Art. 10
(Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi)
1.
Dopo l'
articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale), è inserito il seguente:
<<Art. 4 bis
(Partenariato pubblico privato per interventi di valorizzazione del patrimonio immobiliare)
1. Al fine di promuovere la valorizzazione e l'ottimale gestione dei propri immobili l'Amministrazione regionale ha la facoltà di ricorrere a forme di cooperazione pubblico-private per realizzare interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i cittadini, ferme restando le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'
articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive modifiche.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata, qualora l'operazione economica non possa da sola conseguire l'equilibrio economico finanziario, a cedere in proprietà o a costituire altri diritti reali sul bene immobile oggetto di valorizzazione a sostegno dell'iniziativa.>>.
3.
L'
articolo 6 ter della legge regionale 57/1971 è sostituito dal seguente:
<<Art. 6 ter
(Disposizioni in materia di stima)
1. Le valutazioni di stima devono essere redatte secondo il criterio del più probabile valore di mercato.
2. In deroga al comma 1, i beni immobili regionali ubicati in zone classificate di svantaggio socioeconomico ai sensi dell'
articolo 40 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), nonché in ulteriori luoghi che presentano particolari criticità nello scenario immobiliare locale, individuati attraverso apposito regolamento predisposto dalla Giunta regionale previo parere della Commissione consiliare competente, possono essere posti in vendita al loro valore catastale. Per gli immobili la cui rendita catastale è pari a zero è fissato un valore minimo di vendita pari al 60 per cento del valore di mercato.
3. In deroga ai commi 1 e 2, il prezzo di vendita e il canone di occupazione delle porzioni di fabbricato o altre tipologie di opere insistenti su beni immobili regionali di cui sia stata accertata la regolarità urbanistico-edilizia sono determinati, indipendentemente dal valore del soprassuolo, sulla base del solo valore dell'area di sedime sulla quale le stesse insistono, secondo quanto stabilito dalle Tariffe unitarie per la determinazione del prezzo di vendita dei beni sdemanializzati di cui all'Allegato A della
legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale).
4. Le stime di cui al presente articolo hanno validità di dodici mesi.>>.
4.
Dopo il
comma 5 dell'articolo 9 bis della legge regionale 57/1971 è aggiunto il seguente:
<<5.1 Restano a carico dell'Amministrazione regionale gli oneri di cui al comma 5 relativi alle annualità 2020-2021-2022-2023 non ancora corrisposti dagli EDR per la gestione degli spazi loro assegnati in immobili di proprietà regionale.>>.
5. Al fine di neutralizzare gli oneri conseguenti al disposto di cui all'
articolo 9 bis, comma 5.1, della legge regionale 57/1971, come inserito dal comma 4, è destinata la spesa di 1.065.100 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 34.
8.
Dopo il
comma 4 ter dell'articolo 10 della legge regionale 17/2009 è aggiunto il seguente:
<<4 quater. L'Amministrazione regionale, tenuto conto dei tempi amministrativi necessari per consentire l'acquisizione dei pareri di cui al comma 3 e per dar corso all'esperimento delle procedure di assegnazione della concessione previste dai commi 3 e 3 ter dell'articolo 9, è autorizzata, in caso di istanza di rinnovo di concessione a finalità agricole avanzata dal concessionario uscente prima della scadenza della concessione medesima, a prorogarne la durata fino all'assegnazione definitiva della medesima, fermo restando l'obbligo per il concessionario uscente di corrispondere il relativo canone e di lasciare libero da persone e cose il bene demaniale entro i tempi indicati dall'Amministrazione regionale.>>.
9.
All'articolo 14 della legge regionale 17/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo la lettera b sexies) del comma 2 è aggiunta la seguente:
<<b septies) per la realizzazione, mantenimento e utilizzo di scarichi naturali o artificiali di sole acque meteoriche.>>;
b)
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
<<2 bis. Le concessioni rilasciate per l'utilizzo di aree golenali del demanio idrico regionale costituiscono titolo per il transito, non in via esclusiva, su piste o strade arginali esistenti da parte del concessionario per consentire l'accesso alle medesime, senza che sia dovuto alcun ulteriore canone all'Amministrazione regionale.>>.
10. Al fine di neutralizzare gli oneri conseguenti al disposto di cui all'
articolo 14, comma 2, della legge regionale 17/2009, come modificato dal comma 9, lettera a), è destinata la spesa complessiva di 8.400 euro, in ragione di 4.200 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2026, a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 34.
12. In relazione al disposto di cui all'
articolo 11, comma 3, della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), rispetto alla ricognizione preliminare effettuata, l'Amministrazione regionale è autorizzata, con riferimento alla spesa e alle annualità previste al comma 6 del medesimo articolo 11, a modificare le dotazioni finanziarie sulla base dell'esame delle istanze di contributo presentate.
13. Tenuto conto di quanto disposto al comma 12, la spesa prevista per le finalità di cui all'
articolo 11, comma 3, della legge regionale 16/2023 è pari a complessivi 2.985.000 euro, suddivisa in ragione di 2.205.000 euro per il 2024 e 780.000 euro per il 2025.
14. Per le finalità di cui all'
articolo 11, comma 3, della legge regionale 16/2023, tenuto conto di quanto disposto al comma 13, si provvede per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 6 (Servizi ausiliari all'istruzione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e per l'anno 2025 è destinata l'ulteriore spesa di 130.000 euro sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 6 (Servizi ausiliari all'istruzione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 34.
15. Per le finalità di cui all'
articolo 11, comma 23, della legge regionale 16/2023 volte ad assicurare le unità immobiliari a uso residenziale presenti nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia dai danni sulle coperture, sui cappotti, sugli infissi e sugli impianti fotovoltaici installati a servizio dell'unità abitativa, l'Amministrazione regionale è autorizzata a riconoscere un incentivo sul premio assicurativo versato a copertura degli eventi catastrofali ed eventi atmosferici.
15 bis. Per gli eventi catastrofali l'incentivo è quantificato nella misura dell'80 per cento in caso di ISEE inferiore a 50.000 euro e nella misura del 50 per cento in caso di ISEE pari o superiore a 50.000 euro, fino a un massimo di 1.500 euro nel caso di condomini e fino a un massimo di 650 euro negli altri casi.
15 ter. Per gli eventi atmosferici l'incentivo è quantificato forfettariamente nella misura fissa di 200 euro in caso di condomìni e di 50 euro negli altri casi.
16. Possono accedere al contributo le persone fisiche proprietarie o titolari di diritti reali di godimento sugli immobili assicurati ai sensi del comma 15.
17. A seguito della pubblicazione di apposito bando, il contributo viene concesso con la procedura automatica di cui all’
articolo 35 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). In assenza dell’ISEE valido per l’intero anno solare, verrà considerato un ISEE pari a euro 50.000.
17 bis. Le quietanze a copertura delle polizze di cui al comma 15 versate dal 7 dicembre 2024 al 31 dicembre 2024 potranno essere richieste a rimborso nel bando 2025.
18. Per le finalità di cui al comma 15 è destinata la spesa complessiva di 10 milioni di euro, suddivisa in ragione di 5.500.000 euro per il 2024 e 4.500.000 euro per il 2025, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia pubblica e piani di edilizia economico - popolare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 34.
19. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire in proprietà, a titolo gratuito, il compendio immobiliare ubicato in Trieste, Strada di Guardiella n. 25, già "Narodni dom", alla "Fondazione - Fundacija Narodni dom" costituita dall'Unione culturale economica slovena - Slovenska kulturno gospodarska zveza e dalla Confederazione delle organizzazioni slovene - Svet slovenskih organizacij.
20. Il trasferimento dei beni di cui al comma 19 avviene con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di patrimonio che costituisce, unitamente al verbale di consegna, titolo per l'intavolazione e le volture catastali dei diritti di proprietà dei beni trasferiti.
22. L'Amministrazione regionale per le finalità di potenziamento dei propri uffici sul territorio goriziano è autorizzata all'acquisto dell'immobile sito in Gorizia, via Pier Antonio Codelli 9-11.
23. Per le finalità di cui al comma 22, in relazione all'acquisto, è destinata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 5 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 34.
24. Per le finalità di cui al comma 22, in relazione alle imposte discendenti dall'acquisto, è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 34.
25.
Il
comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia), è sostituito dal seguente:
<<1. La Regione svolge le attività relative allo sviluppo e alla gestione delle infrastrutture di telecomunicazione e del SIIR tramite Insiel SpA quale società a totale capitale pubblico. Il perseguimento dello scopo sociale di Insiel SpA è riconosciuto di pubblico interesse.>>
26.
All'articolo 9 della legge regionale 9/2011 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la rubrica <<
(Disciplinare di servizio)>> è sostituita dalla seguente: <<
(Rapporti tra Regione e Insiel SpA)>>;
b)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità con le quali sono regolati i rapporti tra la Regione e Insiel SpA finalizzati allo sviluppo e alla gestione del SIIR e delle infrastrutture di telecomunicazione.>>;
c)
il comma 2 è abrogato;
d)
il comma 3 bis è sostituito dal seguente:
<<3 bis. In materia di salute i rapporti tra Regione e Insiel SpA sono regolati da apposita deliberazione della Giunta regionale con i contenuti di cui al comma 1.>>.
27.
All'articolo 9 bis della legge regionale 9/2011 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è abrogato;
b)
al comma 2 le parole <<
Per le finalità della presente legge, nell'ambito dei disciplinari di cui all'articolo 9,>> sono sostituite dalle seguenti: <<
Al fine di garantire il perseguimento dello scopo sociale,>> e le parole <<
di cui al comma 1>> sono sostituite dalle seguenti: <<
della società>>;
c)
al comma 3, prima del primo periodo, è inserito il seguente: <<
La Regione è inoltre autorizzata a concedere specifici contributi agli investimenti per finanziare la realizzazione di asset suscettibili di ammortamento.>>;
d)
al comma 4 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
dopo le parole <<
comma 8,>> la parola <<
e>> è soppressa;
2)
dopo le parole <<
in favore del pubblico>> sono inserite le seguenti: <<
e dalle altre attività svolte in regime di economia di mercato>>;
3)
la parola <<
contributi>> è sostituita dalla seguente: <<
trasferimenti>>.
29. Per le finalità di cui all'
articolo 9 bis, comma 3, della legge regionale 9/2011, come modificato dal comma 27, lettera c), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 8 (Statistica e sistemi informativi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
30. Al fine di favorire lo sviluppo di comunità intelligenti, la Regione è autorizzata a finanziare i Comuni appartenenti all'area interna "Valli del Torre e Natisone", al fine di attuare progetti di digitalizzazione che promuovano la raccolta di buone prassi, il coinvolgimento dei portatori di interesse, l'analisi multidimensionale del grado di maturità tecnologica e la realizzazione di azioni pilota da realizzarsi nei comuni della Regione appartenenti all'area interna "Valli del Torre e Natisone".
31. Con decreto del Direttore centrale competente in materia di sistemi informativi sono definiti i requisiti, i parametri, le modalità, i termini e ogni altra condizione ai fini dell'attuazione di quanto previsto al comma 30.
32. La domanda di finanziamento è inoltrata alla Direzione centrale competente in materia di sistemi informativi sulla base di apposita modulistica messa a disposizione dall'Amministrazione regionale ed è valutata con procedimento a sportello fino a esaurimento dello stanziamento disponibile.
33. Per le finalità di cui al comma 30 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 8 (Statistica e sistemi informativi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 34.
34. Ai sensi dell'
articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 di cui all'allegata Tabella J.
Note:
1Parole sostituite al comma 15 da art. 10, comma 12, lettera a), L. R. 13/2024 , con effetto dall'1/1/2025.
2Parole sostituite al comma 17 da art. 10, comma 12, lettera b), L. R. 13/2024 , con effetto dall'1/1/2025.
3Parole aggiunte al comma 17 da art. 10, comma 12, lettera b), L. R. 13/2024 , con effetto dall'1/1/2025.
4Comma 17 bis aggiunto da art. 10, comma 12, lettera c), L. R. 13/2024 , con effetto dall'1/1/2025.
5Comma 17 ter aggiunto da art. 10, comma 12, lettera c), L. R. 13/2024 , con effetto dall'1/1/2025.
6Parole sostituite al comma 17 da art. 164, comma 1, L. R. 7/2025
7Comma 15 sostituito da art. 10, comma 2, lettera a), L. R. 13/2025
8Comma 15 bis aggiunto da art. 10, comma 2, lettera b), L. R. 13/2025
9Comma 15 ter aggiunto da art. 10, comma 2, lettera b), L. R. 13/2025
10Comma 17 ter abrogato da art. 10, comma 2, lettera c), L. R. 13/2025