LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 marzo 2023, n. 9

Sistema integrato di interventi in materia di immigrazione.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/03/2023
Materia:
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione
240.02 - Emigrazione - Immigrazione
350.02 - Attività culturali

Art. 17
 (Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge in relazione alle finalità indicate nell'articolo 1.
2. A tal fine la Giunta regionale, per la prima volta entro l'anno 2025 e successivamente con cadenza triennale, anche sulla base dell'attività svolta dall'Osservatorio regionale dell'immigrazione di cui all'articolo 13, presenta al Consiglio regionale una relazione in cui sono descritti i risultati dei monitoraggi delle azioni di cui agli articoli da 2 a 12 della presente legge.
3. La relazione di cui al comma 2 è resa pubblica, unitamente ai documenti consiliari che ne concludono l'esame, mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione.