'Amministrazione regionale sostiene, anche per il tramite di Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa e in collaborazione con i cluster riconosciuti ai sensi dell'articolo 15, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), progetti volti a supportare interventi di consulenza strategica per l'internazionalizzazione, a sviluppare attività propedeutiche agli investimenti su specifici mercati target, nonché forme di presidio costante dei mercati internazionali.
54. Per le finalità di cui al comma 53 l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire risorse all'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, previa presentazione di apposita domanda al Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale, per attuare, anche attraverso apposite misure incentivanti e servizi specialistici, il coordinamento delle politiche di internazionalizzazione, di crescita imprenditoriale e di accrescimento tecnologico delle imprese regionali operanti nei settori del legno arredo e della metalmeccanica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 30 quater, comma 1, lettera f), della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11, (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici).
55. Per le medesime finalità di cui al comma 53 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, ai cluster di cui allo stesso comma 53, previa presentazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, della domanda corredata di apposita relazione illustrativa del progetto, al Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale. Con il decreto di concessione del Direttore del Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale sono stabiliti i termini e le modalità per la rendicontazione.
56. Per le finalità di cui al comma 54 è destinata la spesa di 1.400.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.
57. Per le finalità di cui al comma 55 è destinata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.
58. Al fine di sostenere la qualità dell'offerta turistica regionale con riferimento a luoghi caratteristici di particolare attrattività, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire al Comune di Lignano Sabbiadoro le risorse necessarie per la ricostruzione del pontile del Faro Rosso, sito in località Punta Faro, danneggiato dagli eventi calamitosi verificatisi nel novembre 2023 che ne hanno compromesso la struttura e impedito la fruizione turistica.
59. La domanda per il trasferimento delle risorse di cui al comma 58 è presentata dal Comune di Lignano Sabbiadoro, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, corredata di una relazione illustrativa, di un quadro economico degli interventi da realizzare, di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori. Con il decreto di concessione sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.
60. Per le finalità di cui al comma 58 è destinata la spesa di 2.500.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.
61. Nell'ambito della valorizzazione del territorio regionale attraverso il sostegno alle attività di produzione cinematografica di cui alla legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concludere i procedimenti contributivi di cui ai decreti di concessione del Direttore del Servizio del turismo n. 4773/PROTUR dell'11 dicembre 2018, n. 1122/PROTUR e n. 1125/PROTUR del 6 maggio 2019, n. 1644/PROTUR e n. 1646/PROTUR del 5 luglio 2021 e n. 2327/PROTUR del 4 ottobre 2021, non conclusi dall'Associazione Friuli Venezia Giulia Film Commission alla data del 31 dicembre 2023.
62. Per le finalità di cui al comma 61 è destinata la spesa di 58.750 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.
63. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare al Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo (COSILT) un finanziamento per la realizzazione di opere di urbanizzazione nelle zone industriali dei Comuni di Amaro e Villa Santina.
64. Il finanziamento di cui al comma 63 è concesso a seguito della presentazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un'apposita istanza alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive - Servizio sviluppo economico locale, da parte del Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo, corredata della documentazione prevista dall'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
65. Con il decreto di concessione sono definiti i termini di esecuzione degli interventi, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa, secondo quanto previsto dalla legge regionale 14/2002.
66. L'assegnazione di cui al comma 63 non rientra nel campo di applicazione dell'articolo 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
67. Per le finalità di cui al comma 63 è destinata la spesa complessiva di 500.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per il 2024 e di 300.000 euro per il 2025, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.
68. All'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 35 le parole <<a concedere>> sono sostituite dalle seguenti: <<a trasferire>>;

b)
al comma 36 è aggiunto in fine il seguente periodo: <<Il finanziamento viene erogato, previa richiesta, sulla base di quanto previsto dal cronoprogramma della spesa del finanziamento concesso, certificata dal responsabile del progetto del beneficiario.>>.

69. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 35, della legge regionale 26/2020, come modificato dal comma 68, si provvede a valere sugli stanziamenti della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, ed è destinata l'ulteriore spesa di 500.000 euro, per l'anno 2024, a valere su medesimi Missione, Programma, Titolo, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.
70. Il finanziamento di cui all'articolo 2, comma 29, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), può essere trasferito in via anticipata dall'Ente Regionale per il Patrimonio Culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC all'Associazione di Promozione Sociale UNPLI FRIULI VENEZIA GIULIA APS nella misura massima del 90 per cento, senza presentazione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, in deroga alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
71. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni proprietari di rifugi escursionistici un contributo straordinario finalizzato all'acquisto di beni mobili funzionali ai servizi di accoglienza degli ospiti.
72. La domanda per l'ottenimento dei contributi di cui al comma 71, una per singolo rifugio escursionistico, è presentata dall'1 al 30 settembre 2024, alla Direzione centrale attività produttive e turismo, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC), corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa. Il contributo di cui al comma 71 è concesso per le spese sostenute a partire dall'1 gennaio 2024.
73. I contributi di cui al comma 71, sono concessi con procedimento a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande verificando la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia delle attività previste e la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dal comma 71, nonché l'ammissibilità delle spese. L'importo del contributo concedibile a favore di ciascun soggetto richiedente è pari all'importo massimo di 20.000 euro. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, l'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare ulteriori risorse che si rendano disponibili per finanziare le domande non finanziate per carenza di risorse, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione. Le domande che non sono soddisfatte per esaurimento delle risorse disponibili sono archiviate dopo la fine del secondo esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della domanda.
74. Con il decreto di concessione è disposta, su richiesta dei beneficiari, l'erogazione del contributo di cui al comma 73, in unica soluzione e in via anticipata, in deroga alla legge regionale 7/2000, e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute.
75. I contributi di cui al comma 71 sono concessi nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis". Ai fini della concessione del contributo a titolo di aiuto "de minimis" il richiedente presenta una dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante le informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nel registro nazionale degli aiuti di Stato.
76. Per le finalità di cui al comma 71 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.
77. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario a favore dei Comuni in cui insistono siti regionali culturali UNESCO per la valorizzazione in chiave turistica e promozionale degli stessi attraverso l'effettuazione di studi e la realizzazione di progetti di:
a) gestione sostenibile della destinazione;
b) ottimizzazione delle ricadute sociali ed economiche per le comunità, i visitatori e il patrimonio culturale, nonché dell'ambiente;
c) formazione degli operatori orientata alla sostenibilità;
d) offerta di prodotti e servizi turistici sostenibili.
78. I contributi di cui al comma 77, sono concessi, per il tramite di PromoTurismoFVG, a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto delle condizioni di cui al regolamento dell'Unione Europea relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis". Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.
79. Il contributo di cui al comma 77, è concesso nel limite delle risorse disponibili e fino al 90 per cento delle spese ammesse entro l'importo massimo di 50.000 euro.
80. Sono ammesse le spese strettamente connesse alla redazione del progetto o alla realizzazione dell'iniziativa con particolare riferimento alle seguenti:
a) spese di consulenza in sustainability development strategy;
b) spese per l'organizzazione di corsi di formazione nel settore della sostenibilità per operatori turistici;
c) spese per realizzazione di eventi educational nella creazione di prodotti e servizi turistici sostenibili.
81. Per le finalità di cui al comma 77 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.
82. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta turistica della Regione Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato, alle guide turistiche iscritte all'Albo regionale, contributi per l'acquisto di radio trasmettitori con auricolari, anche riutilizzabili, per le visite guidate.
83. I contributi di cui al comma 82, sono concessi nella misura del 90 per cento della spesa ammissibile e comunque entro l'importo massimo di 5.000 euro.
84. Le domande per la concessione del contributo di cui al comma 82 sono presentate alla Direzione centrale attività produttive e turismo dall'1 al 30 settembre corredate del preventivo di spesa e dell'autocertificazione attestante l'iscrizione all'Albo regionale. I contributi sono concessi con il procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda. La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande verificando esclusivamente la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, nonché l'ammissibilità delle spese. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione della spesa sostenuta.
85. Per la finalità di cui al comma 82 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.
86. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo al Comune di Sesto al Reghena, in qualità di Comune capofila della convenzione di coordinamento in essere con l'Associazione dei Borghi più belli d'Italia, al fine di sostenere le attività di promozione e valorizzazione dei borghi stessi.
87. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 86 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di turismo dal Comune di Sesto al Reghena, entro il 30 settembre 2024, corredata di una relazione illustrativa delle iniziative e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono fissate le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo.
88. Per le finalità di cui al comma 86 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.
89. All'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 9 dopo le parole <<per la ristrutturazione>> sono aggiunte le seguenti: <<e il completamento>>;

b)
al comma 10 le parole <<soggetto beneficiario>> sono sostituite dalle seguenti: <<intervento>>.

90. È disposta la riapertura del termine di presentazione delle domande di concessione di cui all'articolo 2, comma 11, della legge regionale 16/2023, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 15 settembre 2024.
91. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 9, della legge regionale 16/2023, come modificato dal comma 89, lettera a), è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.
92. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, e contestualmente a erogare contributi alle strutture ricettive turistiche e agli esercizi commerciali di vendita al dettaglio e somministrazione di alimenti e bevande aventi sede operativa attiva nel territorio dei Comuni interessati dall'evento franoso di passo di Monte Croce Carnico, nonché dall'evento franoso che ha interrotto la ex strada provinciale 22 della Val Cosa nel corso dell'inverno 2023, a ristoro della conseguente contrazione di fatturato. I contributi sono concessi in deroga al requisito previsto dall’articolo 5, comma 6, della legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d’azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate), dell’assenza, nei locali in cui si esercitano tali attività, di apparecchi per il gioco lecito.
93. Con deliberazione della Giunta regionale sono puntualmente individuati i Comuni interessati, nonché stabiliti criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 92.
94. Per le finalità di cui al comma 92 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.
95.  
( ABROGATO )
(6)
96.  
( ABROGATO )
(7)
97.  
( ABROGATO )
(8)
98. Per la valorizzazione del turismo naturalistico connesso alla didattica ambientale e alla diffusione della cultura faunistica nell'ambito territoriale della Regione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire risorse alla Comunità Collinare del Friuli a copertura delle spese per il conseguimento delle finalità connesse alla gestione degli ambienti naturali e delle riserve naturalistiche insite nel territorio della Comunità stessa.
99. Per ottenere il trasferimento di cui al comma 98 la Comunità Collinare del Friuli presenta, entro il 31 marzo 2025, apposita domanda al Servizio competente in materia di turismo della Direzione centrale attività produttive e turismo corredata della relazione illustrativa del progetto da attuare. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità del trasferimento delle risorse e di rendicontazione della spesa.
100. Per le finalità di cui al comma 98 è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.
101. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 di cui all'allegata Tabella B.
Note:
1Parole aggiunte al comma 92 da art. 2, comma 8, L. R. 8/2024
2Parole sostituite al comma 99 da art. 2, comma 11, L. R. 13/2024 , con effetto dall'1/1/2025.
3Comma 33 abrogato da art. 141, comma 1, lettera ttt), L. R. 17/2025
4Comma 34 abrogato da art. 141, comma 1, lettera ttt), L. R. 17/2025
5Comma 41 abrogato da art. 141, comma 1, lettera ttt), L. R. 17/2025
6Comma 95 abrogato da art. 141, comma 2, lettera oo), L. R. 17/2025 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 38, L.R. 3/2021, a decorrere dall'1/1/2026.
7Comma 96 abrogato da art. 141, comma 2, lettera oo), L. R. 17/2025 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 38, L.R. 3/2021, a decorrere dall'1/1/2026.
8Comma 97 abrogato da art. 141, comma 2, lettera oo), L. R. 17/2025 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 38, L.R. 3/2021, a decorrere dall'1/1/2026.
9Comma 35 abrogato da art. 141, comma 2, lettera bbb), L. R. 17/2025 , a decorrere dall'1/1/2026.
10Comma 36 abrogato da art. 141, comma 2, lettera bbb), L. R. 17/2025 , a decorrere dall'1/1/2026.