LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 agosto 2024, n. 7

Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026, ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 4
 (Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile)
1. In via sperimentale e limitatamente alle risorse stanziate con la presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per il tramite delle Camere di commercio competenti per territorio, alle imprese aventi sede sul territorio regionale, un contributo a rimborso degli oneri sostenuti per la realizzazione di interventi di allacciamento alla rete fognaria pubblica.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nei limiti della normativa sugli aiuti di Stato, con un'intensità del 75 per cento rispetto alla spesa ammissibile e fino all'importo massimo di 50.000 euro per scarichi caratterizzati da un carico inquinante fino a cento abitanti equivalenti e con un'intensità del 100 per cento rispetto alla spesa ammissibile e fino all'importo massimo di 70.000 euro per scarichi caratterizzati da un carico inquinante superiore a cento abitanti equivalenti.
3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi con il procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
4. Le domande di concessione del contributo di cui al comma 1, corredate della documentazione tecnica dell'intervento e della spesa sostenuta per la realizzazione dell'intervento, sono presentate a seguito di avviso da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione. Nell'avviso sono stabilite le modalità di presentazione delle domande di concessione del contributo, le spese ammissibili, le modalità di concessione e di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
5. L'esercizio delle funzioni delegate alle Camere di commercio e l'assegnazione delle risorse a esse destinate per lo svolgimento dell'attività sono disciplinati da una convenzione che regola i rapporti tra la Regione e le Camere di commercio, il cui schema è approvato dalla Giunta regionale.
6. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 4 (Servizio idrico integrato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 112.
7. Per le finalità di cui al comma 1, in relazione allo svolgimento delle attività di gestione delle pratiche contributive rimesse alle Camere di Commercio, è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 4 (Servizio idrico integrato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 112.
8. Al fine di effettuare gli interventi di mitigazione degli effetti dei deflussi discontinui (hydropeaking) del fiume Isonzo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di bonifica della Venezia Giulia un contributo straordinario finalizzato alla predisposizione, con il coinvolgimento del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale GECT, del progetto di fattibilità tecnico economica e alla realizzazione del primo lotto funzionale dei lavori di adeguamento della traversa di Piuma, di realizzazione della soglia di Straccis e di sfruttamento della ex cava Postir in Comune di Sagrado, conseguenti ai monitoraggi e agli studi sullo stato delle acque del fiume Isonzo, condotti nell'ambito del Progetto Interreg Italia-Slovenia GREVISLIN. A seguito della predisposizione del progetto di fattibilità tecnico economica e prima della sua approvazione, il Consorzio di bonifica della Venezia Giulia viene audito dalla Commissione consiliare competente, entro trenta giorni dalla disponibilità resa dall'Assessore competente e dal Consorzio stesso, per illustrare il progetto.
9. La domanda di concessione del finanziamento di cui al comma 8, corredata della relazione illustrativa dell'intervento e del quadro economico di spesa, è presentata dal Consorzio di bonifica della Venezia Giulia, alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
10. Per le finalità di cui al comma 8 è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 6 (Tutela e valorizzazione delle risorse idriche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 112.
11. All'articolo 4 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 17 le parole: <<nella misura massima 20.000 euro>> sono soppresse;

b)
al comma 19 le parole: <<, in seguito a un bando da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione almeno quindici giorni prima della data di presentazione delle domande, con il quale vengono determinati le modalità e i termini di presentazione della domanda e le tipologie di spese ammissibili,>> sono soppresse.

12. Il Comune capofila nell'ambito del contratto di fiume del Natisone è autorizzato a trasferire l'importo pari a 220.000 euro di cui all'articolo 4, comma 20, della legge regionale 13/2023, concesso al Comune medesimo con il decreto n. 61411/GRFVG del 14 dicembre 2023, ai Comuni aderenti al contratto di fiume del Natisone, previa presentazione di una domanda corredata della relazione tecnico finanziaria dell'intervento. Ciascun Comune destinatario del contributo è tenuto a presentare alla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, la rendicontazione della spesa ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000.
13. All'articolo 7 della legge regionale 7 marzo 2018, n. 12 (Disposizioni in materia di cultura, sport, risorse agricole e forestali, risorse ittiche, attività venatoria e raccolta funghi, imposte e tributi, autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica, funzione pubblica, infrastrutture, territorio, ambiente, energia, attività produttive, cooperazione, turismo, lavoro, biodiversità, paesaggio, salute e disposizioni istituzionali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2, dopo le parole <<località Griulis>> sono aggiunte le seguenti: <<nonché per la realizzazione dei lavori di riqualificazione ambientale delle aree contrassegnate con foglio 14, mappali 358 e 359 in Comune di Flaibano, di proprietà del Comune stesso>>;

b)
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
<<2 bis. Il contributo dell'ammontare complessivo di 111.248,25 euro, concesso al Comune di Flaibano con la deliberazione della Giunta provinciale di Udine n. 152/2016, ai sensi della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), è destinato, altresì, alla realizzazione dei lavori di riqualificazione ambientale delle aree contrassegnate con foglio n. 14, mappali n. 358 e n. 359 in Comune di Flaibano, di proprietà del Comune stesso.>>;

c)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. I contributi di cui ai commi 2 e 2 bis sono erogati con le modalità di cui all'articolo 57 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). La rendicontazione della spesa è disciplinata dall'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).>>.

14. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Flaibano presenta alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile una domanda di conferma dei contributi di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale 12/2018, come modificato dal comma 13, lettera a) e di cui all'articolo 7, comma 2 bis, della legge regionale 12/2018, come inserito dal comma 13, lettera b), corredata della relazione illustrativa dell'intervento concernente i lavori di chiusura della discarica e i lavori di riqualificazione ambientale, del quadro economico di spesa e del cronoprogramma dei lavori.
15. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario, fino al 100 per cento della spesa ammissibile, a favore della A.S.P. "Casa per anziani" di Cividale del Friuli, con sede legale a Cividale del Friuli, per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto rinvenuto nell'area di proprietà. Tra le spese ammissibili rientrano anche i costi già sostenuti anteriormente alla presentazione della domanda di concessione del contributo.
16. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 15 è presentata alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del quadro economico dell'intervento.
17. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
18. Per le finalità di cui al comma 15 è destinata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 112.
19. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dall'affidamento, mediante le procedure previste dalla normativa di settore, di un servizio finalizzato alla progettazione e alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile (CER) regionale.
19 bis. L'Amministrazione regionale si impegna a costituire la comunità energetica rinnovabile regionale e a tal fine è autorizzata a sostenere gli oneri per la sua costituzione.
20. Per le finalità di cui al comma 19 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 112.
21.
Al comma 4 dell'articolo 14 bis della legge regionale 17 febbraio 2023, n. 4 (FVGreen - Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la transizione ecologica del Friuli Venezia Giulia), le parole <<della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato)>> sono sostituite dalle seguenti: <<del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106)>>.

22. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dall'affidamento, mediante le procedure previste dalla normativa di settore, di un servizio finalizzato all'esecuzione di indagini strutturali sulla diga foranea antistante il "Porto vecchio" di Trieste.
23. I rapporti tra la Regione e l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Orientale, che gestisce la diga foranea di cui al comma 22, sono definiti mediante un protocollo d'intesa da stipularsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
24. Per le finalità di cui al comma 22 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 112.
25. Alla legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2, dopo la parola <<Terra;>> sono aggiunte le seguenti: <<i geositi sono suddivisi, a seconda del loro grado di interesse, in sovranazionali, nazionali, regionali e locali;>>;

b)
al comma 2 dell'articolo 4 dopo la parola <<legge>> sono inserite le seguenti: <<, nei geositi sovranazionali, nazionali e regionali>>;

c)
al comma 1 dell'articolo 18, dopo la parola <<conoscenza>> sono inserite le seguenti: <<e valorizzazione della geodiversità>>;

d) al comma 2 dell'articolo 18 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
alla lettera a) le parole <<e dei geoparchi regionali>> sono sostituite dalle seguenti: <<, dei geoparchi regionali e della geodiversità>>;

2)
alla lettera b) le parole <<e dei geoparchi regionali>> sono sostituite dalle seguenti: <<, dei geoparchi regionali e della geodiversità>>;

3)
alla lettera d) dopo la parola <<finalizzate>> sono inserite le seguenti: <<alla valorizzazione della geodiversità,>>;

4)
alla lettera f) dopo la parola <<geologico>> sono aggiunte le seguenti: <<e alla geodiversità>>.

26. Per le finalità di cui all'articolo 18, comma 2, della legge regionale 15/2016, come modificato dal comma 25, lettera d), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
27.
Al comma 4 dell'articolo 27 della legge regionale 15 luglio 2016, n. 12 (Disciplina organica delle attività estrattive), le parole <<esecuzione dell'intervento di cui al comma 2>> sono sostituite dalle seguenti: <<esecuzione dell'intervento di cui al comma 1>>.

28. All'articolo 10 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole: <<certificata attraverso una preselezione effettuata avvalendosi della struttura della Regione competente in materia di funzione pubblica,>> sono soppresse;

b)
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1 bis. L'incarico di Direttore generale è esclusivo, è incompatibile con ogni altra attività professionale e, se conferito a dirigenti pubblici, ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni, per la durata dell'incarico. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio, con oneri a carico di AUSIR.>>.

29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario a favore del Comune di Lignano Sabbiadoro per la realizzazione di un progetto pilota per la difesa della costa dai fenomeni di erosione. La Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile attua il coordinamento fra il Comune beneficiario e le istituzioni scientifiche e didattiche che effettuano la valutazione dei risultati conseguiti dal progetto pilota, che rimane di proprietà della Regione.
30. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 29 è presentata alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del quadro economico dell'intervento.
31. Per le finalità di cui al comma 29 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 112.
32. Nelle more dell'emanazione del regolamento regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche), la Regione è autorizzata a istituire e a gestire un geoparco regionale comprendente il territorio del Carso classico italiano, in funzione dell'istituzione del geoparco transfrontaliero di cui al progetto strategico denominato "Kras-Carso II", nell'ambito del Programma Interreg Italia-Slovenia 2021-2027 e della sua candidatura a Geoparco UNESCO (UNESCO Global Geopark).
33. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti:
a) la perimetrazione del geoparco regionale sulla base delle caratteristiche geologiche del territorio;
b) le modalità di istituzione e di gestione del geoparco regionale;
c) l'individuazione della sede amministrativa e delle sedi operative del geoparco regionale;
d) la creazione della rete dei Comuni il cui territorio è interessato dalla perimetrazione del geoparco regionale;
e) le modalità di gestione del geoparco regionale da attuarsi anche mediante la stipula di una convenzione con uno o più Comuni di cui alla lettera d), con altri enti pubblici oppure mediante l'affidamento di un servizio di gestione con le procedure previste dalla normativa di settore.
34. La Regione fornisce supporto tecnico ai Comuni di cui al comma 33, lettera d), nel percorso di istituzione del geoparco transfrontaliero di cui al comma 32.
35. Per le finalità di cui al comma 32 è destinata la spesa complessiva di 550.000 euro, suddivisi in ragione di 50.000 euro per il 2024, 250.000 euro per il 2025 e 250.000 euro per il 2026, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 112.
36. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dall'affidamento, mediante le procedure previste dalla normativa di settore, di servizi concernenti l'esecuzione di monitoraggi, sondaggi e studi modellistici volti ad approfondire le soluzioni tecniche per la realizzazione delle azioni di mitigazione inerenti il Lago dei Tre Comuni, individuate dallo studio specialistico di cui all'articolo 4, comma 15, della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024), sulla base delle indicazioni del Laboratorio Lago dei Tre Comuni istituito dall'articolo 4, comma 35, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021).
37. Per le finalità di cui al comma 36 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 112.
38. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire all'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR), di cui all'articolo 4 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), risorse a sostegno della progettazione e della realizzazione di infrastrutture per il riutilizzo delle acque reflue depurate, in conformità al regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 maggio 2020 recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua.
39. L'utilizzo delle risorse di cui al comma 38 non è soggetto alle disposizioni di cui al capo III del titolo II della legge regionale 7/2000.
40. La relazione annuale di cui all'articolo 14 della legge regionale 5/2016 è integrata dalla dichiarazione attestante lo stato di avanzamento dei lavori previsti nel programma degli interventi del piano d'ambito, finanziati ai sensi del comma 38.
41. Per le finalità di cui al comma 38 è destinata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 4 (Servizio idrico integrato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 112.
42. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire all'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR), di cui all'articolo 4 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), risorse per la realizzazione del progetto pilota di un sistema di infrastrutture per la captazione, la potabilizzazione e la distribuzione di acque sotterranee nelle aree del territorio regionale situate al di sotto della linea delle risorgive, non servite da acquedotto.
43. L'utilizzo delle risorse di cui al comma 42 non è soggetto alle disposizioni di cui al capo III del titolo II della legge regionale 7/2000.
44. La relazione annuale di cui all'articolo 14 della legge regionale 5/2016 è integrata dalla dichiarazione attestante lo stato di avanzamento dei lavori previsti nel programma degli interventi del piano d'ambito, finanziati ai sensi del comma 42.
45. Per le finalità di cui al comma 42 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 4 (Servizio idrico integrato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 112.
46. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire all'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR), di cui all'articolo 4 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), risorse da destinare alla copertura dei maggiori costi conseguenti all'attivazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani "porta a porta". Le risorse possono essere utilizzate anche a copertura dei costi sostenuti nei tre anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge.
47. L'utilizzo delle risorse di cui al comma 46 non è soggetto alle disposizioni di cui al capo III del titolo II della legge regionale 7/2000.
48. La relazione annuale di cui all'articolo 14 della legge regionale 5/2016 è integrata dalla dichiarazione attestante l'utilizzo delle risorse di cui al comma 46.
49. Per le finalità di cui al comma 46 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 3 (Rifiuti) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 112.
50.
Il comma 20 dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), è sostituito dal seguente:
<<20. Ai fini della formulazione della graduatoria delle domande ammissibili al contributo di cui al comma 19, con decreto del Direttore centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile è nominata una commissione composta dal Direttore del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, con funzioni di presidente e da due dipendenti della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile.>>.

51. Al fine di garantire che la discarica per rifiuti non pericolosi situata nel Comune di Trivignano Udinese, mantenga i requisiti di sicurezza ambientale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo a enti pubblici o a società interamente partecipate da soggetti pubblici, che abbiano la disponibilità dell'area e siano subentrati nell'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare), a copertura dei costi per la gestione post operativa della discarica.
52. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 51, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, prima dell'inizio dei lavori di realizzazione dell'intervento e, comunque, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
53. Con il decreto di concessione del contributo di cui al comma 51 sono stabilite le ulteriori condizioni per l'utilizzo del contributo e le modalità di erogazione del contributo medesimo, comprese eventuali anticipazioni anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 39 della legge regionale 7/2000, nonché le modalità di rendicontazione della spesa. Il contributo concesso o erogato può essere confermato in capo al soggetto subentrante in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 32 ter della legge regionale 7/2000.
54. Per le finalità di cui al comma 51 è destinata la spesa complessiva di 2 milioni di euro, suddivisi in ragione di 300.000 euro per l'anno 2024 e di 1.700.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 112.
55. Per le finalità di cui al comma 51 è destinata la spesa complessiva di 600.000 euro, suddivisi in ragione di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 112.
56.
La lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 bis della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme a sostegno dell'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo), è sostituita dalla seguente:
<<a) il 50 per cento del finanziamento, suddiviso in una quota del 70 per cento spettante alla Camera di commercio Pordenone - Udine e in una quota del 30 per cento spettante alla Camera di commercio Venezia Giulia;>>.

57. Per le finalità di cui all'articolo 8 bis, comma 1, lettera a), della legge regionale 14/2010, come modificato dal comma 56, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
58. Al comma 29 dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
all'alinea le parole <<L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore dei clienti finali di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199>> sono sostituite dalle seguenti: <<L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore delle Comunità energetiche e dei clienti finali di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199>>;

b)
alla lettera b) dopo le parole <<comunità energetiche rinnovabili>> sono inserite le seguenti: <<incluse le loro configurazioni come definite dall'articolo 1, numero 1.1, lettera n), punto iii., dell'Allegato A "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente per la regolazione dell'autoconsumo diffuso" (TIAD), alla deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) n. 727/2022/R/eel e successive modifiche e integrazioni>>;

c)
alla lettera b bis) le parole <<alla costituzione e progettazione di configurazioni di gruppi di autoconsumatori che agiscono collettivamente ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 199/2021, a condizione che siano gestite da una comunità energetica rinnovabile>> sono sostituite dalle seguenti: <<alla progettazione di configurazioni di comunità energetiche rinnovabili di cui alla lettera b), a condizione che siano gestite da una comunità energetica rinnovabile già costituita>> e le parole <<fino all'importo massimo di 30.000 euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<fino all'importo massimo di 50.000 euro>>.

59.
Al comma 31 dell'articolo 4 della legge regionale 16/2023 le parole <<entro trenta giorni>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro sessanta giorni>>.

60. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 29, della legge regionale 16/2023, come modificato dal comma 58, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
61. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario fino all'importo massimo di 60.000 euro, a favore dell'I.S.I.S. Nautico "Tomaso di Savoia duca di Genova - l. Galvani" di Trieste, per lo smaltimento della nave scuola denominata "Umberto d'Ancona".
62. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 61 è presentata alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del quadro economico dell'intervento.
63. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
64. Per le finalità di cui al comma 61 è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 3 (Rifiuti) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 112.
65. In sede di prima applicazione, i termini di inizio e di ultimazione dei lavori stabiliti dall'articolo 9, comma 3, dell'avviso di cui al decreto del Direttore del Servizio transizione energetica n. 4831/AMB del 22 settembre 2022 sono fissati, rispettivamente, in diciotto e in trentasei mesi dalla data di emissione del provvedimento di concessione del contributo di cui all'articolo 4, comma 8, della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024).
66. Nelle more della definizione dei giudizi di impugnazione del regolamento regionale di cui all'articolo 21, comma 2, della legge regionale 6 novembre 2020, n. 21 (Disciplina dell'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico), emanato con decreto del Presidente della Regione 7 settembre 2023, n. 0148/Pres. (Regolamento concernente la determinazione delle componenti fissa e variabile dei canoni per le concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico e dei criteri per il calcolo e la ripartizione tra le Amministrazioni interessate, del canone di concessione e del canone aggiuntivo, ai sensi degli articoli 21, comma 2 e 25, comma 3 della legge regionale 6 novembre 2020, n. 21), e della deliberazione della Giunta regionale 11 febbraio 2022, n. 191 (L.r. 21/2020 (Disciplina dell'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico), art. 25, comma 5. Cessione di energia a titolo gratuito da parte dei concessionari di impianti di grande derivazione d'acqua ad uso idroelettrico), di cui all'articolo 25, comma 5, della legge regionale 21/2020, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire ai Comuni e alle Comunità di montagna le quote dei canoni di concessione di cui all'articolo 21 della legge regionale 21/2020 e il controvalore della quota di energia ceduta di cui all'articolo 18 della legge regionale 21/2020, determinati come segue:
a) in deroga all'articolo 21, comma 2, lettera b), della legge regionale 21/2020 e all'articolo 7 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 7 settembre 2023, n. 0148/Pres., la quota del canone di concessione corrispondente alla componente fissa pari a 30 euro per ogni chilowatt di potenza nominale media di concessione ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera a), della medesima legge regionale 21/2020;
b) in deroga all'articolo 25, comma 5, lettera a), della legge regionale 21/2020 e all'articolo 4 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 11 febbraio 2022, n. 191, per le quote dovute a partire dall'anno 2024, il controvalore dell'energia ceduta a titolo gratuito da trasferire ai Comuni e alle Comunità di montagna è calcolato applicando ai valori di produzione dell'anno precedente, il prezzo di riferimento pari a 58 euro/MWh, di cui all'articolo 15 bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico), convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e di cui alla deliberazione dell'ARERA 21 giugno 2022, n. 266/2022/R/eel e successive modifiche e integrazioni.
67. Qualora le quote della componente fissa dei canoni di concessione e il controvalore dell'energia ceduta a titolo gratuito versati dai concessionari fossero inferiori agli importi determinati ai sensi del comma 66, lettere a) e b), l'Amministrazione regionale provvede a trasferire ai Comuni e alle Comunità di montagna le somme effettivamente introitate.
68. In deroga all'articolo 21, comma 2, lettera b ter), della legge regionale 21/2020 e in deroga all'articolo 6 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 7 settembre 2023, n. 0148/Pres., sino alla definizione dei giudizi di impugnazione di cui al comma 66, l'Amministrazione regionale non introita la quota annuale pari al 10 per cento dei canoni di concessione. Tale quota sarà calcolata sugli importi dei canoni di concessione determinati all'esito dei giudizi di impugnazione di cui al comma 66.
69. Le somme trasferite dall'Amministrazione regionale ai Comuni e alle Comunità di montagna ai sensi del comma 66, eccedenti rispetto al canone di concessione come, eventualmente, determinato all'esito dei giudizi di impugnazione, saranno conguagliate con gli importi dei canoni di concessione dovuti ai Comuni e alle Comunità di montagna per le annualità successive, fino a concorrenza del credito dell'Amministrazione regionale.
70. I commi 66, 67, 68 e 69 si applicano alle somme introitate dall'Amministrazione regionale a titolo di canone di concessione e non ancora trasferite ai Comuni e alle Comunità di montagna sino alla definizione, con sentenza inoppugnabile, dei giudizi di cui al comma 66.
71. Per le finalità di cui al comma 66 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 4 (Servizio idrico integrato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
72.
Al comma 1 dell'articolo 95 della legge regionale 10 maggio 2024, n. 3 (Disposizioni multisettoriali e di semplificazione), dopo le parole <<bacini di sedimentazione>> sono aggiunte le seguenti: <<, dall'esecuzione delle operazioni di preparazione del suolo propedeutiche a tali attività e dall'effettuazione della manutenzione della copertura del manto erboso previsto dal Progetto generale>>.

73. Per le finalità di cui all'articolo 95, comma 1, della legge regionale 3/2024, come modificato dal comma 72, è destinata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2024, a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 112.
74.
Dopo l'articolo 31 della legge regionale 15 luglio 2016, n. 12 (Disciplina organica delle attività estrattive), è inserito il seguente:
<<Art. 31 bis
 (Disposizioni per il riassetto ambientale di aree interessate da attività estrattive cessate)
1. Nelle aree di cava in cui, al 15 febbraio 2018, data di entrata in vigore della legge regionale 6 febbraio 2018, n. 3 (Norme urgenti in materia di ambiente, di energia, di infrastrutture e di contabilità), l'attività estrattiva risulti cessata per scadenza dell'autorizzazione, nonché per decadenza o per revoca dell'autorizzazione ai sensi degli articoli 29 e 30, il completamento del progetto dell'attività estrattiva, limitato a un volume e un perimetro non superiori a quelli originariamente autorizzati e comprendente il riassetto ambientale dei luoghi, o il solo progetto dell'intervento di riassetto ambientale dei luoghi, possono essere eseguiti dai titolari dell'autorizzazione cessata o da altri soggetti, previo rilascio di un'autorizzazione, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 37, comma 1, lettera c).
2. La domanda di autorizzazione di cui al comma 1 è presentata alla struttura competente in materia di attività estrattive, corredata:
a) della documentazione indicata dall'articolo 13;
b) del progetto di uno degli interventi di cui al comma 1;
c) della dichiarazione del Comune o dei Comuni interessati, attestante la sussistenza o meno di una garanzia finanziaria a copertura del costo del riassetto ambientale dei luoghi relativo all'attività estrattiva precedentemente autorizzata e, in caso positivo, la volontà di non escutere la medesima garanzia al fine di attuare gli interventi sostitutivi di cui all'articolo 31, commi 1 e 3, successivamente alla presentazione della domanda di autorizzazione, fatto salvo l'eventuale rigetto o diniego della stessa.
3. Nell'ambito dell'istruttoria della domanda di cui al comma 2 è acquisito il parere obbligatorio di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), che il Comune o i Comuni esprimono, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.
4. Il provvedimento di autorizzazione o il relativo diniego è emesso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 2.
5. Dopo il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4, a condizione che risulti scavato almeno il 70 per cento del volume originariamente autorizzato, è ammessa la presentazione di una domanda di autorizzazione alla variante che preveda l'ampliamento del progetto dell'attività estrattiva entro i limiti di superficie stabiliti dall'articolo 10, comma 3, lettera a).
6. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere sostituiti da un intervento avente finalità energetiche, pubbliche, nonché di valorizzazione sociale, culturale, turistica e ricreativa, previa comunicazione alla struttura competente in materia di attività estrattive che ne prende atto.
7. Nei casi di cui al comma 6:
a) l'area interessata dall'intervento sostitutivo non è più soggetta alla disciplina di cui alla presente legge;
b) la realizzazione dell'intervento sostitutivo è soggetta alla normativa di settore;
c) il Comune o Comuni interessati dispongono la liberazione dell'eventuale garanzia fideiussoria ad avvenuta realizzazione dell'intervento sostitutivo.
8. La presentazione della domanda di cui al comma 2 e la comunicazione di cui al comma 6 non escludono l'applicazione delle sanzioni nei casi previsti dall'articolo 34.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei casi in cui l'attività estrattiva cessata, in qualsiasi tempo, per scadenza dell'autorizzazione, nonché per decadenza o per revoca dell'autorizzazione ai sensi degli articoli 29 e 30, sia stata realizzata su terreni di proprietà di enti pubblici. In tali casi, la domanda di cui al comma 2 o la comunicazione di cui al comma 6 sono corredate anche del parere favorevole dell'ente pubblico.>>.

75. Le disposizioni di cui all'articolo 31 bis della legge regionale 12/2016, come introdotto dal comma 74, si applicano unicamente alle domande e alle comunicazioni, di cui ai commi 2 e 6 del medesimo articolo 31 bis della legge regionale 12/2016, presentate dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
76.
L'articolo 9 della legge regionale 6 febbraio 2018, n. 3 (Norme urgenti in materia di ambiente, energia, di infrastrutture e di contabilità), è abrogato.

77. In sede di prima applicazione, i termini di inizio e di ultimazione dei lavori stabiliti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, dell'avviso di cui al decreto del Direttore del Servizio transizione energetica n. 4832/AMB del 22 settembre 2022 sono fissati, rispettivamente, in ventiquattro e in quarantotto mesi dalla data di emissione del provvedimento di concessione del contributo di cui all'articolo 4, comma 61, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020).
78. Per le finalità di cui all'articolo 11 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo), l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare una convenzione con l'Automobile Club d'Italia (ACI) concernente la fornitura di dati anagrafici contenuti nel sistema informativo del Pubblico registro automobilistico (PRA).
79. Per le finalità di cui al comma 78 è destinata la spesa complessiva di 100.000 euro, suddivisa in ragione di 80.000 euro per l'anno 2024, di 10.000 euro per l'anno 2025 e di 10.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 112.
80. L'Amministrazione regionale, in deroga all'articolo 15, comma 3, della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dalla progettazione e realizzazione degli interventi di difesa della costa del Comune di Trieste, danneggiata a seguito delle mareggiate di ottobre e novembre 2023.
81. Per le finalità di cui al comma 80 è destinata la spesa complessiva di 2 milioni di euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per l'anno il 2024 e di 1.500.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 112.
82. In via straordinaria, per l'anno 2024 è riaperto dall'1 al 15 settembre il termine per la presentazione delle domande di contributo ai sensi del decreto del Presidente della Regione 25 ottobre 2019, n. 0190/Pres. (Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, comma 20, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29, per la realizzazione, l'ampliamento, la manutenzione straordinaria o l'allestimento dei centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera mm) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)).
83. Per le finalità di cui al comma 82 è destinata l'ulteriore spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 112.
84. Al comma 30 bis dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), le parole <<edifici di proprietà di persone fisiche già sedi di imprese cessate>> sono sostituite dalle seguenti: <<edifici a destinazione industriale o artigianale o commerciale di proprietà di persone fisiche o giuridiche>>.
85. La disposizione di cui al comma 84 entra in vigore a partire dall'1 gennaio 2025. Per l'anno 2024 il regolamento, emanato con decreto del Presidente della Regione 19 marzo 2020, n. 047/Pres., in attuazione dell'articolo 4, comma 31, della legge regionale 25/2016, continua ad applicarsi ai contributi concessi per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto dagli edifici di cui all'articolo 4, comma 30 bis, della legge regionale 25/2016.
86. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 30 bis, della legge regionale 25/2016, come modificato dal comma 84, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
87. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Aviano un contributo per l'esecuzione di un progetto pilota da attuare nella località di Piancavallo, finalizzato all'incremento della quantità e della qualità della raccolta differenziata mediante la sostituzione dei sistemi stradali di raccolta dei rifiuti urbani con la realizzazione di un'isola ecologica accessibile tramite modalità digitali, in conformità agli obiettivi del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani approvato con il decreto del Presidente della Regione 15 luglio 2022, n. 088/Pres., nonché finalizzato alla riduzione dello spreco alimentare in conformità agli obiettivi del Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti approvato con il decreto del Presidente della Regione 18 febbraio 2016, n. 034/Pres.. Sono ammissibili a contributo le spese connesse alle attività di comunicazione, di formazione, di educazione e di informazione, inerenti la corretta gestione dei rifiuti.
88. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 87, corredata della relazione descrittiva e del quadro economico dell'intervento, è presentata alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
89. Con il decreto di concessione del contributo di cui al comma 87 sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione della spesa.
90. Per le finalità di cui al comma 87 è destinata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 3 (Rifiuti) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) e di 50.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 3 (Rifiuti) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 112.
91.  
( ABROGATO )
(1)
92.  
( ABROGATO )
(2)
93.  
( ABROGATO )
(3)
94.  
( ABROGATO )
(4)
95. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Lignano Sabbiadoro un contributo per l'esecuzione di un progetto pilota finalizzato all'incremento della quantità e della qualità della raccolta differenziata da attuarsi tramite l'avvio della raccolta dei rifiuti urbani "porta a porta" prodotti dalle utenze non domestiche, in conformità agli obiettivi del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani approvato con il decreto del Presidente della Regione 15 luglio 2022, n. 088/Pres..
96. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 95 è presentata alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione descrittiva e del quadro economico dell'intervento.
97. Con il decreto di concessione del contributo di cui al comma 95 sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione della spesa.
98. Per le finalità di cui al comma 95 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 3 (Rifiuti) - Titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 112.
99. Considerati gli scenari relativi ai cambiamenti climatici e al progressivo abbassamento della falda freatica nella pianura friulana, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di bonifica Pianura Friulana un contributo straordinario di 250.000 euro per l'anno 2024 per sostenere uno studio propedeutico all'attività di progettazione di interventi finalizzati alla messa in esercizio di impianti di ricarica e ravvenamento della falda freatica in condizioni controllate.
100. Per le finalità di cui al comma 99 il Consorzio di bonifica Pianura Friulana, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alla struttura competente in materia di risorse idriche uno studio per lo sviluppo della progettazione finalizzata alla messa in esercizio di impianti di cui al comma 99, con indicazione delle attività da realizzarsi, del cronoprogramma e del preventivo di spesa delle opere. La struttura competente, valutata tecnicamente la proposta, fissa con il decreto di concessione i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
101. Per le finalità di cui al comma 99 è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 112.
102.  
( ABROGATO )
(6)
103. Al fine di effettuare gli interventi necessari e improcrastinabili di difesa del territorio e promuovere adeguate condizioni di sicurezza dei luoghi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di bonifica Pianura Friulana un contributo straordinario di 4 milioni di euro per l'anno 2024 finalizzato alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza idraulica del torrente Torre, da attuare lungo i territori dei Comuni rivieraschi.
104. Per le finalità di cui al comma 103 il Consorzio di bonifica Pianura Friulana, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alla struttura competente in materia di ambiente la domanda di contributo corredata della descrizione delle opere e del relativo quadro economico di previsione. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
105. Per le finalità di cui al comma 103 è destinata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 112.
106. Al fine di effettuare gli interventi necessari e improcrastinabili di difesa del territorio e promuovere adeguate condizioni di sicurezza dei luoghi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di bonifica Pianura Friulana un contributo straordinario di 600.000 euro per l'anno 2024 finalizzato alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza idraulica del torrente Cormor, da attuare lungo i territori dei Comuni rivieraschi.
107. Per le finalità di cui al comma 106 il Consorzio di bonifica Pianura Friulana, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alla struttura competente in materia di ambiente la domanda di contributo corredata della descrizione delle opere e del relativo quadro economico di previsione. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
108. Per le finalità di cui al comma 106 è destinata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 112.
109. Al fine di garantire gli interventi necessari e improcrastinabili di difesa del territorio e promuovere adeguate condizioni di sicurezza dei luoghi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di bonifica Pianura Friulana un contributo straordinario di 750.000 euro per l'anno 2024 finalizzato all'attuazione di interventi di messa in sicurezza idraulica delle Rogge di Udine e Palma.
110. Per le finalità di cui al comma 109 il Consorzio di bonifica Pianura Friulana, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alla struttura competente in materia di ambiente la domanda di contributo corredata della descrizione delle opere e del relativo quadro economico di previsione. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
111. Per le finalità di cui al comma 109 è destinata la spesa di 750.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 112.
112. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 di cui all'allegata Tabella D.
Note:
1Comma 91 abrogato da art. 4, comma 42, L. R. 13/2024 , con effetto dall'1/1/2025.
2Comma 92 abrogato da art. 4, comma 42, L. R. 13/2024 , con effetto dall'1/1/2025.
3Comma 93 abrogato da art. 4, comma 42, L. R. 13/2024 , con effetto dall'1/1/2025.
4Comma 94 abrogato da art. 4, comma 42, L. R. 13/2024 , con effetto dall'1/1/2025.
5Parole aggiunte al comma 84 da art. 4, comma 51, L. R. 13/2024 , con effetto dall'1/1/2025.
6Comma 102 abrogato da art. 9, comma 1, lettera e), L. R. 2/2025
7Parole sostituite al comma 70 da art. 47, comma 1, L. R. 7/2025
8Comma 19 bis aggiunto da art. 4, comma 56, lettera a), L. R. 12/2025
9Parole aggiunte al comma 51 da art. 4, comma 56, lettera b), L. R. 12/2025
10Parole aggiunte al comma 53 da art. 4, comma 56, lettera c), L. R. 12/2025
11Parole soppresse al comma 53 da art. 4, comma 56, lettera c), L. R. 12/2025
12Parole soppresse al comma 19 da art. 3, comma 11, lettera a), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
13Parole sostituite al comma 19 bis da art. 3, comma 11, lettera b), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.