Art. 4
(Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per il tramite delle Camere di commercio competenti per territorio, alle imprese aventi sede sul territorio regionale, un contributo a rimborso degli oneri sostenuti per la realizzazione di interventi di allacciamento alla rete fognaria pubblica.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nei limiti della normativa sugli aiuti di Stato, con un'intensità del 75 per cento rispetto alla spesa ammissibile e fino all'importo massimo di 50.000 euro per scarichi caratterizzati da un carico inquinante fino a cento abitanti equivalenti e con un'intensità del 100 per cento rispetto alla spesa ammissibile e fino all'importo massimo di 70.000 euro per scarichi caratterizzati da un carico inquinante superiore a cento abitanti equivalenti.
4. Le domande di concessione del contributo di cui al comma 1 sono presentate a seguito di avviso emanato con decreto del Direttore della struttura competente in materia di risorse idriche, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione. Nell'avviso sono stabilite le modalità di presentazione delle domande di concessione del contributo, le spese ammissibili, le modalità di concessione e di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
5. L'esercizio delle funzioni delegate alle Camere di commercio e l'assegnazione delle risorse a esse destinate per lo svolgimento dell'attività sono disciplinati da una convenzione che regola i rapporti tra la Regione e le Camere di commercio il cui schema è approvato dalla Giunta regionale.
6. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 460.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 4 (Servizio idrico integrato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 86.
7. Per le finalità di cui al comma 1, in relazione allo svolgimento dell'attività di gestione delle pratiche contributive rimesse alle Camere di commercio, è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 4 (Servizio idrico integrato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 86.
8. Al fine di effettuare gli interventi di mitigazione degli effetti dei deflussi discontinui (hydropeaking) del fiume Isonzo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di bonifica della Venezia Giulia un contributo straordinario finalizzato a finanziare il secondo lotto funzionale relativo ai lavori di adeguamento della traversa di Piuma, di realizzazione della soglia di Straccis e di sfruttamento della ex cava Postir in Comune di Sagrado, conseguenti ai monitoraggi e agli studi sullo stato delle acque del fiume Isonzo, condotti nell'ambito del Progetto Interreg Italia-Slovenia GREVISLIN.
9. La domanda di concessione del finanziamento di cui al comma 8, corredata della relazione illustrativa dell'intervento e del quadro economico di spesa, è presentata dal Consorzio di bonifica della Venezia Giulia, alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
10. Per le finalità di cui al comma 8 è destinata la spesa complessiva di 12.100.000 euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per l'anno 2025, 5 milioni di euro per l'anno 2026 e 6.600.000 euro per l'anno 2027, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 6 (Tutela e valorizzazione delle risorse idriche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 86.
11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore dei Comuni un contributo fino all'importo massimo di 3 milioni di euro per la realizzazione e la manutenzione dei sistemi di drenaggio urbano e rurale di acque meteoriche.
13. Le domande di concessione del contributo di cui al comma 11 sono presentate a seguito di avviso emanato con decreto del Direttore della struttura competente in materia di difesa del suolo, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione. Nell'avviso sono stabilite le modalità di presentazione delle domande di concessione del contributo, le spese ammissibili, le modalità di concessione e di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
14. Per le finalità di cui al comma 11 è destinata la spesa di 4.500.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 86.
15.
L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore dei Comuni, degli enti pubblici di ricerca e delle Università statali, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato, laddove applicabile, contributi finalizzati all’efficientamento energetico degli edifici ubicati nel territorio regionale di proprietà del Comune, adibiti a uso pubblico, e degli enti pubblici di ricerca e delle Università statali destinati a uso istituzionale, concernenti:
a) la progettazione e realizzazione di interventi di risparmio energetico;
b) la progettazione e realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e delle relative opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, destinati all'autoconsumo, ai sensi dell'
articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della
direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili).
16. Con regolamento regionale, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti il limite massimo del contributo concedibile, la tipologia di intervento finanziabile, le spese ammissibili, i criteri e le modalità per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 15.
17. I Comuni, gli enti e le Università di cui al comma 15 presentano le domande di concessione dei contributi di cui al comma 15 alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, entro il termine e con le modalità indicati dal regolamento di cui al comma 16.
18. Per le finalità di cui al comma 15 è destinata la spesa complessiva di 15 milioni di euro, suddivisa in ragione di 5 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 86.
19. Ai fini della mitigazione dei cambiamenti climatici e dei loro effetti, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore dei Comuni contributi fino al 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e, comunque, fino all'importo massimo di 300.000 euro, per la progettazione e l'esecuzione di interventi di realizzazione o di riqualificazione di aree verdi e di giardini botanici nei centri abitati, compresa la realizzazione di sistemi di sicurezza per la protezione delle aree stesse e di parchi giochi inclusivi.
20. Con regolamento regionale, da approvare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti il limite massimo del contributo concedibile per le specifiche tipologie di spesa, le spese ammissibili, i criteri e le modalità per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 19.
21. I Comuni presentano le domande di concessione dei contributi di cui al comma 19 alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, entro il termine e con le modalità indicati dal regolamento di cui al comma 20.
22. Per le finalità di cui al comma 19 è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela territorio ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 86.
24. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo fino all'importo massimo di 100.000 euro a favore di enti del Terzo settore di cui al
decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'
articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), dedicati alla cura degli animali selvatici e di affezione, a sostegno delle spese di progettazione e di realizzazione di interventi, da effettuare nelle sedi situate sul territorio regionale, di efficientamento energetico o di risparmio idrico e, qualora siano presenti aree verdi di pertinenza, la riqualificazione delle stesse.
26. Le domande di concessione del contributo di cui al comma 24 sono presentate a seguito di avviso emanato con decreto del Direttore della struttura competente in materia di energia, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione. Nell’avviso sono stabilite le modalità di presentazione delle domande di concessione del contributo, le spese ammissibili, le modalità di concessione e di erogazione del contributo, l’eventuale erogazione anticipata del contributo sino al 100 per cento dell’importo previsto dal decreto di concessione e di rendicontazione della spesa. Sono ammissibili a contributo anche le spese per la redazione degli attestati di prestazione energetica (APE) sostenute prima della presentazione della domanda di concessione e, comunque, a partire dal 31 dicembre 2024.
27. Per le finalità di cui al comma 24 è destinata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela territorio ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 86.
28. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle persone fisiche proprietarie di unità immobiliari destinate esclusivamente a uso abitativo privato, anche costituite in condominio, un contributo fino all'importo massimo di 7.500 euro, a rimborso degli oneri sostenuti per la realizzazione di sistemi di raccolta e di riutilizzo delle acque meteoriche.
30. Le domande di concessione del contributo di cui al comma 28 corredate della documentazione tecnica dell'intervento e della spesa sostenuta per la realizzazione dell'intervento, sono presentate a seguito di avviso emanato con decreto del Direttore della struttura competente in materia di gestione di risorse idriche, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione. Nell'avviso sono definite le modalità di presentazione delle domande di concessione del contributo di cui al comma 28, le spese ammissibili, le modalità di assegnazione, concessione ed erogazione dei contributi.
31. Per le finalità di cui al comma 28 è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 4 (Servizio idrico integrato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 86.
32. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per il tramite delle Camere di commercio competenti per territorio, alle imprese aventi sede sul territorio regionale, un contributo fino all'importo massimo di 15.000 euro, nei limiti della normativa degli aiuti di Stato, a rimborso degli oneri sostenuti per la realizzazione di sistemi di raccolta e di riutilizzo delle acque meteoriche.
34. Le domande di concessione del contributo di cui al comma 32 corredate della documentazione tecnica dell'intervento e della spesa sostenuta per la realizzazione dell'intervento, sono presentate a seguito di avviso emanato con decreto del Direttore della struttura competente in materia di gestione di risorse idriche, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione. Nell'avviso sono definite le modalità di presentazione delle domande di concessione del contributo di cui al comma 32, le spese ammissibili, le modalità di assegnazione, concessione ed erogazione dei contributi.
35. L'esercizio delle funzioni delegate alle Camere di commercio e l'assegnazione delle risorse a esse destinate per lo svolgimento dell'attività sono disciplinati da una convenzione che regola i rapporti tra la Regione e le Camere di commercio, il cui schema è approvato dalla Giunta regionale.
36. Per le finalità di cui al comma 32 è destinata la spesa di 230.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 4 (Servizio idrico integrato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 86.
37. Per le finalità di cui al comma 32, in relazione allo svolgimento delle attività di gestione delle pratiche contributive rimesse alle Camere di Commercio, è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 4 (Servizio idrico integrato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 86.
38. Ai fini della tutela e della conservazione del patrimonio speleologico e, in particolare, dell'ecosistema delle grotte, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, ai Comuni proprietari di grotte ubicate sul territorio regionale, nei limiti della normativa sugli aiuti di Stato, un contributo a rimborso degli oneri sostenuti per la progettazione e per la realizzazione, in conformità alle "Linee guida U.I.S. per la gestione delle grotte turistiche" del 3 novembre 2014, di interventi di adeguamento e di messa in sicurezza degli impianti di illuminazione esistenti all'interno delle grotte.
40. Le domande di concessione del contributo di cui al comma 38 corredate della documentazione tecnica e del quadro economico dell'intervento, sono presentate a seguito di avviso emanato con decreto del Direttore della struttura competente in materia di geologia, nel quale sono stabilite le modalità di presentazione delle domande di concessione del contributo, le spese ammissibili, le modalità di concessione e di erogazione del contributo.
41. Per le finalità di cui al comma 38 è destinata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 86.
43. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario a favore del Comune di Medea, a sostegno dei maggiori oneri per la rimozione dell'amianto dall'edificio della scuola primaria situato in via Scuole 2, conseguenti all'aumento della quantità di materiale contaminato da fibre contenenti amianto rinvenuto. Tra le spese ammissibili rientrano anche i costi già sostenuti anteriormente alla presentazione della domanda di concessione del contributo.
44. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 43 è presentata alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del quadro economico dell'intervento.
45. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini per l'esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
46. Per le finalità di cui al comma 43 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 86.
53. Nell'ambito dei contratti di fiume, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni attraversati da fiumi, un contributo fino all'importo massimo di 150.000 euro per la realizzazione di scivoli in corrispondenza delle briglie lungo i fiumi stessi.
55. Le domande di concessione del contributo di cui al comma 53, corredate della documentazione tecnica dell'intervento e del quadro economico della spesa, sono presentate a seguito di avviso emesso con decreto del Direttore della struttura competente in materia di difesa del suolo, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione.
56. Per le finalità di cui al comma 53 è destinata la spesa complessiva di 900.000 euro, suddivisa in ragione di 300.000 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 86.
57. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le domande di concessione dei contributi di cui all'
articolo 4, comma 1, della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), presentate nel 2024 a seguito dell'avviso di cui al decreto del Direttore del Servizio gestione risorse idriche 7 marzo 2024, n. 10691/GRFVG, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione 20 marzo 2024, n. 12.
58. Per le finalità di cui all'
articolo 4, comma 1, della legge regionale 13/2023, in considerazione di quanto previsto al comma 57, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 4 (Servizio idrico integrato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
60. Per le finalità di cui all'
articolo 4, comma 30, della legge regionale 25/2016, in considerazione di quanto previsto al comma 59, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
61.
Al comma 20 dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019) sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo le parole <<
per la realizzazione>> sono inserite le seguenti: <<
, compreso l'acquisto dell'area interessata dall'intervento>>;
b)
dopo le parole <<
manutenzione straordinaria>> sono inserite le seguenti: <<
, l'adeguamento al fine della raccolta dei rifiuti derivanti dalla manutenzione del verde>>.
62. Per le finalità di cui al
comma 20 dell'articolo 4 della legge regionale 29/2018, come modificato dalla lettera a) del comma 61, è destinata l'ulteriore spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 86.
63. Al fine di favorire l'impiego di processi sostenibili sotto il profilo ambientale nell'ambito domestico e industriale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Pradamano un contributo per l'attuazione di un progetto pilota consistente nell'acquisto di filtri per le lavatrici idonei a trattenere le microplastiche rilasciate dai tessuti, nella distribuzione alle persone fisiche residenti nel territorio comunale aderenti volontariamente al progetto, nel monitoraggio delle acque nel punto di recapito finale del sistema fognario e depurativo, nonché in una campagna di comunicazione e sensibilizzazione.
64. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 63 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di ambiente, entro il 30 settembre 2025, corredata della relazione descrittiva del progetto, del quadro economico di spesa e del cronoprogramma. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti le modalità per la comunicazione degli esiti del monitoraggio, nonché i termini e le modalità di rendicontazione della spesa sostenuta.
65. Per le finalità di cui al comma 63 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 6 (Tutela e valorizzazione delle risorse idriche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista alla Tabella D di cui al comma 86.
67. Per le finalità di cui all'
articolo 4, comma 6, della legge regionale 24/2019, come modificato dal comma 66, è destinata la spesa complessiva di 1.700.000 euro, suddivisa in ragione di 700.000 euro per l'anno 2025 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2027, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 86.
68.
Al comma 8 dell'articolo 4 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo le parole <<
a favore delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche e professionistiche>> sono inserite le seguenti: <<
e delle associazioni culturali>>;
b)
le parole <<
alla pratica ludico sportiva>> sono sostituite dalle seguenti: <<
alle attività statutarie>>.
69.
Al
comma 10 dell'articolo 4 della legge regionale 13/2022 le parole <<
a seguito di avviso da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione almeno quindici giorni prima della data fissata per la presentazione delle domande.>> sono sostituite dalle seguenti: <<
. Con regolamento regionale, da approvare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13 (Legge di stabilità 2025), sono definiti i requisiti dei soggetti beneficiari, le tipologie di interventi finanziabili e le relative spese ammissibili e sono individuate le modalità di presentazione delle domande di concessione del contributo di cui al comma 8, i criteri e le modalità per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi, nonché le modalità di rendicontazione della spesa.>>.
70. Per le finalità di cui all'
articolo 4, comma 8, della legge regionale 13/2022, come modificato dal comma 68, è destinata la spesa 2 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 86.
72. Per le finalità di cui all'
articolo 3 della legge regionale 5/2024, in considerazione di quanto previsto al comma 71, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 4 (Servizio idrico integrato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
74. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 73, corredata del quadro economico e del cronoprogramma, anche finanziario, dell'intervento, è presentata alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
75. Per le finalità di cui al comma 73 è destinata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 6 (Tutela e valorizzazione delle risorse idriche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 86.
76. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine nell'ambito degli eventi GO!2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale Europea della cultura 2025 un contributo straordinario per un importo massimo di 100.000 euro finalizzato alla realizzazione di un progetto pilota consistente nella sostituzione di uno spettacolo pirotecnico previsto in un evento pubblico, con uno spettacolo di luci non inquinanti.
77. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 76, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
78. I contributi di cui al comma 76 sono concessi entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda con il procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'
articolo 36 comma 4, della legge regionale 7/2000, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
79. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo. La rendicontazione della spesa è disciplinata dalla
legge regionale 7/2000.
80. Per le finalità di cui al comma 76 è destinata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 86.
81. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità di montagna della Carnia un contributo straordinario per i lavori di completamento delle opere di messa in sicurezza e protezione della colonia Casa dei Salesiani in località Pierabech nel Comune di Forni Avoltri.
82. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 81 è presentata alla Direzione difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissati i termini di esecuzione dell'opera, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
83. Per le finalità di cui al comma 81 è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 86.
84. Con decreto del dirigente della struttura competente in materia di rifiuti è disposta la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo di cui al regolamento emanato con
decreto del Presidente della Regione 3 ottobre 2024, n. 0123/Pres (Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, commi da 19 a 23, della
legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024)), per eventi ecosostenibili da realizzarsi successivamente alla data di presentazione della istanza ed entro il 31 dicembre 2025.
85. Per le finalità di cui all'
articolo 4, comma 19 della legge regionale 16/2023, in considerazione di quanto previsto al comma 84, è destinata l'ulteriore spesa complessiva di 1.300.000 euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per l'anno 2025 e di 300.000 euro per l'anno 2026, ed è destinata la spesa di 1.300.000 euro per l'anno 2027, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 86.
86. Ai sensi dell'
articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027 di cui all'allegata Tabella D.
Note:
1Parole sostituite al comma 13 da art. 48, comma 1, lettera a), L. R. 7/2025
2Parole sostituite al comma 15 da art. 48, comma 1, lettera b), L. R. 7/2025
3Parole sostituite al comma 16 da art. 48, comma 1, lettera c), L. R. 7/2025
4Parole aggiunte al comma 17 da art. 48, comma 1, lettera d), L. R. 7/2025
5Parole sostituite al comma 24 da art. 4, comma 58, lettera a), L. R. 12/2025
6Parole soppresse al comma 63 da art. 4, comma 58, lettera b), L. R. 12/2025
7Parole sostituite al comma 64 da art. 4, comma 58, lettera c), L. R. 12/2025
8Parole aggiunte al comma 26 da art. 4, comma 6, L. R. 13/2025
9Comma 47 abrogato da art. 3, comma 12, L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
10Comma 48 abrogato da art. 3, comma 12, L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
11Comma 49 abrogato da art. 3, comma 12, L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
12Comma 50 abrogato da art. 3, comma 12, L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
13Parole sostituite al comma 11 da art. 4, comma 10, L. R. 19/2025 , con effetto dall'1/1/2026.