LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 marzo 2023, n. 9

Sistema integrato di interventi in materia di immigrazione.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/03/2023
Materia:
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione
240.02 - Emigrazione - Immigrazione
350.02 - Attività culturali

Art. 3
 (Interventi in ambito lavorativo)
1. La Regione garantisce alle persone straniere immigrate regolarmente soggiornanti in Italia pari opportunità rispetto ai cittadini italiani nell'orientamento professionale, nell'inserimento lavorativo e nel sostegno di attività autonome.
2. Allo scopo di favorire l'inserimento lavorativo delle persone straniere immigrate regolarmente soggiornanti in Italia, la Regione, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto della disciplina statale in materia:
a) assicura alle persone straniere l'accesso ai servizi di incontro tra domanda e offerta di lavoro e ai percorsi di politica attiva del lavoro offerti dai Centri per l'impiego;
b) garantisce, nell'ambito dell'attività d'ufficio, l'attivazione di servizi di mediazione linguistica e interculturale rivolti alle persone straniere presso i Centri per l'impiego.
3. La Regione provvede al rilascio dei nulla osta al lavoro e delle autorizzazioni previste dagli articoli 22, 23, 24, 27, 27 ter, 27 quater, 27 quinquies e 27 sexies del decreto legislativo 286/1998 .
4. La Regione provvede all'approvazione dei progetti formativi relativi all'attivazione di tirocini funzionali al completamento di un percorso di formazione professionale a favore di cittadini non appartenenti all'Unione europea in trasferimento temporaneo o distacco ai sensi dell' articolo 27, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 286/1998 , con le modalità previste dal regolamento di cui all' articolo 63 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).
5. La Regione si attiva per prevenire e contrastare ogni forma di distorsione del mercato del lavoro, con particolare riferimento al lavoro irregolare, lavoro sommerso, caporalato, sfruttamento lavorativo, promuovendo, in tutti i settori economici, la cultura della legalità e della sicurezza e assicurando interventi per favorire l'integrazione sociale, sanitaria, abitativa e lavorativa di cittadini di paesi terzi vittime e potenziali vittime di sfruttamento lavorativo, in conformità alla normativa statale.