LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 dicembre 2024, n. 12

Legge collegata alla manovra di bilancio 2025-2027.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/12/2024
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 9
 (Autonomie locali e coordinamento finanza locale, funzione pubblica, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero, lingue minoritarie)
1.
Al comma 16 dell'articolo 10 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), dopo le parole <<delle sale operative della polizia locale>> sono inserite le seguenti: <<, della Protezione civile regionale>>.

2.
Al comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), le parole <<2,5 euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<di 5 euro>>.

3.
Al comma 3 dell'articolo 28 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), dopo le parole <<propria legge>> sono aggiunte le seguenti: <<, nonché da parte di altre amministrazioni pubbliche>>.

4.
Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 (Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali), le parole <<popolazione superiore a 15.000 abitanti>> sono sostituite dalle seguenti: <<popolazione superiore a 10.000 abitanti>>.

5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 19/2013, le elezioni degli organi dei Comuni il cui rinnovo è previsto nel 2025 si svolgono in una data compresa tra il 15 marzo e il 15 giugno 2025.
6. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 19/2013, qualora gli organi dei Comuni debbano essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate entro il 24 gennaio 2025, le elezioni si svolgono in una data compresa nello stesso periodo di cui al comma 5.
7. Per l'anno 2025 la Giunta regionale, con la deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge regionale 19/2013, può stabilire, in deroga a quanto previsto dall'articolo 46, comma 1, che il voto si svolga su due giorni. In tale caso, le operazioni di votazione si svolgono, nel primo turno, nella giornata di domenica, dalle ore 7.00 alle ore 22.00 e nella giornata di lunedì, dalle ore 7.00 alle ore 22.00 e, nel secondo turno, nella giornata di domenica, dalle ore 7.00 alle ore 23.00 e nella giornata di lunedì, dalle ore 7.00 alle ore 15.00. In occasione del primo turno, il presidente, effettuate le operazioni di riscontro dei votanti, rinvia lo scrutinio alle ore 8.00 del martedì. In occasione del secondo turno, terminate la votazione e le operazioni di riscontro dei votanti, il presidente dà inizio allo scrutinio.
8. Alla legge regionale 27 novembre 2001, n. 27 (Adozione della bandiera della Regione Friuli-Venezia Giulia, disposizioni per il suo uso, esposizione, nonché per quelle della Repubblica italiana e dell'Unione europea), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la rubrica dell'articolo 4 è sostituita dalla seguente: <<Estensione dell'obbligo di esposizione>>;

b)
al comma 1 dell'articolo 4 le parole <<di Consorzi e Unioni di enti locali, delle Comunità montane>> sono sostituite dalle seguenti: <<degli enti locali>>;

c)
il comma 1 dell'articolo 5 è abrogato;

d)
il comma 2 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:
<<2. Le bandiere sono esposte in modo permanente con collocazione idonea a evidenziarne la dignità e favorirne la visibilità.>>.

9.
Al comma 13 dell'articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021), come da ultimo modificato dall'articolo 9, comma 12, della legge regionale 13/2022, le parole <<31 dicembre 2024>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 dicembre 2025>>.

10. In relazione ai finanziamenti per l'anno 2023 di cui all'articolo 9 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 5 (Valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella regione Friuli Venezia Giulia), sono ammissibili le rendicontazioni presentate entro il 31 marzo 2025.
11.
Al comma 50 dell'articolo 9 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), le parole <<31 dicembre 2024>> sono sostituite dalle seguenti: <<30 giugno 2025>>.

12.
Al comma 2 dell'articolo 177 della legge regionale 10 maggio 2024, n. 3 (Disposizioni multisettoriali e di semplificazione), dopo le parole <<comma 1>> sono aggiunte le seguenti: <<, senza interessi,>>.

13.
Il comma 1 quater dell'articolo 31 della legge regionale 18/2015 è sostituito dal seguente:
<<1 quater. Gli enti locali che non trasmettono entro il 31 maggio alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i dati relativi al rendiconto della gestione dell'esercizio precedente non accedono alle risorse di cui all'articolo 17 della legge regionale 6 novembre 2020, n. 20 (Modifiche alle disposizioni di coordinamento della finanza locale di cui alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) e norme sulla concertazione delle politiche di sviluppo), relativamente alle istanze da presentarsi a valere sulle risorse stanziate con riferimento al triennio successivo all'anno in corso.>>.

14.
Al comma 1 dell'articolo 38 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, diritto allo studio universitario, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, funzione pubblica e autonomie locali, salute, attività economiche e affari economici e fiscali), le parole <<con popolazione superiore ai 100.000 abitanti e nelle Unioni territoriali intercomunali della Regione medesima>> sono sostituite dalle seguenti: <<già capoluogo di provincia>>.

15. Per una migliore gestione delle risorse già concesse e, come da richiesta dell'ente beneficiario, sono disposte le modifiche di oggetto degli interventi concertati tra la Regione e gli enti locali, come di seguito indicato:
a)
l'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale Agro Aquileiese, individuato nel Patto territoriale stipulato tra la Regione e l'Unione, a valere sulle risorse regionali del triennio 2018-2020 denominato "Rivitalizzazione e riqualificazione dei centri urbani Piano Unione 2017/2019 - Comune di Fiumicello. Ristrutturare la casa del borgo S. Antonio mediante insieme sistematico di opere che portano ad un adeguamento statico ed un recupero igienico e funzionale della struttura", è sostituito dal seguente: <<Rivitalizzazione e riqualificazione dei centri urbani Piano Unione 2017/2019 - Comune di Fiumicello Villa Vicentina: lavori di ristrutturazione della piazza dei Tigli e viabilità antistante il Municipio (lotto funzionale dei lavori di riqualificazione dell'area antistante al Municipio)>>;

b)
l'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane, individuato nel Patto territoriale stipulato tra la Regione e l'Unione, a valere sulle risorse regionali del triennio 2018-2020 denominato "Realizzazione di un centro di prevenzione e cura dell'obesità" è sostituito dal seguente: <<Comune di Montereale Valcellina: adeguamento degli ambulatori medici presenti presso il Centro Sociale Menocchio e integrazione con i servizi sociali>>;

c)
l'intervento n. 4 della tabella O riferita all'articolo 9, comma 54, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), come già modificato dall'articolo 9, comma 19, lettera a), della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024), l'intervento n. 3 della tabella N riferita all'articolo 9, comma 14, della legge regionale 13/2022, nonché l'intervento n. 3 della tabella A riferita all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 17 febbraio 2023, n. 6 (Norme urgenti in materia di autonomie locali e funzione pubblica), tutti denominati "Predisposizione della sede transitoria del Municipio, ambulatorio medico, servizi sociali: completamento e adeguamento sismico ex Scuola elementare G. Marconi per localizzazione transitoria", sono sostituiti dal seguente: <<Ristrutturazione del "Blocco B" della struttura denominata Fondazione Carlo Di Giulian per il trasferimento definitivo della sede Municipale>>;

d)
alla tabella O riferita all'articolo 9, comma 54, della legge regionale 13/2021, l'intervento n. 79 avente ad oggetto "Lavori di ristrutturazione con ampliamento e cambio di destinazione d'uso per la realizzazione della nuova biblioteca e sala consiliare" è sostituito dal seguente: <<Lavori di ristrutturazione con cambio di destinazione d'uso per realizzazione della nuova biblioteca>>;

e)
alla tabella O riferita all'articolo 9, comma 54, della legge regionale 13/2021, l'intervento n. 88 avente ad oggetto "Agorà dell'energia pulita e teleriscaldamento degli edifici pubblici per una nuova socializzazione ecosostenibile. Sistemazione capannoni e aree esterne e produzione termoelettrica con rete di teleriscaldamento" è sostituito dal seguente: <<Lavori di demolizione e ricostruzione edificio ex consorzio agrario per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile e la realizzazione di piazza coperta>>;

f)
alla tabella N riferita all'articolo 9, comma 14, della legge regionale 13/2022, l'intervento n. 84 avente ad oggetto "Realizzazione di un polo logistico da adibire a centro di raccolta intercomunale dei rifiuti urbani e deposito di biomassa legnosa a servizio dei Comuni di San Leonardo, Pulfero, Grimacco, Drenchia e Stregna" è sostituito dal seguente: <<Realizzazione di un polo logistico da adibire a deposito-magazzino per lo stoccaggio di attrezzature e mezzi da utilizzare per la raccolta dei rifiuti urbani a servizio dei Comuni di San Leonardo, Pulfero, Grimacco, Drenchia e Stregna>>;

g)
alla tabella N riferita all'articolo 9, comma 14, della legge regionale 13/2022, l'intervento n. 38 avente ad oggetto "Grado CERV_Comunità energetica rinnovabile virtuale" è sostituito dal seguente: <<Progetto di autoconsumo diffuso presso Sacca dei Moreri a Grado>>;

h)
alla tabella N riferita all'articolo 9, comma 14, della legge regionale 13/2022, l'intervento n. 28 avente ad oggetto "Lavori di realizzazione della pista ciclabile di collegamento del centro urbano del capoluogo alla frazione di Pescincanna facente parte della Fvg-4"Ciclovia della pianura e del Natisone"(Lotto 1 Rotatoria)" è sostituito dal seguente: <<Lavori di realizzazione del marciapiede di collegamento del centro urbano del capoluogo alla frazione di Pescincanna facente parte della Fvg-4 "Ciclovia della pianura e del Natisone (Lotto 1 Rotatoria)>>;

i)
alla tabella A riferita all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 6/2023, l'intervento n. 50, come sostituito dall'articolo 9, comma 42, lettera a), della legge regionale 13/2023, avente ad oggetto "Opere di adeguamento antisismico ed efficientamento energetico della palestra e ampliamento della mensa utilizzati dalla Scuola Primaria di Passons" è sostituito dal seguente <<Miglioramento antisismico di edifici scolastici (scuola primaria di Colloredo)>>;

j)
alla tabella Q riferita all'articolo 9, comma 91, della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), l'intervento n. 29 avente ad oggetto "Realizzazione della nuova passerella sul torrente Torre in Frazione di Pradielis - Comune di Lusevera" è sostituito dal seguente: <<Ripristino della passerella esistente sul torrente Torre in Frazione di Pradielis>>;

k)
alla tabella Q riferita all'articolo 9, comma 91, della legge regionale 16/2023, l'intervento n. 3 avente ad oggetto "Scuola primaria F.lli De Carli-Tiezzo. Progetto di efficientamento energetico, messa a norma sismica e impiantistica e miglioramento funzionale" è sostituito dal seguente: <<Ristrutturazione con parziale demolizione della scuola primaria di Tiezzo "F.lli De Carli">>;

l)
alla tabella Q riferita all'articolo 9, comma 98, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), l'intervento n. 140 avente ad oggetto "Completamento riqualificazione centro turistico didattico ex"Casa del medico"di proprietà dell'Unione" è sostituito dal seguente: <<Progetto via delle malghe: completamento e riqualificazione centro turistico ex Casa del Medico di proprietà dell'Ente locale>>.

16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo di 650.000 euro, già concesso al Comune di Forni Avoltri con decreto 14 marzo 2024, n. 11813, adottato ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge regionale 16/2023 per il recupero di aree e immobili degradati siti in località Sigilletto e Passo Rifugio Lambertenghi-Romanin, a favore degli interventi per il recupero di aree e immobili degradati siti in località Sigilletto.
17. Per le finalità di cui al comma 16 il Comune di Forni Avoltri presenta domanda alla Direzione centrale infrastrutture e territorio entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata dell'eventuale nuova relazione illustrativa dei lavori e del relativo cronoprogramma di esecuzione; con il provvedimento di conferma del contributo la struttura regionale competente fissa i termini di esecuzione e di rendicontazione dell'incentivo.
Note:
1Parole sostituite al comma 7 da art. 1, comma 1, L. R. 1/2025