Art. 9
(Autonomie locali e coordinamento della finanza locale, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie)
1. Nelle more della riforma della disciplina del sistema dei trasferimenti regionali agli enti locali di cui alla
legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), la quota garantita di risorse a favore degli enti locali è quantificata, in deroga all'articolo 13 della legge medesima, nella misura di complessivi 1.600.000.000 euro per il triennio 2025-2027, di cui 530.000.000 euro per l'anno 2025 e 535.000.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
2.
A integrazione delle entrate proprie degli enti locali, le risorse finanziarie regionali complessive pari a 1.939.275.209,65 euro a favore dei medesimi per il triennio 2025-2027 ammontano a:
a) 680.749.041,38 euro per l'anno 2025;
b) 644.476.168,27 euro per l'anno 2026;
c) 614.050.000 euro per l'anno 2027.
4.
Le risorse di cui al comma 2 sono costituite:
a) dalla quota garantita di cui al comma 1;
b) dalla quota straordinaria derivante da risorse aggiuntive del bilancio regionale, pari a complessivi 339.275.209,65 euro per il triennio 2025-2027, di cui 150.749.041,38 euro per l'anno 2025, 109.476.168,27 euro per l'anno 2026 e 79.050.000 euro per l'anno 2027.
5.
Le risorse di cui al comma 4, lettera a), così come indicate nella Tabella L avente natura ricognitiva, sono destinate al finanziamento:
a) del fondo unico comunale di cui al comma 6;
b) del fondo per le Comunità di montagna e la Comunità collinare di cui al comma 19;
e) del fondo per la valorizzazione di buone pratiche e interventi risanatori urgenti e anticipazioni finanziarie di cui al comma 28;
f) del fondo accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile di cui al comma 38;
g) del fondo per il concorso agli oneri derivanti dalla determinazione dei nuovi compensi spettanti ai revisori degli enti locali di cui al comma 40;
h) del fondo per il concorso agli oneri derivanti dall'aumento delle indennità degli amministratori locali di cui al comma 44;
i) dell'assegnazione di cui al comma 48;
j) dell'assegnazione di cui al comma 51;
k) dell'assegnazione di cui al comma 54;
l) dell'assegnazione di cui al comma 56;
m) dell'assegnazione di cui al comma 57;
n) dell'assegnazione di cui al comma 59;
o) dell'assegnazione di cui al comma 61 per l'importo pari a 7 milioni di euro per il triennio 2025-2027, di cui 3.500.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027;
p) dell'assegnazione di cui al comma 62 per l'importo pari a 8 milioni di euro per il triennio 2025-2027, di cui 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027;
q) dell'assegnazione di cui al comma 63 per l'importo pari a 7 milioni di euro per il triennio 2025-2027, di cui 3.500.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027;
r) dell'assegnazione di cui al comma 64 per l'importo pari a 140.000 euro per il triennio 2025-2027, di cui 70.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027;
s) dell'assegnazione di cui al comma 67 per l'importo pari a 140.000 euro per il triennio 2025-2027, di cui 70.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027;
t) dell'assegnazione di cui al comma 74 per l'importo pari a 16.410.000 euro per il triennio 2025-2027, di cui 5.470.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027;
u) dell'assegnazione di cui al comma 77 per l'importo pari a 11.392.062,96 euro per il triennio 2025-2027, di cui 3.797.354,32 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027;
v) dell'assegnazione di cui al comma 80 per l'importo pari a 8.637.000 euro per il triennio 2025-2027, di cui 2.879.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027;
w) dell'assegnazione di cui al comma 82 per l'importo pari a 1.556.000 euro per il triennio 2025-2027, di cui 256.000 euro per l'anno 2025 e 650.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027;
x) dell'assegnazione di cui al comma 85 per l'importo pari a 4.012.000 euro per il triennio 2025-2027, di cui 2.006.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027;
6. Il fondo unico comunale per il concorso nelle spese di funzionamento e gestione dei servizi è pari a complessivi 1.468.907.639,23 euro per il triennio 2025-2027, di cui 486.302.546,41 euro per l'anno 2025 e 491.302.546,41 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
7.
Il fondo di cui al comma 6 è suddiviso in:
a) quota ordinaria per le spese di funzionamento e gestione dei servizi pari a 477.861.797,63 euro per l'anno 2025, 482.861.797,63 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027;
b) quota di solidarietà pari a 8.440.748,78 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
8. Per l'anno 2025 la quota ordinaria di cui al comma 7, lettera a), è ripartita per l'importo di 457.861.797,63 euro, in misura proporzionale all'assegnazione per l'anno 2024 di cui all'
articolo 9, comma 8, della legge regionale 16/2023 e, per l'importo di 20 milioni di euro, secondo quanto previsto all'
articolo 9, comma 2, della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026).
9. Per l'anno 2026 la quota ordinaria di cui al comma 7, lettera a), è ripartita, per l'importo di 462.861.797,63 euro, ai sensi dell'
articolo 9, comma 9, della legge regionale 16/2023 in misura proporzionale all'assegnazione per l'anno 2025 e, per l'importo di 20 milioni di euro, secondo quanto previsto all'
articolo 9, comma 2, della legge regionale 7/2024.
10. Per l'anno 2027 la quota ordinaria di cui al comma 7, lettera a), è ripartita in misura proporzionale all'assegnazione per l'anno 2026 effettuata ai sensi del comma 9.
12. Le risorse di cui al comma 6, se non erogate entro il 15 ottobre di ciascun anno ai sensi dell'
articolo 17 della legge regionale 18/2015, sulla base delle comunicazioni degli enti locali trasmesse con la modalità informatica messa a disposizione dall'Amministrazione regionale, sono erogate entro il 30 novembre del medesimo anno.
13. Per le finalità previste dal comma 6 è destinata la spesa complessiva di 1.468.907.639,23 euro, suddivisa in ragione di 486.302.546,41 euro per l'anno 2025 e 491.302.546,41 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 177.
14. Il concorso finanziario di cui al comma 3 è ripartito tra i Comuni, per ciascuno degli anni del triennio 2025-2027, in misura pari agli importi individuati nella Tabella M.
15. Il recupero di quanto dovuto dai Comuni ai sensi del comma 14 avviene a valere sulle risorse del fondo unico comunale di cui al comma 6 per ciascuno degli anni del triennio 2025-2027 e, in caso di incapienza, mediante versamento diretto alla Regione entro il 10 dicembre di ciascun anno.
16. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 14, previste in 133.072.712,97 euro per il triennio 2025-2027, di cui 44.357.570,99 euro per ciascun anno del triennio, sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 2 (Trasferimenti correnti) - Tipologia n. 101 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 2.
17. In attuazione dell'
articolo 21, commi da 1 a 3, della legge regionale 14 novembre 2022, n. 17 (Istituzione dell'imposta locale immobiliare (ILIA)), l'Amministrazione regionale è autorizzata a recuperare dai Comuni per il triennio 2025-2027 gli importi corrispondenti al gettito della riserva di cui all'
articolo 1, comma 380, lettera f), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), pari a complessivi 92 milioni di euro per ciascun anno, individuati per ciascun Comune nell'allegata Tabella N.
18. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 17 affluiscono al Titolo n. 2 (Trasferimenti correnti) - Tipologia n. 101 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2025-2027.
19. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a favore delle Comunità di montagna e della Comunità collinare risorse per assicurare il funzionamento e l'attività istituzionale, pari a complessivi 34.762.116,87 euro per il triennio 2025-2027, di cui 11.587.372,29 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
20.
Per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 le risorse di cui al comma 19 sono concesse ed erogate d'ufficio secondo il seguente riparto:
a) 3.411.297,58 euro a favore della Comunità di montagna della Carnia;
b) 1.205.060,06 euro a favore della Comunità di montagna Canal del Ferro e Valcanale;
c) 1.258.921,85 euro a favore della Comunità di montagna del Gemonese;
d) 1.505.338,71 euro a favore della Magnifica Comunità di montagna Dolomiti Friulane, Cavallo e Cansiglio;
e) 1.579.778,25 euro a favore della Comunità di montagna delle Prealpi Friulane Orientali;
f) 1.776.986,17 euro a favore della Comunità di montagna Natisone e Torre;
g) 849.989,67 euro a favore della Comunità collinare del Friuli.
21. Per la finalità prevista dal comma 19 è destinata la spesa complessiva di 34.762.116,87 euro, suddivisa in ragione di 11.587.372,29 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 177.
22. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare, a domanda, a favore delle Comunità di cui all'
articolo 6 della legge regionale 21/2019 risorse pari a complessivi 3.200.000 euro per il triennio 2025-2027, di cui 800.000 euro per l'anno 2025 e 1.200.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per il concorso agli oneri relativi alla gestione organizzativa definiti con deliberazione della Giunta regionale.
23. L'assegnazione di cui al comma 22, pari a massimo 200.000 euro annui per ciascuna Comunità, è erogata entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'assegnazione, le Comunità attestano l'utilizzo delle risorse per oneri relativi alla gestione organizzativa.
24. Per la finalità prevista dal comma 22 è destinata la spesa complessiva di 3.200.000 euro, suddivisa in ragione di 800.000 euro per l'anno 2025 e 1.200.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 177.
25. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse a favore delle Comunità di cui all'
articolo 6 della legge regionale 21/2019 che gestiscono almeno tre funzioni comunali con personale dipendente della Comunità.
26. L'assegnazione di cui al comma 25 è erogata a favore di ciascuna Comunità, in misura pari a 100.000 euro, entro trenta giorni dalla domanda, da presentare entro il 31 marzo di ciascun anno, nella quale l'ente locale dichiara il sussistere dei requisiti di cui al comma 25 a far data dall'1 gennaio di ciascun anno.
27. Per la finalità prevista dal comma 25 è destinata la spesa complessiva di 1.600.000 euro, suddivisa in ragione di 400.000 euro per l'anno 2025 e 600.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 177.
28. Il fondo per la valorizzazione di buone pratiche e interventi risanatori urgenti, di cui all'
articolo 14, comma 11, della legge regionale 18/2015, è pari a complessivi 2.867.355,24 euro per il triennio 2025-2027, di cui 607.726,98 euro per l'anno 2025 e 1.129.814,13 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
29.
Il fondo di cui al comma 28 è suddiviso in:
a) quota per la valorizzazione di buone pratiche dei Comuni pari a 400.000 euro per l'anno 2025 e 800.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027;
b) quota per il contributo al risanamento finanziario degli enti locali che deliberano la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'
articolo 32, comma 2, della legge regionale 18/2015, pari a 207.726,98 euro per l'anno 2025 e 329.814,13 euro per gli anni 2026 e 2027.
30. La quota di cui al comma 29, lettera a), è destinata al concorso agli oneri corrispondenti alle penalità connesse a operazioni di estinzione anticipata del debito da parte dei Comuni.
31. Il concorso agli oneri corrispondenti alle penalità connesse a operazioni di estinzione anticipata di cui al comma 30 è assegnato nella misura del 95 per cento delle penalità quantificate nella domanda di contributo.
32.
La domanda per accedere al contributo di cui al comma 30 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali, entro il 30 aprile di ciascun anno, e contiene:
a) l'indicazione dell'ammontare complessivo delle penalità connesse alla riduzione o all'estinzione anticipata del debito, comprovato da una simulazione fornita dall'istituto erogatore del mutuo stesso;
b) gli estremi dell'atto consiliare contenente la volontà di estinzione anticipata del debito;
c) la dichiarazione che la richiesta è formulata per operazioni di riduzione o estinzione anticipata attivate dalla data dell'1 gennaio di ciascun anno o che l'ente intende adottare entro il 31 dicembre di ciascun anno.
33. Il contributo di cui al comma 30 è concesso entro il 31 maggio di ciascun anno. In caso di insufficienza dello stanziamento l'assegnazione spettante a ciascun beneficiario è ridotta in misura proporzionale.
34. Le risorse di cui al comma 29, lettera a), non utilizzate per le domande presentate ai sensi del comma 32, sono concesse entro il 31 ottobre di ciascun anno previa richiesta, da presentare con le modalità previste al comma 32 entro il 30 settembre di ciascun anno. In caso di insufficienza di risorse l'assegnazione spettante a ciascun beneficiario è ridotta in misura proporzionale.
35. L'erogazione delle risorse è disposta in via posticipata, previa presentazione, entro il 31 marzo di ciascun anno successivo a quello di concessione, della documentazione attestante l'avvenuta estinzione anticipata del debito, nella misura del 95 per cento dell'ammontare degli oneri effettivamente sostenuti per le penalità.
37. Per le finalità previste dal comma 28 è destinata la spesa complessiva di 2.867.355,24 euro, suddivisa in ragione di 607.726,98 euro per l'anno 2025 e 1.129.814,13 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 177.
38. Il fondo accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile previsto dall'
articolo 14, comma 12, della legge regionale 18/2015 è pari a complessivi 2.617.210,77 euro per il triennio 2025-2027, di cui 617.210,77 euro per l'anno 2025 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
39. Per la finalità prevista dal comma 38 è destinata la spesa complessiva di 2.617.210,77 euro, suddivisa in ragione di 617.210,77 euro per l'anno 2025 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 177.
40. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni risorse per il concorso agli oneri derivanti dalla determinazione dei nuovi compensi spettanti ai revisori degli enti locali, ai sensi dell'
articolo 29 della legge regionale 18/2015. La quantificazione delle risorse spettanti è effettuata su base annua in misura pari al 50 per cento della differenza tra il limite minimo del compenso base annuo per classe demografica, indicato nella Tabella A, parte integrante del decreto del Presidente della Regione 23 ottobre 2017, n. 0246/Pres., e il compenso massimo lordo per classe demografica, stabilito nella Tabella A allegata al decreto del Presidente della Regione 12 aprile 2005, n. 092/Pres., tenuto conto delle maggiorazioni previste per il Presidente del collegio e per il volume delle entrate finali, ai sensi dei punti 5 e 7 del decreto del Presidente della Regione 23 ottobre 2017, n. 0246/Pres.
41. Le risorse di cui al comma 40 sono assegnate d'ufficio e in un'unica soluzione.
42. Le risorse di cui al comma 40 sono pari a complessivi 1.750.000 euro per il triennio 2025-2027, di cui 550.000 euro per l'anno 2025 e 600.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
43. Per la finalità prevista dal comma 40 è destinata la spesa complessiva di 1.750.000 euro, suddivisa in ragione di 550.000 euro per l'anno 2025 e 600.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 177.
44. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti per il concorso agli oneri derivanti dall'aumento delle indennità degli amministratori locali, a seguito dell'adozione della deliberazione della Giunta regionale prevista dall'
articolo 41, comma 2, della legge regionale 18/2015.
45. Le risorse di cui al comma 44 sono concesse annualmente d'ufficio ed erogate in un'unica soluzione.
46.
L'assegnazione spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è quantificata nella misura annua di:
a) 7.500 euro per i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti;
b) 6.300 euro per i Comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 3.000 abitanti;
c) 5.000 euro per i Comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti.
47. Per le finalità previste dal comma 44 è destinata la spesa complessiva di 3 milioni di euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 177.
48. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare al Comune di Pordenone complessivi 150.000 euro per il triennio 2025-2027, suddivisi in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, al fine di sostenere le attività del centro culturale "Casa Zanussi".
49. Le risorse di cui al comma 48 sono concesse ed erogate d'ufficio annualmente.
50. Per le finalità previste dal comma 48 è destinata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 177.
51.
L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare per il potenziamento dei servizi per il diritto allo studio nelle sedi universitarie decentrate, anche attraverso l'intervento di consorzi o enti e istituzioni universitarie:
a) al Comune di Pordenone complessivi 420.000 euro per il triennio 2025-2027, suddivisi in ragione di 140.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027;
b) al Comune di Gorizia complessivi 450.000 euro per il triennio 2025-2027, suddivisi in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027;
c) al Comune di Gemona del Friuli complessivi 450.000 euro per il triennio 2025-2027, suddivisi in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
52. Le risorse di cui al comma 51 sono concesse ed erogate d'ufficio annualmente e non comportano alcuna rendicontazione.
53. Per le finalità previste dal comma 51 è destinata la spesa complessiva di 1.320.000 euro, suddivisa in ragione di 440.000 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 177.
54. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni della Regione che partecipano all'attività di accertamento tributario ai sensi dell'
articolo 18 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, dell'
articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), la quota del maggior gettito riscosso, in misura pari alla percentuale di compartecipazione regionale prevista per l'anno d'imposta 2023, sulla base della comunicazione ricevuta dai competenti uffici ministeriali per l'annualità 2023, che indica l'ammontare netto, per ciascun Comune, delle somme recuperate.
55. Per le finalità previste dal comma 54 è destinata la spesa di 24.876,38 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 177.
56. Per la finalità prevista dall'
articolo 9, comma 4, della legge regionale 7/2024 è destinata la spesa complessiva di 83.738,55 euro per il triennio 2025-2027, di cui 27.912,85 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 177.
57. Al fine di consentire la continuità dell'attività istituzionale dell'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCEM) FVG connessa con il processo di riassetto del sistema delle Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare d'ufficio all'UNCEM FVG risorse pari a complessivi 60.000 euro per il triennio 2025-2027, di cui 20.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
58. Per le finalità previste dal comma 57 è destinata la spesa complessiva di 60.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 177.
59. Al fine di sostenere l'attività istituzionale dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani del Friuli Venezia Giulia (ANCI FVG) a supporto dei Comuni del territorio regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare d'ufficio all'ANCI FVG risorse pari a complessivi 300.000 euro per il triennio 2025-2027, di cui 100.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
60. Per le finalità previste dal comma 59 è destinata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 177.
61. Per le finalità previste dagli articoli 6, 10 e 15, comma 5, della
legge regionale 8 aprile 2021, n. 5 (Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale), è destinata la spesa complessiva di 10.500.000 euro per il triennio 2025-2027, di cui 3.500.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 177.
62. Per le finalità previste dagli articoli 6, 8, 9, 10, 11, 16, comma 7, e 18, comma 1, della
legge regionale 5/2021 è destinata la spesa complessiva di 11.900.000 euro, suddivisa in ragione di 3.900.000 euro per l'anno 2025 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2027, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 177.
63. Per la finalità prevista dall'
articolo 7 della legge regionale 5/2021 è destinata la spesa complessiva di 10.500.000 euro per il triennio 2025-2027, di cui 3.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 177.
64. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Lignano Sabbiadoro un finanziamento pari a complessivi 210.000 euro per il triennio 2025-2027, di cui 70.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, a sostegno delle spese derivanti dall'attività prevista nella convenzione stipulata con i Vigili del Fuoco, finalizzata a garantire il servizio durante la stagione turistica estiva.
65. Il contributo di cui al comma 64 è concesso e contestualmente liquidato in un'unica soluzione, previa presentazione della domanda alla Direzione centrale competente in materia di sicurezza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono fissati termini e modalità di rendicontazione delle spese.
66. Per la finalità prevista dal comma 64 è destinata la spesa complessiva di 210.000 euro, suddivisa in ragione di 70.000 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 177.
67. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Grado un finanziamento pari a complessivi 210.000 euro per il triennio 2025-2027, di cui 70.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, a sostegno delle spese derivanti dall'attività prevista nella convenzione stipulata con i Vigili del Fuoco, finalizzata a garantire il servizio durante la stagione turistica estiva.
68. Il contributo di cui al comma 67 è concesso e contestualmente liquidato in un'unica soluzione, previa presentazione della domanda alla Direzione centrale competente in materia di sicurezza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono fissati termini e modalità di rendicontazione delle spese.
69. Per la finalità prevista dal comma 67 è destinata la spesa complessiva di 210.000 euro, suddivisa in ragione di 70.000 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 177.
70. Al fine di promuovere la diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, l'Amministrazione regionale destina risorse pari a 20.000 euro al Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia di Trieste per la realizzazione della rappresentazione teatrale "Mafia: il mondo parallelo", rivolta a studenti.
71. Entro il 10 aprile 2025 il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia di Trieste presenta al Servizio competente in materia di sicurezza la domanda di contributo unitamente alla relazione descrittiva dell'iniziativa.
72. Il contributo di cui al comma 70 è concesso ed erogato in un'unica soluzione e in via anticipata, su richiesta del beneficiario. Con il decreto di concessione sono stabiliti il termine e le modalità di rendicontazione.
73. Per le finalità previste dal comma 70 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 177.
74. In attuazione della finalità del sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale di realizzare l'uniformità e omogeneità nell'applicazione degli istituti contrattuali ai rapporti di lavoro del personale del Comparto unico di cui all'
articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate), le risorse di cui all'
articolo 12, comma 1, della legge regionale 16/2023 sono integrate, a decorrere dal 2025, al fine di definire, nell'ambito della contrattazione collettiva del Comparto unico relativa al triennio 2022-2024 per il personale non dirigente, gli incrementi del salario aggiuntivo per il personale degli enti locali e degli altri enti interessati.
75. Gli oneri relativi agli incrementi definiti ai sensi del comma 74 sono a carico dell'Amministrazione regionale e sono erogati sulla base dei criteri definiti con la deliberazione della Giunta regionale prevista dall'
articolo 9, comma 93, della legge regionale 22/2022.
76. Per le finalità previste dal comma 74 è destinata la spesa complessiva di 17.100.000 euro, suddivisa in ragione di 5.700.000 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 177.
77. L'assegnazione di cui all'
articolo 11, comma 6, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), a favore degli enti locali è pari a complessivi 11.392.062,96 euro per il triennio 2025-2027, di cui 3.797.354,32 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 e, a favore degli altri enti del Comparto, è pari a complessivi 450.000 euro per il triennio 2025-2027, di cui 150.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
78. In relazione a quanto previsto dal comma 77, ferma restando la quantificazione delle risorse per categoria effettuata nella relazione tecnico-finanziaria al CCRL 2016-2018 in attuazione di quanto previsto dall'
articolo 12, comma 8, della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), l'assegnazione delle risorse è effettuata sulla base del numero dei dipendenti, distinti per categoria, in servizio presso le amministrazioni interessate alla data dell'1 gennaio dell'annualità di riferimento.
79. Per la finalità prevista dal comma 77 è destinata la spesa complessiva di 11.842.062,96 euro, suddivisa in ragione di 3.947.354,32 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 177.
81. Per la finalità prevista dal comma 80 è destinata la spesa complessiva di 9 milioni di euro, suddivisa in ragione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 177.
83. Per la finalità prevista dal comma 82 è destinata la spesa complessiva di 1.950.000 euro, suddivisa in ragione di 650.000 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 177.
84.
Al
comma 1 dell'articolo 34 ter della legge regionale 21/2019 le parole <<
i criteri per determinare i relativi concorsi finanziari>> sono sostituite dalle seguenti: <<
le modalità di erogazione del contributo annuale per il funzionamento e dei corrispettivi per le attività e i servizi erogati>>.
85. Per le finalità previste dall'
articolo 34 ter della legge regionale 21/2019, come modificato dal comma 84, è destinata la spesa complessiva di 7.068.000 euro, suddivisa in ragione di 2.356.000 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 177.
86. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a favore degli Enti di decentramento regionale risorse per assicurare il funzionamento e l'attività istituzionale, pari a complessivi 126.411.346 euro per il triennio 2025-2027, di cui 39.272.250 euro per l'anno 2025, 43.407.209 euro per l'anno 2026 e 43.731.887 euro per l'anno 2027.
87.
Le risorse di cui al comma 86 sono concesse ed erogate annualmente dalla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali secondo il seguente riparto:
a) 5.525.500 euro per l'anno 2025, 5.460.000 euro per l'anno 2026 e 5.425.000 euro per l'anno 2027 a favore dell'Ente di decentramento regionale di Gorizia;
b) 11.654.750 euro per l'anno 2025, 12.955.209 euro per l'anno 2026 e 13.314.887 euro per l'anno 2027 a favore dell'Ente di decentramento regionale di Pordenone;
c) 8.610.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 a favore dell'Ente di decentramento regionale di Trieste;
d) 13.482.000 euro per l'anno 2025 e 16.382.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 a favore dell'Ente di decentramento regionale di Udine.
88. Per le finalità previste dal comma 86 è destinata la spesa complessiva di 126.411.346 euro, suddivisa in ragione di 39.272.250 euro per l'anno 2025, 43.407.209 euro per l'anno 2026 e 43.731.887 euro per l'anno 2027, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 177.
89. Per le finalità previste dall'
articolo 17 della legge regionale 6 novembre 2020, n. 20 (Modifiche alle disposizioni di coordinamento della finanza locale di cui alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) e norme sulla concertazione delle politiche di sviluppo), è destinata la spesa complessiva di 94.957.464 euro per il triennio 2025-2027, di cui 39.957.464 euro per il 2025, 25 milioni di euro per il 2026 e 30 milioni di euro per il 2027, a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 177.
90. Per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 il recupero di quanto dovuto dai Comuni ai sensi dell'
articolo 9, comma 10, della legge regionale 7/2024 avviene a valere sulle risorse spettanti a ciascun Comune, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, a titolo di Fondo unico comunale e, in caso di incapienza, mediante versamento diretto alla Regione entro il 31 dicembre di ogni anno.
91. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'
articolo 9, comma 10, della legge regionale 7/2024, tenuto conto di quanto disposto dal comma 90, affluiscono al Titolo n. 2 (Trasferimenti correnti) - Tipologia n. 101 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2025-2027.
92.
Dopo il
comma 3 dell'articolo 34 della legge regionale 21/2019 sono aggiunti i seguenti:
<<3 bis. La formazione può essere rivolta anche a soggetti non appartenenti al Comparto unico quando ciò si renda necessario ai fini dell'allineamento delle competenze di tutti gli attori coinvolti nelle azioni progettuali promosse dalla Regione e dallo Stato in funzione dello sviluppo economico, sociale e occupazionale del territorio.
3 ter. Nel rispetto degli indirizzi formulati dalla Regione, con apposita convenzione gli enti locali e la Fondazione definiscono le modalità con le quali gli enti stessi si avvalgono della Fondazione medesima, con oneri a carico della Regione ai sensi dell'articolo 34 ter, per attività di supporto operativo a fronte dell'impegno a intraprendere un percorso di rafforzamento del proprio assetto organizzativo. Detto impegno non è richiesto in relazione al supporto operativo relativo agli adempimenti obbligatori correlati al PNRR.>>.
93. Per le finalità previste dai
commi 3 bis e 3 ter dell'articolo 34 della legge regionale 21/2019, come aggiunti dal comma 92, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
94. Al fine di avvalersi di alte professionalità nel percorso di attuazione di quanto disposto all'
articolo 1, comma 807, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per l'affidamento di un incarico a soggetti privati o istituzioni pubbliche, finalizzato all'adeguamento della modulistica adottata a livello nazionale per la rilevazione dei fabbisogni e dei costi standard alle peculiarità dell'ordinamento degli enti locali del Friuli Venezia Giulia.
95. Per le finalità previste dal comma 94 è destinata la spesa complessiva di 100.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 177.
96.
Al comma 11 dell'articolo 11 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
nell'alinea, le parole <<
al 31 dicembre 2024>> sono sostituite dalle seguenti: <<
al 31 dicembre 2026>>;
b)
alla lettera c), nel primo periodo, le parole <<
del 30 settembre 2024>> sono sostituite dalle seguenti: <<
del 30 settembre 2026>>.
97. Per le finalità previste dal
comma 11 dell'articolo 11 della legge regionale 31/2017, come modificato dal comma 96, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
98. In attuazione di quanto previsto dall'
articolo 29, comma 2, della legge regionale 21/2019, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'Ente di decentramento regionale di Trieste, per l'anno 2025, una somma a regolazione finanziaria delle esigenze emergenti dal rapporto intercorso tra l'UTI Giuliana e il Comune di Trieste, che non hanno trovato copertura nelle assegnazioni liquidatorie.
99. Per le finalità previste dal comma 98 è destinata la spesa di 170.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 177.
100. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare in via straordinaria al Comune di Enemonzo, per particolari esigenze connesse al funzionamento e all'attività istituzionale dell'ente, risorse pari a 65.000 euro per l'anno 2025. L'assegnazione è concessa ed erogata d'ufficio in un'unica soluzione.
101. Per le finalità di cui al comma 100 è destinata la spesa di 65.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 177.
102. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare annualmente risorse alle Comunità di cui all'
articolo 7 della legge regionale 21/2019 e alla Comunità collinare del Friuli per favorire l'esercizio di funzioni e servizi comunali gestiti a far data dall'1 gennaio 2025 e per il potenziamento, attraverso il conferimento da parte di ulteriori Comuni, di funzioni e servizi comunali già gestiti.
103.
Le risorse di cui al comma 102 sono concesse previa presentazione di domanda alla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali, entro il 30 settembre di ogni anno, nella quale la Comunità attesta per ciascuna funzione o servizio comunale e per ciascun Comune partecipante alla Comunità:
a) la data di avvio del conferimento della funzione o servizio;
b) l'ammontare del trasferimento previsto a favore della Comunità per l'esercizio della funzione o servizio comunale.
104. Le risorse sono concesse a ciascuna Comunità nella misura pari al 50 per cento del valore complessivo dei trasferimenti previsti a carico dei Comuni nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio. In caso di insufficienza le risorse spettanti a ciascuna Comunità sono ridotte proporzionalmente.
105. Entro il 31 maggio di ciascun anno successivo a quello di concessione ciascuna Comunità presenta una dichiarazione attestante l'avvenuto incasso delle risorse dovute dai Comuni. L'erogazione delle risorse è disposta in via posticipata in misura pari al 50 per cento dell'importo incassato nei limiti dell'importo concesso.
106. Ciascun Comune si impegna a mantenere il conferimento di ciascuna funzione o servizio di cui al comma 102 in capo alla Comunità per la durata minima di dieci anni, pena il recupero delle risorse erogate alla Comunità in relazione alla funzione o servizio e per la quota afferente al Comune che ha revocato il conferimento.
107. Per le finalità di cui al comma 102 è destinata la spesa complessiva di 6 milioni di euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per l'anno 2025, 2 milioni di euro per l'anno 2026 e 3 milioni di euro per l'anno 2027, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 177.
108. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 106 affluiscono al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2025-2027.
109.
In attuazione dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), lo stanziamento del Fondo per i corregionali all'estero e per i rimpatriati per l'anno 2025, pari a 1.495.000 euro, è ripartito come segue:
b) 135.000 euro per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), e commi 4 bis e 4 ter della
legge regionale 7/2002;
c) 200.000 euro al Consorzio MIB - School of Management di Trieste per il Corso Origini: viaggi e soggiorni in regione per la frequenza del corso di formazione imprenditoriale per giovani discendenti di corregionali all'estero;
d) 25.000 euro all'Università degli Studi di Udine - Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale per il Corso di perfezionamento "Valori identitari e imprenditorialità" attivato nell'ambito del progetto FIRB 2009-2013 "Perdita, mantenimento e recupero dello spazio linguistico e culturale nella seconda e terza generazione di emigrati friulani nel mondo: lingua, lingue, identità. La lingua e la cultura italiana come valore e patrimonio per nuove professionalità nelle comunità emigrate";
e) 13.800 euro al Convitto Nazionale Paolo Diacono di Cividale del Friuli (Udine) per la realizzazione del progetto "Studiare in Friuli: borse di studio a favore di studenti di scuole secondarie di secondo grado per soggiorni in regione di giovani discendenti di corregionali all'estero", ai sensi dell'
articolo 4, comma 4, della legge regionale 7/2002;
110.
Per le finalità previste dal comma 109, lettera a), nelle more della revisione della legge regionale 7/2002, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare, per l'anno 2025, i finanziamenti a sostegno dei progetti di attività negli importi e ai soggetti di seguito indicati:
a) 400.000 euro all'Ente Friuli nel Mondo di Udine;
b) 183.000 euro all'Associazione Giuliani nel Mondo di Trieste;
c) 158.000 euro all'Ente Friulano Assistenza Sociale e Culturale Emigranti - EFASCE di Pordenone;
d) 120.000 euro all'Ente Regionale ACLI per i Problemi dei Lavoratori Emigrati - ERAPLE di Udine;
e) 72.000 euro all'APS Clape nel Mondo di Monfalcone;
f) 108.000 euro all'Unione Emigranti Sloveni del Friuli Venezia Giulia - Sloveni nel Mondo di Cividale del Friuli.
111. Le domande di concessione di finanziamento per le iniziative di cui al comma 110 sono presentate alla struttura competente in materia di corregionali all'estero entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai finanziamenti si applicano le disposizioni di cui al
decreto del Presidente della Regione 7 gennaio 2019, n. 02/Pres.
112. Le domande di concessione di contributo per le iniziative di cui al comma 109, lettere c), d) ed e), sono presentate alla struttura competente in materia di corregionali all'estero entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è disposta la liquidazione anticipata del 70 per cento e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
113. Per le finalità previste dal comma 109 per l'importo di 1.350.000 euro si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027 e per l'importo di 145.000 euro la spesa è destinata a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 177.
114.
All'articolo 21 della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 le parole <<
, mediante la concessione di contributi fino all'intero importo della spesa ammissibile,>> sono soppresse;
b)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. Con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione di cui all'articolo 8, sono approvati annualmente uno o più bandi per il finanziamento di una o più attività di cui al comma 2, con i quali sono disciplinati i soggetti beneficiari, le tipologie di interventi, le spese ammissibili, le modalità per la presentazione delle domande, la concessione, l'erogazione, la rendicontazione e la revoca dei benefici assegnati.>>.
115. Per le finalità previste dal
comma 3 dell'articolo 21 della legge regionale 26/2007, come sostituito dal comma 114, lettera b), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
116.
All'articolo 18 della legge regionale 26/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 6 è sostituito dal seguente:
<<6. Come enti e organizzazioni che curano la gestione di attività di educazione e formazione extrascolastica dei minori di lingua slovena, la Regione riconosce i seguenti enti:a) Centro musicale sloveno "Glasbena matica" di Trieste;
b) Centro sloveno di educazione musicale - Slovenski center za glasbeno vzgojo "Emil Komel" di Gorizia;
c) Associazione Casa dello studente sloveno - Združenje slovenski dijaški dom "Srečko Kosovel" di Trieste;
d) Associazione Casa dello studente sloveno - Združenje slovenski dijaški dom "Simon Gregorčič" di Gorizia;
e) Associazione Mladinski dom di Gorizia;
f) Taborniki sloveni in Italia - Slovenski taborniki v Italiji Rod modrega vala Trieste-Gorizia;
g) Associazione scout sloveni in Italia - Slovenska zamejska skavtska organizacija (SZSO);
h) Istituto per l'istruzione slovena - Zavod za slovensko izobraževanje di San Pietro al Natisone.>>;
b)
dopo il comma 6 è inserito il seguente:
<<6 bis. Come enti e organizzazioni che curano la gestione di attività sociali, educative e ricreative di preminente interesse per la minoranza linguistica slovena, la Regione riconosce i seguenti enti:a) Sklad Mitja Čuk di Trieste;
b) Circolo di attività culturali, sportive ed assistenziali - Krožek za kulturno, športno in podporno udejstvovanje KRUT di Trieste;
c) Centro studi - Študijski center Melanie Klein.>>;
c)
al comma 7 le parole <<
commi 3, 4, 4 bis, 5 e 6>> sono sostituite dalle seguenti: <<
commi 3, 4, 4 bis, 5, 6 e 6 bis>>;
d)
al comma 7 bis le parole <<
commi 3, 4, 4 bis, 5 e 6>> sono sostituite dalle seguenti: <<
commi 3, 4, 4 bis, 5, 6 e 6 bis>>.
117. Ai sensi dell'
articolo 18 ante della legge regionale 26/2007, è approvata l'allegata Tabella O con l'indicazione della destinazione percentuale delle risorse statali per gli interventi e le iniziative a favore della minoranza linguistica slovena per l'esercizio 2025 di cui agli articoli 9, 18, come modificato dal comma 116, 19 e 20 della
legge regionale 26/2007, in attuazione, rispettivamente, delle finalità di cui agli articoli 3, 8, 16 e 21 della
legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia), nonché con l'indicazione della percentuale residua riferita alla quota di accantonamento per fronteggiare eventuali esigenze imprevedibili o straordinarie.
118. Ai sensi dell'
articolo 18, commi 3, 4, 4 bis, 5, 6, 6 bis, 8, 9 e 10, della legge regionale 26/2007, come modificato dal comma 116, è approvata l'allegata Tabella P in cui sono riportate, per ciascuna categoria di intervento, le percentuali di finanziamento a valere sull'ammontare del Fondo per il sostegno delle attività degli enti e organizzazioni della minoranza slovena per l'esercizio 2025. Il finanziamento determinato a favore di ciascun ente riconosciuto di preminente rilevanza e interesse per la minoranza slovena compreso nelle categorie di cui all'
articolo 18, commi 3, 4, 4 bis, 5, 6, 6 bis e 8, della legge regionale 26/2007, come modificato dal comma 116, è liquidato in via anticipata e in un'unica soluzione all'atto dell'adozione del relativo decreto di concessione, che stabilisce altresì i termini e le modalità di rendicontazione del contributo concesso.
119. Le percentuali di cui alle Tabelle O e P si applicano fino a un importo massimo di 10 milioni di euro. Nel caso in cui le risorse statali per l'esercizio 2025 siano superiori a 10 milioni di euro, l'importo eccedente è assegnato alla quota di accantonamento di cui all'
articolo 18 ante, comma 1 bis, della legge regionale 26/2007.
120. Per gli enti di preminente rilevanza e interesse per la minoranza linguistica slovena di cui all'
articolo 18, comma 6 bis, della legge regionale 26/2007, come modificato dal comma 116, si applicano le disposizioni di cui ai Capi I, II e VI del regolamento per la concessione dei contributi a favore di enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena, di cui all'
articolo 18, comma 12, della legge regionale 26/2007, emanato con
decreto del Presidente della Regione 25 novembre 2015, n. 0246/Pres.
121. Ai fini dell'
articolo 18, commi 9 e 10, della legge regionale 26/2007, come modificato dal comma 116, per il 2025 gli enti e le organizzazioni minori della minoranza linguistica slovena possono presentare una sola domanda di finanziamento. Qualora un ente presenti più domande di finanziamento, si considera valida quella presentata per ultima.
123.
La quota di accantonamento prevista dall'articolo 18 ante, comma 1 bis, della legge regionale 26/2007 di cui alla Tabella O, per l'anno 2025 è ripartita come segue:
a) 50.000 euro all'Associazione Kmečka zveza / Associazione agricoltori e 50.000 euro all'Associazione Slovensko deželno gospodarsko združenje / Unione regionale economica slovena per le spese sostenute per lo svolgimento dell'attività di traduzione, interpretariato e sportello linguistico in lingua slovena;
c) 5.000 euro all'Associazione - Društvo Mladinski dom di Gorizia e 5.000 euro all'Associazione Casa dello studente sloveno - Združenje slovenski dijaški dom "Simon Gregorčič" di Gorizia per supportare il trasporto degli alunni frequentanti le scuole con lingua d'insegnamento slovena;
d) 150.000 euro all'Associazione temporanea di scopo Projekt per la prosecuzione e l'implementazione del progetto esecutivo di un'immagine coordinata e di un portale comune della minoranza linguistica slovena;
e) 50.000 euro al Consorzio sloveno per l'istruzione - Slovenski izobraževalni konzorcij SLOV.I.K. di Gorizia e 50.000 euro all'Associazione - Društvo Mladinski dom di Gorizia per la prosecuzione del progetto comune in ambito educativo e formativo, anche di natura multidisciplinare, con particolare riguardo alle giovani generazioni;
f) 60.000 euro alla Biblioteca nazionale slovena e degli studi/Narodna in študijska knjižnica (NŠK) - di Trieste per le spese di gestione del "Narodni dom" di Trieste - rione di San Giovanni.
124. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 123, corredate di una relazione illustrativa delle attività e di un preventivo delle uscite e delle entrate complessivamente previste, sono presentate alla struttura competente in materia di lingue minoritarie entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per i finanziamenti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 123, con il decreto di concessione è disposta la liquidazione in via anticipata e in un'unica soluzione del contributo e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Per i finanziamenti di cui alle lettere d), e) e f) del comma 123, con il decreto di concessione è disposta la liquidazione in via anticipata dell'80 per cento del contributo e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Per i finanziamenti di cui alle lettere a) e b) del comma 123, sono ammissibili le spese riferibili al periodo tra l'1 gennaio e il 31 dicembre 2025. Per i finanziamenti di cui alla lettera e) del comma 123 si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 12 del regolamento per la concessione dei contributi a favore di enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena, di cui all'
articolo 18, comma 12, della legge regionale 26/2007, emanato con
decreto del Presidente della Regione 25 novembre 2015, n. 0246/Pres.
125. Per le finalità previste dal comma 123, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della
legge 38/2001 e alla loro rimodulazione, è destinata la spesa di 950.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 177.
126. L'Amministrazione regionale è autorizzata a destinare parte della quota di risorse riservata all'attuazione dell'
articolo 19 della legge regionale 26/2007 di cui alla Tabella O per la copertura delle spese per l'assunzione di personale con contratto di lavoro flessibile al fine di garantire l'effettività del diritto all'uso della lingua slovena.
127. Per le finalità previste dal comma 126 è destinata la spesa di 1.040.000 euro per l'anno 2025, a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 177 con riferimento alle assegnazioni statali per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della
legge 38/2001, e alla loro rimodulazione, ed è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2025, a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A3 di cui all'articolo 1, comma 5.
128. Il riparto delle residue risorse disponibili nell'ambito della quota riservata all'attuazione dell'
articolo 19 della legge regionale 26/2007, di cui alla Tabella O, è definito dalla Giunta regionale, su proposta del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena.
129. Per le finalità previste dall'
articolo 8 della legge 38/2001, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento all'Istituto sloveno di ricerche - Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) di Trieste per i progetti tecnico scientifici per l'uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione svolti in collaborazione con l'Ufficio centrale per la lingua slovena.
130. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 129, corredata di una relazione illustrativa delle attività e di un preventivo delle uscite e delle entrate complessive previste, è presentata alla struttura competente in materia di lingue minoritarie entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è disposta la liquidazione in via anticipata e in un'unica soluzione del contributo e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Per l'ammissibilità delle spese si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 12 del
decreto del Presidente della Regione n. 246/2015 e sono ammissibili le spese riferibili al periodo tra l'1 gennaio e il 31 dicembre 2025.
131. Per le finalità previste dal comma 129, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della
legge 38/2001 e con riferimento alla Tabella O riferita alla quota riservata all'attuazione dell'
articolo 19 della legge regionale 26/2007, è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 177.
132. Al fine di sostenere le attività e le iniziative delle organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento di 15.000 euro all'SKGZ/Slovenska kulturno gospodarska zveza - Unione culturale economica slovena e di 15.000 euro all'SSO/Svet slovenskih organizacij - Confederazione delle organizzazioni slovene.
133. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 132, corredata di una relazione illustrativa delle attività e di un preventivo delle uscite e delle entrate complessivamente previste, è presentata alla struttura competente in materia di lingue minoritarie entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è disposta la liquidazione in via anticipata e in un'unica soluzione del contributo e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
134. Per le finalità previste dal comma 132 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 177.
135. Al fine della realizzazione della Quarta Conferenza regionale di verifica e di proposta in attuazione dell'
articolo 30 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di 40.000 euro all'ARLeF - Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane/Agenzia regionale per la lingua friulana per il supporto tecnico scientifico, per le attività correlate all'evento, per la predisposizione di una o più relazioni di carattere tecnico scientifico sui temi posti all'ordine del giorno della Conferenza, definiti dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nonché per la redazione e la stampa degli atti della Conferenza in lingua italiana e friulana.
136. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 135 è presentata alla struttura competente in materia di lingue minoritarie, corredata di una relazione illustrativa degli interventi previsti. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di liquidazione e di rendicontazione della spesa.
137. Per le finalità previste dal comma 135 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 177
138. Ai fini della realizzazione della Seconda Conferenza regionale sulla tutela della minoranza linguistica tedesca di cui all'
articolo 17 bis della legge regionale 20 novembre 2009, n. 20 (Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di 10.000 euro all'Università degli Studi di Udine per il supporto tecnico scientifico, per la predisposizione di una o più relazioni di carattere tecnico scientifico sui temi posti all'ordine del giorno della Conferenza, definiti dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, e per la redazione e la stampa degli atti della Conferenza in lingua italiana e tedesca e di 10.000 euro al Comune ospitante l'evento per le attività correlate alla realizzazione della Conferenza.
139. Le domande per la concessione del finanziamento di cui al comma 138 sono presentate alla struttura competente in materia di lingue minoritarie, corredate di una relazione illustrativa degli interventi previsti. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di liquidazione e di rendicontazione della spesa.
140. Per le finalità previste dal comma 138 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 177.
141. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 5.000 euro al Dipartimento di scienze giuridiche, del linguaggio, dell'interpretazione e della traduzione dell'Università degli Studi di Trieste a ristoro delle spese di trasferta, vitto e alloggio sostenute dai relatori, residenti fuori regione, per la partecipazione al convegno "La tassazione degli immobili in Italia e in Europa", organizzato e realizzato in collaborazione con la Regione.
142. La domanda per la concessione e la contestuale liquidazione del contributo straordinario di cui al comma 141, completa di una descrizione dell'attività e di una quantificazione delle spese, è presentata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di tributi locali.
143. Con il decreto di concessione, adottato entro novanta giorni dalla ricezione della domanda completa e nei limiti dell'importo di cui al comma 141, è disposta la contestuale erogazione del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Sono ammissibili le spese sostenute anche prima della domanda di contributo.
144. Per le finalità previste dal comma 141 è destinata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 177.
145. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare al Comune di Tolmezzo una somma in relazione al contributo concesso con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 21 dicembre 2017, n. 1007, ai sensi dell'
articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), e non ancora pagato, per la copertura degli interventi ivi previsti, nei limiti dell'importo di 2.300.000 euro.
146. Il Comune è obbligato a restituire all'Amministrazione regionale le somme di cui al comma 145, senza interessi, entro il 31 dicembre dell'esercizio in cui il contributo statale viene pagato e, in ogni caso, entro il 31 dicembre 2030.
147. L'anticipazione di cui al comma 145 è concessa e contestualmente liquidata in un'unica soluzione, previa presentazione della domanda alla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
148. Per le finalità previste dal comma 145 è destinata la spesa di 2.300.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 177.
149. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 146, previste in 2.300.000 euro per l'anno 2030, affluiscono al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 300 (Riscossione crediti di medio-lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 2.
150. Al fine di promuovere lo scambio culturale tra le minoranze linguistiche europee, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di 100.000 euro all'ente incaricato del coordinamento della prossima edizione della competizione calcistica Europeada per le attività propedeutiche e funzionali all'organizzazione e alla gestione dell'evento, che si terrà nel 2028 nel Friuli Venezia Giulia.
151. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 150 è presentata alla struttura competente in materia di lingue minoritarie, corredata di una relazione illustrativa degli interventi previsti. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di liquidazione e di rendicontazione della spesa.
152. Per le finalità previste dal comma 150 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2027, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 177.
153. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nell'ambito e con le modalità indicate nel Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza integrata di cui all'
articolo 6 della legge regionale 5/2021, risorse pari a 1.042.345 euro agli Automobile Club provinciali della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per la realizzazione di iniziative di educazione e di prevenzione in ambito di sicurezza stradale.
154. Per le finalità previste dal comma 153 è destinata la spesa complessiva di 1.042.345 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per l'anno 2025, 542.345 euro per l'anno 2026 e 400.000 euro per l'anno 2027, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 177.
155. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse finanziarie per complessivi 3 milioni di euro alle Prefetture di Trieste, Gorizia, Pordenone e Udine, ripartite in misura uguale tra loro, mediante apposite convenzioni da stipularsi ai sensi dell'
articolo 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), per l'acquisizione di attrezzature e strumentazioni per l'attività operativa sul territorio, nonché per interventi straordinari diretti ad assicurare l'efficienza delle strutture delle Forze di Polizia, d'intesa con i rispettivi presidi territoriali.
156. Per le finalità previste dal comma 155 è destinata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 177.
157. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare, per l'anno 2026, a favore degli enti locali risorse complessive pari a 4 milioni di euro per la realizzazione di interventi in materia di sicurezza urbana, individuati sulla base degli accordi previsti dal
decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città), convertito con modificazioni dalla
legge 18 aprile 2017, n. 48, per il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza e per il completamento delle interconnessioni delle sale operative.
158. Per le finalità previste dal comma 157 è destinata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 177.
159. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità collinare del Friuli un'anticipazione finanziaria di 3 milioni di euro finalizzata a garantire la prosecuzione dello svolgimento delle funzioni e dell'erogazione dei servizi a favore dei Comuni, nelle more dell'affidamento del nuovo contratto di servizio per lo svolgimento dell'attività di distribuzione del gas naturale ai sensi dell'
articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della
direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'
articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144).
160. L'anticipazione di cui al comma 159 è concessa e contestualmente liquidata in un'unica soluzione, previa presentazione della domanda alla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
161. La concessione dell'anticipazione di cui al comma 159 non è subordinata alla presentazione di garanzie patrimoniali.
162. La Comunità collinare del Friuli è obbligata a restituire all'Amministrazione regionale la somma di cui al comma 159, senza interessi, in un'unica rata all'esito della procedura di gara entro sessanta giorni dall'atto della sottoscrizione del verbale di consegna del servizio e comunque entro il 31 dicembre 2030.
163. Per le finalità previste dal comma 159 è destinata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 177.
164. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 162, previste in 3 milioni di euro per l'anno 2030, affluiscono al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 300 (Riscossione crediti di medio-lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 2.
165. Al fine di sostenere l'organizzazione del Festival Internazionale delle Lingue di Minoranza, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di 100.000 euro all'Associazione Teatri Stabil Furlan di Udine.
166. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 165, corredata di una relazione illustrativa del progetto e di un preventivo dei costi e delle entrate complessive previste, è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di lingue minoritarie. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Il finanziamento può essere erogato in via anticipata nella misura massima dell'80 per cento dell'importo concesso.
167. Per le finalità previste dal comma 165 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 177.
168. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare, in uguale misura, alle Prefetture di Trieste, Gorizia, Pordenone e Udine risorse straordinarie pari a 40.000 euro per l'anno 2025, anche mediante apposite convenzioni da stipularsi ai sensi dell'
articolo 1, comma 439, della legge 296/2006, per l'acquisizione di dispositivi metal-detector portatili a supporto dell'attività delle Forze di Polizia.
169. Entro il 31 marzo 2025 le Prefetture presentano alla struttura competente in materia di sicurezza e polizia locale la domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 168.
170. Per le finalità previste dal comma 168 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 177.
171. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare un contributo all'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE) con sede a Udine al fine di proseguire l'esperienza formativa dell'European Academy Programme rivolta alla formazione degli Amministratori del Friuli Venezia Giulia, con particolare riferimento a contribuire a costruire percorsi formativi e opportunità a livello locale, avendo a riferimento gli indirizzi europei di un'efficace governance locale.
172. Per l'assegnazione di cui al comma 171, in misura pari a 20.000 euro all'anno, AICCRE presenta domanda entro il 31 gennaio di ciascun anno. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione.
173. Per le finalità di cui al comma 171 è destinata la spesa complessiva di 60.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 177.
174. Al fine di sostenere il mantenimento dei profili identitari, culturali e linguistici regionali e di promuovere una squadra femminile friulana, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di 20.000 euro all’ASD Associazion Sportive Furlane per l’organizzazione del torneo di calcio femminile delle rappresentative delle minoranze linguistiche, che si inserisce nel percorso di avvicinamento all'organizzazione regionale dell'Europeada 2028, nonché degli eventi collegati a quello sportivo, con riferimento alle spese da sostenersi nell'anno 2025 in relazione a tale iniziativa.
175. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 174, corredata di una relazione illustrativa dell'iniziativa e di un preventivo delle uscite e delle entrate complessive previste, è presentata alla struttura competente in materia di lingue minoritarie entro il 30 giugno 2025. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione. Sono ammissibili le spese riferibili al periodo tra l'1 gennaio e il 31 dicembre 2025.
176. Per le finalità di cui al comma 174 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 177.
177. Ai sensi dell'
articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027 di cui all'allegata Tabella I.
Note:
1Parole sostituite al comma 174 da art. 150, comma 1, lettera a), L. R. 7/2025
2Parole sostituite al comma 175 da art. 150, comma 1, lettera b), L. R. 7/2025