LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 marzo 2023, n. 9

Sistema integrato di interventi in materia di immigrazione.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/03/2023
Materia:
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione
240.02 - Emigrazione - Immigrazione
350.02 - Attività culturali

Art. 12
 (Mediatori culturali)
1. La Regione sostiene e valorizza la figura del mediatore culturale, riconoscendo l'importanza che tale ruolo riveste a supporto delle attività di cui alla presente legge e in tutti i settori ove sia necessario favorire la comprensione e la comunicazione tra individui, gruppi e organizzazioni di cultura e conoscenza linguistica diversa.
2. Per la finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi agli enti pubblici, agli enti del Terzo Settore di cui all' articolo 4 del decreto legislativo 117/2017 e ad altri enti del privato sociale senza scopo di lucro con esperienza nel settore di riferimento, che abbiano tra gli scopi statutari l'organizzazione e la realizzazione di servizi di mediazione culturale, o di servizi rivolti agli immigrati, o di attività formative, per l'attuazione di progetti finalizzati a:
a) formare nuovi mediatori culturali, tramite attività di formazione professionale nelle materie di competenza;
b) garantire l'aggiornamento professionale dei mediatori culturali già operanti tramite attività di formazione continua;
c) qualificare il servizio di mediazione culturale tramite attività di informazione mirata e la realizzazione di specifici strumenti atti ad agevolare l'inserimento dei mediatori culturali presso i servizi pubblici e privati dedicati alle persone immigrate.
3. Per la finalità di cui al comma 1, presso la Direzione competente in materia di immigrazione è istituito l'Elenco regionale dei mediatori culturali, di seguito denominato Elenco.
4. Tramite l'Elenco, l'Amministrazione regionale rende disponibile a fini informativi una lista di soggetti in possesso di requisiti per l'erogazione di servizi di mediazione.
5. L'Elenco è pubblicato sul sito web della Regione Friuli Venezia Giulia, nel rispetto di quanto previsto al comma 12, lettera c).
6. Possono richiedere l'iscrizione all'Elenco i cittadini italiani, i cittadini appartenenti ad uno degli Stati membri dell'Unione Europea in regola con le disposizioni previste dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri), e i cittadini extracomunitari presenti in Italia da almeno due anni, in possesso di regolare permesso di soggiorno che consenta attività lavorativa, che alla data della presentazione dell'istanza siano in possesso dei requisiti generali elencati al comma 7 e possano attestare il possesso di competenze in materia di mediazione culturale derivanti da esperienze formative o lavorative sulla base dei requisiti previsti al comma 8.
7. Al fine dell'iscrizione all'Elenco, sono requisiti generali:
a) residenza o domicilio in Friuli Venezia Giulia;
b) età non inferiore ai 18 anni compiuti;
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) se di madrelingua straniera, conoscenza della lingua italiana almeno al livello B2 secondo il Quadro Comune di Riferimento per le conoscenze delle lingue (QCER), ad eccezione di coloro che abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado presso un istituto scolastico appartenente al sistema italiano d'istruzione ovvero frequentino un corso di studi presso una università italiana statale o non statale legalmente riconosciuta, o frequentino in Italia un dottorato o master universitario.
8. Ai fini dell'iscrizione all'Elenco, sono requisiti specifici:
a) esperienze lavorative pregresse nel campo della mediazione culturale consistente in almeno cento ore di attività svolta presso soggetti pubblici o privati;
b) titoli di studio attinenti al campo della mediazione interculturale che possono consistere in diplomi, lauree o master; la validità dei titoli di studio conseguiti all'estero è certificata da una dichiarazione di valore redatta in lingua italiana rilasciata dalla rappresentanza diplomatica italiana all'estero competente per territorio;
c) attestati di partecipazione a corsi di formazione promossi o realizzati dalla Regione Friuli Venezia Giulia nel settore della mediazione culturale o acquisiti in altre Regioni e Province autonome per analoghe figure professionali già referenziate all'interno del Quadro Nazionale delle Qualifiche Regionali e presenti nell'Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni.
(1)
9. Al fine dell'iscrizione all'Elenco, il richiedente dimostra il possesso del requisito di cui al comma 8, lettera a) e di almeno uno tra i requisiti di cui al comma 8, lettere b) o c).
10. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione è richiesta la frequenza con esito positivo alle attività formative o di aggiornamento promosse o organizzate, con cadenza annuale, dalla Direzione competente in materia di immigrazione.
11. Il venir meno dei requisiti per l'iscrizione all'Elenco, comporta la cancellazione dallo stesso.
12. Con regolamento regionale sono disciplinate:
a) le modalità di tenuta e aggiornamento dell'Elenco;
b) le procedure per l'iscrizione e la cancellazione dall'Elenco, nonché per il mantenimento dell'iscrizione di cui al comma 10;
c) le modalità di pubblicazione e consultazione delle informazioni contenute nell'Elenco, nel rispetto delle norme in vigore sul trattamento e la protezione dei dati personali.
13. I mediatori culturali già iscritti all'elenco regionale dei mediatori culturali istituito ai sensi della normativa regionale previgente sono iscritti d'ufficio al nuovo Elenco, previa verifica dell'appartenenza a una delle categorie di cui al comma 6 e dei requisiti di cui al comma 7, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
14. Nelle more della verifica di cui al comma 13, conserva efficacia l'elenco regionale dei mediatori culturali istituito ai sensi della normativa regionale previgente.
Note:
1Lettera c) del comma 8 sostituita da art. 9, comma 22, lettera d), L. R. 13/2023