Art. 3
(Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna)
1. La Regione attiva un Programma di interventi denominato "Programma Valore Agricoltura" per potenziare la competitività, la redditività e la sostenibilità ambientale delle imprese agricole, singole o associate, attraverso investimenti mirati e diretti a favorire l'innovazione produttiva e tecnologica, la transizione energetica, il miglioramento della qualità delle condizioni di lavoro e la multifunzionalità dell'attività agricola.
2.
Il Programma è diretto a perseguire le seguenti finalità:
a) la valorizzazione delle produzioni agricole ad alto valore aggiunto;
b) l'innovazione e la razionalizzazione dei sistemi produttivi per l'incremento dell'efficienza aziendale;
c) l'introduzione di processi automatizzati in particolare per l'attività zootecnica;
d) l'efficientamento del settore lattiero caseario anche attraverso la modernizzazione dei sistemi di raccolta e di trasporto;
e) l'efficientamento strutturale e produttivo dei compendi malghivi;
f) la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili e la valorizzazione dei crediti di carbonio;
g) il sostegno a particolari situazioni di difficoltà derivanti dall'andamento del mercato o dal contesto geopolitico;
g bis) la valorizzazione dell'offerta agrituristica regionale.
3.
La Giunta regionale approva annualmente, sulla base delle risorse disponibili, il Programma con cui:
a) individua, nell'ambito delle finalità di cui al comma 2, i settori produttivi da rafforzare, gli interventi prioritari da attivare, nonché eventuali obiettivi specifici da raggiungere;
b) definisce i criteri generali per la concessione degli incentivi con la possibilità di stabilire criteri per l'erogazione in via anticipata senza garanzie e consentire che i contributi per le finalità di cui al comma 2, lettera e), siano concessi anche ai proprietari pubblici singoli o associati dei compendi malghivi;
c) ripartisce le risorse finanziarie disponibili fra le diverse linee di intervento.
4. Il Programma è attuato attraverso bandi approvati con deliberazione della Giunta regionale.
5. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa complessiva di 14 milioni di euro, suddivisa in ragione di 4 milioni di euro per l'anno 2025 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 125.
6. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa complessiva di 1.100.000 di euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per l'anno 2025 e 300.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 125.
11. In attuazione dell'
articolo 5, comma 1 bis, della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), in via straordinaria, è autorizzata la conversione in sovvenzione dei finanziamenti erogati dal Fondo di rotazione mediante la rinuncia, da parte dell'Amministratore del Fondo, ad una quota dei rientri dei finanziamenti medesimi, fino all'importo complessivo massimo di 10 milioni di euro.
12. È fatta salva la conversione in sovvenzione delle misure di aiuto concesse nell'ambito del "Programma Anticrisi conflitto russo - ucraino" ai sensi dell'
articolo 12 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e alle conseguenze del conflitto russo-ucraino nel comparto agricolo e agroalimentare).
13. Per le finalità previste dal comma 11 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo.
14. La Regione sostiene i Gruppi di azione locale (GAL), selezionati con il decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna n. 59117/2023, con particolare riferimento alle esigenze di liquidità derivanti dall'attuazione delle Strategie di sviluppo locale previste dall'intervento SRG06-LEADER del Complemento per lo sviluppo rurale (CSR) al Piano strategico PAC 2023-2027.
15. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 14, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare a ciascun GAL un finanziamento agevolato di 70.000 euro per la costituzione di un fondo di dotazione rivolto ad anticipare esclusivamente le spese relative all'attuazione dei progetti di cooperazione e ai costi di gestione e animazione.
16. Il fondo di cui al comma 15 è costituito in un conto dedicato ed è tempo per tempo reintegrato dai GAL con le risorse derivanti dai pagamenti dell'Organismo Pagatore Regionale, disposti a rimborso delle spese anticipate dal fondo di dotazione. Entro il 31 dicembre 2029 il finanziamento concesso viene integralmente restituito.
17. Le domande per l'erogazione del finanziamento di cui al comma 15 sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di montagna entro il 31 marzo 2025, attraverso posta elettronica certificata all'indirizzo montagna@certregione.fvg.it.
18. Il finanziamento è erogato entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 17 senza la presentazione di garanzie, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal
regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L del 15 dicembre 2023. Con il decreto in cui è disposta l'erogazione sono stabilite le modalità operative di gestione del fondo.
19. Per le finalità di cui al comma 14 è destinata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C relativa al comma 125.
20. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 16, previste in 350.000 euro per l'anno 2029, affluiscono al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 300 (Riscossione crediti di medio-lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 2.
21.
Al fine di sostenere la qualità dei servizi erogati nei Comuni nelle zone montane omogenee di cui all'allegato A alla legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare un apposito programma di interventi nei settori della salute, dell'istruzione e della mobilità a favore:
a) dei Comuni ricompresi nella zona della Carnia e del Gemonese in quanto non ammissibili alla Strategia Nazionale Aree Interne;
b) dei Comuni ricompresi nella zona del Natisone e del Torre in quanto, pur ammissibili alla Strategia, non risultano ancora finanziabili nelle more dell'attività istruttoria per il finanziamento di parte nazionale.
22. Il programma di cui al comma 21 è adottato dai Comuni interessati ed è trasmesso alla Direzione centrale competente in materia di politiche per la montagna per il tramite del Comune individuato come capofila, entro e non oltre il 30 giugno. Il programma descrive, per ciascun Comune, le modalità e le tempistiche di realizzazione degli interventi programmati, nonché il piano di riparto delle risorse regionali fra i diversi Comuni.
23. Con deliberazione della Giunta regionale è approvato il programma di cui al comma 21 e sono ripartite le risorse complessivamente disponibili nella misura massima di 150.000 euro per ciascuna delle due aree individuate dalle lettere a) e b) del comma 21. Sulla base del programma approvato, il Direttore del Servizio competente dispone a favore dei singoli Comuni i conseguenti trasferimenti, che sono destinati all'esclusivo finanziamento di spese correnti. L'erogazione è disposta con successivo decreto, previa comunicazione da parte dei Comuni medesimi dell'avvenuta assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti. Le modifiche che comportano variazioni finanziarie nel limite del 20 per cento dell’importo relativo al singolo intervento non sono soggette ad approvazione preventiva.
24. Per la finalità di cui al comma 21 è destinata la spesa di 300.000 euro per il 2025, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella C relativa al comma 125.
25. Al fine di assicurare il recapito dei quotidiani nelle aree del territorio montano in cui non è garantito il servizio gratuito di distribuzione da parte delle società preposte, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle Comunità di Montagna per sostenere i relativi oneri in favore del territorio di rispettiva competenza, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.
26. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 25 sono presentate dall'1 febbraio all'1 marzo di ogni anno, alla Direzione centrale competente in materia di montagna, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo montagna@certregione.fvg.it. Le domande sono corredate della relazione descrittiva delle modalità di erogazione del servizio dei Comuni beneficiari e della quantificazione della relativa spesa.
27. I contributi sono concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, con la procedura a sportello di cui all'
articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). L'istruttoria è avviata quando le risorse finanziarie sono disponibili e, in caso di assenza di risorse, le domande vengono archiviate trascorsi otto mesi dalla presentazione. Il procedimento si conclude entro sessanta giorni. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione della spesa sostenuta.
28. Per le finalità di cui al comma 25 è destinata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C relativa al comma 125.
29. Al fine di valorizzare l'ambiente montano attraverso il rafforzamento delle iniziative culturali che si svolgono nei siti di pregio naturalistico, l'Amministrazione regionale, nell'anno 2025, è autorizzata a concedere contributi a soggetti privati senza fini di lucro il cui scopo statutario comprenda la gestione di teatri, per la realizzazione, in collaborazione con il Gruppo Regionale Club alpino italiano - Friuli Venezia Giulia (CAI FVG), di iniziative dirette a sperimentare e potenziare formule innovative di spettacolo nei siti montani.
31. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 29 sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di montagna dall'1 febbraio all'1 marzo 2025. Le domande sono presentate a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo montagna@certregione.fvg.it, corredate della relazione descrittiva delle attività previste, del quadro economico di spesa dettagliato per singola iniziativa e del cronoprogramma.
32. I contributi sono concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, con la procedura a sportello di cui all'
articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000. L'istruttoria è avviata quando le risorse finanziarie sono disponibili e, in caso di assenza di risorse, le domande vengono archiviate trascorsi due anni dalla presentazione. Il procedimento si conclude entro sessanta giorni. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione della spesa sostenuta.
33. Per le finalità di cui al comma 29 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C relativa al comma 125.
34. Nel perdurare della situazione di incertezza sull'andamento dei mercati e sulla fluttuazione dei costi delle fonti energetiche, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo per l'anno 2025 ai Comuni di Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Forni di Sopra, Forni di Sotto e Paularo, al fine di continuare a sostenere le famiglie utenti del servizio di distribuzione di gas di petrolio liquefatto (GPL) e di aria propanata a sollievo degli oneri sostenuti per i consumi riferiti all'anno 2024.
35. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 34 è presentata dai Comuni interessati tramite posta elettronica certificata all'indirizzo montagna@certregione.fvg.it al Servizio competente in materia di montagna entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
36. Le risorse vengono ripartite tra i Comuni in misura pari al contributo riconosciuto per le spese 2024, per i consumi riferiti all'anno 2023 e finanziati ai sensi dell'
articolo 3, comma 119, della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024). Al fine di assicurare uniformità di trattamento, i Comuni erogano il contributo ai titolari dell'utenza secondo regole comuni e nella misura massima di 1,27 euro a metro cubo di aria propanata e di 2,20 euro al metro cubo di GPL in base ai consumi sostenuti nell'anno solare 2024 e rilevabili dalle fatturazioni emesse dal gestore del servizio.
37. Qualora l'importo complessivo delle istanze presentate dagli utenti al singolo Comune sia superiore al contributo concesso, al fine di garantire lo scorrimento delle graduatorie comunali nel limite delle risorse stanziate, l'Amministrazione regionale è autorizzata a integrare il contributo concesso previa richiesta del Comune interessato.
38. Per le finalità di cui al comma 34 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C relativa al comma 125.
39. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un sostegno all'Università degli Studi di Udine nell'ambito di un progetto di valorizzazione tecnico-scientifica in campo vitivinicolo che può prevedere la collaborazione di altri soggetti pubblici e privati e che, anche attraverso la realizzazione di un vigneto con vitigni resistenti, tecniche avanzate di preparazione e coltivazione dei terreni, l'impiego di sistemi irrigui di precisione e la produzione di vino "a chilometro zero", è finalizzato a sperimentare un modello di sviluppo sostenibile con valenza ambientale, sociale e formativa.
40. Si considerano spese ammissibili quelle correlate alla messa a dimora del vigneto e alla realizzazione di una cantina, con particolare riferimento alle seguenti voci di costo: personale, collaborazioni e consulenze specialistiche, trasporto, vitto e alloggio, materie prime e beni di consumo, lavorazioni, attrezzature e impianti.
41. La domanda per la concessione del sostegno di cui al comma 39 è presentata, entro il 31 marzo 2025, alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo competitivita@certregione.fvg.it, corredata della relazione descrittiva delle iniziative da realizzare e del preventivo di spesa.
42. Previa specifica istanza, il contributo è erogato in via anticipata nella misura del 70 per cento dell'importo concesso, senza presentazione di garanzie. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di rendicontazione semplificata delle spese in applicazione dell'
articolo 42 della legge regionale 7/2000.
43. Per le finalità di cui al comma 39 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 125.
44. Per le finalità di cui al comma 39 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 125.
46. Per le finalità di cui all'
articolo 3, comma 20, della legge regionale 24/2019, come modificato dal comma 45, è destinata l'ulteriore spesa complessiva di 450.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 250.000 euro per l'anno 2027, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 5 (Istruzione tecnica superiore) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
47. Al fine di garantire un compiuto adeguamento delle strutture aziendali del settore vinicolo nell'ottica di migliorare il rendimento delle imprese, conseguendo una maggiore competitività soprattutto in termini di risparmio energetico, efficienza e trattamenti sostenibili, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le domande ammesse a finanziamento sul bando della misura "Investimenti" del Piano nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo per la Campagna 2022/2023, approvato con la
deliberazione della Giunta regionale 29 luglio 2022, n. 1140, che non hanno rinunciato all'aiuto e che non sono comprese negli elenchi di liquidazione.
48. Le domande di contributo, relative alle tipologie di intervento previste dal predetto bando, sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo qualita@certregione.fvg.it, entro il 15 febbraio 2025, redatte sul modello messo a disposizione sul sito internet della Regione, corredate di un preventivo o, in caso di spese eventualmente già sostenute, della relativa documentazione di spesa.
49. Il contributo è concesso nel rispetto degli articoli 4 e 6 del bando, nonché delle condizioni e dei limiti previsti dal
regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis. L'entità del contributo è pari al 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile, esclusa l'imposta sul valore aggiunto (IVA), che non può in ogni caso superare l'importo ammesso a finanziamento nell'ambito della procedura istruttoria del bando. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.
50. Per le finalità di cui al comma 47 è destinata la spesa di 355.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 125.
51. Al fine di raggiungere una migliore sostenibilità ambientale aziendale tramite l’introduzione di tecniche agricole di precisione e la diffusione di tecnologie funzionali a ridurre l’impatto ambientale, l’Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le domande presentate sul bando per la concessione e l’erogazione di aiuti per l’ammodernamento dei macchinari agricoli del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 2 Componente 1 (M2C1), Investimento 2.3: - Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare, approvato con la
deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2024, n. 111, e modificato con la
deliberazione della Giunta regionale 11 aprile 2024, n. 531, che non sono state ammesse in particolare per la mancata osservanza di aspetti formali nella presentazione della domanda.
52. Per le finalità di cui al comma 51 possono essere presentate domande di contributo relative a investimenti che rispettino il principio “Do No Significant Harm” (DNSH) e che rientrino nella medesima tipologia, di cui all’articolo 7 del bando, per cui era già stata presentata domanda. Le domande sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo ispettoratoagricoltura@certregione.fvg.it, entro il 15 febbraio 2025, redatte sul modello messo a disposizione sul sito internet della Regione, corredate di un preventivo o, in caso di spese eventualmente già sostenute, della relativa documentazione di spesa.
53. Il contributo è concesso nel rispetto degli articoli 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 13 del bando, nonché delle condizioni e dei limiti previsti dal
regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013. La spesa ammessa non può superare l’importo di 35.000 euro e l’entità del contributo, che non può in ogni caso superare l’importo già richiesto a valere sul bando di cui al comma 51, è calcolato in misura pari al 65 per cento della spesa ammessa o all’80 per cento, in caso di aziende condotte da giovane agricoltore, esclusa l’imposta sul valore aggiunto (IVA). Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.
54. Per le finalità di cui al comma 51 è destinata la spesa di 365.000 euro per l’anno 2025, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 125.
55. Al fine di contenere il diffondersi nei canali di irrigazione e bonifica di specie esotiche invasive vegetali di rilevanza unionale ai sensi del
regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive, nonché al fine di prevenire l’alterazione degli ecosistemi e fenomeni di rallentamento e occlusione dei flussi idrici, l’Amministrazione regionale è autorizzata a riconoscere ai Consorzi di bonifica le spese per l’eradicazione rapida delle specie invasive.
56. Per le finalità di cui al comma 55, con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di biodiversità, sono individuati i tratti dei canali ove sono presenti le specie invasive, nonché le modalità e le tempistiche degli interventi di eradicazione nel rispetto dei Piani di gestione nazionale previsti dal
decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230 (Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive).
57. Gli interventi individuati con le modalità di cui al comma 56 vengono affidati ai Consorzi di bonifica territorialmente competenti mediante delegazione amministrativa intersoggettiva.
58. Per le finalità di cui al comma 55 è destinata la spesa complessiva di 270.000 euro, suddivisa in ragione di 90.000 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 125.
59. Al fine di promuovere l’ottimale gestione degli immobili attribuiti in gestione alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, come individuati con la
deliberazione della Giunta regionale 21 marzo 2018, n. 787, il Servizio sistemazioni idraulico-forestali, irrigazione e bonifica è autorizzato a provvedere all’adeguamento funzionale del vivaio forestale “Avons” di Verzegnis in particolare per realizzare un’area logistica idonea al ricovero e alla movimentazione dei mezzi operativi dedicati alle sistemazioni e all’attività di antincendio boschivo.
60. Per le finalità di cui al comma 59 è destinata la spesa complessiva di 2 milioni di euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per il 2025 e di 1.500.000 euro per il 2026, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 125.
61.
L’Amministrazione regionale, in caso di necessità di lavori e opere di carattere straordinario, urgente e indifferibile, è autorizzata a provvedere:
a) al ripristino dell'efficienza delle opere pubbliche di bonifica, di bonifica montana, di irrigazione, di sistemazione idraulico - forestale e delle opere di miglioramento fondiario;
b) alla regolazione del deflusso dei corsi d'acqua montani, sconvolti o alterati.
62. Le opere e i lavori di cui al comma 61 sono realizzati sulla base di un processo verbale redatto dal Direttore del Servizio competente e approvato dal Direttore centrale, in cui sono indicate le motivazioni dell'urgenza, la quantificazione sommaria delle spese da sostenere, le procedure da applicare nel rispetto del Codice dei contratti e, in caso di interventi che possono essere oggetto di delegazione amministrativa ai sensi dell'
articolo 51 della legge regionale 14/2002, l'individuazione del soggetto delegatario.
63. Per le finalità di cui al comma 61 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
64.
La
legge regionale 29 dicembre 1976, n. 69 (Interventi d' urgenza per opere e lavori di competenza dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana), è abrogata.
65. Nell'ambito delle finalità di gestione, di controllo e di eradicazione della peste suina africana (PSA) nella specie cinghiale, individuate anche nella
deliberazione della Giunta regionale 11 aprile 2024, n. 520, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere i costi per le utenze a carico degli Enti pubblici sulle cui proprietà dovesse essere necessario collocare temporaneamente celle refrigerate mobili per lo stoccaggio delle carcasse nelle more del controllo virologico per la PSA.
66. Il rimborso viene effettuato, previa sottoscrizione di una convenzione tipo approvata con atto del Direttore competente, sulla base dei consumi settimanali medi della cella refrigerante.
67. Per le finalità di cui al comma 65 è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 125.
68. Al fine di valorizzare gli aspetti culturali e didattici connessi alla trasformazione della risorsa forestale in ambiente montano, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la realizzazione della nuova falegnameria regionale, nell'ambito del futuro "Polo per la valorizzazione del legno montano" di Pontebba.
69. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 68 è presentata dal Comune di Pontebba alla Direzione centrale competente in materia di risorse forestali, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo foreste@certregione.fvg.it, corredata della relazione descrittiva dell'intervento, del preventivo di spesa, del cronoprogramma, nonché dell'impegno a cedere in uso gratuito i locali della falegnameria, una volta realizzati, all'Amministrazione regionale per il periodo di almeno venticinque anni dal collaudo dei lavori. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di rendicontazione del finanziamento, che è erogato in via anticipata nella misura del 50 per cento dell'importo concesso. La parte restante del finanziamento è erogata sulla base della progressione della spesa entro tre anni dalla data del decreto di concessione, prorogabili a seguito di richiesta motivata del Comune.
70. Per le finalità di cui al comma 68 è destinata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 125.
71. Nell'ambito delle finalità di cui all'
articolo 3, comma 64, della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026), l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare integralmente il Piano di interventi di ripristino, adeguamento e nuova realizzazione di viabilità forestale approvato dalla Giunta regionale ai sensi del comma 67 del medesimo articolo.
73. Per le finalità di cui al comma 71 è destinata la spesa di 917.050 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 125.
74. Il Servizio competente in materia di foreste è autorizzato, nel limite delle risorse finanziarie disponibili per l'esercizio finanziario 2025, a scorrere la graduatoria approvata con decreto del Direttore 28 novembre 2024, n. 60695, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della
deliberazione della Giunta regionale 30 aprile 2024, n. 624 (Bando per la concessione di contributi per la realizzazione di interventi finalizzati alla prevenzione degli incendi, ai sensi dell'
articolo 17, comma 1 bis, della legge regionale 7 novembre 2019, n. 17 (Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi)).
75. Per le finalità di cui al comma 74 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
76. Il Servizio competente in materia di foreste è autorizzato, nel limite delle risorse finanziarie disponibili per l'esercizio finanziario 2025, a scorrere la graduatoria approvata con decreto del Direttore 28 novembre 2024, n. 60318, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del
decreto del Presidente della Regione 17 marzo 2023, n. 057/Pres. (Regolamento recante modalità e criteri per la concessione di contributi per interventi di viabilità forestale di cui all'
articolo 41 ter, comma 4, lettera d), della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), in attuazione dell'articolo 41 ter, comma 14, della medesima legge).
77. Per le finalità di cui al comma 76 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
78. Al fine di sostenere il comparto della vallicoltura lagunare anche alla luce delle condizioni climatiche avverse e delle criticità determinate dalle specie ittiofaghe, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese proprietarie o concessionarie di valli da pesca un aiuto straordinario per il rimborso delle spese sostenute, nel periodo dall'1 marzo al 31 agosto 2025, per l'acquisto di prodotti adeguati all'alimentazione dei pesci allevati.
80. Le domande per i contributi di cui al comma 78 sono presentate entro il 30 settembre 2025, alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo agricoltura@certregione.fvg.it secondo il modello disponibile sul sito internet della Regione e corredate della documentazione comprovante le spese effettuate. Ogni impresa può presentare un'unica domanda di contributo.
81. I contributi sono concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, con la procedura a sportello di cui all'
articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). L'istruttoria è avviata quando le risorse finanziarie sono disponibili e, in caso di assenza di risorse, le domande vengono archiviate trascorso un anno dalla presentazione. Il procedimento si conclude entro sessanta giorni.
82. Per le finalità di cui al comma 78 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 125.
83. Al fine di promuovere la valorizzazione e la commercializzazione della Pitina e del Pestith, prodotti riconosciuti quali Presidi Slow Food, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario nel 2025 per realizzare, nelle relative aree di produzione, due distinte manifestazioni ciascuna diretta alla promozione di uno dei due prodotti.
84. La domanda di contributo è presentata alla Direzione centrale competente in materia di montagna, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo montagna@certregione.fvg.it, entro il 31 marzo 2025 dalle organizzazioni che costituiscono articolazioni territoriali di Slow Food Italia, corredata della relazione contenente la descrizione delle attività programmate per l'organizzazione di entrambe le manifestazioni, del preventivo delle spese previste e del cronoprogramma degli eventi.
86. Il contributo è concesso secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, con la procedura a sportello di cui all'
articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). L'istruttoria è avviata quando le risorse finanziarie sono disponibili e, in caso di assenza di risorse, le domande vengono archiviate trascorsi due anni dalla presentazione. Il procedimento si conclude entro sessanta giorni. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa. Il contributo di cui al comma 83 può essere erogato in via anticipata, in deroga all'
articolo 39 della legge regionale 7/2000, in misura non superiore all' 85 per cento, senza presentazione di garanzie.
87. Per le finalità di cui al comma 83 è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 125.
88. Al fine di continuare a valorizzare la storia e le tradizioni locali legate alle produzioni lattiero-casearie, l'Amministrazione regionale, nel 2025, è autorizzata a concedere a soggetti pubblici e privati contributi straordinari diretti al completamento e alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di immobili già destinati a latterie non più utilizzati per finalità produttive, al fine di riutilizzarli quali centri di divulgazione dell'attività casearia, nonché per la fornitura di attrezzature e arredi strettamente connessi all'attività divulgativa.
89.
I contributi sono concessi nella misura massima di 300.000 euro per richiedente e nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal
regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "
de minimis". L'imposta sul valore aggiunto (IVA) costituisce spesa ammissibile solo qualora rappresenti un costo per il soggetto richiedente e non può essere dallo stesso recuperata.
90. La domanda per i contributi di cui al comma 88 è presentata dai proprietari degli immobili, che hanno sede e sono operanti sul territorio classificato montano della Regione, ai sensi dell'
articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), e che non risultano essere beneficiari dei contributi di cui all'
articolo 3, comma 59, della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), e di cui all'
articolo 3, comma 105, della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026).
91.
La domanda è presentata alla Direzione centrale competente in materia di montagna, dall'1 febbraio all'1 marzo 2025, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo montagna@certregione.fvg.it, corredata:
a) per la manutenzione straordinaria degli immobili, della relazione descrittiva delle attività previste, del quadro economico di spesa dettagliato e del cronoprogramma;
b) per la fornitura di attrezzature e arredi, della relazione descrittiva delle modalità di impiego dei beni comprensiva di una planimetria che ne indica la disposizione e, per i soli soggetti privati, di tre preventivi comparabili di cui sarà ammesso quello con il prezzo più basso.
92. I contributi sono concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, con la procedura a sportello prevista dall'
articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000. L'istruttoria è avviata quando le risorse finanziarie sono disponibili e, in caso di assenza di risorse, le domande vengono archiviate trascorsi due anni dalla presentazione. Il procedimento si conclude entro sessanta giorni. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione della spesa sostenuta.
93. Per le finalità previste dal comma 88 è destinata la spesa di 660.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 125.
94. Al fine di garantire un adeguato livello di manutenzione della viabilità e delle infrastrutture comunali nei comuni montani, come individuati dall'Allegato A alla
legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per la realizzazione di lavori esclusivamente in territorio montano quali, in particolare, il rifacimento della rete viaria, ivi compresa la manutenzione o la realizzazione di opere complementari e infrastrutture a rete.
95. I contributi di cui al comma 94 sono concessi nella misura del 100 per cento della spesa ammissibile e, comunque, nella misura massima di 200.000 euro. La spesa ammessa che eccede tale importo rimane a carico del Comune beneficiario e deve essere integralmente rendicontata. I contributi sono cumulabili con altri incentivi pubblici previsti da normative comunitarie, statali e regionali, purché non diversamente stabilito dalle medesime.
96. Le domande di contributo, redatte secondo il modello disponibile sul sito internet della Regione, sono presentate entro il 31 marzo di ogni anno alla Direzione centrale competente in materia di politiche per la montagna, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo montagna@certregione.fvg.it. Ogni Comune può presentare una sola domanda di contributo all'anno, a pena di inammissibilità delle domande precedenti l'ultima presentata.
97.
Le domande di contributo sono sottoscritte dal legale rappresentante del Comune a pena di inammissibilità e sono corredate della seguente documentazione:
a) relazione sottoscritta dal legale rappresentante ove sono indicate le motivazioni che giustificano la realizzazione dell'opera e la sua localizzazione alla luce delle criticità esistenti;
b) relazione descrittiva dell'opera da realizzare, quadro economico e cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori sottoscritti dal responsabile del Servizio tecnico del Comune;
c) dichiarazione del legale rappresentante attestante che la viabilità e le infrastrutture oggetto di intervento siano classificate comunali e, in caso di viabilità e infrastrutture di proprietà di altri enti pubblici, che il Comune disponga del titolo per realizzare gli interventi;
d) autorizzazione al legale rappresentante alla presentazione della domanda di contributo deliberata dall'organo competente.
98. Sono considerate spese ammissibili tutte quelle destinate alla realizzazione dell'opera come individuate dal vigente Codice dei contratti pubblici, sostenute dopo la presentazione della domanda, escluse le spese per acquisizione di aree o di immobili.
99. La concessione dei contributi avviene previo procedimento a graduatoria di cui all'
articolo 36, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), secondo l'applicazione di criteri che sono approvati con deliberazione della Giunta regionale tenendo conto, in particolare, della zona di svantaggio socio economico in cui ricade il Comune, della popolazione residente e della tipologia di intervento da realizzare.
100. La graduatoria è approvata con decreto del Direttore del Servizio entro centottanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande ed è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. I provvedimenti di concessione sono adottati entro i successivi sessanta giorni nel limite delle risorse disponibili. Il termine per l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica è stabilito nel decreto di concessione.
101. Le modifiche all'intervento finanziato che incidono sulle finalità e sui criteri che hanno determinato l'attribuzione dei punteggi ai fini della formazione della graduatoria sono preventivamente autorizzate dal Servizio coordinamento politiche per la montagna. A tal fine il beneficiario presenta richiesta allegando la relazione che descrive e motiva le variazioni da apportare e la documentazione tecnica relativa alla modifica progettuale. L'importo del contributo concesso non può in nessun caso essere aumentato a seguito dell'autorizzazione.
103. L'Amministrazione regionale può provvedere alla concessione dei contributi di cui al comma 94 anche attraverso le risorse del Fondo nazionale per la montagna istituito con l'
articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), nonché con i fondi assegnati dallo Stato per lo svolgimento delle funzioni di cui al
decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale).
105. Per le finalità previste dal comma 94 è destinata la spesa complessiva di 6 milioni di euro suddivisa in ragione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 125.
106. Per consentire il recupero del materiale legnoso che si deposita nel lago di Barcis in forza di eventi meteorici avversi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Barcis un contributo straordinario per l'anno 2025, per gli investimenti necessari a realizzare, in via sperimentale, un sistema di prelievo del materiale galleggiante presente nel bacino, da attuarsi anche in collaborazione con i soggetti deputati alla gestione dei servizi di interesse economico generale in ambito ambientale del territorio.
107. Si considerano spese ammissibili quelle correlate all'acquisto dei macchinari per il recupero del materiale legnoso e alle opere necessarie al deposito e alla preparazione del materiale prelevato per il successivo trasporto nelle sedi di lavorazione.
108. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 106 è presentata entro il 31 marzo 2025, alla Direzione centrale competente in materia di montagna, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo montagna@certregione.fvg.it, corredata della relazione descrittiva delle iniziative da realizzare con indicazione dell'iter autorizzatorio, del preventivo di spesa relativo ai sistemi tecnologici, del quadro economico e del cronoprogramma. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di rendicontazione semplificata delle spese in applicazione dell'
articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). Previa specifica istanza, il contributo è erogato in via anticipata nella misura del 90 per cento dell'importo concesso, senza presentazione di garanzie.
109. Per le finalità previste dal comma 106 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 125.
110. Al fine di valorizzare la qualità dei prodotti agroalimentari ottenuti con il "Lievito Madre da Rinfresco", l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, alle imprese con sede operativa in regione che hanno aderito o che intendono aderire a organismi consortili di tutela del lievito madre operanti a livello nazionale, di seguito organismi consortili, un contributo straordinario a sostegno dei costi di certificazione e formazione.
112. I contributi sono erogati alle imprese con sede operativa in regione che hanno aderito a un organismo consortile.
113. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 110 sono presentate dagli organismi consortili entro il 30 giugno 2025 alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari, tramite posta elettronica, all'indirizzo competitivita@certregione.fvg.it. Alle domande degli organismi consortili sono allegate le domande delle singole imprese richiedenti, redatte secondo il modello disponibile sul sito internet della Regione e corredate della documentazione relativa all'avvenuta adesione ad un organismo consortile ovvero della dichiarazione di impegno di aderire entro sei mesi dalla concessione del contributo, della relazione contenente la descrizione delle attività di formazione da realizzare e delle certificazioni da ottenere, nonché del relativo preventivo di spesa. Il medesimo organismo consortile può presentare un'unica domanda a pena di inammissibilità di quelle presentate in data anteriore.
114. Entro sessanta giorni dalla scadenza di cui al comma 113, i contributi sono concessi ai beneficiari e, in caso di risorse insufficienti, sono proporzionalmente ridotti. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa. Le domande per l’erogazione dei contributi sono presentate per il tramite degli organismi consortili. Alle domande degli organismi consortili sono allegate le rendicontazioni dei singoli beneficiari. L’erogazione del contributo per i beneficiari che si sono impegnati ad aderire agli organismi consortili è subordinata all’avvenuta adesione entro il termine di cui al comma 113 da dimostrare in sede di rendicontazione.
115. Per la finalità di cui al comma 110 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 125.
117. Per la finalità di cui al
comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 9/2005, come sostituito dal comma 116, è destinata l'ulteriore spesa di 50.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 125.
118. Al fine di consentire l'attuazione degli interventi inseriti nel Complemento per lo sviluppo rurale (CSR) del Piano Strategico Nazionale della Politica Agricola Comune 2023-2027 (PS PAC), di cui al
regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere anche attraverso finanziamenti integrativi regionali le spese per l'attuazione, il monitoraggio, la valutazione, l'informazione e la comunicazione delle attività realizzate a livello regionale nell'ambito del CSR.
119. Per le finalità di cui al comma 118 è destinata la spesa complessiva di 3.660.000 euro suddivisa, in ragione di 366.000 euro per l'anno 2025, di 961.360 euro per l'anno 2026 e di 2.332.640 euro per l'anno 2027, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 125.
120. Al fine di garantire il totale e definitivo completamento dei lavori di costruzione e manutenzione straordinaria inerenti il Centro di promozione del Prosecco, di seguito Centro, di cui all'
articolo 2, comma 46, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), realizzato nell'ambito delle iniziative previste dal Protocollo per la valorizzazione della DOC Prosecco, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al gestore della struttura un contributo straordinario dell'importo massimo di 40.000 euro.
122. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 120 è presentata, entro l'1 marzo 2025, alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo qualita@certregione.fvg.it, corredata di una relazione illustrativa, del preventivo di spesa dell'intervento, nonché della documentazione comprovante la disponibilità dei beni fino al completamento dei lavori e l'assenso ai medesimi del proprietario dell'immobile.
123. Il contributo è concesso entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Nel decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo.
124. Per le finalità di cui al comma 120 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 125.
125. Ai sensi dell'
articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi ed ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027 di cui all'allegata Tabella C.
Note:
1La denominazione del Club Alpino Italiano - Friuli Venezia Giulia (CAI FVG) a partire dal 15 giugno 2024 è Gruppo Regionale Club alpino italiano - Friuli Venezia Giulia (GR CAI FVG), come da statuto adottato dal Comitato centrale di indirizzo e controllo, con proprio Atto n. 46 del 15/6/2024 e approvato con DPReg. 10/7/2024, n. 088/Pres. (B.U.R. 24/7/2024, n. 30).
2Parole sostituite al comma 63 da art. 19, comma 1, L. R. 7/2025
3Parole aggiunte alla lettera b) del comma 3 da art. 3, comma 6, L. R. 12/2025
4Le domande per i contributi relativi alla realizzazione di opere comunali in territorio montano di cui al comma 94 del presente articolo, inviate entro il termine di legge e non pervenute a causa di errori nella trasmissione informatica, possono essere riproposte entro il 31 agosto 2025, ai sensi dell'art. 3, c. 48, L.R. 12/2025.
5Parole aggiunte al comma 110 da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 13/2025
6Comma 112 sostituito da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 13/2025
7Parole aggiunte al comma 114 da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 13/2025
8Parole aggiunte al comma 22 da art. 2, comma 3, lettera a), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
9Parole aggiunte al comma 23 da art. 2, comma 3, lettera b), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
10Parole aggiunte alla lettera f) del comma 2 da art. 3, comma 53, lettera a), numero 1), L. R. 19/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
11Lettera g bis) del comma 2 aggiunta da art. 3, comma 53, lettera a), numero 2), L. R. 19/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
12Parole soppresse alla lettera b) del comma 3 da art. 3, comma 53, lettera b), L. R. 19/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
13Parole sostituite al comma 4 da art. 3, comma 53, lettera c), L. R. 19/2025 , con effetto dall'1/1/2026.