Art. 11
(Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)
1.
All'articolo 12 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 4 le parole <<
a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza e sul Fondo nazionale complementare>> sono sostituite dalle seguenti: <<
statali o comunitarie>> e le parole <<
a realizzare gli interventi finanziati>> sono sostituite dalle seguenti: <<
alla tempestiva realizzazione delle opere finanziate>>;
b)
al comma 5 le parole <<
i Comuni che hanno una popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, come risultante dall'ultimo censimento ISTAT, e gli altri enti locali di cui al comma 4>> sono sostituite dalle seguenti: <<
gli enti>>;
c)
al comma 6 le parole <<
del 30 per cento del costo di ogni singolo intervento>> sono sostituite dalle seguenti: <<
del 50 per cento del finanziamento per ogni singola opera>>.
2. Per le finalità di cui all'
articolo 12, comma 4, della legge regionale 22/2022, come modificato dal comma 1, lettera a), è destinata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 39.
3. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'
articolo 12, comma 9, della legge regionale 22/2022 in relazione a quanto disposto dal comma 2, previste in 12 milioni di euro per l'anno 2026, affluiscono al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 300 (Riscossione di crediti di medio-lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 2.
4. Al fine di sostenere il rafforzamento patrimoniale della Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A., finalizzato a un aggiornamento del Piano Economico Finanziario tale da coprire il mutato valore del Piano degli Investimenti conseguente al generale aumento dei prezzi nel settore delle costruzioni e alle sopravvenute necessità di interventi manutentivi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere un aumento di capitale nel limite massimo di 95 milioni di euro.
5. L'operazione di cui al comma 4 può essere disposta, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze di concerto con l'Assessore alle infrastrutture e territorio, a seguito della presentazione da parte di Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A. di un aggiornamento del Piano degli Investimenti.
6. Per le finalità di cui al comma 4 è destinata la spesa di 95 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 39.
7. Nell'ambito delle finalità previste dalle delibere del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) relativamente all'attuazione del progetto "Conti pubblici territoriali", l'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere al finanziamento dell'attività del Nucleo regionale conti pubblici territoriali per assicurare la rilevazione diretta e le elaborazioni, nonché ogni altra attività idonea ad accrescerne la funzionalità.
8. Per le finalità di cui al comma 7 è destinata la spesa complessiva di 55.000 euro, suddivisa in ragione di 25.000 euro per il 2024 e di 30.000 euro per il 2025, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 39.
9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese necessarie per concorrere all'organizzazione dell'evento annuale INTERREG 2025 della Commissione europea, co-organizzato dal Programma INTERREG VI-A Italia-Slovenia 2021-2027 a Gorizia e Nova Gorica a marzo 2025, nell'ambito delle celebrazioni della Capitale europea della cultura 2025 Gorizia-Nova Gorica.
10. Per la finalità di cui al comma 9 è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 19 (Relazioni internazionali) - Programma n. 1 (Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 39.
11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese di personale derivanti dalla partecipazione della Regione a programmi o progetti finanziati dall'Unione europea.
12. Per le finalità di cui al comma 11 è destinata la spesa complessiva di 3.302.750 euro, suddivisa in ragione di 660.550 euro per il 2024 e di 1.321.100 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 39.
18. Ai fini della definizione di una specifica disciplina in sede di contrattazione collettiva di Comparto, ai dipendenti di cui all'
articolo 15, comma 3, della legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura), può essere riconosciuto, all'atto dell'inquadramento nel ruolo regionale dei dipendenti del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, il mantenimento del trattamento in godimento, se più favorevole, rispetto a quello previsto dalla predetta disciplina contrattuale, mediante riconoscimento, per la differenza, di un assegno ad personam riassorbibile con le modalità e le misure previste dalla disciplina contrattuale medesima.
19. La contrattazione collettiva di cui al comma 18, ai fini della rappresentatività sindacale di cui all'
articolo 33 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), si svolge con l'intervento anche delle organizzazioni sindacali di categoria di Federculture maggiormente rappresentative a livello regionale.
20. Per le finalità di cui al comma 18 si provvede a valere per gli anni 2025 e 2026 sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
21.
All'articolo 12 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 le parole: <<
e non scorporabili né quantificabili separatamente, quali la copertura assicurativa dell'immobile e la pulizia dei locali>> sono soppresse;
b)
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
22. Le disposizioni di cui al comma 21 si applicano ai contratti di concessione stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
23. Al fine di neutralizzare gli oneri conseguenti all'
articolo 12, comma 2, della legge regionale 11/2011, come modificato dal disposto di cui al comma 21, lettera a), è accantonata la spesa complessiva di 32.500 euro, suddivisa in ragione di 2.500 euro per il 2024 e 15.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 39.
26.
All'articolo 13 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 21 dopo le parole <<
istituiti o costituiti>> sono inserite le seguenti: <<
con atto pubblico o scrittura privata registrata>>;
b)
alla lettera b) del comma 21 bis dopo le parole <<
comunque denominati>> sono aggiunte le seguenti: <<
o enti partecipati dagli stessi>>;
c)
alla lettera c) del comma 21 bis dopo le parole <<
comunque denominati>> sono aggiunte le seguenti: <<
o enti partecipati dagli stessi>>;
d)
alla lettera d) del comma 21 bis le parole <<
a eccezione di quelle iscritte ai registri del CONI e RUNTS>> sono soppresse.
27. Le modifiche introdotte dal comma 26 non si applicano alle domande già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge.
29. In attuazione di quanto previsto dall'
articolo 20, comma 2 bis, della legge regionale 18/2016, nell'ambito del contratto collettivo regionale di lavoro del personale non dirigente del Comparto unico della Regione Friuli Venezia Giulia relativo al triennio 2022-2024 (CCRL 2022-2024 personale non dirigente), al fine di definire i nuovi ordinamenti professionali anche mediante tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno, gli enti del Comparto unico possono destinare apposite risorse finanziarie nel limite di una spesa non superiore alle percentuali indicate nei commi 30 e 31 calcolate sul monte salari 2021 relativo al proprio personale non dirigente sulla base dei dati comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente di cui all'
articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
30. Per l'Amministrazione regionale il limite di spesa di cui al comma 29 è pari allo 0,20 per cento del monte salari relativo all'anno 2021.
31. Per gli altri enti del Comparto unico il limite di spesa di cui al comma 29 è pari all'1 per cento del monte salari relativo all'anno 2021.
32. Nei limiti di quanto previsto al comma 30, le risorse di cui all'
articolo 12, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), sono integrate, a decorrere dal 2025, della somma di 320.000 euro comprensiva degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione regionale, con facoltà di utilizzo entro il periodo transitorio stabilito nel CCRL 2022-2024 personale non dirigente.
34. Per le finalità di cui all'
articolo 20, comma 2 bis, della legge regionale 18/2016, in relazione a quanto disposto dai commi 29, 30 e 32, è destinata la spesa complessiva di 640.000 euro, suddivisa in ragione di 320.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 39.
36. L'Amministrazione regionale, al fine di perseguire l'obiettivo di accrescere il prestigio dell'Istituzione, è autorizzata a promuovere il sostegno degli atleti del Friuli Venezia Giulia particolarmente meritevoli e in possesso di importanti qualità sportive nelle discipline olimpiche, anche invernali, nordiche e dello sci alpino, prevedendo una riserva di posti, la cui aliquota è da definirsi con la deliberazione di cui al comma 38, nelle procedure concorsuali per l'assunzione del personale del Corpo Forestale Regionale.
37. Gli aspiranti di cui al comma 36 devono aver conseguito, nella disciplina praticata, risultati agonistici di livello almeno nazionale certificati dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano o dalle federazioni sportive nazionali, come definiti con la deliberazione di cui al comma 38.
38. Con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, sono disciplinate le modalità di attuazione delle previsioni di cui ai commi 36 e 37.
39. Ai sensi dell'
articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 di cui all'allegata Tabella K.
Note:
1Parole sostituite al comma 13 da art. 165, comma 1, lettera a), L. R. 7/2025
2Comma 14 abrogato da art. 165, comma 1, lettera b), L. R. 7/2025
3Comma 15 bis aggiunto da art. 165, comma 1, lettera c), L. R. 7/2025
4Parole sostituite al comma 16 da art. 165, comma 1, lettera d), L. R. 7/2025
5Comma 28 abrogato da art. 141, comma 1, lettera ttt), L. R. 17/2025