LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 marzo 2023, n. 9

Sistema integrato di interventi in materia di immigrazione.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/03/2023
Materia:
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione
240.02 - Emigrazione - Immigrazione
350.02 - Attività culturali

Art. 8
 (Promozione di azioni volte a favorire le attività di controllo)
1. La Regione, nell'ambito delle finalità generali di cui all'articolo 1, collabora con le autorità competenti, nel rispetto delle rispettive competenze, per fornire supporto e sostegno alla gestione del fenomeno migratorio con una prospettiva orientata alla promozione della sicurezza integrata del territorio.
2. Per la finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi agli enti locali in forma singola o associata, a copertura degli oneri derivanti da verifiche sulla regolarità degli adempimenti amministrativi riferiti alla presenza di popolazione straniera, nell'ambito di intese con le Prefetture.
3. Per la finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi agli enti locali in forma singola o associata per progetti di rilievo caratterizzati da interventi di tipo urbanistico, sociale e culturale, anche di carattere sperimentale, individuati nell'ambito di intese con le Prefetture. Detti interventi prevedono una o più delle seguenti iniziative:
a) riutilizzo degli spazi pubblici e interventi di rigenerazione urbana in aree a rischio degrado, in un'ottica di migliore convivenza e coinvolgimento della cittadinanza locale e straniera;
b) studi e progettazioni di carattere sperimentale per gli interventi di cui alla lettera a).
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi agli enti locali in forma singola o associata, agli enti del Terzo Settore di cui all' articolo 4 del decreto legislativo 117/2017 , e ad altri enti del privato sociale senza scopo di lucro con esperienza nel settore di riferimento, per la realizzazione di progetti che prevedono una o più delle seguenti iniziative:
a) mediazione sociale abitativa per favorire la risoluzione di conflitti e la buona convivenza nelle aree ad alta densità abitativa di popolazione straniera;
b) interventi di integrazione socio - educativa, indirizzati ai giovani anche di origine straniera, per contrastare il fenomeno della devianza minorile e delle aggregazioni giovanili violente;
c) interventi di cura e pulizia dei territori interessati dal passaggio dei migranti in transito lungo il confine, provenienti dalla rotta balcanica, con l'obiettivo generale della salvaguardia degli habitat.