LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 aprile 2024, n. 2

Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio.

TESTO VIGENTE dal 10/08/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  09/04/2024
Materia:
410.01 - Urbanistica
420.00 - OPERE PUBBLICHE ED EDILIZIA
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime

Capo I
 Disposizioni generali
Art. 1
 (Finalità)
1. La presente legge opera una revisione sistematica di leggi regionali di settore in materia di infrastrutture e territorio al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel Piano Strategico in attuazione degli indirizzi del programma di governo e in coerenza con le azioni di semplificazione, reingegnerizzazione e digitalizzazione delle procedure previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
Art. 2
 (Obiettivi)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la presente legge persegue la tempestiva realizzazione dei programmi e degli interventi strategici di competenza della Direzione centrale infrastrutture e territorio mediante la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti amministrativi.
Capo II
 Disposizioni in materia di lavori pubblici
Art. 3
 (Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 14/2002)
1.
L'articolo 1 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), è sostituito dal seguente:
<<Art. 1
 (Finalità e principi)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell'articolo 4, primo comma, n. 1), n. 1 bis) e n. 9), dello Statuto speciale, adottato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e delle disposizioni di attuazione statutaria, disciplina con la presente legge organica la materia dei lavori pubblici da realizzarsi nel territorio regionale.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici applicano e interpretano l'ordinamento regionale in materia di lavori pubblici secondo i principi previsti dagli articoli da 1 a 11 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 76, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici).>>.

Art. 4
 (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 14/2002)
1. All'articolo 3 della legge regionale 14/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole <<di cui all'articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE.>>;

b)
al comma 4 le parole <<di cui alla direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto, nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni e al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni,>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui alla direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE,>>.

Art. 5
 (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 14/2002)
1. All'articolo 7 della legge regionale 14/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 6 è sostituito dal seguente:
<<6. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, approvano il programma triennale dei lavori pubblici e il relativo elenco annuale entro novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio o documento equivalente, secondo l'ordinamento proprio di ciascuna amministrazione. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alla Regione. L'elenco annuale deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse comunitarie, statali, regionali o di altri enti pubblici, nonché quelli comunque acquisibili.>>;

b)
al comma 7 le parole <<progettazione definitiva>> sono sostituite dalle seguenti: <<progettazione di fattibilità tecnico-economica>>;

c)
il comma 9 è sostituito dal seguente:
<<9. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, adottano il programma e gli elenchi annuali dei lavori sulla base di schemi-tipo definiti ai sensi dell'articolo 37, commi 6 e 7, del decreto legislativo 36/2023. I programmi e gli elenchi approvati sono pubblicati sul sito istituzionale e trasmessi tempestivamente alla banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP), per il tramite della rete informatica regionale.>>;

d)
il comma 10 è sostituito dal seguente:
<<10. La programmazione dei lavori pubblici degli organismi di diritto pubblico, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, numero 4), della direttiva 2014/24/UE, è adottata in coerenza con le disposizioni che disciplinano l'attività programmatoria e previsionale della spesa. Per la programmazione dei lavori pubblici degli Enti del Servizio sanitario regionale trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti).>>.

Art. 6
 (Sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale 14/2002)
1.
L'articolo 8 della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente:
<<Art. 8
 (Livelli e contenuti della progettazione)
1. Per la disciplina relativa ai livelli e ai contenuti della progettazione si applica l'articolo 41 del decreto legislativo 36/2023.>>.

Art. 7
 (Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 14/2002)
1. All'articolo 9 della legge regionale 14/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole <<progettazione preliminare, definitiva>> sono sostituite dalle seguenti: <<progettazione di fattibilità tecnico-economica>>;

b)
al comma 5 le parole <<progetto preliminare, definitivo>> sono sostituite dalle seguenti: <<progetto di fattibilità tecnico-economica>>;

c)
al comma 6 le parole <<con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali>> sono sostituite dalle seguenti: <<con l'esclusione della sola redazione grafica degli elaborati progettuali>>;

d)
i commi da 8 a 11 sono abrogati;

e)
al comma 12 le parole <<Nella convenzione stipulata>> sono sostituite dalle seguenti: <<Nel contratto stipulato>>.

Art. 8
 (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 14/2002)
1.
Il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente:
<<1. Il piano di sicurezza e coordinamento di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), è sviluppato per successivi approfondimenti secondo le fasi della progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva delle opere, conformemente a quanto previsto dagli articoli 15 e 28 dell'allegato I.7 del decreto legislativo 36/2023.>>.

Art. 9
 (Sostituzione dell'articolo 11 della legge regionale 14/2002)
1.
L'articolo 11 della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente:
<<Art. 11
 (Incentivi alle funzioni tecniche)
1. Per la disciplina relativa agli incentivi alle funzioni tecniche, in materia di lavori pubblici, si applica l'articolo 45 del decreto legislativo 36/2023.>>.

Art. 10
 (Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 14/2002)
1. All'articolo 16 della legge regionale 14/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole <<in economia>> sono sostituite dalle seguenti: <<in amministrazione diretta>>;

b)
al comma 4 le parole <<progettazione definitiva>> sono sostituite dalle seguenti: <<progettazione di fattibilità tecnico-economica>>.

Art. 11
 (Sostituzione dell'articolo 23 della legge regionale 14/2002)
1.
L'articolo 23 della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente:
<<Art. 23
 (Lavori in amministrazione diretta)
1. La realizzazione di lavori in amministrazione diretta può essere disposta compatibilmente con i requisiti di idoneità organizzativa e di organico posseduti dall'amministrazione competente.
2. I lavori in amministrazione diretta si eseguono per mezzo del personale e dei mezzi propri dell'amministrazione; il responsabile unico del progetto acquista i materiali e acquista e noleggia i mezzi e quanto necessario per la realizzazione dell'opera.
3. Ai fini del calcolo dell'importo di progetto dei lavori eseguiti in amministrazione diretta di competenza della Regione, nel quadro economico non si tiene conto degli oneri del personale di cui al comma 2.
4. Il responsabile unico del progetto può procedere ad affidamento a terzi di particolari tipologie di lavorazioni che concorrono alla realizzazione dell'opera.
5. Con regolamento sono definite le tipologie dei lavori che si possono eseguire in amministrazione diretta e le relative modalità di esecuzione.
6. I lavori da realizzare in amministrazione diretta non sono inseriti nella programmazione triennale dei lavori pubblici.>>.

Art. 12
 (Sostituzione dell'articolo 39 della legge regionale 14/2002)
1.
L'articolo 39 della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente:
<<Art. 39
 (Controlli e vigilanza)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, in sinergia con l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e ogni altro organo nazionale e regionale, a intraprendere azioni mirate all'adozione di convenzioni o altro strumento idoneo, per disciplinare e rendere interoperabili le banche dati detenute da enti a livello nazionale e regionale. Tale disciplina è finalizzata ad accelerare le tempistiche di controllo degli operatori economici per l'effettuazione delle verifiche previste dal decreto legislativo 36/2023 relative agli appalti di lavori pubblici, servizi e forniture svolti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti nel territorio regionale attraverso la rete di stazioni appaltanti.
2. Per le finalità indicate nel comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata ad apportare miglioramenti e aggiustamenti tecnici agli applicativi informatici già detenuti o di futura attivazione per renderli adeguati, accessibili e interoperabili con le banche dati utilizzate da ANAC o da altri enti a livello nazionale e regionale e rendere fruibili le informazioni da questi detenute.>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 39 della legge regionale 14/2002, come sostituito dal comma 1, è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
Art. 13
 (Modifica all'articolo 40 della legge regionale 14/2002)
Art. 14
 (Modifiche all'articolo 44 bis della legge regionale 14/2002)
1.
Dopo il comma 4 ter dell'articolo 44 bis della legge regionale 14/2002 sono aggiunti i seguenti:
<<4 quater. Nell'ambito della rete delle stazioni appaltanti la piattaforma informatica messa a disposizione dalla Regione sviluppa il processo di introduzione del modello Building Information Modeling (BIM), inteso come sistema informativo digitale per la gestione delle informazioni lungo l'intero ciclo di vita di una struttura edilizia, dalla fase di progettazione iniziale attraverso la costruzione, la manutenzione, fino allo smaltimento finale.
4 quinquies. L'Amministrazione regionale, di concerto con le forme associative degli Enti locali e dei costruttori, con il coinvolgimento degli ordini professionali, supporta il necessario percorso di acquisizione della piattaforma, della messa a disposizione alla rete delle stazioni appaltanti, della sua integrazione nei sistemi informativi regionali, nonché della formazione, anche per il tramite delle fondazioni di ANCI FVG.>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 44 bis, commi 4 quater e 4 quinquies, della legge regionale 14/2002, come aggiunti dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
Correzioni effettuate d'ufficio:
Alla rubrica del presente articolo le parole "legge 14/2002" devono leggersi correttamente come "legge regionale 14/2002".
Art. 15
 (Modifiche all'articolo 50 della legge regionale 14/2002)
1. All'articolo 50 della legge regionale 14/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. La Giunta regionale approva il progetto di fattibilità tecnico-economica di lavori pubblici; il Direttore del servizio competente approva il progetto esecutivo. La Giunta regionale può delegare l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica al Direttore regionale competente e, nel caso di delegazione amministrativa intersoggettiva, al soggetto delegatario.>>;

b)
al comma 5 le parole <<progetto definitivo>> sono sostituite dalle seguenti: <<progetto di fattibilità tecnico-economica>>;

c)
il comma 6 è abrogato.

Art. 16
 (Modifiche all'articolo 51 della legge regionale 14/2002)
1. All'articolo 51 della legge regionale 14/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole <<L'Amministrazione regionale è autorizzata>> sono sostituite dalle seguenti: <<L'Amministrazione regionale, gli Enti di decentramento regionale e gli altri enti regionali sono autorizzati>>;

b)
i commi 1 bis e 1 ter sono abrogati;

c)
al comma 1 quater dopo le parole <<oggetto della delegazione,>> sono inserite le seguenti:<<in applicazione dell'articolo 56, comma 4,>>;

d)
alla lettera a) del comma 2 dopo le parole <<e loro consorzi>> sono inserite le seguenti:<<ed eventuali loro società in-house>>;

e)
la lettera c) del comma 2 è abrogata;

f)
alla lettera a) del comma 7 dopo le parole <<dei progetti>> sono inserite le seguenti: <<e la loro approvazione>>;

g)
la lettera a bis) del comma 7 è abrogata;

h)
la lettera b) del comma 7 è sostituita dalla seguente:
<<b) il soggetto a cui spetta l'acquisizione delle autorizzazioni necessarie entro i termini stabiliti, nonché l'eventuale espletamento delle attività espropriative o acquisitive di immobili, fatto salvo il caso in cui l'ente delegante provveda direttamente;>>;

i)
le lettere c) ed e) del comma 7 sono abrogate;

j)
alla lettera f) del comma 7 le parole <<all'Amministrazione regionale delegante>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'ente delegante>>;

k)
la lettera g) del comma 7 è sostituita dalla seguente:
<<g) le modalità di erogazione del finanziamento al soggetto delegatario;>>;

l)
la lettera h) del comma 7 è abrogata;

m)
il comma 9 è abrogato;

n)
il comma 10 è sostituito dal seguente:
<<10. Il soggetto delegatario relaziona annualmente alla Giunta regionale, tramite il soggetto delegante, sullo stato di attuazione delle deleghe.>>;

o)
il comma 10 bis è abrogato.

Art. 17
 (Modifica all'articolo 51 bis della legge regionale 14/2002)
1.
Al comma 3 dell'articolo 51 bis della legge regionale 14/2002 le parole <<solamente il progetto preliminare>> sono sostituite dalle seguenti: <<il progetto di fattibilità tecnico-economica, ovvero il documento di indirizzo alla progettazione nel caso di omissione del primo livello di progettazione,>>.

Art. 18
 (Modifiche all'articolo 51 ter della legge regionale 14/2002)
1. Al comma 10 dell'articolo 51 ter della legge regionale 14/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera b) è abrogata;

b)
alla lettera d) le parole <<progetto definitivo>> sono sostituite dalle seguenti: <<progetto di fattibilità tecnico-economica>>.

Art. 19
 (Modifica all'articolo 56 della legge regionale 14/2002)
1.
Al comma 1 dell'articolo 56 della legge regionale 14/2002 le parole <<progetto definitivo>> sono sostituite dalle seguenti: <<progetto di fattibilità tecnico-economica>>.

Art. 20
 (Modifica all'articolo 59 della legge regionale 14/2002)
1.
Al comma 1 dell'articolo 59 della legge regionale 14/2002 il periodo <<Sono fatte salve le attribuzioni della Commissione regionale dei lavori pubblici, di cui all'articolo 42.>> è soppresso.

Art. 21
 (Modifica all'articolo 63 della legge regionale 14/2002)
1.
Al comma 2 dell'articolo 63 della legge regionale 14/2002 il periodo <<Si fa salvo quanto previsto dall'articolo 39, comma 4.>> è soppresso.

Art. 22
 (Modifiche all'articolo 65 bis della legge regionale 14/2002)
1. All'articolo 65 bis della legge regionale 14/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. Le Commissioni sono costituite con decreto del Presidente della Regione e restano in carica per cinque anni, decorrenti dalla data del decreto di costituzione.>>;

b)
il comma 5 è sostituito dal seguente:
<<5. Per la partecipazione a ciascuna seduta delle Commissioni ai componenti aventi diritto è corrisposto un gettone di presenza onnicomprensivo pari a 100 euro.>>.

Art. 23
 (Modifica all'articolo 67 della legge regionale 14/2002)
1.
Al comma 1 dell'articolo 67 della legge regionale 14/2002 le parole <<progetto definitivo>> sono sostituite dalle seguenti: <<progetto di fattibilità tecnico - economica>>.

Art. 24
 (Sostituzione dell'articolo 74 della legge regionale 14/2002)
1.
L'articolo 74 della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente:
<<Art. 74
 (Norma di rinvio)
1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applica la normativa statale vigente in materia.>>.

Art. 25
 (Modifica della denominazione responsabile unico del procedimento)
1.
Ovunque ricorrano nella legge regionale 14/2002 le parole <<responsabile unico del procedimento>> oppure <<responsabile del procedimento>> le stesse sono sostituite dalle seguenti: <<responsabile unico del progetto>>.

Art. 26
 (Delegazione amministrativa intersoggettiva degli enti locali per progetti di investimento di valenza territoriale di iniziativa pubblica sovracomunale)
1. Gli enti locali beneficiari dei contributi per i progetti di investimento di valenza territoriale di iniziativa pubblica sovracomunale di cui all'articolo 7 ter della legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020 e del Programma Regionale Obiettivo "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" 2021-2027 cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR)), possono provvedere per la realizzazione dei medesimi progetti, per qualunque tipologia dagli stessi prevista, tramite l'istituto della delegazione amministrativa intersoggettiva agli enti locali individuati come capofila o agli altri enti locali facenti parte del medesimo progetto. Con l'atto di delegazione sono definiti le modalità, le condizioni e i termini regolanti il rapporto tra il soggetto delegante e il soggetto delegatario.
Art. 27
 (Disposizione transitoria)
1. Fino all'adozione della disciplina stabilita ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 36/2023, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge regionale 14/2002 nel testo previgente e il relativo regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 1 aprile 2019, n. 59 (Regolamento contenente criteri e modalità per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche per la realizzazione di lavori pubblici ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici)).
2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 23 della legge regionale 14/2002, come sostituito dall'articolo 11, continua ad applicarsi la normativa previgente.
3. Alle delegazioni amministrative di cui all'articolo 51 della legge regionale 14/2002 in essere alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa previgente.
Capo III
 Disposizioni in materia di pianificazione e paesaggio
Art. 28
 (Modifica all'articolo 34 della legge regionale 5/2007)
1.
Dopo il comma 3 bis dell'articolo 34 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), è aggiunto il seguente:
<<3 ter. Nelle more del provvedimento di cui al comma 3 bis è comunque dovuto dal Comune l'invio all'Amministrazione regionale, in forma digitale, degli strati informativi modificati rispetto al Piano paesaggistico regionale, di eventuali nuovi strati e di quelli relativi all'azzonamento di PRGC derivato dalla conformazione. Tali strati sono parte integrante della documentazione tecnica dello strumento urbanistico conformato.>>.

Art. 29
 (Modifiche all'articolo 57 quater della legge regionale 5/2007)
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 57 quater della legge regionale 5/2007 è inserito il seguente:
<<2 bis. Sono oggetto di conformazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 63 septies:
a) le varianti allo strumento urbanistico comunale vigente di conformazione al PPR;
b) le varianti allo strumento urbanistico comunale vigente di conformazione al PPR, come modificato da nuove previsioni urbanistiche di cui all'articolo 63 sexies.>>.

Art. 30
 (Modifiche all'articolo 60 della legge regionale 5/2007)
1. All'articolo 60 della legge regionale 5/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera a) del comma 3 dopo le parole <<per interventi di nuova edificazione o di demolizione>> è inserita la seguente: <<totale>>;

b)
alla lettera g) del comma 3 le parole <<ai sensi della disciplina regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui all'articolo 10 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia)>>.

Art. 31
 (Modifica all'articolo 63 bis della legge regionale 5/2007)
1.
Alla lettera i bis) del comma 3 dell'articolo 63 bis della legge regionale 5/2007 dopo le parole <<lettere a) e b)>> sono inserite le seguenti: <<, e comma 2 bis>>.

Art. 32
 (Modifica all'articolo 63 ter della legge regionale 5/2007)
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 63 ter della legge regionale 5/2007 è inserito il seguente:
<<2 bis. La sospensione di cui al comma 2 per le direttive adottate ai sensi dell'articolo 63 bis, comma 8, può essere prorogata di un anno.>>.

Art. 33
 (Modifica all'articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007)
1.
Alla fine del comma 1 ter dell'articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007 è aggiunto il seguente periodo: <<L'esclusione dal procedimento di adeguamento paesaggistico opera anche in riferimento alla fattispecie di approvazione di progetti di opere pubbliche conformi allo strumento urbanistico comunale vigente, unicamente qualora si renda necessaria la reiterazione del vincolo espropriativo esistente oppure l'apposizione di un nuovo vincolo.>>.

Art. 34
 (Inserimento dell'articolo 63 septies nella legge regionale 5/2007)
1.
Dopo l'articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007 è inserito il seguente:
<<Art. 63 septies
 (Variante di conformazione dello strumento urbanistico comunale al PPR)
1. Le varianti di conformazione dello strumento urbanistico comunale al PPR di cui all'articolo 57 quater, comma 2 bis, sono soggette al procedimento speciale di cui al presente articolo.
2. Le varianti di cui al presente articolo sono sottoposte alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica e alla valutazione di incidenza secondo quanto disposto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), e dalla disciplina regionale di settore.
3. Alle varianti di conformazione di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 63 sexies, commi 9 e 9 bis; la variante può comportare anche le necessarie e connesse modifiche di obiettivi e strategie.
4. Le varianti di cui al presente articolo contengono la documentazione per la conformazione al PPR recante i contenuti previsti dall'articolo 57 quater, comma 1, e necessitano della preventiva formulazione delle direttive di cui all'articolo 63 bis, comma 8.
5. Il Comune prima dell'adozione della variante:
a) attiva tavoli tecnici e convoca la conferenza di servizi di cui all'articolo 14, commi da 1 a 7, delle norme tecniche di attuazione del PPR, per l'acquisizione del relativo parere; in sede di conferenza di servizi paesaggistica il competente organo del Ministero della cultura esprime il proprio parere sui beni tutelati dal decreto legislativo 42/2004;
b) provvede ai sensi dell'articolo 63 sexies, comma 1 bis, lettera c).
6. Il progetto di variante e l'eventuale relazione sottoscritta dal progettista incaricato che assevera il rispetto delle fattispecie di cui all'articolo 63 sexies, comma 1, sono adottati dal Consiglio comunale, previo adeguamento alle prescrizioni di cui al parere conclusivo dei lavori della Conferenza dei servizi paesaggistica e alle eventuali prescrizioni rese nei pareri di cui al comma 5, lettera b), con propria deliberazione, pubblicata alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web del Comune con i relativi elaborati progettuali e depositata presso la segreteria comunale per la durata di trenta giorni consecutivi affinché chiunque possa prendere visione di tutti i suoi elementi. Del deposito viene dato avviso dal Comune nel Bollettino ufficiale della Regione, nonché mediante pubblicazione nell'Albo comunale sul sito web del Comune.
7. Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni alla variante di conformazione. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante possono presentare opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente in sede di approvazione.
8. Prima dell'approvazione della variante il Comune raggiunge le intese e acquisisce i pareri di cui all'articolo 63 sexies, comma 4.
9. Decorsi i termini ed espletate le procedure di cui ai commi 5, 6, 7 e 8, il Consiglio comunale si pronuncia sulle opposizioni e osservazioni presentate al Comune, introduce le eventuali modifiche conseguenti al deposito e approva la variante, ovvero decide la sua rielaborazione e riadozione anche parziale. La riadozione è necessaria quando le modifiche comportino, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), ulteriori vincoli preordinati all'esproprio o di inedificabilità assoluta.
10. Copia della variante approvata e della relativa deliberazione divenuta esecutiva è inviata in forma digitale all'Amministrazione regionale per il trattamento dei dati a fini istituzionali. Con provvedimento del Direttore centrale competente in materia di pianificazione territoriale, per finalità di aggiornamento della banca dati regionale, sono definiti i criteri di redazione e di inoltro degli elaborati informatici, nonché di profilazione degli utenti per l'accesso alla piattaforma.
11. Nelle more del provvedimento di cui al comma 10 è comunque dovuto dal Comune l'invio all'Amministrazione regionale, in forma digitale, degli strati informativi modificati rispetto al Piano paesaggistico regionale, di eventuali nuovi strati e di quelli relativi all'azzonamento di PRGC derivato dalla conformazione. Tali strati sono parte integrante della documentazione tecnica dello strumento urbanistico conformato.
12. Ai fini della positiva verifica di cui all'articolo 146, comma 5, del decreto legislativo 42/2004, concernente gli strumenti urbanistici generali comunali di cui all'articolo 57 quater, comma 2 bis, per i quali è stato acquisito il parere della conferenza dei servizi di cui all'articolo 14 delle norme tecniche di attuazione del PPR, il Comune provvede, trasmettendo gli strumenti urbanistici generali comunali di cui al presente articolo, conformati e approvati, al competente organo del Ministero della cultura, il quale si esprime nel termine di trenta giorni.
13. La variante entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione a cura del Comune, dell'avviso della deliberazione del Consiglio comunale di approvazione della variante stessa.>>.

Art. 35
 (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 19/2009)
1. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo le parole <<indicati al comma 1, lettera a),>> sono inserite le seguenti: <<a esclusione dell'ipotesi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), numero 3),>>;

b)
all'ultimo periodo le parole <<gli interventi di ristrutturazione edilizia sono consentiti anche se riguardano globalmente uno o più edifici e modificano fino al 25 per cento le destinazioni preesistenti>> sono sostituite dalle seguenti: <<è ammessa l'applicazione delle deroghe di cui all'articolo 39 bis>>.

Art. 36
 (Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 19/2009)
1. All'articolo 10 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la rubrica è sostituita dalla seguente: <<(Opere pubbliche statali e regionali)>>;

b)
alla lettera b) del comma 1 le parole <<e delle Amministrazioni provinciali>> sono soppresse;

c)
al comma 2 la parola <<centoventi>> è sostituita dalla seguente: <<sessanta>>;

d)
al comma 2 dopo le parole <<scaduto tale termine si prescinde da esso.>> è aggiunto il seguente periodo: <<L'assenso al perfezionamento dell'intesa, in ordine alla localizzazione nel territorio regionale delle opere pubbliche di cui al comma 1, lettera a), è espresso, in via ordinaria con delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di infrastrutture e territorio, e nell'ambito delle conferenze di servizi dal rappresentante unico regionale nominato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di infrastrutture e territorio.>>;

e)
al comma 4 dopo le parole <<delegazione amministrativa intersoggettiva>> sono inserite le seguenti: <<e interorganica>>;

f)
il comma 5 è sostituito dal seguente:
<<5. Ai fini dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 e 4, le opere e gli interventi sono da considerarsi conformi quando risultano compatibili con gli strumenti di pianificazione comunale vigenti e adottati. In sede di accertamento possono essere impartite prescrizioni esecutive. Nel caso in cui sia indetta la conferenza di servizi l'accertamento della conformità urbanistica può essere eseguito in tale sede da parte dei soggetti competenti.>>;

g)
il comma 6 è sostituito dal seguente:
<<6. I soggetti titolari delle opere di cui al comma 1 possono convocare una conferenza di servizi, ai sensi della legge 241/1990 e dell'articolo 38 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), per l'approvazione del progetto ai sensi dei commi 2, 3 e 4. Alla conferenza di servizi partecipano la Regione con il proprio rappresentante unico e il Comune o i Comuni interessati previa deliberazione degli organi rappresentativi nel caso in cui le opere da realizzare non risultino conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, nonché le altre Amministrazioni dello Stato e gli Enti comunque tenuti a adottare atti di intesa o a rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni, nulla osta, previsti dalle leggi statali e regionali. La conferenza di servizi può essere altresì convocata dai soggetti titolari delle opere qualora l'accertamento di conformità di cui ai commi 2, 3 e 4, dia esito negativo, oppure l'intesa tra lo Stato e la Regione non si perfezioni entro il termine stabilito.>>;

h)
dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
<<6 bis. Qualora le opere da realizzare non risultino conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici e vi sia la necessità di variare gli stessi, l'Amministrazione procedente provvede alla pubblicazione nel proprio sito istituzionale, nonché in quello delle Amministrazioni i cui strumenti urbanistici devono essere variati, di un avviso dell'indizione e convocazione della conferenza di servizi e alla pubblicazione integrale del progetto.
6 ter. Contestualmente alla convocazione della conferenza di servizi i soggetti titolari delle opere provvedono a richiedere la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione di un avviso dell'avvenuto deposito del progetto. Per le opere di cui al comma 1, lettera b), entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso di deposito, chiunque può prendere visione del progetto e formulare osservazioni. Entro il termine per la conclusione della conferenza di servizi i soggetti partecipanti i cui strumenti urbanistici devono essere variati esprimono la propria posizione tenendo conto delle osservazioni presentate. L'Amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi di cui al comma 8, dando riscontro del prevalente interesse pubblico alla realizzazione delle opere, specifica evidenza dei pareri pervenuti e delle osservazioni presentate, nonché formulando eventuali prescrizioni.
6 quater. Qualora la realizzazione dell'opera comporti la necessità di apporre il vincolo preordinato all'esproprio, l'avviso agli interessati va inviato secondo le modalità e i termini previsti dall'articolo 65 ter della legge regionale 14/2002 e dal decreto del Presidente della Repubblica 327/2001. Qualora a esito della conferenza occorra apportare modifiche localizzative o del tracciato dell'opera che coinvolgano nuovi soggetti, l'Amministrazione procedente provvede alle ulteriori comunicazioni dell'avviso con le modalità e termini sopra richiamati.>>;

i)
il comma 7 è sostituito dal seguente:
<<7. La conferenza valuta i progetti relativi alle opere da realizzare nel rispetto delle disposizioni normative di settore e si esprime entro sessanta giorni dalla convocazione, proponendo, ove occorra, le opportune modifiche senza che ciò comporti la necessità di ulteriori deliberazioni del soggetto proponente. Tale termine è prorogabile, su richiesta motivata delle amministrazioni preposte alla tutela degli interessi di cui all'articolo 14 quinquies, comma 1, della legge 241/1990, una sola volta per non più di dieci giorni. Il progetto, nel caso in cui le opere da realizzare non risultino conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, deve essere corredato di un elaborato che individui beni e soggetti interessati dalla procedura espropriativa, le eventuali fasce di rispetto e misure di salvaguardia, nonché l'estratto degli strumenti urbanistici vigenti e del piano modificato in conseguenza della variazione. Sulla documentazione di variante urbanistica in sede di conferenza di servizi sono acquisiti i pareri di cui agli articoli 63 bis e 63 sexies della legge regionale 5/2007.>>;

j)
il comma 8 è sostituito dal seguente:
<<8. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, adottata dall'Amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta e gli altri atti di assenso comunque denominati previsti da leggi statali e regionali, perfeziona a ogni fine urbanistico ed edilizio l'intesa tra lo Stato e la Regione ai fini della localizzazione dell'opera e, ove necessario, ha effetto di variante agli strumenti urbanistici, nonché costituisce apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità e indifferibilità delle opere previste. In qualsiasi caso di dissenso o non completo assenso espresso dai soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 38, comma 11, del decreto legislativo 36/2023.>>;

k)
dopo il comma 8 è inserito il seguente:
<<8 bis. Nel caso in cui la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi produca effetto di variante agli strumenti urbanistici, un avviso dell'avvenuta conclusione della conferenza di servizi è pubblicato per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione e nel sito web delle Amministrazioni i cui strumenti urbanistici vengono variati. La determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi per le opere di cui al comma 1, lettera b), produce gli effetti indicati dal comma 8 dal giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso sul Bollettino ufficiale della Regione.>>;

l)
al comma 9 dopo le parole <<per quanto di rispettiva competenza>> sono inserite le seguenti: <<, ai sensi dei commi 2, 3 e 4,>>.

Art. 37
 (Inserimento dell'articolo 10 bis nella legge regionale 19/2009)
1.
Dopo l'articolo 10 della legge regionale 19/2009 è inserito il seguente:
<<Art. 10 bis
 (Opere pubbliche di altre Amministrazioni e Enti pubblici)
1. È soggetta esclusivamente alle disposizioni procedurali del presente articolo la realizzazione delle opere pubbliche, a esclusione di quelle di cui agli articoli 10 e 11, per le quali si applicano le disposizioni normative in materia lavori pubblici.
2. Per tali opere pubbliche la conformità urbanistica è accertata entro trenta giorni dalla richiesta dal Comune o dai Comuni nel cui territorio ricade l'opera da realizzare. Ai fini dell'accertamento le opere e gli interventi sono da considerarsi conformi quando risultano compatibili con gli strumenti di pianificazione comunale vigenti e adottati e in sede di accertamento possono essere impartite prescrizioni esecutive. L'istanza deve essere corredata degli elaborati di cui all'articolo 10, comma 5 bis.
3. Per l'approvazione dei progetti i soggetti titolari delle opere convocano una conferenza di servizi in forma semplificata ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 36/2023, in conformità alla legge 241/1990, e trova applicazione quanto stabilito dall'articolo 10, commi 6, 6 bis, 6 ter, 6 quater, 7, 8 e 8 bis. In tali casi la conformità urbanistica di cui al comma 2 è accertata in sede di conferenza di servizi.
4. Per gli interventi individuati nell'articolo 10 del regolamento di attuazione di cui all'articolo 2, relativi alle opere di cui al presente articolo, l'accertamento di cui al comma 2 è sostituito dalla comunicazione di conformità, disciplinata dall'articolo 10, commi 9 e 10, da trasmettere al Comune interessato.
5. Per le opere del presente articolo trova applicazione quanto stabilito dall'articolo 10, commi 11, 12, 13, 15 e 16.>>.

Art. 38
 (Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 19/2009)
1. All'articolo 11 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 la parola <<preliminari>> è soppressa;

b)
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
<<2 bis. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1 l'approvazione delle opere pubbliche o di pubblica utilità di competenza dei Comuni, in forma singola o associata, è effettuata in conformità alla legge 241/1990, all'articolo 38 del decreto legislativo 36/2023, e trova applicazione quanto stabilito dall'articolo 10, commi 6, 6 bis, 6 ter, 7, 8 e 8 bis.>>.

Art. 39
 (Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 19/2009)
1. All'articolo 16 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo la lettera g) del comma 1 è inserita la seguente:
<<g bis) le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 70 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato, realizzabili anche mediante un unico bacino;>>;

b)
dopo la lettera s) del comma 1 è inserita la seguente:
<<s bis) realizzazione di elettrolizzatori con potenza inferiore o uguale alla soglia di 10 MW;>>.

Art. 40
 (Modifica all'articolo 16 bis della legge regionale 19/2009)
1.
Al comma 8 dell'articolo 16 bis della legge regionale 19/2009 dopo le parole <<attività edilizia libera.>> è inserito il seguente periodo: <<In ogni caso, entro il periodo di efficacia, l'interessato può comunicare al Comune la proroga del termine di ultimazione dei lavori per un periodo non superiore a tre anni.>>.

Art. 41
 (Modifica all'articolo 19 della legge regionale 19/2009)
1.
Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 19/2009 le parole <<e di restauro e risanamento conservativo,>> sono soppresse.

Art. 42
 (Modifiche all'articolo 23 della legge regionale 19/2009)
1. All'articolo 23 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dopo le parole <<di ritiro>> sono inserite le seguenti: <<o di ricezione telematica>>;

b)
al comma 2 dopo le parole <<di ritiro>> sono inserite le seguenti: <<o di ricezione telematica>>.

Art. 43
 (Modifica all'articolo 27 della legge regionale 19/2009)
1.
Al comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale 19/2009 le parole <<trenta giorni>> sono sostituite dalle seguenti: <<sessanta giorni>>.

Art. 44
 (Modifica all'articolo 27 bis della legge regionale 19/2009)
1.
Al comma 1 dell'articolo 27 bis della legge regionale 19/2009 dopo le parole <<disciplina di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a), b), c)>> sono aggiunte le seguenti: <<, e il versamento dell'oblazione nella misura di 258 euro. In tale ultima ipotesi, fatta salva l'inapplicabilità dei procedimenti sanzionatori di cui al capo VI, l'interessato provvede al deposito presso il Comune di un elaborato rappresentante lo stato di fatto di quanto realizzato, che costituisce stato legittimo ai sensi dell'articolo 40 ter e riconoscimento di conformità dell'opera, equivalendo a variante di mero aggiornamento progettuale depositata prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori>>.

Art. 45
 (Modifiche all'articolo 35 della legge regionale 19/2009)
1. All'articolo 35 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 3 le parole <<ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera a),>> sono sostituite dalle seguenti: <<per esigenze di arretramento del profilo di facciata nel rispetto delle eventuali prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali in materia di allineamento degli edifici e fasce di rispetto del nastro stradale,>>;

b)
dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
<<4 bis. Per gli edifici siti nel Porto Vecchio di Trieste di proprietà dell'Amministrazione regionale, ferma restando la possibilità della realizzazione in copertura di vani tecnici di dimensioni strettamente necessari (quali ad esempio vani scale, vani ascensore, vani per unità di trattamento aria) sono ammessi anche in deroga alle distanze, alle altezze, alle superfici e ai volumi già previsti dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi comunali, tutti gli interventi edilizi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ampliamento e ristrutturazione edilizia, di valenza strategica ed esclusivamente per interesse pubblico, volumi di raccordo ulteriori per una percentuale di volume utile inferiore al 5 per cento del volume utile complessivo dell'immobile. Il volume così realizzato deve avere l'altezza tecnicamente minima possibile e deve essere arretrato rispetto al filo esterno delle facciate dell'edificio per una profondità almeno pari all'altezza lorda dell'estradosso. Va fatto salvo il rispetto degli atti autorizzativi previsti dalle leggi in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, di tutela ambientale e le prescrizioni delle altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, con particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza statica, antisismica, antincendio.
4 ter. Nell'esclusivo interesse pubblico e al fine di favorire l'insediamento anche di attività innovative in un contesto urbano che si vuole rigenerare e riqualificare e in attuazione e per le finalità della progettualità affidata ad Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa ai sensi dell'articolo 12, comma 15, della legge regionale 22/2022, e nell'ambito delle competenze a essa attribuite volte a favorire l'attrazione di investimenti esteri sul territorio regionale e l'insediamento di imprese internazionali, la destinazione d'uso dell'Hangar 21, di proprietà dell'Amministrazione regionale, viene estesa anche ad attività innovative, laboratoristico prototipali ovvero sperimentali a elevato livello tecnologico e a basso impatto ambientale. La modifica con l'integrazione della destinazione d'uso di cui al precedente periodo avviene nel rispetto degli atti autorizzativi previsti dalle leggi in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, di tutela ambientale e dalle prescrizioni delle altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, con particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza statica, antisismica, antincendio.>>.

Art. 46
 (Modifica all'articolo 39 bis della legge regionale 19/2009)
1.
Al comma 1 dell'articolo 39 bis della legge regionale 19/2009 le parole <<utile in ampliamento per ogni unità immobiliare oggetto di intervento.>> sono sostituite dalle seguenti: <<complessivo in ampliamento per ogni unità immobiliare oggetto di intervento, anche qualora derivante in tutto o in parte dalla realizzazione di superfici accessorie. In tale ultimo caso il volume è da computarsi in misura pari al prodotto tra superfici accessorie e relative altezze, fatta salva l'applicazione del comma 1 bis.>>.

Art. 47
 (Modifiche all'articolo 43 della legge regionale 19/2009)
1. All'articolo 43 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la rubrica è sostituita dalla seguente: <<(Vigilanza su opere disciplinate dagli articoli 10, 10 bis e 11)>>;

b)
al comma 3 le parole <<dalle Amministrazioni provinciali,>> sono soppresse;

c)
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
<<3 bis. Per le opere pubbliche realizzate dai Comuni, in forma singola o associata, nonché dai loro concessionari, le sanzioni sono applicate dal Comune. In tali casi trovano applicazione le sanzioni previste dal presente capo.>>;

d)
al comma 4 le parole <<all'articolo 10>> sono sostituite dalle seguenti: <<agli articoli 10, 10 bis e 11>>;

e)
alla fine del comma 5 è aggiunto il seguente periodo: <<Il rilascio dell'accertamento in sanatoria per le opere di cui agli articoli 10 bis e 11 è subordinato al pagamento al Comune, a titolo di oblazione, di una somma pari a 500 euro in caso di nuove opere principali e 250 euro in caso di opere accessorie e di varianti a progetti già autorizzati.>>.

Art. 48
 (Modifica all'articolo 49 della legge regionale 19/2009)
1.
Al comma 2 ter dell'articolo 49 della legge regionale 19/2009 dopo le parole <<le deroghe ivi previste>> sono inserite le seguenti: <<o, in alternativa, quelle disposte dall'articolo 39>>.

Art. 49
 (Modifica all'articolo 50 della legge regionale 19/2009)
1.
Al comma 8 dell'articolo 50 della legge regionale 19/2009 la parola <<interrompe>> è sostituita dalla seguente: <<sospende>>.

Art. 50
 (Modifica all'articolo 61 della legge regionale 19/2009)
1.
Dopo il comma 2 bis dell'articolo 61 della legge regionale 19/2009 è inserito il seguente:
<<2 ter. In deroga all'obbligo previsto dall'articolo 29, comma 7, i Comuni hanno la facoltà di disporre la sospensione dell'aggiornamento quinquennale degli oneri per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 5 aprile 2024, n. 2 (Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio).>>.

Art. 51
 (Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 22/2009)
1. All'articolo 1 della legge regionale 3 dicembre 2009, n. 22 (Procedure per l'avvio della riforma della pianificazione territoriale della Regione), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. La Regione svolge la funzione della pianificazione territoriale attraverso il Piano del governo del territorio, che si compone del Quadro strutturale e del Documento territoriale strategico regionale.>>;

b)
al comma 6 le parole <<La Carta dei valori>> sono sostituite dalle seguenti:<<Il Quadro strutturale>>;

c)
al comma 9 le parole <<, le Province>> sono soppresse.

Art. 52
 (Modifiche all'articolo 1 bis della legge regionale 22/2009)
1. All'articolo 1 bis della legge regionale 22/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 la parola <<adegua>> è sostituita dalla seguente: <<coordina>>;

b)
il comma 5 è sostituito dal seguente:
<<5. Nella fase di elaborazione e di adozione della variante la Regione attiva strumenti di partecipazione, indirizzati ai diversi portatori di interesse, individuati con deliberazione della Giunta regionale.>>.

Art. 53
 (Variante di adeguamento al Piano di gestione del rischio di alluvioni)
1. L'adeguamento al Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni), consiste nel recepimento delle perimetrazioni delle aree a pericolosità idraulica, delle zone di attenzione e delle aree fluviali, nella mappatura del rischio sul territorio e nella modifica delle norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici necessaria per rispettare le limitazioni previste dal PGRA stesso.
2. Al fine di adeguare lo strumento urbanistico comunale vigente, il Comune adotta e approva una variante di livello comunale ai sensi dell'articolo 63 sexies, comma 1, lettera h), della legge regionale 5/2007. La variante di adeguamento, qualora non comporti modifiche di destinazioni d'uso rispetto alle destinazioni vigenti, può essere resa esecutiva e vigente anche mediante un'unica deliberazione dell'organo competente. La compatibilità geologica è assicurata nelle forme di cui alla legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio).
Art. 54
 (Interventi in aree dichiarate di pericolosità e rischio idraulico o idrogeologico)
1. Nelle aree dichiarate di pericolosità e rischio idraulico o idrogeologico molto elevato (P3-R3 o R4), la perdita della capacità edificatoria dello strumento urbanistico vigente può essere compensata da parte del Comune mediante il trasferimento del diritto edificatorio in altra zona omogenea prevista dal PRGC.
2. Le condizioni e le modalità per l'eventuale previsione e attuazione di tale compensazione sono valutate e verificate dal Comune nell'ambito della formazione di un nuovo strumento urbanistico o di una variante generale allo strumento urbanistico vigente, in conformazione al PGRA, ai sensi dell'articolo 63 bis della legge regionale 5/2007, fatti salvi in ogni caso l'esigenza di risparmio di suolo e la coerenza nei riguardi dei fabbisogni e dei dimensionamenti insediativi.
Art. 55
 (Disposizione transitoria)
1. Ai procedimenti di conformazione degli strumenti urbanistici alle previsioni del Piano paesaggistico regionale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali è intervenuta la conclusione della Conferenza di servizi paesaggistica di cui all'articolo 14 delle norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale, si applica la disciplina previgente, fatto salvo il rispetto delle procedure concernenti le altre discipline di settore.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 5, comma 45, L. R. 7/2024
Capo IV
 Contributi per opere pubbliche e servizi sociali in materia di servitù militari
Art. 56
 (Contributi)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni contributi a valere sulle risorse corrisposte alla Regione dallo Stato ai sensi dell'articolo 330, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), al fine di favorire la realizzazione di opere pubbliche e servizi sociali nei territori nei quali le esigenze militari, compresi particolari tipi di insediamenti, incidono maggiormente sull'uso del territorio e sui programmi di sviluppo economico e sociale.
Art. 57
 (Definizione di opere pubbliche e servizi sociali)
1. Per opere pubbliche e servizi sociali si intendono le opere di urbanizzazione di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 20 gennaio 2012, n. 18 (Regolamento di attuazione della legge regionale 11 novembre 2009 n. 19 (Codice regionale dell'edilizia)).
Art. 58
 (Individuazione dei Comuni beneficiari)
1. La Giunta regionale con propria deliberazione approva e aggiorna l'elenco dei Comuni di cui all'articolo 56, predisposto sulla base dei dati forniti dai Comandi territoriali delle Forze armate operanti sul territorio regionale.
Art. 59
 (Modalità di concessione dei contributi)
1. I contributi di cui all'articolo 56 sono concessi ai Comuni mediante procedura valutativa a graduatoria di cui all'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi, fino a un massimo del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile, anche per opere pubbliche o servizi sociali finanziati da altro contributo statale o regionale.
3. Alla determinazione delle modalità e dei criteri di concessione dei contributi si provvede con regolamento.
Art. 60
 (Disposizioni transitorie)
1. Le domande presentate fino alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi della normativa previgente sono finanziate, previa ripresentazione della domanda, fino all'esaurimento dei fondi disponibili trasferiti dallo Stato alla Regione per le annualità 2023 e precedenti.
2. Le domande sono ripresentate entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e sono corredate della seguente documentazione:
a) relazione che definisca le opere da realizzarsi ed eventuali elaborati progettuali;
b) previsione di spesa di massima dell'opera.
3. Le domande non ripresentate entro il termine di cui al comma 2 sono archiviate d'ufficio.
4. I criteri per la concessione del contributo sono i seguenti:
a) è finanziata una domanda per Comune;
b) l'oggetto e il progetto dell'intervento della domanda ripresentata e della domanda originaria devono coincidere, anche solo parzialmente;
c) le domande sono finanziate, fino all'esaurimento dei fondi, in ordine cronologico a ritroso partendo dalle più recenti, con riferimento alla data di presentazione della domanda originaria.
5. I contributi di cui al presente articolo sono concessi una tantum fino a un massimo del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile, anche per opere pubbliche o servizi sociali finanziati da altro contributo statale o regionale, mediante riparto pro quota delle risorse disponibili.
6. Fino all'adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 58, comma 1, continuano ad applicarsi gli allegati di cui al decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 43.
Capo V
 Disposizioni in materia di portualità
Art. 61
 (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 12/2012)
1. All'articolo 6 della legge regionale 31 maggio 2012, n. 12 (Disciplina della portualità di competenza regionale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole <<e delle sue varianti>> sono soppresse;

b)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. Il Piano regolatore portuale è predisposto d'intesa con il Comune nel cui territorio si sviluppa l'ambito portuale, e, per i fini della sicurezza della navigazione e dei servizi tecnico-nautici, con l'Autorità marittima, ed è adottato dalla Giunta regionale. Il Piano adottato è trasmesso per l'acquisizione del parere al Comitato consultivo, integrato ai sensi dell'articolo 8, comma 2 bis, che si esprime entro sessanta giorni dalla trasmissione della documentazione. Decorso tale termine il parere si intende espresso positivamente. Dopo l'adozione copia del Piano è depositata presso gli uffici della Direzione centrale competente e l'avviso di deposito è contestualmente pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e all'albo pretorio del Comune territorialmente competente per consentire a chiunque ne abbia interesse la presentazione di opposizioni e osservazioni entro i venti giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso.>>;

c)
al comma 5 le parole <<delle opposizioni e delle osservazioni pervenute>> sono sostituite dalle seguenti: <<delle opposizioni, osservazioni e pareri pervenuti>> e le parole <<in via definitiva>> sono soppresse;

d)
al comma 9 dopo le parole <<Piano regolatore portuale>> sono aggiunte le seguenti: <<, fatta salva la procedura di cui al comma 9 bis>>;

e)
dopo il comma 9 è inserito il seguente:
<<9 bis. Ove le modifiche proposte non alterino in modo sostanziale la struttura del Piano regolatore portuale, in termini di obiettivi, scelte strategiche e caratterizzazione funzionale delle aree portuali, queste costituiscono adeguamenti tecnico-funzionali del Piano regolatore portuale. Gli adeguamenti tecnico funzionali sono adottati dalla Giunta regionale e trasmessi per l'acquisizione del parere al Comitato consultivo, integrato ai sensi dell'articolo 8, comma 2 bis, che si esprime entro quarantacinque giorni dalla trasmissione della documentazione. Decorso tale termine il parere si intende espresso positivamente. Gli adeguamenti sono approvati con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta regionale.>>.

Art. 62
 (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 12/2012)
1. All'articolo 8 della legge regionale 12/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. È istituito per ciascun porto di competenza regionale un Comitato consultivo, composto dall'Assessore regionale competente per materia che lo presiede o suo delegato, dal Direttore centrale della struttura regionale competente in materia, da un rappresentante designato, rispettivamente, dal Comune, dagli operatori portuali, dalle imprese industriali, dai prestatori di servizi di interesse generale e tecnico-nautici, dai lavoratori delle imprese operanti nel porto ai sensi dell'articolo 11 e dalle organizzazioni sindacali di settore, dagli spedizionieri e dagli agenti raccomandatari marittimi, dagli operatori ferroviari e dagli autotrasportatori operanti in porto, nonché, per Porto Nogaro, dal Consorzio di sviluppo economico del Friuli. Ai lavori del Comitato è invitata l'Autorità marittima che partecipa con diritto di voto.>>;

b)
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
<<1 bis. Qualora le designazioni da parte dei vari enti interessati di cui al comma 1 non pervengano entro trenta giorni dalla richiesta il Comitato è ugualmente costituito ed esercita le proprie funzioni con i membri già designati.
1 ter. Il Comitato è costituito con decreto del Direttore centrale competente in materia di portualità e dura in carica cinque anni dall'atto di costituzione.
1 quater. Funge da segretario del Comitato un funzionario della Direzione regionale competente in materia di portualità.>>;

c)
al comma 2 dopo le parole <<alla formazione>> sono inserite le seguenti: <<e all'approvazione>> e le parole <<Piano regolatore portuale e>> sono sostituite dalle seguenti: <<Piano regolatore portuale e sue modifiche,>>;

d)
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
<<2 bis. Per l'esercizio delle funzioni consultive in ordine all'approvazione del Piano regolatore portuale e sue modifiche il Comitato è integrato dai seguenti componenti tecnici:
a) i direttori centrali regionali, o loro delegati, competenti in materia di ambiente, biodiversità e attività produttive;
b) un rappresentante dell'Agenzia regionale protezione dell'ambiente (ARPA) o suo delegato;
c) fino a quattro esperti, designati dalle Università o dagli ordini professionali, rispettivamente nel settore delle infrastrutture marittimo-portuali, delle infrastrutture ferroviarie, dell'economia dei trasporti e della navigazione.
2 ter. Ai lavori del Comitato sono invitati e partecipano senza diritto di voto i rappresentanti tecnici, rispettivamente, del Provveditorato interregionale delle opere pubbliche e di Rete ferroviaria italiana (RFI).
2 quater. Nel parere rilasciato dal Comitato devono essere esplicitate le valutazioni dei componenti tecnici.
2 quinquies. Con decreto del Direttore centrale competente in materia di portualità sono disciplinate le modalità di designazione dei componenti di cui ai commi 1 e 2 bis, lettera c).>>;

e)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. Dalla partecipazione e dal funzionamento del Comitato consultivo non derivano oneri a carico del bilancio della Regione, a esclusione dei compensi riconosciuti a ogni esperto di cui al comma 2 bis, lettera c), per i quali è fissata un'indennità pari a 2.000 euro per il parere sul Piano regolatore, 1.500 euro per il parere sulle varianti al Piano regolatore e 1.000 euro per il parere sull'adeguamento tecnico funzionale. Agli esperti che abbiano la loro sede ordinaria di lavoro o di servizio o comunque risiedano fuori regione spetta altresì il rimborso delle spese nella misura prevista per i dirigenti regionali.>>.

Art. 63
 (Modifica all'articolo 9 della legge regionale 12/2012)
1.
Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 12/2012 sono aggiunti i seguenti:
<<1 bis. Per il riconoscimento delle spese per i lavori e le manutenzioni, affidati ai sensi del comma 1, lettera b), si rinvia alla disciplina in materia di delegazioni amministrative prevista dalla legge regionale 14/2002.
1 ter. Le spese per i servizi resi dai soggetti pubblici ai sensi del comma 1 sono riconosciute nei limiti e con le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.>>.

Art. 64
 (Disposizione transitoria)
1. Fino alla costituzione del Comitato consultivo di cui all'articolo 8 della legge regionale 12/2012, come modificato dall'articolo 62, continua a operare il Comitato consultivo in carica all'entrata in vigore della presente legge.
Capo VI
 Disposizioni in materia di costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio
Art. 65
 (Modifica all'articolo 1 della legge regionale 16/2009)
1.
Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio), le parole: <<capo IV>> sono sostituite dalle seguenti: <<capi I, II e IV>>.

Art. 66
 (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 16/2009)
1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 16/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole <<titolo abilitativo>> sono sostituite dalle seguenti: <<titolo abilitativo edilizio-urbanistico>>;

b)
le parole <<nelle categorie di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a)>> sono sostituite dalle seguenti: <<nell'ambito degli edifici e opere infrastrutturali strategici e rilevanti con classe d'uso III o IV>>.

Art. 67
 (Inserimento dell'articolo 2 bis nella legge regionale 16/2009)
1.
Dopo l'articolo 2 della legge regionale 16/2009 è inserito il seguente:
<<Art. 2 bis
 (Categorie di interventi)
1. Gli interventi di cui all'articolo 2 sono distinti nelle seguenti categorie:
a) interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità, di seguito denominati "interventi rilevanti";
b) interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, di seguito denominati "interventi di minore rilevanza";
c) interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, di seguito denominati "interventi privi di rilevanza".>>.

Art. 68
 (Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 16/2009)
1.
L'articolo 3 della legge regionale 16/2009 è sostituito dal seguente:
<<Art. 3
 (Competenze della Regione)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Regione provvede:
a) alla classificazione delle zone sismiche del territorio regionale, sentiti i Comuni, i quali sono tenuti a esprimersi entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine la classificazione proposta dalla Regione si intende assentita;
b) alla formazione degli elenchi delle zone di cui alla lettera a) e all'aggiornamento dei valori differenziati attribuiti ai gradi di sismicità, in base ai criteri generali definiti ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001;
c) all'indirizzo e al coordinamento delle funzioni dei Comuni nei casi in cui ricorra la specifica esigenza di assicurare unitarietà e uniformità di trattamento del territorio regionale;
d) a svolgere le attività connesse con la denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di cui all'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, previste all'articolo 5, comma 1, nonché alla formazione e all'aggiornamento costante del relativo registro;
e) a svolgere le attività per il rilascio dell'autorizzazione all'inizio dei lavori di cui all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, previste dall'articolo 5, commi 2 e 5, lettera a);
f) a svolgere le attività per il rilascio dell'attestazione di rispondenza per gli interventi soggetti a controllo a campione, di cui all'articolo 5, comma 3, risultati estratti;
g) a svolgere le attività per il rilascio dell'attestazione di deposito di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, lettera b);
h) a svolgere le attività connesse alla denuncia dei lavori e al rilascio dell'attestazione di deposito di cui all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, previste all'articolo 8;
i) a svolgere le attività per il rilascio dell'attestazione di deposito di relazione a strutture ultimate e del certificato di collaudo statico o della dichiarazione di regolare esecuzione di cui agli articoli 65 e 67 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, previsti all'articolo 5, comma 8;
j) al rilascio del parere di cui all'articolo 10, comma 4 bis;
k) ai procedimenti previsti all'articolo 12 bis, comma 1.
2. Con deliberazione della Giunta regionale è definita la classificazione delle zone sismiche e l'indicazione delle aree di alta, media e bassa sismicità ai fini di cui agli articoli 5 e 6.
3. Con regolamento regionale, di seguito denominato regolamento, sono definiti:
a) gli interventi per ciascuna delle categorie definite all'articolo 2 bis, comma 1, le varianti strutturali, i relativi procedimenti compresi quelli di vigilanza con i connessi controlli;
b) le varianti strutturali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001;
c) le modalità di presentazione e di trasmissione dei progetti nell'ambito dei procedimenti di cui al Titolo I, capo II e capo III, e delle varianti, ispirate ai principi di semplificazione e digitalizzazione dei processi, tramite l'introduzione di un sistema informatico predisposto dalla Regione, di seguito denominato sistema informatico regionale, nonché i procedimenti di vigilanza.
4. Presso la Direzione competente in materia di costruzioni in zona sismica e opere strutturali è istituito l'Organismo tecnico regionale. Esso è costituito con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale che ne determina la composizione, la durata, i compiti e le modalità di funzionamento.
5. Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui al comma 1, lettere e), f) e j), la Regione si avvale dell'Organismo tecnico regionale di cui al comma 4.>>.

Art. 69
 (Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 16/2009)
1.
L'articolo 4 della legge regionale 16/2009 è sostituito dal seguente:
<<Art. 4
 (Competenze dei Comuni)
1. I Comuni, con riferimento all'ambito territoriale di competenza, provvedono:
a) a esprimersi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a);
b) alla vigilanza sull'osservanza degli adempimenti, nelle zone del territorio regionale soggette all'obbligo della progettazione antisismica, previsti dalla Parte II, capi II e IV, del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, e allo svolgimento delle attività connesse.>>.

Art. 70
 (Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale 16/2009)
1.
L'articolo 5 della legge regionale 16/2009 è sostituito dal seguente:
<<Art. 5
 (Disciplina dell'autorizzazione, dell'attestazione di rispondenza e dell'attestazione di deposito)
1. La realizzazione delle opere e degli interventi edilizi di cui all'articolo 2 è soggetta al preavviso scritto e al contestuale deposito dei progetti presso la struttura regionale competente.
2. L'inizio dei lavori relativi agli interventi rilevanti è subordinato al rilascio dell'autorizzazione.
3. L'inizio dei lavori relativi agli interventi di minore rilevanza è subordinato all'esito del controllo a campione e al relativo rilascio dell'attestazione di deposito per gli interventi risultati non estratti, o dell'attestazione di rispondenza per gli interventi risultati estratti.
4. L'inizio dei lavori relativi agli interventi privi di rilevanza è subordinato al rilascio dell'attestazione di deposito.
5. Con il regolamento sono individuati, con riferimento agli interventi di minor rilevanza, quelli per i quali l'inizio dei lavori è subordinato:
a) al rilascio dell'autorizzazione;
b) al rilascio dell'attestazione di deposito.
6. Il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni è asseverato da una dichiarazione del progettista strutturale.
7. La rispondenza dell'opera eseguita alle norme tecniche per le costruzioni:
a) è accertata dal collaudatore, nominato anteriormente alla presentazione del preavviso scritto, ai sensi dell'articolo 67 e ai fini di cui all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, nell'ambito del collaudo in corso d'opera e della revisione dei calcoli di verifica e di stabilità, relativamente a:
1) interventi rilevanti;
2) interventi di minore rilevanza, esclusi interventi di riparazione e locali sulle costruzioni esistenti, ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni;
b) è asseverata dal direttore dei lavori, ai fini di cui all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, nella dichiarazione di regolare esecuzione relativamente a:
1) riparazioni e interventi locali sulle costruzioni esistenti, ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni;
2) interventi privi di rilevanza.
8. La relazione a strutture ultimate, il certificato di collaudo statico e la dichiarazione di regolare esecuzione sono soggetti a deposito, a seguito del quale viene rilasciata relativa attestazione.>>.

Art. 71
 (Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale 16/2009)
1.
L'articolo 6 della legge regionale 16/2009 è sostituito dal seguente:
<<Art. 6
 (Procedimento di autorizzazione, di attestazione di rispondenza e di deposito)
1. La documentazione progettuale relativa alla realizzazione delle opere e degli interventi edilizi di cui all'articolo 5, comma 1, è presentata dal committente alla struttura regionale competente tramite il sistema informatico regionale. All'atto stesso della presentazione viene rilasciata l'attestazione di deposito fatte salve le procedure di controllo definite dal regolamento.
2. Per gli interventi di cui all'articolo 5, commi 2 e 5, lettera a), contestualmente al rilascio dell'attestazione di deposito, viene data comunicazione dell'avvio del procedimento di autorizzazione.
3. Per gli interventi di cui all'articolo 5, comma 3, contestualmente al rilascio dell'attestazione di deposito viene data comunicazione sugli esiti del controllo a campione nelle seguenti modalità:
a) per gli interventi risultati estratti viene comunicato l'avvio del procedimento di rilascio dell'attestazione di rispondenza;
b) per gli interventi risultati non estratti viene comunicato che l'attestazione di deposito consente l'inizio dei lavori, fatte salve le procedure di controllo definite dal regolamento.
4. Gli esiti dei procedimenti di autorizzazione e di attestazione di rispondenza sono comunicati entro trenta giorni dalla data di avvio degli stessi.
5. L'eventuale richiesta di integrazioni documentali, da effettuarsi in un'unica soluzione, sospende il termine di cui al comma 4, fino alla data di ricezione della documentazione richiesta.
6. Per gli interventi di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, lettera b), l'attestazione di deposito di cui al comma 1 consente l'inizio dei lavori fatte salve le procedure di controllo definite dal regolamento.
7. Nel caso in cui i lavori non siano stati avviati il titolo abilitativo strutturale ovvero l'autorizzazione all'inizio dei lavori strutturali, l'attestazione di rispondenza o l'attestazione di deposito decadono qualora intervengano modifiche delle norme tecniche per le costruzioni, fatte salve eventuali disposizioni transitorie. Per le costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione si applicano le disposizioni dell'articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001.
8. La relazione a strutture ultimate, il certificato di collaudo statico e la dichiarazione di regolare esecuzione sono depositati presso la struttura regionale competente tramite il sistema informatico regionale che rilascia, all'atto della presentazione, l'attestazione di deposito, fatte salve le procedure di controllo definite dal regolamento.>>.

Art. 72
 (Sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale 16/2009)
1.
L'articolo 8 della legge regionale 16/2009 è sostituito dal seguente:
<<Art. 8
 (Opere strutturali)
1. Le opere da realizzare con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche sono soggette alla preventiva denuncia dei lavori prevista dall'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001.
2. Per i progetti delle opere e degli interventi edilizi di cui all'articolo 2 il preavviso scritto, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, produce gli effetti della denuncia dei lavori prevista dall'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001.>>.

Art. 73
 (Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 16/2009)
1. All'articolo 10 della legge regionale 16/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
nella rubrica le parole <<enti locali>> sono sostituite dalle seguenti: <<enti pubblici>>;

b)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. La Regione e gli enti pubblici realizzano le opere e gli interventi edilizi di cui all'articolo 2 nel rispetto delle norme tecniche per le costruzioni.>>;

c)
il comma 2 è abrogato;

d)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. La rispondenza dell'opera eseguita alle norme tecniche per le costruzioni relativamente agli interventi di cui al comma 1 è effettuata secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 7.>>;

e)
il comma 4 è abrogato;

f)
dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
<<4 bis. Ai fini della verifica sull'osservanza delle norme tecniche per le costruzioni in relazione a opere e a interventi edilizi pubblici assoggettati al decreto legislativo 36/2023 e ricadenti nella categoria di opere strategiche e rilevanti con classe d'uso III o IV, la stazione appaltante può richiedere l'espressione di un parere alla struttura regionale competente in materia di costruzioni in zona sismica che si avvale dell'Organismo tecnico regionale. Il parere può essere altresì rilasciato, su richiesta della stazione appaltante, anche per opere e interventi edilizi pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, ai sensi dell'articolo 10, comma 7 bis, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Sono fatte salve le procedure di deposito presso l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previste dalle normative statali citate nel presente comma.>>.

Art. 74
 (Modifica all'articolo 12 della legge regionale 16/2009)
1.
Al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 16/2009 le parole <<sezione II>> sono sostituite dalle seguenti: <<sezioni II e III,>>.

Art. 75
 (Modifiche all'articolo 12 bis della legge regionale 16/2009)
1. All'articolo 12 bis della legge regionale 16/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dopo le parole <<la Regione attua>> sono inserite le seguenti: <<, con riferimento ai procedimenti disciplinati con il regolamento,>>;

b)
al comma 2 le parole <<di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b)>> sono soppresse;

c)
al comma 3 le parole <<degli organismi tecnici costituiti ai sensi dell'articolo 3, comma 4>> sono sostituite dalle seguenti: <<dell'Organismo tecnico regionale>>;

d)
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
<<3 bis. Gli esiti dei procedimenti di cui al comma 2 sono comunicati entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza ovvero del preavviso scritto.>>.

Art. 76
 (Disposizioni transitorie)
1. Ai procedimenti avviati anteriormente alla data di operatività del sistema informatico regionale continua ad applicarsi la normativa previgente.
2. Fino alla costituzione dell'Organismo tecnico regionale di cui all'articolo 3, comma 4, della legge regionale 16/2009, come sostituito dall'articolo 68, comma 1, continuano a operare gli organismi tecnici costituiti ai sensi della normativa previgente.
3. Nelle more della nuova classificazione delle zone sismiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge regionale 16/2009, come sostituito dall'articolo 68, comma 1, continua ad applicarsi la classificazione sismica del territorio regionale disposta con deliberazione della Giunta regionale 6 maggio 2010, n. 845, e per il Comune di Sappada, aggregato alla Regione Friuli-Venezia Giulia ai sensi della legge 5 dicembre 2017, n. 182 (Distacco del Comune di Sappada dalla Regione Veneto e aggregazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia), con deliberazione del Consiglio regionale della Regione Veneto del 3 dicembre 2003, n. 67.
Art. 77
 (Asseverazione della sicurezza statica)
1. Per tutte le opere strutturali che all'epoca di realizzazione ricadevano in zona non dichiarata sismica e non erano assoggettate agli adempimenti previsti dal regio decreto 4 settembre 1927, n. 1981 (Nuove norme per l'accettazione degli agglomeranti idraulici e l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato), dal regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229 (Norme per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato), dal decreto 9 gennaio 1987 del Ministero dei lavori pubblici (Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento), o dalla legge 5 novembre 1971, n. 1086 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica), tenuto conto di quanto disposto dalla circolare 14 febbraio 1974, n. 11951 del Ministero dei lavori pubblici, la sicurezza statica può essere asseverata da un professionista abilitato.
Capo VII
 FVG Plus S.p.A. e incentivi per la diffusione di fonti energetiche rinnovabili
Art. 78
 (Gestione contributi casa alla società FVG Plus)
1. In attuazione del disposto di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a), della legge regionale 4 marzo 2022, n. 2 (FVG PLUS SpA), la gestione dei rapporti agevolativi previsti dall'articolo 23, comma 1, della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 (Disposizioni varie in materia di competenza regionale), e dall'articolo 5 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), è delegata, fino alla loro completa definizione, a FVG PLUS SpA con decorrenza dalla data di efficacia dell'acquisizione del ramo Amministrazione Agevolazioni Casa da BCC Financing SpA.
2. In attuazione del disposto di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a), della legge regionale 2/2022, e con la decorrenza di cui al comma 1, può essere delegata a FVG PLUS SpA anche la gestione degli incentivi di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater).
3. Le disponibilità residue giacenti presso BCC Financing SpA alla data di efficacia dell'acquisizione del ramo Amministrazione Agevolazioni Casa relative ai canali agevolativi di cui ai commi 1 e 2 necessarie alla gestione dei relativi procedimenti amministrativi sono trasferite a FVG PLUS SpA. Le eventuali risorse non utilizzabili sono rimborsate da BCC Financing SpA all'Amministrazione regionale.
4. FVG PLUS SpA è autorizzata a subentrare a BCC Financing S.p.A. nelle convenzioni già stipulate tra la stessa e le banche convenzionate per la gestione dei rapporti agevolativi indicati al comma 1.
5. I rapporti per l'attività di cui commi 1 e 2 tra Regione e FVG PLUS SpA sono disciplinati con atto conforme allo schema approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di edilizia.
Art. 79
 (Interpretazione autentica dell'articolo 4 della legge regionale 1/2023)
1. I commi 3 e 6 dell'articolo 4 della legge regionale 9 febbraio 2023, n. 1 (Incentivi per la diffusione di fonti energetiche rinnovabili), si interpretano nel senso che per la medesima tipologia di intervento, ciascun soggetto può beneficiare dell'incentivo per una sola unità immobiliare, ferma restando la possibilità per lo stesso soggetto di beneficiare dell'incentivo per una diversa tipologia di intervento a servizio di una diversa unità immobiliare; il medesimo soggetto può beneficiare inoltre dell'incentivo sia in qualità di persona fisica sia in qualità di proprietario di un'unità immobiliare in un condominio in cui siano stati realizzati interventi a servizio delle parti comuni.
Art. 80
 (Incentivi per la diffusione di fonti energetiche rinnovabili)
1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 1/2023, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede con le maggiori entrate derivanti dalle quote di gettito delle entrate tributarie erariali che spettano alla Regione ai sensi dell'articolo 49 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), tenuto conto di quanto disposto dal decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 45 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di compartecipazioni ai tributi erariali), e individuate secondo le modalità di attribuzione delle quote di gettito di cui all'articolo 19, commi 4 e 10, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 settembre 2019 (Individuazione delle modalità di attribuzione delle quote di gettito dei tributi erariali spettanti alla Regione Friuli-Venezia Giulia), previste in 40 milioni di euro per l'anno 2024, con riferimento al Titolo n. 1 (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa) - Tipologia n. 103 (Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2024-2026.
Capo VIII
 Cinquantesimo anniversario del terremoto del 1976
Art. 81
 (Modifiche alle leggi regionali 16/2023 e 14/2016 - Archivio del terremoto)
1.
Dopo il comma 59 dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), è inserito il seguente:
<<59 bis. Per le finalità di cui al comma 55 l'Amministrazione regionale, tramite la Direzione centrale infrastrutture e territorio, è autorizzata a stipulare con l'Università degli studi di Udine, un accordo per concludere il progetto unitario e coordinato di recupero, studio, archiviazione, conservazione e valorizzazione della documentazione tecnico-amministrativa relativa alle opere della ricostruzione, finalizzato all'istituzione di un archivio storico sulla documentazione del terremoto del 1976, già di competenza della Segreteria generale straordinaria.>>.

2.  
( ABROGATO )
(1)
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 5, comma 156, lettera d), L. R. 7/2024 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 5, c. 7 quater, lett. d bis) e d ter), L.R. 14/2016.
Capo IX
 Disposizioni in materia di viabilità
Art. 82
 (Modifica all'articolo 63 della legge regionale 23/2007)
1. All'articolo 63 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dopo le parole <<la progettazione,>> sono inserite le seguenti: <<a seguito degli indirizzi forniti dall'Amministrazione regionale sulla base del documento di indirizzo della progettazione di cui all'articolo 3 dell'allegato I.7 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici),>>;

b)
alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: <<Per l'acquisizione delle autorizzazioni necessarie a rendere l'opera appaltabile, la società adotta come modalità ordinaria l'istituto della conferenza di servizi, chiedendone la convocazione alla vigilante Direzione regionale competente in materia di infrastrutture.>>;

c)
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1 bis. La società relaziona annualmente alla Giunta regionale, tramite la vigilante Direzione regionale competente in materia di infrastrutture, sullo stato di attuazione delle proprie opere di viabilità.>>.

Art. 83
 (Modifica all'articolo 65 della legge regionale 23/2007)
1.
Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 65 della legge regionale 23/2007 dopo le parole <<delegazione amministrativa>> sono aggiunte le seguenti: <<e sulla base del documento di indirizzo della progettazione di cui all'articolo 3 dell'allegato I.7 del decreto legislativo 36/2023>>.

Art. 84
 (Trasferimento fondi all'Ente di decentramento regionale di Pordenone per interventi strutturali)
1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 7, della legge regionale 12 agosto 2021, n. 14 (Disposizioni per l'esercizio delle funzioni in materia di viabilità da parte degli Enti di decentramento regionale), è autorizzata la spesa 600.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
Art. 85
 (Finanziamento suppletivo per la progettazione di un nuovo collegamento ferroviario tra il fiume Corno e la ferrovia Trieste-Venezia)
1. In considerazione dell'intervenuto aumento dei prezzi, al fine di garantire la realizzazione della progettazione di un nuovo collegamento ferroviario tra il corso del fiume Corno e la ferrovia Trieste-Venezia, già finanziato dal programma CONNECTING EUROPE FACILITY - CEF 2014-2020, di cui al regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010, e alle decisioni esecutive della Commissione europea C (2014) 1921 e C (2020) 8813, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere l'ulteriore spesa di 500.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
Capo X
 Disposizioni finanziarie, abrogazioni e disposizioni finali
Art. 86
 (Disposizioni finanziarie)
1. Per le finalità di cui all'articolo 65 bis della legge regionale 14/2002, come modificato dall'articolo 22, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
2. Per le finalità di cui agli articoli 56 e 60 si provvede, in funzione delle assegnazioni statali previste ai sensi dell'articolo 330, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), a valere sullo stanziamento della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
3. Per le finalità di cui all'articolo 8 della legge regionale 12/2012, come modificato dall'articolo 62, è autorizzata la spesa complessiva di 30.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
4. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 4, della legge regionale 16/2009, come sostituito dall'articolo 68, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
5. Per le finalità di cui all'articolo 78 è autorizzata la spesa complessiva di 4.600.000 euro, suddivisa in ragione di 2.300.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 1 (Spesa corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
6. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 59 bis, della legge regionale 16/2023, come inserito dall'articolo 81, è autorizzata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 60.000 euro per l'anno 2024 e di 90.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
7. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 3, 5 e 6 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
8. Sono autorizzate variazioni di cassa di pari importo alle variazioni di competenza previste dalla presente legge sull'annualità in corso, come rappresentate nel prospetto di cui al comma 9.
9. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.
Art. 87
 (Abrogazioni)
1.
Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 19 aprile 1995, n. 18 (Concessione di contributi per la realizzazione di opere pubbliche e servizi sociali in attuazione dell'articolo 4, commi 2 e 3, della legge 2 maggio 1990, n. 104, relativa alle servitù militari);
b) l'articolo 24 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia);
c) l'articolo 238 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012);
d) gli articoli 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 30, 33, 35, 36 e 37 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici);
e) l'articolo 13, commi 5, 6, 7, 9 e 15, della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003);
g) l'articolo 3, comma 1, della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia);
h) l'articolo 5 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 25 (Interventi in materia di edilizia, lavori pubblici, ambiente, pianificazione, protezione civile e caccia);
i) gli articoli 8, 10, 11, 12, 15, 17 e 18 della legge regionale 26 maggio 2006, n. 9 (Legge comunitaria 2005);
j) l'articolo 1, comma 1, e l'articolo 2, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 2009, n. 2 (Modifiche urgenti alla legge regionale 14/2002 (Disciplina dei lavori pubblici), alla legge regionale 5/2007 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), e interventi per la conservazione e il restauro di immobili di interesse storico-architettonico);
k) l'articolo 1, comma 5, lettere a), b), c), d), e) ed i), della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici);
l) l'articolo 155 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010);
m) l'articolo 11 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio);
Art. 88
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
2. Le disposizioni del capo VI, a esclusione degli articoli 76 e 77, si applicano dalla data di operatività del sistema informatico regionale, attestata con decreto del Direttore centrale competente pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.