Art. 3
(Interventi in ambito lavorativo)
1. La Regione garantisce alle persone straniere immigrate regolarmente soggiornanti in Italia pari opportunità rispetto ai cittadini italiani nell'orientamento professionale, nell'inserimento lavorativo e nel sostegno di attività autonome.
2.
Allo scopo di favorire l'inserimento lavorativo delle persone straniere immigrate regolarmente soggiornanti in Italia, la Regione, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto della disciplina statale in materia:
a) assicura alle persone straniere l'accesso ai servizi di incontro tra domanda e offerta di lavoro e ai percorsi di politica attiva del lavoro offerti dai Centri per l'impiego;
b) garantisce, nell'ambito dell'attività d'ufficio, l'attivazione di servizi di mediazione linguistica e interculturale rivolti alle persone straniere presso i Centri per l'impiego.
3.
La Regione provvede al rilascio dei nulla osta al lavoro e delle autorizzazioni previste dagli articoli 22, 23, 24, 27, 27 ter, 27 quater, 27 quinquies e 27 sexies del
decreto legislativo 286/1998
.
5. La Regione si attiva per prevenire e contrastare ogni forma di distorsione del mercato del lavoro, con particolare riferimento al lavoro irregolare, lavoro sommerso, caporalato, sfruttamento lavorativo, promuovendo, in tutti i settori economici, la cultura della legalità e della sicurezza e assicurando interventi per favorire l'integrazione sociale, sanitaria, abitativa e lavorativa di cittadini di paesi terzi vittime e potenziali vittime di sfruttamento lavorativo, in conformità alla normativa statale.