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Leggi regionali

Legge regionale 3 marzo 2023, n. 9

Sistema integrato di interventi in materia di immigrazione.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/03/2023
Materia:
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione
240.02 - Emigrazione - Immigrazione
350.02 - Attività culturali

Art. 2
 (Prevenzione e contrasto della radicalizzazione)
1. La Regione promuove l'attivazione di misure per la prevenzione e il contrasto della radicalizzazione violenta e di ogni forma di estremismo e fondamentalismo in ambito culturale e religioso.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle istituzioni scolastiche, alle Università, agli enti del Terzo Settore di cui all' articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016 n. 106), e ad altri enti del privato sociale senza scopo di lucro con esperienza nel settore di riferimento, per interventi di formazione e sensibilizzazione del territorio e per progetti specifici di formazione per operatori.
3. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione partecipa a forme di coordinamento di attività, nel rispetto delle rispettive competenze, con le autorità dello Stato, con istituzioni scolastiche e religiose e con gli enti locali, al fine di potenziare lo scambio di informazioni tra attori che operano nei diversi settori della società e dare attuazione ad attività di prevenzione.