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Leggi regionali

Legge regionale 3 marzo 2023, n. 9

Sistema integrato di interventi in materia di immigrazione.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/03/2023
Materia:
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione
240.02 - Emigrazione - Immigrazione
350.02 - Attività culturali

Art. 11
 (Interventi contro tratta, grave sfruttamento, violenza e riduzione in schiavitù)
1. La Regione riconosce il diritto delle persone di sottrarsi alla condizione di tratta, assoggettamento, coercizione, sfruttamento o riduzione in schiavitù, in conformità con quanto previsto dalla Costituzione, dalle norme statali e dalle convenzioni internazionali ed europee.
2. Nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 18 del decreto legislativo 286/1998 , dall' articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228 (Misure contro la tratta di persone), dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 (Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI), dall' articolo 17 del decreto legislativo 142/2015 , nonché nel rispetto dei principi stabiliti dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta del 16 maggio 2005 e dalla direttiva 2011/36/UE , l'Amministrazione regionale sostiene gli interventi a tutela delle vittime di tratta e grave sfruttamento, mediante la partecipazione alle iniziative statali che prevedono protezione, assistenza ed integrazione sociale rivolte alle vittime di tratta, di violenza, di sfruttamento o riduzione in schiavitù.
3. Nell'ambito del sistema di presa in carico e protezione delle persone vittime di tratta e grave sfruttamento, l'Amministrazione regionale sostiene:
a) azioni di sensibilizzazione della cittadinanza;
b) forme di coordinamento tra tutti i soggetti che, sul territorio regionale, a diverso titolo operano nel contrasto della tratta e protezione delle vittime;
c) la formazione di tutti i soggetti che potenzialmente entrano in contatto con le vittime di tratta e grave sfruttamento;
d) misure attive di inclusione sociale e lavorativa per le vittime di tratta e grave sfruttamento.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a soggetti privati iscritti nel registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, di cui all' articolo 52, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), per attività volte alla creazione e al mantenimento di reti territoriali di:
a) primo contatto per l'emersione di potenziali vittime di tratta o grave sfruttamento sessuale, lavorativo, accattonaggio, economie illegali e matrimoni forzati;
b) identificazione delle vittime anche presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale;
c) protezione immediata e prima assistenza sanitaria, legale, psicologica, accoglienza residenziale o semi-residenziale.