LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 dicembre 2024, n. 12

Legge collegata alla manovra di bilancio 2025-2027.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/12/2024
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 1
 (Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)
1.
Al comma 19 dell'articolo 12 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), dopo le parole <<enti pubblici e consorzi di diritto pubblico>> sono inserite le seguenti: <<, di enti pubblici vigilati dalla Regione,>>.

2. I beneficiari pubblici e privati di incentivi regionali per investimenti materiali e immateriali il cui costo totale è pari o superiore a 100.000 euro rendono noto il sostegno finanziario ricevuto dalla Regione dandone visibilità, in modo riconoscibile al pubblico, attraverso l'apposizione del logo istituzionale della Regione secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
3.
L'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), è sostituito dal seguente:
<<Art. 30
 (Criteri e modalità di concessione)
1. La concessione di incentivi da parte dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali avviene sulla base di criteri e modalità predeterminati.
2. Per la finalità di cui al comma 1, qualora non diversamente stabilito in legge, in attuazione del principio di distinzione tra indirizzo politico e gestione amministrativa sono predeterminati in particolare:
a) con deliberazione della Giunta regionale gli indirizzi e i criteri generali funzionali al raggiungimento delle finalità dell'incentivo, con l'eventuale specificazione dell'oggetto dell'incentivo e delle categorie di beneficiari;
b) con bando, adottato con atto dirigenziale nel rispetto della deliberazione di cui alla lettera a), i criteri applicativi per lo svolgimento dell'attività istruttoria e le modalità di concessione e di rendicontazione dell'incentivo.>>.

4. I regolamenti emanati in attuazione dell'articolo 30 della legge regionale 7/2000 nel testo vigente anteriormente all'entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi fino all'adozione degli atti di cui all'articolo 30 della legge regionale 7/2000, come sostituito dal comma 3, e ai procedimenti contributivi in corso alla data di adozione dei medesimi atti.
5.
Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 2 dicembre 2024, n. 10 (Istituzione di una Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna), prima del primo periodo è inserito il seguente: <<Le componenti e i componenti di cui al comma 1 sono eletti dal Consiglio regionale con voto limitato ai sensi dell'articolo 157, comma 3 bis, del regolamento consiliare, scelti tra soggetti residenti e/o domiciliati in Regione.>>.

6.
Dopo il comma 2 dell'articolo 39 della legge regionale 9 agosto 2013, n. 10 (Disposizioni in materia di trattamento economico e di pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 41/1983, 38/1995, 13/2003), è aggiunto il seguente:
<<2 bis. Le disposizioni previste ai commi 1 e 2 non si applicano alle società in house, direttamente o indirettamente controllate dalla Regione, sottoposte all'esercizio del controllo analogo congiunto da parte anche di amministrazioni statali.>>.

7. Le norme di contenimento delle spese per l'acquisto di beni e servizi, nonché quelle limitative delle assunzioni e delle spese relative al personale previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), non si applicano alle società direttamente controllate dalla Regione in grado di coprire i propri costi di funzionamento con i ricavi prodotti dalla gestione del servizio da esse reso se tali organismi risultino già sottoposti a vincoli sull'efficientamento della gestione.
8. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 7 si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.
9.
Dopo il comma 4 dell'articolo 27 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), è inserito il seguente:
<<4 bis. Qualora un'Associazione nazionale giuridicamente riconosciuta dal Ministero competente ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 220/2002 per il tramite delle rispettive Associazioni regionali o provinciali, che abbia ottenuto il riconoscimento dell'Amministrazione regionale, riduca il numero delle cooperative aderenti al di sotto delle cinquanta cooperative aventi sede legale nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, il provvedimento che prevede la facoltà dell'Amministrazione regionale di avvalersi per la vigilanza sugli enti cooperativi della predetta Associazione viene revocato con decreto del Direttore centrale competente in materia e non può più essere richiesto per i successivi due anni.>>.